31993L0105

Direttiva 93/105/CE della Commissione del 25 novembre 1993 che stabilisce l'allegato VII D, contenente le informazioni necessarie alla redazione dei fascicoli tecnici di cui all'articolo 12 della settima modifica della direttiva 67/548/CEE del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 294 del 30/11/1993 pag. 0021 - 0028
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 25 pag. 0084
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 25 pag. 0084


DIRETTIVA 93/105/CE DELLA COMMISSIONE del 25 novembre 1993 che stabilisce l'allegato VII D, contenente le informazioni necessarie alla redazione dei fascicoli tecnici di cui all'articolo 12 della settima modifica della direttiva 67/548/CEE del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (1), modificata da ultimo dalla direttiva 93/72/CEE della Commissione (2), in particolare l'articolo 12,

considerando che secondo le disposizioni della direttiva 67/548/CEE, l'immissione sul mercato di ogni sostanza nuova deve essere oggetto di una notifica alle autorità competenti contenente un certo numero di informazioni fra cui un fascicolo tecnico; che l'articolo 12 di detta direttiva richiede che vengano stabilite precise prescrizioni riguardanti i fascicoli tecnici per i polimeri;

considerando che è necessario che il fascicolo tecnico contenga un insieme di prove per i polimeri che fornisca le informazioni necessarie alla valutazione del loro rischio prevedibile per l'uomo e per l'ambiente;

considerando che è appropriato, al fine di evitare studi non necessari, raggruppare i polimeri in famiglie, e quindi richiedere studi solo su membri rappresentativi di una famiglia; che tali studi rappresentativi continueranno ad assicurare un elevato livello di protezione;

considerando che per alcuni polimeri ad elevato peso molecolare sembra opportuno e scientificamente giustificato stabilire un insieme di prove ridotto (IPR);

considerando che devono essere stabiliti i criteri di definizione dei polimeri ad alto peso molecolare per i quali un insieme di prove ridotto è ritenuto sufficiente;

considerando che tali criteri devono garantire un elevato livello di protezione per l'uomo e l'ambiente assicurando al contempo che le industrie continuino ad essere incentivate ad investire nel costante sviluppo di nuovi e migliori polimeri;

considerando che l'esperienza acquisita con la notifica dei polimeri è limitata e la conoscenza dei rischi connessi con tali sostanze è scarsa; che, pertanto, è opportuno rivedere i severi criteri per definire i polimeri IPR alla luce dell'esperienza acquisita con le notifiche effettuate secondo i nuovi requisiti specifici stabiliti dalla presente direttiva;

considerando che le misure stabilite nella presente direttiva sono in accordo con il parere del comitato di cui all'articolo 29 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato della presente direttiva sarà inserito nell'allegato VII della direttiva 67/548/CEE del Consiglio sotto forma di allegato VII D.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 31 dicembre 1993 e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Le disposizioni adottate dagli Stati membri fanno riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento al momento della loro pubblicazione ufficiale. La procedura per tale riferimento è adottata dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1993.

Per la Commissione

Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione

(1) GU n. 196 del 16. 8. 1967, pag. 1.

(2) GU n. L 258 del 16. 10. 1993, pag. 29.

ALLEGATO

« ALLEGATO VII D

DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI FASCICOLI TECNICI (FASCICOLO DI BASE) CONTENUTI NELLE NOTIFICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 12

A. Ai sensi del presente allegato s'intende per:

- "omopolimero", un polimero costituito da una sola specie di monomeri;

- "copolimero", un polimero costituito da più di una specie di monomeri;

- "polimero per cui è accettabile un insieme di prove ridotto" o "polimero IPR", un polimero che soddisfa i criteri indicati al punto C.2;

- "famiglia di polimeri", un gruppo di polimeri (omopolimeri o copolimeri) con diversi pesi molecolari medi numerici o diverse composizioni derivanti da differenti rapporti tra le unità monomeriche. La differenza di peso molecolare medio numerico o di composizione non deve essere determinata da fluttuazioni involontarie connesse al processo bensì da alterazioni deliberate delle condizioni del processo senza che il processo in sé risulti modificato;

- "Mn", è il peso molecolare medio numerico;

- "M" è il peso molecolare.

