31993L0109

Direttiva 93/109/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini

Gazzetta ufficiale n. L 329 del 30/12/1993 pag. 0034 - 0038
edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 3 pag. 0076
edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 3 pag. 0076


DIRETTIVA 93/109/CE DEL CONSIGLIO del 6 dicembre 1993 relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 8 B, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che il trattato sull'Unione europea costituisce una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta fra i popoli dell'Europa; che uno dei suoi compiti è quello di organizzare in maniera coerente e solidale le relazioni fra i popoli degli Stati membri e che uno dei suoi obiettivi fondamentali è quello di rafforzare la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini dei propri Stati membri grazie all'introduzione di una cittadinanza dell'Unione;

considerando che a tale scopo le disposizioni del titolo II del trattato sull'Unione europea, che modifica il trattato che istituisce la Comunità economica europea per creare la Comunità europea, introducono una cittadinanza dell'Unione a beneficio di tutti i cittadini degli Stati membri e riconoscono loro, a tale titolo, un complesso di diritti;

considerando che il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro di residenza, previsto dall'articolo 8 B, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea, costituisce un'applicazione del principio di non discriminazione fra cittadini per origine e altri cittadini, nonché un corollario del diritto di libera circolazione e di soggiorno, sancito dall'articolo 8 A dello stesso trattato;

considerando che l'articolo 8 B, paragrafo 2 del trattato CE riguarda solo la possibilità di esercitare il diritto di voto e di eleggibilità al Parlamento europeo, senza recare pregiudizio all'attuazione dell'articolo 138, paragrafo 3 del trattato CE, che prevede l'introduzione di una procedura uniforme in tutti gli Stati membri per tali elezioni; che esso mira essenzialmente ad eliminare la condizione della cittadinanza che attualmente è richiesta nella maggior parte degli Stati membri per esercitare tali diritti;

considerando che l'applicazione dell'articolo 8 B, paragrafo 2 del trattato CE non presuppone un'armonizzazione dei sistemi elettorali degli Stati membri e che, inoltre, per tener conto del principio di proporzionalità enunciato all'articolo 3 B, terzo comma del trattato CE, il contenuto della legislazione comunitaria in materia non deve andare al di là di quanto necessario per il raggiungimento dell'obiettivo dell'articolo 8 B, paragrafo 2 del trattato CE;

considerando che l'articolo 8 B, paragrafo 2 del trattato CE si propone di fare in modo che tutti i cittadini dell'Unione, siano essi o meno cittadini dello Stato membro di residenza, possano esercitarvi il diritto di voto e di eleggibilità al Parlamento europeo alle stesse condizioni; che è necessario quindi che le condizioni, specie quelle connesse con la durata e con la prova della residenza, valide per i cittadini di altri Stati membri, siano identiche a quelle eventualmente applicabili ai cittadini dello Stato membro considerato;

considerando che l'articolo 8 B, paragrafo 2 del trattato CE prevede il diritto di voto e di eleggibilità al Parlamento europeo nello Stato membro di residenza senza peraltro sostituirlo al diritto di voto e di eleggibilità nello Stato membro di cui il cittadino europeo ha la cittadinanza; che è importante rispettare la libertà di scelta dei cittadini dell'Unione, quanto allo Stato membro nel quale intendono partecipare alle elezioni europee, facendo però in modo di evitare un abuso di tale libertà tramite un doppio voto o una doppia candidatura;

considerando che qualsiasi deroga alle norme generali della presente direttiva deve essere giustificata, a norma dell'articolo 8 B, paragrafo 2 del trattato CE, da problemi specifici di uno Stato membro e che ogni disposizione derogatoria, per sua stessa natura, deve essere sottoposta a riesame;

considerando che tali problemi specifici possono sorgere specialmente in uno Stato membro in cui la percentuale dei cittadini dell'Unione che vi risiedono senza averne la cittadinanza e che hanno raggiunto l'età del voto supera di molto la media; che una quota del 20 % di questi cittadini rispetto al totale dell'elettorato giustifica disposizioni derogatorie che si basino sul criterio della durata della residenza;

considerando che la cittadinanza dell'Unione mira ad una migliore integrazione dei cittadini dell'Unione nel paese ospitante e che, in questo contesto, è conforme all'intento degli autori del trattato evitare ogni polarizzazione tra le liste dei candidati nazionali e stranieri;

considerando che tale rischio di polarizzazione riguarda in particolare uno Stato membro in cui la percentuale di cittadini dell'Unione stranieri in età di voto supera il 20 % di tutti i cittadini dell'Unione in età di voto residenti in detto Stato e che, di conseguenza, lo Stato membro in causa deve poter adottare, nell'osservanza dell'articolo 8 B del trattato CE, disposizioni specifiche relative alla composizione delle liste dei candidati;

considerando che si deve tener conto del fatto che in alcuni Stati membri i cittadini di altri Stati membri che vi risiedono hanno diritto di voto alle elezioni per il Parlamento nazionale e che, di conseguenza, alcune disposizioni della presente direttiva possono non essere applicabili in tali Stati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

1. La presente direttiva stabilisce le modalità secondo cui i cittadini dell'Unione residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza possono esercitarvi il diritto di voto e di eleggibilità al Parlamento europeo.

