31993L0006

Direttiva 93/6/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi

Gazzetta ufficiale n. L 141 del 11/06/1993 pag. 0001 - 0026
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 4 pag. 0058
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 4 pag. 0058


DIRETTIVA 93/6/CEE DEL CONSIGLIO del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, prima e terza frase,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'obiettivo principale della direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (4), è di permettere alle imprese di investimento autorizzate dalle autorità competenti del loro Stato membro di origine e sottoposte alla vigilanza delle medesime autorità di stabilire succursali e di prestare liberamente servizi negli altri Stati membri; che quindi detta direttiva prevede un coordinamento delle norme per quanto riguarda l'autorizzazione e la continuazione delle attività delle imprese di investimento;

considerando che la direttiva, tuttavia, non stabilisce norme comuni per i fondi propri delle imprese di investimento né l'entità del capitale iniziale di dette imprese; che non fissa un quadro comune per l'osservazione dei rischi di mercato cui sono esposte le medesime imprese; che fa riferimento in numerose disposizioni ad un'altra iniziativa della Comunità il cui obiettivo sarebbe precisamente quello di adottare misure coordinate nei campi menzionati;

considerando che l'impostazione adottatta è quella di realizzare soltanto l'armonizzazione essenziale necessaria e sufficiente a garantire il reciproco riconoscimento dell'autorizzazione e dei sistemi di vigilanza prudenziale; che l'adozione di misure di coordinamento per quanto riguarda la definizione dei fondi propri delle imprese di investimento, la fissazione dell'entità del capitale iniziale e la determinazione di un quadro comune per l'osservazione dei rischi di mercato delle imprese di investimento sono aspetti essenziali dell'armonizzazione necessaria per la realizzazione del riconoscimento reciproco e quindi nel quadro del mercato interno finanziario;

considerando che è opportuno stabilire importi di capitale iniziale differenti sulla base dell'insieme di attività che le imprese di investimento sono autorizzate ad effettuare;

considerando che le imprese di investimento già esistenti debbono essere autorizzate, a talune condizioni, a continuare la loro attività anche se non soddisfano agli importi minimi di capitale iniziale fissati per le nuove imprese;

considerando che gli Stati membri possono anche stabilire norme più severe di quelle previste dalla presente direttiva;

considerando che la presente direttiva fa parte di una più ampia iniziativa internazionale volta a ravvicinare le regole in vigore in materia di vigilanza sulle imprese di investimento e gli enti creditizi (in appresso denominati collettivamente «enti»);

considerando che le norme comuni di base per i fondi propri degli enti sono un elemento su cui fa perno il mercato interno nel settore dei servizi di investimento, poiché i fondi propri servono a garantire la sopravvivenza degli enti e a tutelare gli investitori;

considerando che in un mercato comune finanziario gli enti, a prescindere dal fatto che siano imprese di investimento o enti creditizi, sono direttamente concorrenti tra di loro;

considerando che è pertanto auspicabile pervenire ad un eguale trattamento degli enti creditizi e delle imprese di investimento;

considerando che, per quanto concerne gli enti creditizi, norme comuni per la vigilanza e l'osservazione dei rischi creditizi sono già stabiliti nella direttiva 89/647/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi (5);

considerando che è necessario sviluppare norme comuni relative ai rischi di mercato degli enti creditizi e creare un quadro complementare per la vigilanza dei rischi degli enti, in particolare i rischi di mercato, i rischi posizione, i rischi regolamento/controparte e i rischi di cambio;

considerando che è necessario introdurre il concetto di portafoglio di negoziazione, che include le posizioni nei valori mobiliari e in altri strumenti finanziari detenuti a scopi di transazione e principalmente soggetti ai rischi di mercato e alle esposizioni connesse a taluni servizi finanziari prestati ai clienti;

considerando che è auspicabile che gli enti con scarse attività di portafoglio di negoziazione, tanto in termini assoluti quanto in termini relativi, possano applicare la direttiva 89/647/CEE piuttosto che i requisiti di cui agli allegati I e II della presente direttiva;

considerando che è importante tener conto, nella vigilanza del rischio regolamento/consegna, dell'esistenza di sistemi che offrono una protezione adeguata al fine di diminuire tale rischio;

considerando che comunque gli enti debbono conformarsi alle disposizioni della presente direttiva per quanto riguarda la copertura del loro rischio di cambio sulla loro attività totale; che si debbono esigere minori requisiti patrimoniali relativamente alle posizioni in valute strettamente correlate, sia confermate statisticamente, sia derivanti da intese interstatali vincolanti, segnatamente nella prospettiva della creazione dell'Unione monetaria europea;

considerando che l'esistenza, in tutti gli enti, di sistemi interni di osservazione e di controllo del rischio tasso d'interesse, in tutte le loro attività, è uno strumento di particolare rilievo per minimizzare tale rischio; che di conseguenza è necessario che tali sistemi siano soggetti alla supervisione delle autorità competenti;

considerando che la direttiva 92/121/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1992, relativa alla vigilanza ed al controllo dei grandi fidi degli enti creditizi (6), non è intesa a stabilire norme comuni in merito alla vigilanza dei grandi fidi relativi ad attività soggette principalmente a rischi di mercato; che la suddetta direttiva fa bensì riferimento ad un'altra iniziativa della Comunità intesa all'adozione del richiesto coordinamento dei metodi in quel settore;

considerando che è necessario adottare norme comuni per la vigilanza e il controllo dei grandi fidi delle imprese di investimento;

considerando che per gli enti creditizi esiste già la definizione di fondi propri nella direttiva 89/299/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1989, concernente i fondi propri degli enti creditizi (7);

considerando che la base per una definizione dei fondi propri per gli enti dovrebbe essere detta definizione;

considerando che non mancano ragioni per giustificare che, ai fini della presente direttiva, la definizione possa differire da quella della direttiva suddetta, in modo da tener conto delle particolari caratteristiche delle attività svolte da detti enti e che comportano principalmente rischi di mercato;

considerando che la direttiva 92/30/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1992, relativa alla vigilanza su base consolidata degli enti creditizi (8), stabilisce il principio del consolidamento, non norme comuni in merito al consolidamento di enti finanziari coinvolti in attività principalmente soggette a rischi di mercato; che la suddetta direttiva fa riferimento ad un'altra iniziativa della Comunità volta all'adozione di misure coordinate in quel settore;

considerando che la direttiva 92/30/CEE non si applica a gruppi che contengono imprese d'investimento ma nessun ente creditizio; che tuttavia si è ritenuto auspicabile costituire un quadro comune per l'introduzione della vigilanza su base consolidata delle imprese di investimento;

considerando che saltuariamente possono essere necessari adeguamenti tecnici delle norme particolareggiate stabilite nella presente direttiva al fine di tener conto di nuovi sviluppi nel settore dei servizi di investimento; che la Commissione proporrà di conseguenza gli adeguamenti necessari;

considerando che il Consiglio dovrebbe adottare, in una fase successiva, disposizioni volte ad adeguare la presente direttiva al progresso tecnico, conformemente alla decisione 87/373/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1987, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (9); che nel frattempo il Consiglio stesso effettua tali adeguamenti su proposta della Commissione;

considerando che è opportuno prevedere un riesame della presente direttiva entro tre anni dalla sua data di attuazione alla luce dell'esperienza, degli sviluppi sui mercati finanziari e dei lavori nelle sedi di cooperazione internazionale fra autorità competenti in materia di regolamentazione; che detto riesame deve inoltre prevedere una revisione dell'elenco dei settori suscettibili un adeguamento tecnico;

considerando che la presente direttiva e la direttiva 93/22/CEE sono così intimamente correlate che la loro entrata in vigore in date diverse potrebbe indurre una distorsione di concorrenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Gli Stati membri applicano le prescrizioni della presente direttiva alle imprese di investimento e agli enti creditizi definiti all'articolo 2.

