31993L0062

Direttiva 93/62/CEE della Commissione, del 5 luglio 1993, che stabilisce le disposizioni di applicazione concernenti la sorveglianza e il controllo dei fornitori e degli stabilimenti ai sensi della direttiva 92/33/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi

Gazzetta ufficiale n. L 250 del 07/10/1993 pag. 0029 - 0030
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 52 pag. 0257
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 52 pag. 0257


DIRETTIVA 93/62/CEE DELLA COMMISSIONE del 5 luglio 1993 che stabilisce le disposizioni di applicazione concernenti la sorveglianza e il controllo dei fornitori e degli stabilimenti ai sensi della direttiva 92/33/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 92/33/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi(1) , in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando che è opportuno adottare misure in materia di sorveglianza e controllo di tutti i fornitori e dei loro Stati membri, eccetto quelli la cui attività è limitata all'immissione sul mercato di materiali di moltiplicazione e di piantine di ortaggi;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva stabilisce le disposizioni di applicazione concernenti la sorveglianza e il controllo dei fornitori - ad eccezione di quelli la cui attività si limita all'immissione sul mercato di materiali di moltiplicazione e di piantine di ortaggi - e dei relativi stabilimenti a norma dell'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva 92/33/CEE, nel caso in cui i controlli di cui all'articolo 5, paragrafo 2 della medesima siano eseguiti dagli stessi fornitori o da un fornitore autorizzato.

Articolo 2

L'organismo ufficiale responsabile procede regolarmente, almeno una volta l'anno e al momento opportuno, alla sorveglianza e al controllo dei fornitori e dei loro stabilimenti, al fine di garantire permanentemente l'osservanza delle prescrizioni della direttiva 92/33/CEE con particolare riguardo ai criteri enunciati all'articolo 5, paragrafo 2, primo, secondo, terzo e quarto trattino della medesima, tenendo conto della natura specifica delle attività del fornitore.

Articolo 3

Con riguardo all'identificazione dei punti critici del processo di produzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, primo trattino della direttiva 92/33/CEE e alla tenuta dei registri di cui all'articolo 5, paragrafo 2, quarto trattino della direttiva 92/33/CEE, l'organismo ufficiale responsabile effettua i controlli necessari per accertare che il fornitore:

a) tenga sempre in debito conto, secondo i casi, i seguenti punti critici:

- la qualità dei materiali di moltiplicazione e delle piante utilizzati per iniziare il processo di produzione,

- la semina, il trapianto, l'invasamento e il collocamento a dimora dei materiali di moltiplicazione e delle piante,

- la conformità alle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5 della direttiva 77/93/CEE del Consiglio(2) ,

- il piano e il metodo di coltivazione,

- le cure colturali generali,

- le operazioni di moltiplicazione,

- le operazioni di raccolta,

- l'igiene,

- i trattamenti,

- l'imballaggio,

- l'immagazzinamento,

- il trasporto,

- l'amministrazione;

b) tenga a disposizione del suddetto organismo ufficiale responsabile, in appositi registri, informazioni esaurienti su:

i) le piante o altri materiali;

- acquistati per essere conservati o trapiantati in loco,

- in fase di produzione, oppure

- spediti a terzi, nonché

ii) eventuali trattamenti chimici effettuati sulle piante e conservi tale documentazione per almeno un anno;

c) si renda personalmente disponibile o designi un'altra persona, tecnicamente competente in materia di produzione vegetale e questioni fitosanitarie, per mantenere i contatti con l'organismo ufficiale responsabile;

d) proceda ad ispezioni visive ogniqualvolta sia necessario, secondo modalità approvate dall'organismo ufficiale responsabile;

e) consenta l'accesso agli agenti abilitati dall'organismo ufficiale responsabile per l'esecuzione di ispezioni e/o prelievi di campioni, nonché per il controllo dei registri di cui alla lettera b) e dei relativi documenti;

f) collabori in ogni altro modo con l'organismo ufficiale competente.

Articolo 4

Con riguardo all'elaborazione e applicazione di metodi di sorveglianza e di controllo dei punti critici di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo trattino della direttiva 92/33/CEE, l'organismo ufficiale responsabile effettua i controlli necessari per accertare, se del caso, che i metodi elaborati e applicati dal fornitore per controllare i punti critici di cui all'articolo 3 della presente direttiva siano sempre validi, facendo particolare attenzione ai seguenti elementi:

a) disponibilità ed impiego di metodi per il controllo di ciascuno dei punti critici elencati all'articolo 3;

b) affidabilità di tali metodi;

c) idoneità di detti metodi a valutare il contenuto dei contratti di produzione e di commercializzazione, compresi gli aspetti amministrativi;

d) competenza del personale del fornitore ad effettuare i controlli.

Articolo 5

Con riguardo al prelievo di campioni da analizzare in un laboratorio riconosciuto di cui all'articolo 5, paragrafo 2, terzo trattino della direttiva 92/33/CEE, l'organismo ufficiale responsabile effettua i controlli necessari per accertare, a seconda dei casi, che:

a) i campioni vengano prelevati durante le varie fasi del processo di produzione e secondo la frequenza stabilita dall'organismo ufficiale responsabile al momento della verifica dei metodi di produzione ai fini del riconoscimento;

b) i campioni vengano prelevati in modo tecnicamente corretto e secondo un procedimento statisticamente attendibile, tenendo conto del tipo di analisi da effettuare;

c) i campioni vengano prelevati da persone competenti;

d) i campioni vengano analizzati da un laboratorio appositamente riconosciuto, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva sopraccitata.

Articolo 6

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno emanate nel campo d'applicazione della presente direttiva.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1993.

Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione

(1) GU n. L 157 del 10. 6. 1992, pag. 1.

(2) GU n. L 26 del 31. 11. 1977, pag. 20.