2. Le disposizioni della presente direttiva fanno salve le disposizioni di ogni Stato membro in materia di diritto di voto e di eleggibilità dei propri cittadini che risiedono fuori del suo territorio elettorale.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intendono per:

1) « elezioni al Parlamento europeo », le elezioni a suffragio universale diretto dei rappresentanti al Parlamento europeo conformemente all'Atto del 20 settembre 1976 (1);

2) « territorio elettorale », il territorio di uno Stato membro in cui, conformemente allo stesso Atto e, in questo quadro, alle leggi elettorali di detto Stato membro, i membri del Parlamento europeo sono eletti dal popolo di detto Stato membro;

3) « Stato membro di residenza », lo Stato membro in cui il cittadino dell'Unione risiede senza averne la cittadinanza;

4) « Stato membro d'origine », lo Stato membro di cui il cittadino dell'Unione ha la cittadinanza;

5) « elettore comunitario », ogni cittadino dell'Unione che abbia il diritto di voto alle elezioni per il Parlamento europeo nello Stato membro di residenza, conformemente alle disposizioni della presente direttiva;

6) « cittadino eleggibile comunitario », ogni cittadino dell'Unione che abbia il diritto di eleggibilità al Parlamento europeo nello Stato membro di residenza, conformemente alle disposizioni della presente direttiva;

7) « lista elettorale », il registro ufficiale di tutti gli elettori che hanno il diritto di votare in una determinata circoscrizione o in un determinato ente locale, compilato e aggiornato dalle competenti autorità secondo le leggi elettorali dello Stato membro di residenza oppure il registro della popolazione, se indica la qualità di elettore;

8) « giorno di riferimento », il giorno o i giorni in cui i cittadini dell'Unione devono soddisfare, a norma della legislazione dello Stato membro di residenza, le condizioni richieste per essere ivi elettori o cittadino eleggibile;

9) « dichiarazione formale », l'atto rilasciato dall'interessato, la cui inesattezza è passibile di sanzioni, conformemente alla legge nazionale applicabile.

Articolo 3

Ogni persona che, nel giorno di riferimento,

a) è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma del trattato, e

b) pur non essendo cittadino dello Stato membro di residenza, possiede i requisiti a cui la legislazione di detto Stato subordina il diritto di voto e di eleggibilità dei propri cittadini,

ha il diritto di voto e di eleggibilità nello Stato membro di residenza in occasione delle elezioni al Parlamento europeo se non è decaduta da tali diritti in virtù dell'articolo 6 o 7.

Qualora i cittadini dello Stato membro di residenza debbano aver acquisito la cittadinanza da un periodo minimo per essere eleggibili, i cittadini dell'Unione sono considerati in possesso di tale requisito qualora abbiano acquisito la cittadinanza di uno Stato membro da questo stesso periodo.

Articolo 4

1. L'elettore comunitario esercita il diritto di voto nello Stato membro di residenza o nello Stato membro d'origine. Nessuno può votare più di una volta nel corso delle stesse elezioni.

2. Nessuno può presentarsi come candidato in più di uno Stato membro nel corso delle stesse elezioni.

Articolo 5

Qualora i cittadini dello Stato membro di residenza debbano risiedere da un periodo minimo nel territorio elettorale per essere elettori o eleggibili, gli elettori e i cittadini comunitari eleggibili sono considerati in possesso di tale requisito qualora abbiano risieduto in altri Stati membri per una durata equivalente. Questa disposizione si applica fatte salve le specifiche condizioni connesse alla durata della residenza in una determinata circoscrizione o collettività locale.

Articolo 6

1. Ogni cittadino dell'Unione che risiede in uno Stato membro senza averne la cittadinanza e che, per effetto di una decisione individuale in materia civile o penale, è decaduto dal diritto di eleggibilità in forza del diritto dello Stato membro di residenza o di quello dello Stato membro d'origine, è escluso dall'esercizio di questo diritto nello Stato membro di residenza in occasione delle elezioni al Parlamento europeo.

