31993L0098

Direttiva 93/98/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi

Gazzetta ufficiale n. L 290 del 24/11/1993 pag. 0009 - 0013
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 25 pag. 0075
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 25 pag. 0075


DIRETTIVA 93/98/CEE DEL CONSIGLIO del 29 ottobre 1993 concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 57, paragrafo 2, 66 e 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

(1) considerando che la convenzione di Berna per la tutela delle opere letterarie e artistiche e la convenzione internazionale per la protezione degli artisti, degli interpreti, degli esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione contemplano soltanto durate di protezione minime, lasciando agli Stati contraenti la facoltà di tutelare i diritti in questione per periodi più lunghi; che alcuni Stati membri si sono avvalsi di tale facoltà; che, inoltre, alcuni Stati membri non hanno aderito alla convenzione di Roma;

(2) considerando che di conseguenza tra le legislazioni nazionali che disciplinano la durata della protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi sussistono difformità che possono ostacolare la libera circolazione delle merci e la libera prestazione dei servizi e falsare le condizioni della concorrenza nel mercato comune; che è pertanto necessario, nella prospettiva del buon funzionamento del mercato interno, armonizzare le legislazioni degli Stati membri in modo che le durate di protezione siano identiche in tutta la Comunità;

(3) considerando che l'armonizzazione deve riguardare non soltanto le durate di protezione in quanto tali, ma anche talune loro modalità quali il momento a decorrere dal quale ciascuna durata di protezione è calcolata;

(4) considerando che le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicata l'applicazione, da parte degli Stati membri, dell'articolo 14 bis, paragrafo 2, lettere b, c) e d) e paragrafo 3 della convenzione di Berna;

(5) considerando che il periodo di tutela minimo di cinquant'anni dopo la morte dell'autore contemplato dalla convenzione di Berna era destinato a proteggere l'autore e le due prime generazioni dei suoi discendenti; che, in seguito all'allungamento della vita media nella Comunità questa durata non è più sufficiente per coprire due generazioni;

(6) considerando che alcuni Stati membri hanno disposto proroghe del periodo di tutela oltre il cinquantesimo anno dalla morte dell'autore per compensare gli effetti delle guerre mondiali sull'utilizzazione commerciale delle opere;

(7) considerando che, per quanto attiene alla durata della protezione dei diritti connessi, alcuni Stati membri hanno optato per una tutela di cinquant'anni dalla lecita pubblicazione o dalla lecita comunicazione al pubblico;

(8) considerando che, secondo la posizione adottata dalla Comunità nei negoziati dell'Uruguay Round nell'ambito dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), per i produttori di fonogrammi la durata di protezione dovrebbe essere di cinquant'anni dalla prima pubblicazione;

(9) considerando che il rispetto dei diritti acquisiti è uno dei principi generali del diritto tutelati dall'ordinamento giuridico comunitario; che, quindi, un'armonizzazione delle durate della tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi non può avere l'effetto di ridurre la protezione di cui attualmente fruiscono gli aventi diritto nella Comunità; che, allo scopo di limitare al minimo gli effetti dei provvedimenti transitori e consentire l'effettivo funzionamento del mercato interno, è opportuno armonizzare le durate della protezione su periodi lunghi;

(10) considerando che nella sua comunicazione del 17 gennaio 1991 «Iniziative da adottare a seguito del Libro verde - Programma di lavoro della Commissione in materia di diritto d'autore e di diritti connessi», la Commissione sottolinea che l'armonizzazione del diritto d'autore e dei diritti connessi deve essere effettuata secondo un livello di protezione elevato poiché questi diritti sono alla base della creazione intellettuale e che la loro protezione permette di assicurare il mantenimento e lo sviluppo della creatività nell'interesse degli autori, delle industrie culturali, dei consumatori e dell'intera collettività;

(11) considerando che, per istituire un livello di protezione elevato che risponda tanto alle esigenze del mercato interno quanto alla necessità di creare un quadro normativo favorevole allo sviluppo armonioso della creatività letteraria e artistica nella Comunità, è opportuno armonizzare la durata della protezione dei diritti d'autore portandola a settant'anni dalla morte dell'autore o dalla data in cui l'opera è stata lecitamente messa a disposizione del pubblico e, per i diritti connessi, a cinquant'anni dall'evento che fa decorrere la protezione;

(12) considerando che le raccolte sono protette conformemente all'articolo 2, paragrafo 5 della convenzione di Berna, quando, per la scelta e la disposizione del loro contenuto, costituiscono creazioni intellettuali; che tali opere sono protette in quanto tali, fatti salvi i diritti d'autore su ognuna delle opere che compongono tali raccolte; che, conseguentemente, durate specifiche di protezione devono poter essere applicate alle opere incluse nelle raccolte;