2. Gli Stati membri hanno facoltà di imporre prescrizioni supplementari o più rigorose alle imprese di investimento e agli enti creditizi da essi autorizzati.

DEFINIZIONI

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni in appresso.

1) «Ente creditizio»: tutti gli enti rispondenti alla definizione dell'articolo 1, primo trattino della prima direttiva, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio (10) e soggetti alle prescrizioni della direttiva 89/647/CEE.

2) «Impresa di investimento»: tutti gli enti rispondenti alla definizione dell'articolo 1, secondo trattino della direttiva 93/22/CEE, soggetti agli obblighi derivanti da detta direttiva, ad eccezione:

- degli enti creditizi precedentemente definiti,

- delle imprese locali definite in appresso al punto 20), e

- delle imprese che si limitano a ricevere e trasmettere ordini di investitori senza detenere fondi e/o titoli appartenenti ai loro clienti e che, per questo motivo, non possono mai trovarsi in situazione di debito con i loro clienti.

3) «Ente»: gli enti creditizi e le imprese di investimento.

4) «Impresa di investimento riconosciuta di un paese terzo»: tutte le imprese che, qualora fossero stabilite nella Comunità, rientrerebbero nella definizione di «impresa di investimento» di cui al punto 2), che siano autorizzate in un paese terzo e che siano soggette e rispondenti a norme prudenziali giudicate dalle autorità competenti di livello almeno equivalente a quelle prescritte nella presente direttiva.

5) «Strumenti finanziari»: gli strumenti definiti nella sezione B dell'allegato della direttiva 93/22/CEE.

6) «Portafoglio di negoziazione» («trading book») di un ente: il portafoglio che comprende:

a) le posizioni detenute in proprietà da tale ente in strumenti finanziari destinati a successiva vendita e/o acquisite dall'ente al fine di beneficiare a breve termine di differenze effettive e/o previste tra i prezzi di acquisto e di vendita o di altre variazioni di prezzo o di interesse, nonché posizioni in strumenti finanziari derivanti da operazioni di «matched principal broking», oppure posizioni destinate a coprire il rischio inerente ad altri elementi del portafoglio, e

b) le esposizioni dovute a transazioni non liquidate, consegne differite e titoli derivati negoziati fuori borsa, di cui ai punti 1, 2, 3 e 5 dell'allegato II; le esposizioni dovute a operazioni di vendita con patto di riacquisto e concessione di titoli in prestito, basati su titoli compresi nel portafoglio di negoziazione ai sensi della lettera a) contemplati nell'allegato II, punto 4, e, previa approvazione delle autorità competenti, le esposizioni dovute ad operazioni di vendita con patto di riacquisto e ad assunzione di titoli in prestito, contemplati in detto punto 4, che soddisfano le condizioni previste ai successivi punti i), ii), iii e v) oppure le condizioni previste ai successivi punti iv) e v):

i) le esposizioni sono valutate quotidianamente rispetto ai prezzi di mercato secondo le procedure previste all'allegato II;

ii) la garanzia è adattata per tener conto di variazioni sostanziali del valore dei titoli oggetto del contratto o della transazione in questione, in conformità di norme approvate dalle autorità competenti;

iii) il contratto o la transazione prevede la compensazione autonomica e immediata dei crediti dell'ente con i crediti della controparte in caso di inadempienza di quest'ultima;

iv) il contratto o la transazione in questione sono conclusi a livello di operatori del settore;

v) siffatti contratti e transazioni sono circoscritti agli usi appropriati e comunemente accettati dagli stessi, con esclusione quindi delle transazioni artificiali, in particolare diverse da quelle a breve termine e

c) Le esposizioni in forma di diritti, commissioni, interessi, dividendi e depositi di garanzia su titoli derivati negoziati in borsa direttamente connesse con le voci incluse nel portafoglio di cui al punto 6 dell'allegato II.

L'inclusione di voci particolari nel portafoglio di negoziazione o l'esclusione dallo stesso deve rispettare procedure oggettive, compresi all'occorrenza i criteri di contabilità dell'ente interessato; le procedure in questione e la loro applicazione uniforme sono soggette all'esame delle autorità competenti.

7) «Impresa madre», «impresa figlia» e «ente finanziario»: questi termini sono definiti conformemente all'articolo 1 della direttiva 92/30/CEE (concernente la vigilanza su base consolidata degli enti creditizi).

8) «Società di partecipazione finanziaria»: un ente finanziario le cui imprese figlie siano esclusivamente o principalmente enti creditizi, imprese di investimento o altri enti finanziari e di cui almeno una di tali imprese figlie sia un ente creditizio o un'impresa di investimento.

9) «Ponderazione dei rischi»: i livelli di rischio di credito applicabili alle pertinenti controparti ai sensi della direttiva 89/647/CEE. Tuttavia per attività in forma di crediti e altre esposizioni nei confronti di imprese di investimento o di imprese di investimento riconosciute di paesi terzi nonché esposizioni nei confronti di stanze di compensazione e borse riconosciute, si applica la stessa ponderazione attribuita qualora la pertinente controparte sia un ente creditizio.

10) «Titoli derivati negoziati fuori borsa (OTC)»: i contratti su tassi di interesse e i contratti su tassi di cambio di cui all'allegato II della direttiva 89/647/CEE nonché i contratti fuori bilancio su titoli di capitale, a condizione che i) siffatti contratti non siano negoziati in borse riconosciute ove essi sono soggetti a coperture di garanzia su base giornaliera e che ii), in caso di contratti su tassi di cambio, essi abbiano una durata originaria superiore a 14 giorni di calendario.

11) «Mercato regolamentato»: un mercato corrispondente alla definizione di cui all'articolo 1, punto 13 della direttiva 93/22/CEE (relativa ai servizi nel campo degli investimenti).

12) «Voci qualificate»: le posizioni long e short in attività di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 89/647/CEE e in titoli di debito emessi da imprese di investimento o da imprese di investimento riconosciute di paesi terzi. Si intendono inoltre le posizioni long e short in titoli di debito che possiedano i requisiti sottoindicati: i titoli devono essere quotati almeno su un mercato regolamentato di uno Stato membro, o in una borsa di un paese terzo se quest'ultima è riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro in questione e devono, secondo l'ente interessato, presentare un sufficiente livello di liquidità nonché, in considerazione della solvibilità dell'emittente, un rischio di oscillazione del prezzo analogo o inferiore a quello delle voci dell'attivo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 89/647/CEE. Le modalità con cui tali valori mobiliari vengono valutati sono soggette alla vigilanza delle autorità competenti, che rifiutano la valutazione dell'ente qualora ritengano che i titoli in questione presentino un rischio di oscillazione del prezzo troppo elevato per poter essere definiti voci qualificate.