2. La candidatura di ogni cittadino dell'Unione alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro di residenza è dichiarata inammissibile qualora detto cittadino non possa presentare l'attestato di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

Articolo 7

1. Lo Stato membro di residenza può accertarsi che il cittadino dell'Unione che ha espresso la volontà di esercitarvi il diritto di voto non sia decaduto, per effetto di una decisione individuale in materia civile o penale, da tale diritto nello Stato membro d'origine.

2. Ai fini dell'attuazione del paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro di residenza può notificare la dichiarazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2 allo Stato membro d'origine. Allo stesso fine le informazioni disponibili provenienti dallo Stato d'origine sono trasmesse nelle forme e nei termini appropriati; queste informazioni possono comportare solo le indicazioni strettamente necessarie all'attuazione del presente articolo ed essere utilizzate unicamente a tale scopo. Se le informazioni trasmesse infirmano il contenuto della dichiarazione, lo Stato membro di residenza prende le misure adeguate per prevenire il voto dell'interessato.

3. Lo Stato membro di origine può inoltre trasmettere allo Stato membro di residenza, nello dovute forme e entro termini appropriati, le informazioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

Articolo 8

1. L'elettore comunitario esercita il diritto di voto nello Stato membro di residenza qualora ne abbia espresso la volontà.

2. Se nello Stato membro di residenza il voto è obbligatorio, tale obbligo si applica agli elettori comunitari che ne hanno espresso la volontà.

CAPO II ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO E DI ELEGGIBILITÀ

Articolo 9

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire all'elettore comunitario che ne abbia espresso la volontà di essere iscritto nelle liste elettorali in tempo utile prima della consultazione elettorale.

2. Per essere iscritto nelle liste elettorali l'elettore comunitario deve fornire le stesse prove di un elettore nazionale. Egli deve inoltre presentare una dichiarazione formale, indicante:

a) cittadinanza e indirizzo nel territorio elettorale nello Stato membro di residenza,

b) eventualmente la collettività locale o la circoscrizione dello Stato membro di origine nelle cui liste elettorali è stato iscritto da ultimo e

c) che eserciterà il diritto di voto esclusivamente nello Stato membro di residenza.

3. Inoltre, lo Stato membro di residenza può esigere che l'elettore comunitario

a) precisi, nella dichiarazione di cui al paragrafo 2, che non è decaduto dal diritto di voto nello Stato membro di origine,

b) presenti un documento di identità valido,

c) indichi da che data risiede in questo Stato o in un altro Stato membro.

4. Gli elettori comunitari iscritti nelle liste elettorali vi restano iscritti, alle stesse condizioni degli elettori nazionali, finché non chiedono la cancellazione o finché non sono cancellati d'ufficio in quanto siano venute meno le condizioni richieste per l'esercizio del diritto di voto.

Articolo 10

1. All'atto del deposito della dichiarazione di candidatura, il cittadino comunitario eleggibile deve fornire le stesse prove richieste al candidato nazionale. Inoltre, deve presentare una dichiarazione formale, indicante:

a) cittadinanza e indirizzo nel territorio elettorale dello Stato membro di residenza;

b) che non è simultaneamente candidato alle elezioni al Parlamento europeo in un altro Stato membro,

c) eventualmente la collettività locale o la circoscrizione dello Stato membro di origine nelle cui liste elettorali è stato iscritto da ultimo.

2. Il cittadino comunitario eleggibile deve inoltre presentare, all'atto del deposito della propria candidatura, un attestato delle autorità amministrative competenti dello Stato d'origine che certifichi che egli non è decaduto dal diritto di eleggibilità in tale Stato o che a dette autorità non risulta che il cittadino sia decaduto da tale diritto.

3. Inoltre, lo Stato membro di residenza può esigere che il cittadino comunitario eleggibile presenti un documento di identità valido; può anche esigere che egli indichi da che data è cittadino di uno Stato membro.

Articolo 11

1. Lo Stato membro di residenza informa l'interessato sul seguito riservato alla domanda di iscrizione nelle liste elettorali o sulla decisione relativa all'ammissibilità della candidatura.

2. In caso di rifiuto di iscrizione nelle liste elettorali o di rifiuto della candidatura, l'interessato può presentare i ricorsi che la legislazione dello Stato membro di residenza consente, in casi analoghi, agli elettori e ai candidati nazionali.

Articolo 12

Lo Stato membro di residenza informa, in tempo utile e in maniera adeguata, gli elettori e i cittadini comunitari eleggibili sulle condizioni e modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità nel suo territorio.