B. Approccio per famiglie

Al fine di evitare prove superflue è possibile raggruppare i polimeri in famiglie.

Il concetto è quello di sottoporre a prova i membri rappresentativi di una famiglia che presenti:

- Mn variabile per gli omopolimeri, oppure

- una composizione variabile con Mn approssimativamente costante per i copolimeri, oppure

- per Mn > 1 000, Mn variabile e una composizione approssimativamente costante per i copolimeri.

Nei casi in cui si riscontrano effetti dissimili nei membri rappresentativi in conseguenza del campo di variazione del Mn o della composizione, sono necessarie ulteriori prove su altri membri rappresentativi.

C. Informazioni richieste per i fascicoli tecnici di cui all'articolo 12

Qualora non sia tecnicamente possibile o non risulti scientificamente necessario fornire una determinata informazione, occorre addurre un'adeguata motivazione che dovrà essere sottoposta alle autorità competenti.

Per la valutazione delle proprietà del polimero si può tener conto delle informazioni disponibili relative alle proprietà del(i) monomero(i).

Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 67/548/CEE, le prove devono essere effettuate conformemente alle metodologie riconosciute e raccomandate dai competenti organismi internazionali, qualora tali raccomandazioni esistano.

Deve essere indicato il nome dell'ente o degli enti responsabili delle prove.

C.1. POLIMERI SOTTOPOSTI A UN INSIEME DI PROVE ORDINARIO

C.1.1. Polimeri immessi sul mercato comunitario in quantità & ge; 1 t/anno o in quantità & ge; 5 t

In aggiunta alle informazioni e alle prove di cui all'articolo 7, paragrafo 1, indicati nell'allegato VII A, si richiedono le seguenti informazioni specifiche sui polimeri:

1. IDENTITÀ DELLA SOSTANZA

1.2.1. Peso molecolare medio numerico

1.2.2. Distribuzione dei pesi molecolari (DPM)

1.2.3. Identità e concentrazione dei monomeri di partenza e delle sostanze di partenza che saranno legati nel polimero

1.2.4. Indicazione dei gruppi terminali, identità e frequenza dei gruppi funzionali reattivi

1.3.2.1. Identità dei monomeri non reagiti

1.3.3.1. Percentuale di monomeri non reagiti

2. DATI RELATIVI ALLA SOSTANZA

2.1.1.5. Una dichiarazione corredata delle informazioni pertinenti che indichi se il polimero è stato sviluppato in modo da essere degradabile nell'ambiente.

3. PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE DELLA SOSTANZA

3.6.1. Estraibilità in acqua

Fatto salvo l'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 67/548/CEE, ulteriori prove possono essere richieste in taluni casi, ad esempio:

- fotostabilità se il polimero non è specificamente reso stabile alla luce;

- estraibilità a lungo termine (test di lisciviazione). A seconda dei risultati di questa prova, possono essere richieste caso per caso prove appropriate di lisciviazione.

C.1.2. Polimeri immessi sul mercato comunitario in quantità < 1 t/anno o in quantità totali < 5 t, ma & ge; 100 kg/anno, oppure in quantità totali & ge; 500 kg

In aggiunta alle informazioni e ai test di cui all'articolo 8, paragrafo 1, indicati nell'allegato VII B, si richiedono le seguenti informazioni specifiche sui polimeri:

1. IDENTITÀ DELLA SOSTANZA

1.2.1. Peso molecolare medio numerico

1.2.2. Distribuzione dei pesi molecolari (DPM)

1.2.3. Identità e concentrazione dei monomeri di partenza e delle sostanze di partenza che saranno legati nel polimero

1.2.4. Indicazione dei gruppi terminali, identità e frequenza dei gruppi funzionali reattivi

1.3.2.1. Identità dei monomeri non reagiti

1.3.3.1. Percentuale dei monomeri non reagiti

2. DATI RELATIVI ALLA SOSTANZA

2.1.1.5. Una dichiarazione corredata delle informazioni pertinenti che indichi se il polimero è stato sviluppato in modo da essere degradabile nell'ambiente.

3. PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE DELLA SOSTANZA

3.6.1. Estraibilità in acqua

C.1.3. Polimeri immessi sul mercato comunitario in quantità < 100 kg/anno o in quantità totali < 500 kg

In aggiunta alle informazioni e alle prove di cui all'articolo 8, paragrafo 2, indicate nell'allegato VII C, si richiedono le seguenti informazioni specifiche sui polimeri:

1. IDENTITÀ DELLA SOSTANZA

1.2.1. Peso molecolare medio numerico

1.2.2. Distribuzione dei pesi molecolari (DMP)

1.2.3. Identità e concentrazione dei monomeri di partenza e delle sostanze di partenza che saranno legate nel polimero

1.2.4. Indicazione dei gruppi terminali, identità e frequenza dei gruppi funzionali reattivi

1.3.2.1. Identità dei monomeri non reagiti

1.3.3.1. Percentuale di monomeri non reagiti

2. DATI RELATIVI ALLA SOSTANZA

2.1.1.5. Una dichiarazione corredata delle informazioni pertinenti che indichi se il polimero è stato sviluppato in modo da essere degradabile nell'ambiente.

C.2. POLIMERI PER I QUALI È ACCETTABILE UN INSIEME DI PROVE RIDOTTO

In determinate condizioni l'insieme di prove del fascicolo di base per i polimeri può essere ridotto.

Le sostanze con un elevato peso molecolare medio numerico, un basso contenuto di specie a basso peso molecolare e con una scarsa solubilità/estraibilità sono considerate non biologicamente disponibili. Di conseguenza per individuare i polimeri per i quali un insieme ridotto di prove è accettabile, si deve ricorrere ai seguenti criteri:

Per i polimeri non facilmente degradabili immessi sul mercato comunitario in quantità & ge; 1 t/anno o in quantità totali & ge; 5 t, i criteri in base ai quali si deve stabilire per quali polimeri è accettabile un insieme di prove ridotto sono i seguenti:

I. un elevato peso molecolare medio numerico (Mn) (1),

II. estraibilità in acqua (3.6.1)

< 10 mg/l escluso ogni apporto derivante da additivi e impurità,

III. pesi molecolari < 1 000 in percentuale inferiore all'1 %; questa percentuale si riferisce soltanto alle molecole (componenti) direttamente derivate da uno o più monomeri, questo(i) ultimo(i) compreso(i), ed escluse altre componenti quali additivi o impurità.

Qualora tutti i criteri siano rispettati, per il polimero in questione è accettabile il ricorso ad un insieme di prove ridotto.

Nel caso in cui polimeri non facilmente degradabili siano immessi sul mercato comunitario in quantità < 1 t/anno o in quantità totale < 5 t, è sufficiente che siano soddisfatti i criteri I e II perché il polimero sia inserito fra quelli per cui un insieme di prove ridotto è accettabile.

Qualora non sia possibile provare il rispetto dei criteri mediante le prove stabilite, il notificante deve dimostrare il rispetto di tali criteri con altri mezzi.

In talune circostanze si possono richiedere prove tossicologiche ed ecotossicologiche.

C.2.1. Polimeri immessi sul mercato comunitario in quantità & ge; 1 t/anno o in quantità totale & ge; 5 t

0. IDENTITÀ DEL FABBRICANTE E IDENTITÀ DEL NOTIFICANTE: UBICAZIONE DEL LUOGO DI PRODUZIONE

Per le sostanze prodotte al di fuori della Comunità per le quali, ai fini della notifica, il notificante sia stato designato unico rappresentante del fabbricante: identità e indirizzi degli importatori della sostanza nella Comunità.

1. IDENTITÀ DELLA SOSTANZA

1.1. Denominazione

1.1.1. Denominazione secondo la nomenclatura IUPAC

1.1.2. Altre denominazioni (denominazione comune, denominazione commerciale, abbreviazione)

1.1.3. Numero CAS e denominazione CAS (se disponibile)

1.2. Formula bruta e formula di struttura

1.2.1. Peso molecolare medio numerico

1.2.2. Distribuzione dei pesi molecolari (DPM)

1.2.3. Identità e concentrazione dei monomeri di partenza e delle sostanze di partenza che saranno legate nel polimero

1.2.4. Indicazione dei gruppi terminali, identità e frequenza dei gruppi funzionali reattivi

1.3. Composizione della sostanza

1.3.1. Grado di purezza (in percentuale)

1.3.2. Natura delle impurità, compresi i prodotti secondari

1.3.2.1. Identità dei monomeri non reagiti

1.3.3. Percentuale delle principali impurità (significative)

1.3.3.1. Percentuale di monomeri non reagiti

1.3.4. Se la sostanza contiene uno stabilizzante o un inibente oppure altri additivi, precisarne: la natura, l'ordine di grandezza: . . . ppm, . . . %