Tuttavia, in deroga a quanto disposto al precedente capoverso, e in attesa di ulteriore coordinamento, le autorità competenti hanno il potere discrezionale di riconoscere come voci qualificate i valori mobiliari che presentino un sufficiente livello di liquidità e che, in considerazione della solvibilità dell'emittente, presentino un rischio di oscillazione del prezzo analogo o inferiore a quello delle voci dell'attivo di cui all'articolo 6, paragrafo 1 lettera b) della direttiva 89/647/CEE. Il rischio di oscillazione del prezzo connesso con tali valori mobiliari deve essere stato valutato a siffatto livello da almeno due agenzie per la valutazione dei crediti riconosciute dalle autorità competenti, ovvero da una sola di dette agenzie, purché i valori mobiliari in questione non vengano valutati al di sotto di tale livello da un'altra agenzia riconosciuta dalle dette autorità.

Tuttavia le autorità competenti possono prevedere una deroga alla condizione di cui al precedente capoverso qualora non la giudichino appropriata in considerazione, ad esempio, delle caratteristiche del mercato o dell'emittente o dell'emissione oppure di una combinazione delle stesse.

Inoltre le autorità competenti impongono agli enti di applicare la ponderazione massima di cui all'allegato I, punto 14, tabella 1, ai valori mobiliari che presentino un particolare rischio a motivo dell'insufficiente solvibilità dell'emittente e/o dell'insufficiente liquidità.

Le autorità competenti di ciascuno Stato membro informano regolarmente il Consiglio e la Commissione in merito ai metodi applicati per valutare le voci qualificate, in particolare per quanto riguarda i metodi utilizzati per valutare il grado di liquidità dei titoli e la solvibilità dell'emittente.

13) «Voci connesse con le amministrazioni centrali»: le posizioni long e short in attività di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 89/647/CEE e quelle per le quali l'articolo 7 della direttiva 89/647/CEE prevede una ponderazione dello 0 %.

14) «Titolo convertibile»: un valore mobiliare che a scelta del detentore può essere convertito in un altro valore mobiliare, di regola il titolo di capitale dell'emittente.

15) «Warrant»: uno strumento che attribuisce al detentore il diritto ad acquistare una certa quantità di azioni ordinarie o obbligazioni ad un prezzo convenuto, fino alla data di scadenza del warrant stesso. La liquidazione è effettuata mediante consegna dei titoli stessi o del loro controvalore in contanti.

16) «Warrant coperto»: uno strumento emesso da un'entità diversa dall'emittente del titolo sottostante, che attribuisce al detentore il diritto di acquistare una certa quantità di azioni ordinarie o obbligazioni ad un prezzo convenuto o il diritto di garantirsi un utile o coprirsi contro una perdita mediante riferimento alle fluttuazioni in un indice relativo ad uno degli strumenti finanziari di cui alla sezione B dell'allegato della direttiva 93/22/CEE (relativa ai servizi nel campo degli investimenti) fino alla data di scadenza del warrant stesso.

17) «Operazione di vendita con patto di riacquisto»: la transazione con la quale un ente o la sua controparte trasferisce valori mobiliari o diritti garantiti relativi alla proprietà di valori mobiliari, laddove la garanzia sia emessa da una borsa valori riconosciuta che detenga i diritti sui valori mobiliari e il contratto non consenta all'ente di trasferire o costituire in pegno un particolare titolo contemporaneamente presso più controparti, con l'obbligo di riacquistarli (o di riacquistare titoli della stessa specie) ad un determinato prezzo e ad una data stabilita o da stabilire da parte di chi effettua il trasferimento, costituisce un'operazione di vendita con patto di riacquisto per l'ente che trasferisce i titoli e per chi li riceve.

Un'operazione di vendita con patto di riacquisto è considerata transazione a livello di operatori del settore se la controparte è soggetta ad un coordinamento prudenziale in ambito comunitario o è un ente creditizio della zona A ai sensi della direttiva 89/647/CEE o un'impresa di investimento riconosciuta di un paese terzo o se la transazione è conclusa con una stanza di compensazione o una borsa riconosciuta.

18) «Concessione e assunzione di titoli in prestito»: la transazione con la quale un ente o la sua controparte trasferisce titoli contro adeguata garanzia con l'impegno per chi riceve il prestito di restituire titoli equivalenti ad una data da stabilirsi o quando richiesto dal concedente il prestito, costituisce una concessione di titoli in prestito per l'ente che trasferisce i titoli e un'assunzione di titoli in prestito per l'ente a cui tali titoli sono trasferiti.

Un'assunzione di titoli in prestito è considerata contratto a livello di operatori del settore se la controparte è soggetta ad un coordinamento prudenziale in ambito comunitario o è un ente creditizio della zona A ai sensi della direttiva 89/647/CEE o un'impresa di investimento riconosciuta di un paese terzo e/o se il contratto è concluso con una stanza di compensazione o una borsa riconosciuta.

19) «Membro della stanza di compensazione»: il membro di una borsa e/o di una stanza di compensazione, che abbia un rapporto contrattuale diretto con la controparte centrale (garante del mercato). Le transazioni di quanti non sono membri della stanza di compensazione devono essere effettuate tramite un membro della stessa.

20) «Impresa locale»: un'impresa che operi in una borsa dei contratti «financial futures» o a premio unicamente per conto proprio o per conto di altri membri della stessa borsa o stabilisca prezzi per questi ultimi, e che goda della garanzia di un membro della stanza di compensazione della stessa borsa. La responsabilità del buon fine dei contratti stipulati da detta impresa deve essere assunta da un membro della stanza di compensazione della stessa borsa e i contratti in questione vanno computati nella determinazione della copertura patrimoniale complessiva del membro della stanza di compensazione, supponendo che le posizioni dell'impresa locale siano del tutto distinte da quelle del suddetto membro.

21) «Coefficiente delta»: il rapporto fra la variazione prevista del prezzo di un contratto a premio e una piccola variazione di prezzo del titolo sottostante.

22) «Posizione long» ai fini dell'allegato I, punto 4: la posizione in cui l'ente ha fissato il tasso d'interesse che riceverà ad una data futura, e «posizione short»: la posizione in cui l'ente ha fissato il tasso di interesse che pagherà ad una data futura.

23) «Fondi propri»: i fondi propri ai sensi della direttiva 89/299/CEE. Tale definizione è tuttavia modificabile quando ricorrano le circostanze di cui all'allegato V.

24) «Capitale iniziale»: gli elementi 1) e 2) dell'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 89/299/CEE.

25) «Fondi propri originari»: gli elementi 1), 2) e 4) meno 9), 10) e 11) di cui all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 89/299/CEE.

26) «Capitale»: i fondi propri.

27) «Duration modificata»: la duration calcolata secondo la formula riportata al punto 26 dell'allegato I.

CAPITALE INIZIALE

Articolo 3

1. È richiesto un capitale iniziale di 125 000 ECU per le imprese di investimento che detengono denaro e/o valori mobiliari dei clienti e che offrono uno o più dei seguenti servizi:

- la raccolta e la trasmissione degli ordini degli investitori su strumenti finanziari,

- l'esecuzione degli ordini degli investitori su strumenti finanziari,

- la gestione di portafogli individuali d'investimento in strumenti finanziari,

purché non trattino strumenti finanziari per conto proprio e non si impegnino irrevocabilmente all'acquisto di strumenti finanziari.

La detenzione di posizioni fuori portafoglio di negoziazione in strumenti finanziari a scopo di investimento di fondi propri non è considerata attività di negoziazione ai sensi del primo comma o nel contesto del paragrafo 2.