(13) considerando che, in tutti i casi in cui una o più persone fisiche siano identificate come autori, è opportuno che la durata della protezione decorra dalla loro morte; che la questione dell'appartenenza in tutto o in parte di un'opera ad un autore è una questione di fatto che all'occorrenza deve essere risolta dai giudici nazionali;

(14) considerando che la durata di protezione deve essere calcolata a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha luogo il fatto costitutivo del diritto, come nelle convenzioni di Berna e di Roma;

(15) considerando che l'articolo 1 della direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (4), prevede che gli Stati membri tutelino i programmi per elaboratore mediante il diritto d'autore in quanto opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna; che la presente direttiva armonizza la durata della protezione delle opere letterarie nella Comunità; che occorre quindi abrogare l'articolo 8 della direttiva 91/250/CEE, il quale istituisce soltanto un'armonizzazione provvisoria della durata di protezione dei programmi per elaboratore;

(16) considerando che gli articoli 11 e 12 della direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (5), prevedono soltanto una durata minima di protezione dei diritti, con riserva di ulteriore armonizzazione; che la presente direttiva prevede una siffatta ulteriore armonizzazione; che occorre di conseguenza abrogare questi articoli;

(17) considerando che la protezione delle opere fotografiche negli Stati membri è soggetta a regimi diversi; che, per conseguire un'armonizzazione sufficiente della durata di protezione delle opere fotografiche, in particolare di quelle che per la loro natura artistica o professionale hanno rilievo nell'ambito del mercato interno, è necessario definire nella presente direttiva il livello di originalità richiesto; che un'opera fotografica ai sensi della convenzione di Berna deve essere considerata originale se è il risultato della creazione intellettuale dell'autore e rispecchia la personalità di quest'ultimo, indipendentemente da qualsiasi altro criterio quale il pregio o lo scopo; che è opportuno affidare la protezione delle altre fotografie alla legislazione nazionale;

(18) considerando che, al fine di evitare differenze della durata di protezione per quanto riguarda i diritti connessi, occorre prevedere uno stesso punto d'inizio per il calcolo della durata in tutta la Comunità; che per il calcolo della durata di protezione è opportuno prendere in considerazione l'esecuzione, la fissazione, la trasmissione, la pubblicazione lecita e la lecita comunicazione al pubblico; cioè i mezzi che pongono in ogni modo appropriato l'oggetto di un diritto connesso alla portata di chiunque, a prescindere dal paese in cui ha luogo tale esecuzione, fissazione, trasmissione, pubblicazione lecita o lecita comunicazione al pubblico;

(19) considerando che i diritti degli organismi di radiodiffusione nelle loro emissioni, siano esse trasmesse su filo o via etere, incluse le emissioni via cavo o via satellite, non devono essere perpetui; che è dunque necessario che la durata di protezione cominci a decorrere soltanto dopo la prima diffusione di una specifica emissione; che questa disposizione si propone di evitare che un nuovo periodo di protezione decorra allorquando un'emissione sia identica ad una precedente;

(20) considerando che gli Stati membri dovrebbero conservare la facoltà di mantenere o introdurre altri diritti connessi al diritto d'autore, in particolare in relazione alla protezione delle pubblicazioni critiche e scientifiche; che, al fine di garantire la trasparenza a livello comunitario, è tuttavia necessario che gli Stati membri che introducono nuovi diritti connessi ne diano notifica alla Commissione;

(21) considerando che è utile precisare che l'armonizzazione realizzata dalla presente direttiva non si applica ai diritti morali;

(22) considerando che, per le opere il cui paese di origine ai sensi della convenzione di Berna sia un paese terzo e il cui autore non sia un cittadino della Comunità, occorre applicare il confronto delle durate di protezione, fermo restando che la durata concessa nella Comunità non deve superare quella prevista dalla presente direttiva;

(23) considerando che, qualora un titolare di diritti che non sia cittadino comunitario soddisfi le condizioni per poter beneficiare di una protezione in virtù di un accordo internazionale, è opportuno che la durata di protezione dei diritti connessi sia la stessa di quella prevista dalla presente direttiva, senza che tale durata possa superare quella stabilita nel paese di cui il titolare ha la nazionalità;

(24) considerando che il confronto delle durate di protezione non deve comportare, per gli Stati membri, conflitti con i rispettivi obblighi internazionali;

(25) considerando che per il buon funzionamento del mercato interno è opportuno che la presente direttiva sia applicata a decorrere dal 1o luglio 1995;

(26) considerando che gli Stati membri dovrebbero conservare la facoltà di adottare disposizioni sull'interpretazione, l'adeguamento e l'ulteriore esecuzione di contratti relativi all'utilizzazione di opere e altri soggetti protetti, conclusi anteriormente all'estensione della durata di protezione risultante dalla presente direttiva;