1.3.5. Dati spettrali (UV, IR, NMR o spettro di massa)

1.3.6.1. GPC

1.4. Metodi di individuazione e di determinazione

Descrizione completa dei metodi seguiti o indicazione dei relativi riferimenti bibliografici

Oltre che sui metodi di individuazione e di determinazione, fornire informazioni sui metodi analitici noti al notificante che consentono di individuare una sostanza e i suoi prodotti di trasformazione dopo immissione nell'ambiente nonché di determinare l'esposizione umana diretta.

2. DATI RELATIVI ALLA SOSTANZA

2.0. Produzione

Le informazioni fornite in questa parte devono essere sufficienti per consentire una stima approssimativa ma realistica dell'esposizione umana ed ambientale connessa con il processo produttivo. Non sono richiesti dettagli precisi del processo produttivo, in particolare quelli di carattere delicato dal punto di vista commerciale.

2.0.1. Procedimenti tecnologici impiegati per la produzione

2.0.2. Valutazione dell'esposizione in sede di produzione:

- ambiente di lavoro

- ambiente

2.1. Utilizzazioni previste

Le informazioni fornite in questa parte devono essere sufficienti per consentire una stima approssimativa ma realistica dell'esposizione umana ed ambientale alle sostanze, in connessione con le utilizzazioni proposte/previste.

2.1.1. Tipi di utilizzazione: descrivere la funzione della sostanza e gli effetti desiderati

2.1.1.1. Procedimento o procedimenti tecnologici in sede di impiego della sostanza (qualora noti)

2.1.1.2. Valutazione e valutazioni dell'esposizione in sede di impiego (qualora note):

- ambiente di lavoro

- ambiente

2.1.1.3. Forma nella quale la sostanza è immessa sul mercato: sostanza, preparato, prodotto

2.1.1.4. Concentrazione della sostanza nei preparati e nei prodotti commercializzati (qualora nota)

2.1.2. Settori d'applicazione e ripartizione approssimativa:

- industria

- operatori dell'agricoltura e dell'artigianato

- libera vendita

2.1.3. Se del caso, l'identità dei destinatari della sostanza, qualora sia nota

2.1.4. Quantità e composizione dei rifiuti derivanti dalle utilizzazioni proposte (qualora note)

2.2. Produzione e/o importazione prevista per ciascuna delle utilizzazioni e ciascuno dei settori di utilizzazione considerati

2.2.1. Produzione e/o importazione complessiva in tonnellate/anno:

- durante il primo anno civile

- nei successivi anni civili

Per le sostanze prodotte al di fuori della Comunità per le quali, ai fini della notifica, il notificante è stato designato unico rappresentante del fabbricante, queste informazioni debbono essere fornite per ciascuno degli importatori di cui al punto 0.

2.2.2. Produzione e/o importazione ripartita secondo le indicazioni di cui ai punti 2.1.1 e 2.1.2 ed espressa in percentuale:

- durante il primo anno civile

- nei successivi anni civili

2.3. Metodi e precauzioni raccomandati concernenti:

2.3.1. La manipolazione

2.3.2. Il deposito

2.3.3. Il trasporto

2.3.4. L'incendio (natura dei gas di combustione o pirolisi, quando le utilizzazioni previste lo giustificano)

2.3.5. Altri pericoli, in particolare reazione chimica con l'acqua

2.3.6. Se del caso, informazioni relative alla suscettibilità all'esplosione qualora la sostanza si presenti sotto forma di polvere

2.4. Misure di emergenza in caso di dispersione accidentale

2.5. Misure di emergenza in caso di infortunio alle persone (esempio: avvelenamento)

2.6. Imballaggio

3. PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE DELLA SOSTANZA

3.0. Stato della sostanza a 20° C e a 101,3 kPA

3.1. Intervallo di fusione (derivato ad esempio: dalla prova di stabilità termica)

3.3. Densità relativa

3.6.1. Estraibilità in acqua

3.10. Infiammabilità

3.11. Proprietà esplosive

3.12. Autoinfiammabilità

3.15. Dimensioni delle particelle

Per le sostanze che possono essere commercializzate in una forma tale da creare il pericolo di esposizione per inalazione, occorrerebbe eseguire una prova per determinare la distribuzione delle particelle della sostanza nella forma in cui sarà commercializzata.