Le autorità competenti possono tuttavia autorizzare imprese d'investimento che eseguono ordini degli investitori su strumenti finanziari a detenere detti strumenti in proprio a condizione che:

- siffatte posizioni derivino esclusivamente dall'impossibilità dell'impresa di garantire la copertura esatta dell'ordine ricevuto,

- il valore totale di mercato di tali posizioni non superi il 15 % del capitale iniziale dell'impresa,

- l'impresa soddisfi i requisiti di cui agli articoli 4 e 5 bis e

- siffatte posizioni siano occasionali e provvisorie nonché rigorosamente limitate al tempo necessario per effettuare l'operazione in questione.

2. Gli Stati membri hanno facoltà di ridurre l'importo di cui al paragrafo 1 a 50 000 ECU qualora l'impresa non sia autorizzata a detenere denaro o valori mobiliari della clientela, né a trattare per conto proprio, né ad impegnarsi irrevocabilmente all'acquisto di titoli.

3. Il capitale iniziale delle altre imprese di investimento è pari a 730 000 ECU.

4. Il capitale iniziale delle imprese di cui all'articolo 2, punto 2), secondo e terzo trattino è pari a 50 000 ECU se si tratta di imprese che beneficiano della libertà di stabilimento e/o prestano servizi ai sensi degli articoli 14 e/o 15 della direttiva 93/22/CEE (relativa ai servizi nel campo degli investimenti).

5. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 4 gli Stati membri possono confermare l'autorizzazione delle imprese di investimento e delle imprese di cui al paragrafo 4 esistenti prima dell'attuazione della presente direttiva i cui fondi propri siano inferiori ai livelli di capitale iniziale per esse indicati nei paragrafi da 1 a 4. I fondi propri di tali imprese non devono scendere al di sotto del livello di riferimento più elevato calcolato dopo la data di notifica della presente direttiva. Il livello di riferimento è il livello medio giornaliero dei fondi propri calcolato sul semestre precedente la data del calcolo; il livello di riferimento sarà calcolato su detto periodo con frequenza semestrale.

6. Qualora il controllo di un'impresa di investimento contemplata dal paragrafo 5 sia assunto da una persona fisica o giuridica diversa da quella che lo esercitava anteriormente, i fondi propri dell'impresa devono raggiungere almeno il livello indicato ai paragrafi da 1 a 4, tranne nei casi seguenti:

i) primo trasferimento per successione dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, previa approvazione delle autorità competenti, e per un periodo massimo di 10 anni a decorrere dalla data del trasferimento;

ii) cambiamento di un socio in una partnership, purché almeno uno dei soci della stessa alla data di attuazione della presente direttiva continui a farne parte, e per un periodo massimo di 10 anni a decorrere dalla data d'entrata in vigore della presente direttiva.

7. Tuttavia, in presenza di determinate circostanze particolari e con il consenso delle autorità competenti, in caso di fusione di due o più imprese di investimento e/o imprese di cui al paragrafo 4, non è necessario che i fondi propri dell'impresa risultante dalla fusione raggiungano il relativo livello indicato nei paragrafi da 1 a 4 per il periodo in cui il livello previsto dai paragrafi da 1 a 4 non è ancora stato raggiunto. I fondi propri della nuova impresa non possono però scendere al di sotto dell'importo complessivo dei fondi propri delle imprese fuse alla data della fusione.

8. I fondi propri delle imprese di investimento e delle imprese di cui al paragrafo 4 non possono scendere al di sotto del livello previsto ai paragrafi da 1 a 5 e 7. Tuttavia, se ciò si verificasse, le autorità competenti hanno facoltà di concedere a tali imprese, laddove le circostanze lo giustifichino, un periodo limitato per rettificare la loro situazione o cessare la loro attività.

COPERTURA RISCHI

Articolo 4

1. Le autorità competenti impongono agli enti di costituire fondi propri che siano costantemente superiori o pari alla somma dei seguenti elementi:

i) copertura patrimoniale, calcolata conformemente agli allegati I, II e VI per il loro portafoglio di negoziazione;

ii) copertura patrimoniale, calcolata conformemente all'allegato III, per tutte le loro attività;

iii) copertura patrimoniale prescritta nella direttiva 89/647/CEE per tutte le loro attività, esclusi il portafoglio di negoziazione e le attività non liquide dedotte dai fondi propri in conformità del punto 2), lettera d) dell'allegato V;

iv) copertura patrimoniale prevista al paragrafo 2.

Indipendentemente dall'entità della copertura patrimoniale di cui ai punti da i) a iv) i fondi propri prescritti alle imprese di investimento non devono essere mai inferiori alla copertura di cui all'allegato IV.

2. Le autorità competenti impongono agli enti di costituire fondi propri adeguati per coprire i rischi occasionati da attività non contemplate né dalla presente direttiva né dalla direttiva 89/647/CEE e che rivestano la stessa natura dei rischi contemplati da tali direttive.

3. Se i fondi propri di un ente scendono al di sotto dell'ammontare dei fondi propri prescritti, calcolati a norma del paragrafo 1, le autorità competenti assicurano che l'ente in questione prenda adeguati provvedimenti per rettificare quanto prima la sua situazione.

4. Le autorità competenti impongono agli enti di istituire sistemi di osservazione e di controllo del rischio tasso di interesse per tutte le loro attività, sistemi soggetti alla supervisione dalle autorità stesse.

5. Gli enti sono tenuti a provare alle loro autorità competenti che dispongono di sistemi adeguati per calcolare con ragionevole precisione, in qualsiasi momento, la loro posizione finanziaria.

6. In deroga al paragrafo 1 le autorità competenti possono permettere agli enti di calcolare la copertura patrimoniale per il loro portafoglio di negoziazione secondo la direttiva 89/647/CEE, piuttosto che in conformità degli allegati I e II della presente direttiva, sempreché:

i) le operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione degli enti in questione non superino di norma il 5 % dell'insieme delle loro operazioni, e

ii) l'insieme delle loro posizioni in portafoglio di negoziazione non superi di norma l'importo di 15 milioni di ECU, e

iii) le operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione degli enti in questione non superino in nessun momento il 6 % dell'insieme delle loro operazioni e l'insieme delle loro posizioni in portafoglio di negoziazione non superi in nessun momento l'importo di 20 milioni di ECU.

7. Per calcolare la parte rappresentata dal portafoglio di negoziazione rispetto al totale delle attività ai sensi del paragrafo 6, punti i) e iii) le autorità competenti possono riferirsi al totale delle operazioni in bilancio e fuori bilancio, al conto «profitti e perdite» o ai fondi propri dell'ente in questione, o a una combinazione di questi importi. Nella valutazione dell'entità delle operazioni in e fuori bilancio, i titoli di debito sono valutati al loro prezzo di mercato o al loro valore nominale, i titoli di capitale al prezzo di mercato e i prodotti derivati al valore nominale o di mercato degli strumenti sottostanti. Si sommano le posizioni long e short, indipendentemente dal loro segno.

8. Se un ente dovesse superare per più di un breve periodo uno o entrambi i limiti di cui al paragrafo 6, punti i) e ii) o supera uno o entrambi i limiti di cui al paragrafo 6, punto iii), ha l'obbligo di soddisfare i requisiti fissati all'articolo 4, paragrafo 1, punto i) e non quelli della direttiva 89/647/CEE, per quanto riguarda il suo portafoglio di negoziazione, e di darne notifica all'autorità competente.