(27) considerando che i diritti acquisiti e le lecite aspettative dei terzi sono tutelati nell'ambito dell'ordinamento giuridico comunitario; che è opportuno che gli Stati membri possano segnatamente prevedere che in determinate circostanze i diritti d'autore e i diritti connessi ripristinati conformemente alla presente direttiva non possano dar luogo a pagamenti da parte di persone che avevano intrapreso in buona fede lo sfruttamento delle opere nel momento in cui dette opere erano di dominio pubblico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Durata dei diritti d'autore

1. I diritti d'autore di opere letterarie ed artistiche ai sensi dell'articolo 2 della convenzione di Berna durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte indipendentemente dal momento in cui l'opera è stata resa lecitamente accessibile al pubblico.

2. Se il diritto d'autore appartiene congiuntamente ai coautori di un'opera il periodo di cui al paragrafo 1 decorre dalla morte del coautore che muore per ultimo.

3. Per le opere anonime o pseudonime la durata della protezione termina settant'anni dopo che l'opera sia stata resa lecitamente accessibile al pubblico. Tuttavia, quando lo pseudonimo assunto dall'autore non lascia alcun dubbio sulla sua identità, ovvero se l'autore rivela la propria identità durante il termine indicato nella prima frase, la durata di protezione è quella prevista nel paragrafo 1.

4. Qualora uno Stato membro preveda disposizioni particolari sul diritto d'autore per quanto riguarda le opere collettive oppure disponga che una persona giuridica sia designata come titolare del diritto, la durata di protezione è calcolata in base alle disposizioni del paragrafo 3, salvo che le persone fisiche che hanno creato l'opera siano identificate in quanto tali nelle versioni dell'opera che sono rese accessibili al pubblico. Il presente paragrafo lascia impregiudicati i diritti degli autori identificati i cui contributi riconoscibili sono stati inseriti in siffatte opere; a tali contributi si applicano i paragrafi 1 o 2.

5. Per le opere pubblicate in volumi, parti, fascicoli, numeri o episodi, il cui termine di protezione decorre dal momento in cui l'opera è stata lecitamente resa accessibile al pubblico, il termine della protezione decorre separatamente per ogni singolo elemento.

6. La protezione cessa di essere attribuita alla opere la cui durata di protezione non è calcolata a partire dalla morte dell'autore o degli autori e che non sono state rese lecitamente accessibili al pubblico entro settant'anni dalla loro creazione.

Articolo 2

Opere cinematografiche o audiovisive

1. Si considera come autore o uno degli autori il regista principale di un'opera cinematografica o audiovisiva. Gli Stati membri hanno la facoltà di riconoscere altri coautori.

2. La durata di protezione di un'opera cinematografica o audiovisiva scade decorsi settant'anni dalla morte dell'ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone, a prescindere dal fatto che esse siano o meno riconosciute quali coautori: il regista principale, l'autore della sceneggiatura, l'autore del dialogo e il compositore della musica specificamente creata per essere utilizzata nell'opera cinematografica o audiovisiva.

Articolo 3

Durata dei diritti connessi

1. I diritti degli artisti interpreti od esecutori scadono cinquant'anni dopo l'esecuzione. Tuttavia, se una fissazione dell'esecuzione è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono cinquant'anni dopo la data della prima pubblicazione o, se è anteriore, dopo quella della prima comunicazione al pubblico.

2. I diritti dei produttori di fonogrammi scadono cinquant'anni dopo la fissazione. Tuttavia, se il fonogramma è lecitamente pubblicato o comunicato al pubblico durante tale periodo, i diritti scadono cinquant'anni dopo la data della prima pubblicazione o, se è anteriore, dopo quella della prima comunicazione al pubblico.

3. I diritti dei produttori della prima fissazione di una pellicola scadono cinquant'anni dopo la fissazione. Tuttavia, se la pellicola è lecitamente pubblicata o comunicata al pubblico durante tale periodo, i diritti scadono cinquant'anni dopo la data della prima pubblicazione o, se è anteriore, dopo quella della prima comunicazione al pubblico. Il termine «pellicola» designa un'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento, siano esse sonore o meno.

4. I diritti degli organismi di radiodiffusione scadono cinquant'anni dopo la prima diffusione di un'emissione, sia essa trasmessa su filo o via etere, incluse le emissioni via cavo o via satellite.

Articolo 4

Protezione di opere non pubblicate anteriormente

Chiunque, dopo la scadenza della protezione del diritto d'autore, per la prima volta pubblichi lecitamente o comunichi lecitamente al pubblico un'opera non pubblicata anteriormente beneficia di una protezione pari a quella dei diritti patrimoniali dell'autore. La durata di protezione di tali diritti è di venticinque anni a decorrere dal momento in cui l'opera è stata per la prima volta lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico.