3.16. Stabilità termica

3.17. Estraibilità in:

- acqua a pH 2 e 9 a 37° C

- cicloesano

4. STUDI TOSSICOLOGICI

Caso per caso, le autorità competenti possono richiedere, senza per ciò ritardare l'accettazione della notifica, alcune prove tossicologiche in presenza di gruppi reattivi o di caratteristiche strutturali/fisiche o della conoscenza delle proprietà di componenti a basso peso molecolare del polimero o di potenziali rischi di esposizione. In particolare possono essere richieste prove sulla tossicità per inalazione (ad esempio: 4.1.2, 4.2.1) qualora esista un rischio potenziale di esposizione.

5. STUDI ECOTOSSICOLOGICI

Caso per caso, le autorità competenti possono richiedere, senza per ciò ritardare l'accettazione della notifica, prove ecotossicologiche in presenza di gruppi reattivi, di caratteristiche strutturali/fisiche o della conoscenza di proprietà di componenti a basso peso molecolare del polimero o di rischi potenziali di esposizione.

In taluni casi possono inoltre essere richieste le seguenti prove:

- fotostabilità se il polimero non è specificamente reso stabile alla luce,

- estraibilità a lungo termine (test di lisciviazione), a seconda dei risultati di questa prova, può essere richiesta, caso per caso, qualsiasi opportuna prova di lisciviazione.

6. POSSIBILITÀ DI RENDERE INNOCUA LA SOSTANZA

6.1. A livello industria/artigianato

6.1.1. Possibilità di riciclaggio

6.1.2. Possibilità di neutralizzare gli effetti indesiderati

6.1.3. Possibilità di distruzione:

- discarica controllata

- incenerimento

- impianto di depurazione delle acque

- altre

6.2. A livello libera vendita

6.2.1. Possibilità di riciclaggio

6.2.2. Possibilità di neutralizzare gli effetti indesiderati

6.2.3. Possibilità di distruzione:

- discarica controllata

- incenerimento

- impianto di depurazione delle acque

- altre

C.2.2 Polimeri immessi sul mercato comunitario in quantità < 1 t/anno o in quantità totale < 5 t

0. IDENTITÀ DEL FABBRICANTE ED IDENTITÀ DEL NOTIFICANTE; UBICAZIONE DEL LUOGO DI PRODUZIONE

Per le sostanze prodotte al di fuori della Comunità per le quali, ai fini della notifica, il notificante sia stato designato unico rappresentante del fabbricante: identità e indirizzi degli importatori della sostanza nella Comunità.

1. IDENTITÀ DELLA SOSTANZA

1.1 Denominazione

1.1.1. Denominazione secondo la nomenclatura IUPAC

1.1.2. Altre denominazioni (denominazione comune, denominazione commerciale, abbreviazione)

1.1.3. Numero CAS e denominazione CAS (se disponibile)

1.2. Formula bruta e formula di struttura

1.2.1. Peso molecolare medio numerico

1.2.2. Distribuzione dei pesi molecolari (DPM)

1.2.3. Identità e concentrazione dei monomeri di partenza e delle sostanze di partenza che saranno legate nel polimero

1.2.4. Indicazione dei gruppi terminali, identità e frequenza dei gruppi funzionali reattivi

1.3. Composizione della sostanza

1.3.1. Purezza in percentuale (%)

1.3.2. Natura delle impurità, inclusi i prodotti secondari

1.3.2.1. Identità dei monomeri non reagiti

1.3.3. Percentuale delle principali impurità (significative)

1.3.3.1. Percentuale di monomeri non reagiti

1.3.4. Se la sostanza contiene uno stabilizzante o un inibente oppure altri additivi precisarne: la natura, l'ordine di grandezza:

. . . ppm, . . . %

1.3.5. Dati relativi allo spettro (UV, IR, NMR o spettro di massa)

1.3.6.1. GPC

1.4. Metodi di individuazione e di determinazione

Descrizione completa dei metodi seguiti o indicazione dei relativi riferimenti bibliografici

Oltre che sui metodi di individuazione e di determinazione, fornire informazioni sui metodi analitici noti al notificante che consentono di individuare una sostanza e i suoi prodotti di trasformazione dopo immissione nell'ambiente nonché di determinare l'esposizione umana diretta.

2. DATI RELATIVI ALLA SOSTANZA

2.0. Produzione

Le informazioni fornite in questa parte devono essere sufficienti per consentire una stima approssimativa ma realistica dell'esposizione umana ed ambientale connessa con il processo produttivo. Non sono richiesti dettagli precisi del processo produttivo, in particolare quelli di carattere delicato dal punto di vista commerciale.

2.0.1. Procedimenti tecnologici impiegati per la produzione

2.0.2. Valutazione dell'esposizione in sede di produzione:

- ambiente di lavoro

- ambiente

2.1. Utilizzazioni previste

Le informazioni fornite in questa parte devono essere sufficienti per consentire una stima approssimativa ma realistica dell'esposizione umana e ambientale alle sostanze, in connessione con le utilizzazioni proposte/previste.

2.1.1. Tipi di utilizzazione: descrivere la funzione della sostanza e gli effetti desiderati

2.1.1.1. Procedimento o procedimenti tecnologici in sede di impiego della sostanza (qualora noti)

2.1.1.2. Valutazione o valutazioni dell'esposizione in sede di impiego (qualora note):

- ambiente di lavoro

- ambiente

2.1.1.3. Forma nella quale la sostanza è immessa sul mercato: sostanza, preparato, prodotto

2.1.1.4. Concentrazione della sostanza nei preparati e nei prodotti commercializzati (qualora nota)

2.1.2. Settori di applicazione e ripartizione approssimativa:

- industrie

- operatori dell'agricoltura e dell'artigianato

- libera vendita

2.1.3. Se del caso, l'identità dei destinatari della sostanza, qualora sia nota

2.1.4. Qualità e composizione dei rifiuti derivanti dalle utilizzazioni proposte (qualora note)

2.2. Produzione e/o importazione previste per ciascuna delle utilizzazioni o ciascuno dei settori di utilizzazioni considerati

2.2.1 Produzione e/o importazione complessive in tonnellate/anno:

- durante il primo anno civile

- nei successivi anni civili

Per le sostanze prodotte al di fuori della Comunità per le quali, ai fini della notifica, il notificante sia stato designato unico rappresentante del fabbricante, queste informazioni debbono essere fornite per ciascuno degli importatori di cui al punto 0.

2.2.2. Produzione e/o importazione ripartita secondo le indicazioni di cui ai punti 2.1.1 e 2.1.2, ed espressa in percentuale:

- durante il primo anno civile

- nei successivi anni civili

2.3. Metodi e precauzioni raccomandati concernenti:

2.3.1. La manipolazione

2.3.2. Il deposito

2.3.3. Il trasporto

2.3.4. L'incendio (natura dei gas di combustione o pirolisi, quando le utilizzazioni previsti lo giustificano)

2.3.5. Altri pericoli, in particolare reazione chimica con l'acqua

2.3.6. Se del caso, informazioni riguardanti la possibilità che la sostanza esploda qualora si presenti in forma di polvere

2.4. Misure di emergenza in caso di dispersione accidentale

2.5. Misure di emergenza in caso di infortunio alle persone (esempio: avvelenamento)

2.6. Imballaggio

3. PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE DELLA SOSTANZA

3.0. Stato della sostanza a 20° C e a 101,3 kPA

3.1. Intervallo di fusione (ad esempio: derivato dal test di stabilità termica)

3.6.1. Estraibilità in acqua

3.10. Infiammabilità »

(1) L'autorità che riceve la notifica decide sotto la propria responsabilità se il polimero soddisfa tale criterio.