VIGILANZA E CONTROLLO DEI GRANDI FIDI

Articolo 5

1. Gli enti effettuano la vigilanza e il controllo dei loro grandi fidi conformemente alla direttiva 92/121/CEE.

2. In deroga al paragrafo 1, gli enti che calcolano la copertura patrimoniale per il portafoglio di negoziazione conformemente agli allegati I e II effettuano la vigilanza e il controllo dei loro grandi fidi conformemente alla direttiva 92/121/CEE, fatte salve le modifiche di cui all'allegato VI della presente direttiva.

VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI A FINI DI SEGNALAZIONE

Articolo 6

1. Gli enti valutano quotidianamente ai prezzi di mercato i loro portafogli di negoziazione, salvo che siano soggetti alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 6.

2. In assenza di prezzi di mercato disponibili nell'immediato, ad esempio nel caso in cui si trattino nuove emissioni sui mercati primari, le autorità competenti hanno facoltà di non applicare l'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e di imporre agli enti l'uso di metodi di valutazione alternativi, a condizione che questi siano sufficientemente prudenti e siano stati approvati dalle competenti autorità.

VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA

Articolo 7

Principi generali

1. La copertura patrimoniale prevista agli articoli 4 e 4 bis per gli enti che non sono né imprese madri né imprese figlie si applica su base individuale.

2. I requisiti previsti agli articoli 4 e 5

- per gli enti che hanno come impresa figlia un ente creditizio ai sensi della direttiva 92/30/CEE, un'impresa di investimento o un altro ente finanziario o che detengono una partecipazione in siffatte entità e

- per gli enti la cui impresa madre è una società di partecipazione finanziaria

si applicano su base consolidata secondo i metodi fissati in detta direttiva e nei paragrafi da 7 a 14 del presente articolo.

3. Se un gruppo di cui al paragrafo 2 non comprende enti creditizi, la direttiva 92/30/CEE si applica con i seguenti adeguamenti:

- «società di partecipazione finanziaria»: un ente finanziario le cui imprese figlie siano, esclusivamente o principalmente, imprese d'investimento o altri enti finanziari, quando almeno una di esse sia un'impresa d'investimento;

- «società di partecipazione mista»: un'impresa madre diversa da una società di partecipazione finanziaria o da un'impresa di investimento, fra le cui imprese figlie figura almeno un'impresa d'investimento;

- «autorità competenti»: le autorità nazionali preposte, in forza di legge o regolamento, all'esercizio della vigilanza sulle imprese d'investimento;

- tutti i riferimenti a «enti creditizi» sono sostituiti da riferimenti a «imprese d'investimento»;

- l'articolo 3, paragrafo 5, secondo comma non è d'applicazione;

- all'articolo 4, paragrafi 1 e 2 e all'articolo 7, paragrafo 5 della direttiva 92/30/CEE, i riferimenti alla direttiva 77/780/CEE sono sostituiti da riferimenti alla direttiva 93/22/CEE;

- ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 9 e dell'articolo 8, paragrafo 3 della direttiva 92/30/CEE viene fatto riferimento alla procedura di cui all'articolo 10 della presente direttiva;

- all'articolo 7, paragrafo 4 della direttiva 92/30/CEE la prima frase è sostituita dal seguente testo:

«Qualora un'impresa d'investimento, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione mista controllino una o più imprese figlie che siano imprese di assicurazione, le autorità competenti e le autorità alle quali è demandata la pubblica funzione di vigilanza sulle imprese di assicurazione cooperano strettamente.»

4. Le autorità competenti tenute a o incaricate di esercitare la vigilanza su base consolidata di gruppi di cui al paragrafo 3 possono, in attesa di un ulteriore coordinamento sulla vigilanza consolidata di tali gruppi e laddove le circostanze lo giustifichino, derogare a tale obbligo a condizioni che ciascuna impresa di investimento di tale gruppo:

i) utilizzi la definizione di fondi propri contenuta nel punto 9 dell'allegato V;

ii) rispetti individualmente i requisiti di cui agli articoli 4 e 5;

iii) elabori sistemi di verifica e controllo delle fonti di capitale e di finanziamento di tutti gli altri enti finanziari all'interno del gruppo.

5. Le autorità competenti esigono che le imprese di investimento che fanno parte di un gruppo e beneficiano della deroga di cui al punto 4 notifichino loro i rischi, compresi quelli connessi alla composizione e alle fonti di capitale e finanziamento, che potrebbero ledere la situazione finanziaria di dette imprese. Se le autorità competenti ritengono che la situazione finanziaria delle suddette imprese non sia sufficientemente tutelata, prescrivono che queste ultime adottino opportune misure, ivi comprese, se necessario, limitazioni nei trasferimenti di capitale da tali imprese alle entità del gruppo.

6. Qualora le autorità competenti deroghino agli obblighi di vigilanza su base consolidata previsti al paragrafo 4, esse adottano altre misure adeguate per il controllo dei rischi, segnatamente i grandi fidi, in tutto il gruppo, incluse le imprese che non sono localizzate in nessuno degli Stati membri.

7. Gli Stati membri possono non esigere l'applicazione, su base individuale o subconsolidata, delle coperture patrimoniali di cui agli articoli 4 e 5 ad un ente che, in quanto impresa madre, sia soggetto a vigilanza su base consolidata e alle imprese figlie di un siffatto ente che siano soggette alla loro autorizzazione e vigilanza e rientrino nella vigilanza su base consolidata dell'ente che è la loro impresa madre.

Analoga deroga è concessa qualora l'impresa madre sia una società di partecipazione finanziaria con sede nello stesso Stato membro dell'ente, a condizione che ad essa si applichino la stessa vigilanza cui sono soggetti gli enti creditizi o le imprese d'investimento e in particolare i requisiti stabiliti dagli articoli 4 e 5.

Nei due casi suddetti, ove si applichi siffatta deroga, dovranno essere adottate misure volte a garantire una ripartizione adeguata di fondi propri all'interno del gruppo.

8. Quando un ente, impresa figlia di un'impresa madre che sia un ente, è stato autorizzato ed è situato in un altro Stato membro, le autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione applicano a tale ente le norme di cui agli articoli 4 e 5 su base individuale o, se del caso, subconsolidata.

9. In deroga al disposto del paragrafo 8, le autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione all'impresa figlia di un'impresa madre che sia un ente possono, mediante un accordo bilaterale, delegare la propria responsabilità di vigilanza sull'adeguatezza patrimoniale e sui grandi fidi alle autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione all'impresa madre e che esercitano la vigilanza su di essa. La Commissione deve essere informata dell'esistenza e del tenore di tali accordi. Essa trasmette queste informazioni alle autorità competenti degli altri Stati membri, al Comitato consultivo bancario e al Consiglio salvo si tratti di gruppi contemplati dal paragrafo 3.

Calcolo della copertura patrimoniale su base consolidata

10. Qualora non sia applicata la deroga di cui ai paragrafi 7 e 9, le autorità competenti possono, ai fini del calcolo della copertura patrimoniale di cui all'allegato I e delle esposizioni verso i clienti di cui all'allegato VI, su base consolidata, consentire la compensazione di posizioni nette del portafoglio di negoziazione di un ente con posizioni del portafoglio di negoziazione di un altro ente in conformità delle regole previste rispettivamente nell'allegato I e nell'allegato VI.

Inoltre esse possono consentire la compensazione di posizioni in cambi di cui all'allegato III detenute da un ente con posizioni in cambi di cui all'allegato III detenute da un altro ente, conformemente alle regole previste dallo stesso allegato.