Articolo 5

Edizioni critiche e scientifiche

Gli Stati membri possono proteggere le edizioni critiche e scientifiche di opere diventate di dominio pubblico. La durata della protezione di tali diritti sarà di trent'anni al massimo a decorrere dalla data in cui per la prima volta l'opera è stata lecitamente pubblicata.

Articolo 6

Protezione di opere fotografiche

Le fotografie che sono opere originali, ossia sono il risultato della creazione intellettuale dell'autore, fruiscono della protezione prevista dall'articolo 1. Per determinare il diritto alla protezione non sono presi in considerazione altri criteri. Gli Stati membri possono prevedere la protezione di altre fotografie.

Articolo 7

Protezione nei confronti dei paesi terzi

1. La tutela riconosciuta negli Stati membri alle opere il cui paese di origine ai sensi della convenzione di Berna sia un paese terzo ed il cui autore non sia un cittadino comunitario cessa al più tardi alla data in cui cessa la protezione nel paese di origine dell'opera e non può comunque superare la durata prevista dall'articolo 1.

2. Le durate di protezione di cui all'articolo 3 valgono anche per titolari che non siano cittadini comunitari, purché la protezione stessa sia loro riconosciuta dagli Stati membri. Tuttavia, fatti salvi gli obblighi internazionali degli Stati membri, la protezione riconosciuta dagli Stati membri cessa al più tardi alla data in cui cessa la protezione nel paese di cui è cittadino il titolare e la sua durata non può superare la durata prevista dall'articolo 3.

3. Gli Stati membri che alla data di adozione della presente direttiva, in particolare conformemente ai loro obblighi internazionali, garantiscono una durata di protezione più lunga di quella che consegue dai paragrafi 1 e 2 possono mantenere tale protezione sino alla conclusione di accordi internazionali sulla durata di protezione del diritto d'autore o dei diritti connessi.

Articolo 8

Calcolo dei termini

I termini previsti dalla presente direttiva sono calcolati dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha luogo il fatto costitutivo del diritto.

Articolo 9

Diritti morali

La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni degli Stati membri in materia di diritti morali.

Articolo 10

Applicazione nel tempo

1. Qualora, alla data di cui all'articolo 13, paragrafo 1, in uno Stato membro sia già in corso un periodo di protezione la cui durata sia superiore a quella prevista nella presente direttiva, quest'ultima non ha per effetto di abbreviare tale durata di protezione in detto Stato membro.

2. La durata di protezione di cui alla presente direttiva si applica a qualsiasi opera e soggetto che sia protetto in almeno uno Stato membro alla data di cui all'articolo 13, paragrafo 1 ai sensi delle disposizioni nazionali sul diritto d'autore o diritti connessi, o che soddisfi ai criteri per la protezione secondo le disposizioni della direttiva 92/100/CEE.

3. La presente direttiva lascia impregiudicata l'utilizzazione in qualsiasi forma, effettuata anteriormente alla data di cui all'articolo 13, paragrafo 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie al fine di proteggere segnatamente i diritti acquisiti dei terzi.

4. Gli Stati membri non devono necessariamente applicare l'articolo 2, paragrafo 1 alle opere cinematografiche o audiovisive realizzate anteriormente al 1o luglio 1994.

5. Gli Stati membri possono fissare la data a decorrere dalla quale l'articolo 2, paragrafo 1 è applicabile purché tale data non sia posteriore al 1o luglio 1997.

Articolo 11

Modifica tecnica

1. L'articolo 8 della direttiva 91/250/CEE è abrogato.

2. Gli articoli 11 e 12 della direttiva 92/100/CEE sono abrogati.

Articolo 12

Procedura di notifica

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto governativo relativo a nuovi diritti connessi, compresi i motivi fondamentali dell'introduzione e la durata prevista dalla relativa protezione.

Articolo 13

Disposizioni generali

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 1 a 11 della presente direttiva anteriormente al 1o luglio 1995.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

2. Gli Stati membri applicano l'articolo 12 dalla data di notifica della presente direttiva.

Articolo 14

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 29 ottobre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. URBAIN

(1) GU n. C 92 dell'11. 4. 1992, pag. 6

GU n. C 27 del 30. 1. 1993, pag. 7.

(2) GU n. C 337 del 21. 12. 1992, pag. 205, e

decisione del 27 ottobre 1993 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU n. C 287 del 4. 11. 1992, pag. 53.

(4) GU n. L 122 del 17. 5. 1991, pag. 42.

(5) GU n. L 346 del 27. 11. 1992, pag. 61.