31993R1726

REGOLAMENTO (CEE) N. 1726/93 DEL CONSIGLIO del 29 giugno 1993 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni filetti di naselli congelati e taluni trattamenti di certi prodotti tessili in regime di traffico di perfezionamento passivo della Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 159 del 01/07/1993 pag. 0130


REGOLAMENTO (CEE) N. 1726/93 DEL CONSIGLIO del 29 giugno 1993 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni filetti di naselli congelati e taluni trattamenti di certi prodotti tessili in regime di traffico di perfezionamento passivo della Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità, nell'ambito delle sue relazioni esterne, si è impegnata ad aprire ogni anno, per periodi che vanno rispettivamente dal 1o luglio al 31 dicembre e dal 1o settembre al 31 agosto dell'anno successivo contingenti tariffari comunitari di 5 000 tonnellate al dazio del 10 % per i filetti di naselli, presentati sotto forma di blocchi industriali con lische (« standard ») congelati e, dopo diversi adattamenti, di 1 870 000 ecu di valore aggiunto, in esenzione da dazio, per diversi trattamenti di perfezionamento per taluni prodotti tessili in traffico di perfezionamento passivo; che di conseguenza è opportuno aprire, per periodi e secondo gli elementi convenuti, i contingenti tariffari in questione;

considerando che è necessario garantire, tra l'altro, l'accesso uguale e continuo di tutti gli interessati ai contingenti in questione e l'applicazione ininterrotta, fino ad esaurimento dei contingenti stessi, dell'aliquota prevista per i medesimi a tutte le importazioni o reimportazioni, in tutti gli Stati membri, dei prodotti che rispondano alle condizioni anzidette;

considerando che spetta alla Comunità, in esecuzione dei suoi obblighi internazionali, decidere dell'apertura di contingenti tariffari; che tuttavia nulla osta a che, al fine di garantire l'efficacia della gestione comune di detti contingenti, gli Stati membri siano autorizzati ad imputare sui volumi contingentali le quantità necessarie che corrispondono alle importazioni effettive; che questa modalità di gestione necessita una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali e informare gli Stati membri;

considerando che il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux e che pertanto qualsiasi operazione inerente alla gestione delle quote prelevate da detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1o luglio al 31 dicembre 1993 il dazio doganale applicabile all'importazione dei seguenti prodotti è sospeso al livello e nel limite del contingente tariffario comunitario indicato a lato:

/* Tabelle: v. GUCE */

almeno uguale al prezzo di riferimento eventualmente fissato dalla Comunità per i prodotti o categorie di prodotti interessati.

3. Non sono imputabili a questo contingente tariffario le importazioni che già beneficiano di un dazio doganale uguale o inferiore in virtù di un altro regime tariffario preferenziale.

Articolo 2

1. Nel periodo dal 1o settembre 1993 al 31 agosto 1994 i dazi doganali applicabili alla reimportazione dei prodotti sotto indicati sono totalmente sospesi nel limite di un contingente tariffario comunitario indicato a lato:

/* Tabelle: v. GUCE */

a) per « trattamenti di perfezionamento »:

- ai sensi del paragrafo 1, tabella, lettere a) e c): il candeggio, la tintura, la stampatura, la stampatura a flock, l'impregnazione, l'apprettatura e le altre lavorazioni che modificano l'aspetto o la qualità della merce, senza tuttavia alterarne la natura;

- ai sensi del paragrafo 1, tabella, lettera b): la torcitura o la filatura, la ritorcitura, la torcitura a cordoncino (câblage) e la testurizzazione anche combinate con la bobinatura, la tintura ed altre lavorazioni che modificano l'aspetto, la qualità o il condizionamento della merce, senza tuttavia alterarne la natura;

b) per « valore aggiunto »: la differenza tra il valore in dogana alla reimportazione, definito dalla regolamentazione comunitaria in materia, ed il valore in dogana che verrebbe stabilito al momento della reimportazione se i prodotti fossero importati nelle condizioni in cui furono esportati.

3. Le reimportazioni dei prodotti ottenuti da tali trattamenti di perfezionamento, che si effettuano a beneficio di un altro regime tariffario preferenziale, non sono imputabili sul contingente tariffario.

Articolo 3

I contingenti tariffari di cui agli articoli 1 e 2 sono gestiti dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa reputata utile per garantire una gestione efficace.

Articolo 4

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica la quale include una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto di cui al presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo, sul volume contingentale, di un quantitativo corrispondente al proprio fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione della suddetta dichiarazione, devono essere trasmesse senza ritardo alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riserva non appena possibile nel volume del contingente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande, se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume del contingente. Gli Stati membri ne sono informati dalla Commissione.

Articolo 5

Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione un accesso uguale e continuo ai contingenti finché lo consente il saldo dei volumi contingentali.

Articolo 6

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. AUKEN

(1) GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.