11. Le autorità competenti possono altresì consentire la compensazione relativamente al portafoglio di negoziazione ed alle posizioni in cambi di imprese stabilite in paesi terzi, se sono contemporaneamente soddisfatte le seguenti condizioni:

i) le imprese in questione sono state autorizzate in un paese terzo e rispondono alla definizione di un ente creditizio di cui al primo trattino dell'articolo 1 della direttiva 77/780/CEE, o sono imprese di investimento riconosciute di paesi terzi;

ii) dette imprese soddisfano, su base individuale, norme sull'adeguatezza patrimoniale equivalenti a quelle della presente direttiva;

iii) nei paesi in questione non esistono normative che possano incidere sostanzialmente sul trasferimento di fondi all'interno del gruppo.

12. Le autorità competenti possono inoltre consentire la compensazione descritta nel paragrafo 10 fra enti che fanno parte di un gruppo e che sono stati autorizzati dallo Stato membro in questione, a condizione che:

i) all'interno del gruppo esista una ripartizione adeguata dei fondi propri;

ii) il contesto normativo, giuridico e/o contrattuale in cui operano gli enti sia tale da garantire solidarietà finanziaria all'interno del gruppo.

13. Inoltre, le autorità competenti possono consentire la compensazione descritta nel paragrafo 10 fra enti che fanno parte di un gruppo e soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 12 ed altri enti che fanno parte dello stesso gruppo e che sono stati autorizzati in un altro Stato membro, a condizione che l'ente sia tenuto a rispettare individualmente i requisiti patrimoniali previsti dagli articoli 4 e 5.

Definizione di fondi propri consolidati

14. Ai fini del calcolo dei fondi propri su base consolidata si applica l'articolo 5 della direttiva 89/299/CEE.

15. Le autorità competenti incaricate della vigilanza su base consolidata possono riconoscere la validità delle definizioni specifiche di fondi propri applicabili agli enti interessati ai sensi dell'allegato V ai fini del calcolo dei loro fondi propri su base consolidata.

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

Articolo 8

1. Gli Stati membri prescrivono che le imprese d'investimento e gli enti creditizi comunichino alle autorità competenti dello Stato membro d'origine tutte le informazioni necessarie per accertare che le disposizioni adottate in conformità della presente direttiva siano rispettate. Gli Stati membri garantiscono altresì che i meccanismi interni di controllo e le procedure amministrative e contabili degli enti consentano di verificare in ogni momento il rispetto di tali disposizioni.

2. Le imprese di investimento sono tenute a trasmettere le segnalazioni alle autorità competenti nei modi specificati da queste ultime, almeno mensilmente nel caso delle imprese di cui all'articolo 3, paragrafo 3, almeno trimestralmente nel caso delle imprese di cui all'articolo 3, paragrafo 1 e almeno semestralmente nel caso delle imprese di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

3. In deroga al paragrafo 2, le imprese di investimento di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 3 sono tenute a fornire informazioni su base consolidata o subconsolidata soltanto semestralmente.

4. Gli enti creditizi sono tenuti a trasmettere le segnalazioni alle autorità competenti, nei modi specificati da queste ultime, con la medesima frequenza stabilita per tali obblighi nella direttiva 89/647/CEE.

5. Le autorità competenti impongono agli enti di segnalare immediatamente i casi in cui le loro controparti in operazioni di vendita con patto di riacquisto o di concessione e assunzione di titoli in prestito non adempiono i loro obblighi. La Commissione riferisce al Consiglio in merito a detti casi e alle relative implicazioni a livello di trattamento delle operazioni stesse nella presente direttiva, entro un termine massimo di tre anni dalla data di cui all'articolo 12. La segnalazione contiene inoltre precise indicazioni sulla rispondenza degli enti a ciascuna delle condizioni loro applicabili di cui all'articolo 2, punto 6, lettera b), punti da i) a v), in particolare quelle di cui al punto v). Essa specifica inoltre le eventuali variazioni intervenute nel volume relativo delle operazioni tradizionali di prestito dell'ente nonché l'entità delle relative operazioni di vendita con patto di riacquisto e concessione e assunzione di titoli in prestito. Laddove, sulla base di siffatta relazione nonché di altre informazioni, la Commissione constati la necessità di ulteriori misure di salvaguardia per prevenire irregolarità, essa presenta adeguate proposte.

AUTORITÀ COMPETENTI

Articolo 9

1. Gli Stati membri designano le autorità cui compete l'assolvimento delle funzioni previste nella presente direttiva. Essi ne informano la Commissione indicando l'eventuale ripartizione delle funzioni stesse.

2. Le autorità di cui al paragrafo 1 devono essere pubbliche autorità oppure enti ufficialmente riconosciuti dalla legislazione nazionale o dalle pubbliche autorità come soggetti appartenenti al sistema di vigilanza in vigore in ciascuno Stato membro.

3. Le autorità interessate devono disporre di tutti i poteri necessari all'assolvimento delle loro funzioni, in particolari ai fini di controllare la composizione del portafoglio di negoziazione.

4. Le autorità competenti degli Stati membri collaborano strettamente per assolvere le funzioni previste dalla presente direttiva, segnatamente nel caso in cui i servizi di investimento siano espletati in regime di prestazione di servizi o mediante creazione di succursali in uno o più Stati membri. Esse si comunicano, a richiesta, tutte le informazioni atte a facilitare la vigilanza sull'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi e, in particolare, il controllo del rispetto da parte di questi delle norme della presente direttiva. Tutte le informazioni scambiate tra autorità competenti ai sensi della presente direttiva riguardo alle imprese di investimento sono tutelate dal segreto d'ufficio come disposto nell'articolo 25 della direttiva 93/22/CEE; quelle riguardo agli enti creditizi sono soggette all'obbligo di cui all'articolo 12 della direttiva 77/780/CEE, come modificata dalla direttiva 89/646/CEE.

Articolo 10

Nell'attesa dell'adozione di un'ulteriore direttiva che stabilisca le disposizioni di adeguamento della presente direttiva al progresso tecnico nei settori sotto specificati, il Consiglio, conformemente alla decisione del Consiglio 87/373/CEE, adotta gli adeguamenti che si dimostrassero necessari, decidendo a maggioranza qualificata su proposta della Commissione:

- precisazione delle definizioni dell'articolo 2 per garantire l'applicazione uniforme della presente direttiva in tutta la Comunità;

- precisazione delle definizioni dell'articolo 2 per tener conto degli sviluppi dei mercati finanziari;

- modifica degli importi del capitale iniziale prescritto all'articolo 3 e dell'importo di cui all'articolo 4, paragrafo 6, per tener conto degli sviluppi del settore economico e monetario;

- uniformazione della terminologia e formulazione delle definizioni in conformità degli atti successivi riguardanti gli enti creditizi e le imprese di investimento e argomenti connessi.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 11

1. Gli Stati membri possono concedere l'autorizzazione alle imprese di investimento contemplate all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 93/22/CEE (relativa ai servizi nel campo degli investimenti) i cui fondi propri, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, siano inferiori ai livelli prescritti a norma dell'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3. Tuttavia i fondi propri di tali imprese devono successivamente soddisfare le condizioni stabilite ai paragrafi da 4 a 7 di detto articolo 3.