Articolo 13

Gli Stati membri si scambiano le informazioni necessarie per attuare l'articolo 4. A tale scopo, lo Stato membro di residenza, in base alla dichiarazione formale di cui agli articoli 9 e 10, trasmette allo Stato membro di origine, entro un termine appropriato prima di ogni consultazione elettorale, le informazioni relative ai cittadini di quest'ultimo iscritti nelle liste elettorali o che hanno presentato una candidatura. Lo Stato membro di origine adotta, conformemente alla legislazione nazionale, le misure adeguate allo scopo di evitare il doppio voto e la doppia candidatura dei propri cittadini.

CAPO III DISPOSIZIONI DEROGATORIE E TRANSITORIE

Articolo 14

1. Se in uno Stato membro alla data del 1o gennaio 1993 la percentuale dei cittadini dell'Unione ivi residenti senza averne la cittadinanza e che hanno raggiunto l'età per essere elettori supera il 20 % di tutti i cittadini dell'Unione ivi residenti e che hanno l'età per essere elettori, detto Stato membro, in deroga agli articoli 3, 9 e 10:

a) può riservare il diritto di voto agli elettori comunitari residenti in tale Stato membro da un periodo minimo, non superiore a 5 anni,

b) può riservare il diritto di eleggibilità ai cittadini comunitari eleggibili residenti in tale Stato membro da un periodo minimo, non superiore ai 10 anni.

Tali disposizioni non pregiudicano le misure appropriate che detto Stato membro può prendere in materia di costituzione delle liste dei candidati, volte in particolare a favorire l'integrazione dei cittadini dell'Unione stranieri.

Tuttavia, agli elettori e ai cittadini comunitari eleggibili che, a motivo della loro residenza fuori dello Stato membro di origine o della sua durata, non hanno in esso il diritto elettorale attivo o passivo, non possono essere opposti i requisiti relativi alla durata della residenza, di cui al primo comma.

2. Se alla data del 1o febbraio 1994 la legislazione di uno Stato membro stabilisce che i cittadini di un altro Stato membro che vi risiedono godono del diritto di voto al Parlamento nazionale di detto Stato e possono essere iscritti, a tal fine, sulle liste elettorali di detto Stato membro alle stesse condizioni degli elettori nazionali, il primo Stato membro, in deroga alla presente direttiva, ha la facoltà di non applicare gli articoli da 6 a 13 a tali cittadini.

3. Entro il 31 dicembre 1997 e, successivamente, diciotto mesi prima di ciascuna elezione al Parlamento europeo, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione nella quale verifica il persistere dei motivi che giustificano la concessione agli Stati membri interessati di una deroga in forza dell'articolo 8 B, paragrafo 2 del trattato CE e propone eventualmente che si proceda agli opportuni adeguamenti.

Gli Stati membri che adottano disposizioni derogatorie, in conformità del paragrafo 1, forniscono alla Commissione tutti i necessari elementi giustificativi.

Articolo 15

Per le quarte elezioni dirette al Parlamento europeo, si applicano le seguenti disposizioni specifiche:

a) i cittadini dell'Unione che al 15 febbraio 1994 hanno già il diritto di voto nello Stato membro di residenza e figurano su una lista elettorale di tale Stato non sono tenuti ad espletare le formalità previste all'articolo 9;

b) gli Stati membri nei quali le liste elettorali sono state formate anteriormente al 15 febbraio 1994 prendono le disposizioni necessarie per consentire agli elettori comunitari che intendono esercitarvi il diritto di voto di iscriversi nelle liste elettorali entro un termine adeguato prima del giorno della consultazione elettorale;

c) gli Stati membri nei quali il voto non è obbligatorio e che, senza compilare una lista elettorale specifica, menzionano la qualità di elettore nel registro anagrafico, possono applicare questo regime anche agli elettori comunitari che figurano in tale registro e che, dopo essere stati informati individualmente dei loro diritti, non hanno manifestato la volontà di esercitare il diritto di voto nello Stato membro di origine. Essi trasmettono alle autorità dello Stato membro d'origine il documento che manifesta l'intenzione espressa da questi elettori di votare nello Stato membro di residenza;

d) gli Stati membri nei quali la procedura interna di designazione dei candidati dei partiti o gruppi politici è disciplinata dalla legge possono disporre che tali procedure avviate, conformemente a tale legge, anteriormente al 1o febbraio 1994 e le decisioni adottate in tale ambito rimangano valide.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16

La Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio, anteriormente al 31 dicembre 1995, una relazione sull'applicazione della presente direttiva in occasione delle elezioni al Parlamento europeo del giugno 1994. Sulla base di questa relazione il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare disposizioni volte a modificare la presente direttiva.

Articolo 17

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 1o febbraio 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 18

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 19

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. CLAES

(1) GU n. C 329 del 6. 12. 1993.

(2) GU n. L 278 dell'8. 10. 1976, pag. 5.