2. In deroga al punto 14 dell'allegato I, gli Stati membri possono stabilire, per le obbligazioni cui è attribuito un coefficiente di ponderazione del 10 % a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 della direttiva 89/647/CEE, una copertura patrimoniale per rischio specifico pari alla metà della copertura fissata, a fronte di detto rischio, per un voce qualificata con la stessa durata residua di tali obbligazioni.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi alla data di cui all'articolo 31, secondo comma della direttiva 93/22/CEE. Gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva.

Articolo 13

La Commissione presenta quanto prima al Consiglio proposte concernenti i requisiti patrimoniali per le transazioni in prodotti di base e relativi strumenti derivati nonché le quote di organismi di investimento collettivo.

Il Consiglio dovrà pronunciarsi sulle proposte della Commissione al più tardi sei mesi prima dell'applicazione della presente direttiva.

CLAUSOLA DI REVISIONE

Articolo 14

Entro tre anni dalla data citata nell'articolo 12, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, esamina e, se necessario, modifica la presente direttiva in base all'esperienza acquisita nella sua applicazione e tenendo conto dell'evoluzione del mercato, con particolare riferimento agli sviluppi nell'ambito delle sedi di cooperazione internazionale fra autorità competenti in materia di regolamentazione.

Articolo 15

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 15 marzo 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. JELVED

(1) GU n. C 152 del 21. 6. 1990, pag. 6. GU n. C 50 del 25. 2. 1992, pag. 5.(2) GU n. C 326 del 16. 12. 1991, pag. 89. GU n. C 337 del 21. 12. 1992, pag. 114.(3) GU n. C 69 del 18. 3. 1991, pag. 1.(4) Vedasi pagina 27 della presente Gazzetta ufficiale.(5) GU n. L 386 del 30. 12. 1989, pag. 14. Direttiva modificata dalla direttiva 92/30/CEE (GU n. L 110 del 28. 4. 1992, pag. 52).(6) GU n. L 29 del 5. 2. 1993, pag. 1.(7) GU n. L 124 del 5. 5. 1989, pag. 16. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/30/CEE (GU n. L 110 del 24. 9. 1992, pag. 52).(8) GU n. L 110 del 28. 4. 1992, pag. 52.(9) GU n. L 197 del 18. 7. 1987, pag. 33.(10) GU n. L 322 del 17. 12. 1977, pag. 30.

ALLEGATO I

RISCHIO POSIZIONE

INTRODUZIONE

Compensazione

1. La differenza (positiva) tra la posizione long (short) dell'ente rispetto alle sue posizioni short (long) nello stesso titolo, sia esso di capitale, di debito o un titolo convertibile, e in identici contratti, siano essi contratti «financial futures», contratti a premio, warrant e warrant coperti, sarà la sua posizione netta in ciascuno dei vari strumenti. Nel calcolare la posizione netta le autorità competenti possono consentire che le posizioni in titoli derivati siano equiparate, con le modalità specificate ai successivi paragrafi da 4 a 7, a posizioni nel titolo/nei titoli sottostante(i) (o di riferimento). Le posizioni detenute dagli enti in titoli di debito propri non sono computate nel calcolo del rischio specifico di cui al punto 14.

2. Non è consentita alcuna compensazione tra titoli convertibili e posizioni nel titolo sottostante, salvo che le autorità competenti adottino una strategia che prenda in considerazione la probabilità di conversione di un particolare titolo convertibile oppure prevedano una copertura patrimoniale atta ad assorbire eventuali perdite potenziali che possono manifestarsi in sede di conversione.

3. Tutte le posizioni nette, indipendentemente dal segno, prima di essere aggregate devono essere convertite quotidianamente nella valuta dell'ente tenuto a procedere alle segnalazioni, al tasso di cambio a vista prevalente sul mercato.

Prodotti particolari

4. I contratti standardizzati a termine (contratti futures) sui tassi d'interesse, i contratti differenziali a termine sul tasso d'interesse (FRA) e gli impegni a termine di acquisto o vendita di strumenti di debito sono equiparati a combinazioni di posizioni long e short. Una posizione long su contratti futures sui tassi di interesse equivale pertanto ad una combinazione di un debito con scadenza alla data di consegna prevista nel contratto futures e di una disponibilità in un'attività con scadenza alla data di scadenza del titolo o della posizione di riferimento sottostante al contratto futures in questione. Analogamente un FRA venduto equivale a una posizione long con scandenza alla data di liquidazione più il periodo di riferimento e ad una posizione short con scadenza identica alla data di liquidazione. Sia il debito che la disponibilità in attività sono inclusi nella colonna «Amministrazione centrale» della tabella 1, punto 13 per il calcolo del capitale richiesto a fronte del rischio specifico di contratti standardizzati a termine sui tassi d'interesse e FRA. Un impegno a termine di acquisto d'uno strumento di debito equivale ad una combinazione di un debito, con scadenza alla data di consegna, e di una posizione long (a pronti) nello strumento di debito stesso. Il debito è incluso nella colonna «Amministrazione centrale» della tabella 1 ai fini del rischio specifico, e lo strumento di debito è incluso nella colonna appropriata della medesima tabella. Le autorità competenti possono consentire che la copertura patrimoniale di un contratto futures negoziato in borsa sia uguale alla garanzia richiesta dalla borsa se hanno la certezza che essa fornisce una misura precisa del rischio connesso con il contratto a termine in questione e che il metodo utilizzato per calcolare la garanzia è equivalente al metodo di calcolo esposto nel presente allegato.

5. I contratti a premio su tassi d'interesse, titoli di debito, titoli di capitale, indici di borsa, «financial futures», swaps e divise estere sono equiparati, ai fini del presente allegato, a posizioni di valore pari a quello dello strumento sottostante a cui il contratto a premio si riferisce moltiplicato per il suo coefficiente delta. Queste ultime posizioni possono essere compensate con eventuali posizioni di segno opposto in identici titoli sottostanti o prodotti derivati. Il coefficiente delta applicato è quello della borsa valori dell'operazione o quello calcolato dalle autorità competenti oppure, laddove non sia disponibile o per i contratti a premio fuori borsa, quello calcolato dall'ente stesso purché il modello che esso usa sia considerato accettabile dalle autorità competenti.

Tuttavia, le autorità competenti possono anche disporre che gli enti calcolino i propri coefficienti delta ricorrendo a un metodo da esse prescritto. Le autorità competenti impongono l'adozione di garanzie contro gli altri rischi, diversi dal rischio delta, connessi con i contratti a premio. Le autorità competenti hanno facoltà di permettere che la copertura patrimoniale richiesta per un contratto a premio venduto, negoziato in borsa, sia uguale alla garanzia richiesta dalla borsa, se ritengono che essa fornisca una misura precisa del rischio connesso con il contratto a premio e che il metodo utilizzato per calcolare la garanzia sia equivalente al metodo di calcolo esposto nel presente allegato per tali contratti a premio. Inoltre esse possono permettere che la copertura richiesta per un contratto a premio acquistato, negoziato in borsa oppure fuori borsa, sia pari a quella per il titolo sottostante, a condizione che la copertura risultante non superi il valore di mercato del contratto stesso. La copertura per un contratto a premio venduto fuori borsa è fissata in relazione al titolo sottostante.

6. Nel caso dei warrant e dei warrant coperti valgono le medesime norme esposte al paragrafo 5 per i contratti a premio.

7. Ai fini del rischio tasso d'interesse gli swaps sono equiparati a titoli in bilancio. Perciò uno swap sul tasso d'interesse in base al quale un ente riceve un tasso d'interesse variabile e paga un tasso d'interesse fisso è equiparato ad una posizione long in un titolo a tasso variabile di durata pari al periodo che va fino alla successiva revisione del tasso d'interesse e a una posizione short in un titolo a tasso fisso con la stessa scadenza dello swap.

8. Tuttavia, gli enti che valutano ai prezzi giornalieri di mercato e gestiscono il rischio di tasso d'interesse sui titoli derivati, contemplati nei paragrafi da 4 a 7, sulla base del flusso di cassa attualizzato hanno la facoltà di utilizzare modelli di sensibilità per calcolare le posizioni di cui sopra, e potranno utilizzarli per qualsiasi titolo obbligazionario ammortizzato nell'arco della sua durata residua anziché mediante rimborso finale del capitale in un'unica soluzione. Sia il modello che il suo impiego da parte dell'ente devono essere approvati dalle autorità competenti. Tali modelli dovrebbero generare posizioni aventi, nei confronti delle variazioni del tasso d'interesse, la stessa sensibilità del flusso di cassa sottostante. La sensibilità deve essere valutata con riferimento ai movimenti indipendenti nell'ambito di tassi campione lungo la curva di rendimento, con almeno un punto di sensibilità in ciascuna delle fasce di scadenza riportate nella tabella 2 (cfr. punto 18). Le posizioni sono incluse nel calcolo della copertura patrimoniale in base alle disposizioni enunciate nei paragrafi da 15 a 30.

9. Gli enti che non utilizzano modelli di cui al punto 8 possono in alternativa, previa approvazione delle autorità competenti, trattare come posizioni compensate le posizioni in titoli derivati di cui ai punti da 4 a 7 che soddisfino le seguenti condizioni minime:

i) le posizioni sono di pari importo e sono denominate nella stessa valuta;

ii) il tasso di riferimento (per le posizioni a tasso variabile) o il tasso d'interesse nominale (per le posizioni a tasso fisso) è strettamente allineato;

iii) la successiva data di fissazione del tasso di interesse o, per le posizioni a tasso fisso, la durata residua corrispondono ai seguenti limiti:

- termine inferiore a un mese: stesso giorno;

- termine compreso tra un mese e un anno: entro 7 giorni;

- termine superiore ad un anno: entro 30 giorni.

10. L'ente che trasferisce valori mobiliari o diritti garantiti relativi alla proprietà di valori mobiliari in un contratto di riporto e l'ente che trasferisce valori mobiliari nell'ambito di un concessionario di titoli in prestito include detti valori mobiliari nel calcolo della sua copertura patrimoniale in conformità del presente allegato, purché i valori stessi soddisfino i criteri di cui all'articolo 2, punto 6, lettera a).

11. Le posizioni in quote di organismi di investimento collettivo sono soggette ai requisiti patrimoniali di cui alla direttiva 89/647/CEE anziché agli obblighi di copertura per il rischio posizione di cui al presente allegato.

Rischio specifico e rischio generale

12. Il rischio di posizione su un titolo di debito o su un titolo di capitale (o un derivato di un titolo di debito o di capitale) negoziato va ripartito in due componenti per calcolare la copertura patrimoniale relativa. La prima componente sarà l'elemento rischio specifico, cioè il rischio di una variazione del prezzo del titolo interessato dovuta a fattori connessi con l'emittente oppure, nel caso di un derivato, con l'emittente del titolo sottostante. La seconda componente riguarda il rischio generale, vale a dire il rischio di una variazione di prezzo dello strumento dovuta (nel caso di un titolo di debito negoziato o di un derivato di un titolo di debito) ad una variazione del livello dei tassi d'interesse, oppure (nel caso di un titolo di capitale o di un derivato di un titolo di capitale) a un movimento generale sul mercato dei titoli di capitale non connesso con le caratteristiche specifiche dei titoli individuali.

TITOLI DI DEBITO NEGOZIATI

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 393L0006.113. L'ente classifica le proprie posizioni nette in relazione alla valuta in cui sono denominate e calcola la copertura patrimoniale per il rischio generale e il rischio specifico separatamente in ciascuna valuta.

Rischio specifico

14. L'ente imputa le sue posizioni nette, calcolate conformemente al punto 1, alle categorie appropriate della tabella 1 in funzione delle loro durate residue e quindi le moltiplica per le ponderazioni indicate. Esso addiziona le sue posizioni ponderate (a prescindere dal fatto che siano long o short) per calcolare la sua copertura patrimoniale per il rischio specifico.

/* Tabelle: v. GUCE */

Rischio generale

a) in funzione della scadenza

15. La procedura per il calcolo della copertura patrimoniale per il rischio generale comporta due fasi fondamentali. In primo luogo tutte le posizioni sono ponderate in funzione della scadenza (come si spiega al punto 16), per calcolare l'entità della copertura patrimoniale richiesta. Successivamente è ammessa una riduzione di tale copertura quando una posizione ponderata è detenuta parallelamente ad una posizione ponderata opposta nella stessa fascia di scadenza. È parimenti ammissibile una riduzione della copertura quando le posizioni ponderate opposte rientrano in fasce di scadenza diverse; l'entità della riduzione dipende in tal caso dall'appartenenza o meno delle due posizioni alla medesima zona e dalle zone specifiche in cui esse rientrano. Le zone (gruppi di fasce di scadenza) sono complessivamente tre.

16. L'ente imputa le sue posizioni nette alle opportune fasce di scadenza della colonna 2 o 3 della tabella 2 (cfr. punto 18). A tale scorpo si fa riferimento alla durata residua nel caso dei titoli a tasso fisso e al periodo di tempo fino alla successiva revisione del tasso d'interesse nel caso di titoli a tasso d'interesse variabile. Va operata una distinzione tra titoli di debito con una cedola minima del 3 % e titoli con una cedola inferiore al 3 %, assegnandoli quindi alla colonna 2 o 3 della tabella 2. In seguito si applica a ciascuna posizione la ponderazione indicata per la relativa fascia di scadenza nella colonna 4 della tabella 2.

17. Successivamente, si calcola la somma delle posizioni ponderate long e la somma delle posizioni ponderate short in ciascuna fascia di scadenza. L'entità del primo valore che è compensato dal secondo in una determinata fascia di scadenza costituisce la posizione ponderata compensata nella predetta fascia mentre la posizione residua long o short è la posizione ponderata non compensata per la medesima fascia. In seguito è calcolato il totale delle posizioni ponderate compensate in tutte le fasce.

18. Si calcolano i totali delle posizioni long ponderate non compensate per le fasce comprese in ciascuna delle zone di cui alla tabella 2 per determinare la posizione long ponderata non compensata per ciascuna zona. Analogamente, le posizioni short ponderate non compensate per ciascuna fascia in una particolare zona sono sommate per calcolare la posizione short ponderata non compensata per detta zona. La parte della posizione long ponderata non compensata di una determinata zona che è compensata dalla posizione short ponderata non compensata della medesima zona costituisce la posizione ponderata compensata di tale zona. La parte della posizione long ponderata non compensata o della posizione short ponderata non compensata per una zona che non può quindi essere compensata costituisce la posizione ponderata non compensata della zona in questione.

/* Tabelle: v. GUCE */

19. È quindi calcolata l'entità della posizione ponderata non compensata long (short) della zona 1 che è compensata dalla posizione ponderata non compensata short (long) della zona 2. Tale valore figura al punto 23 come posizione ponderata compensata tra la zona 1 e la zona 2. Il medesimo calcolo è quindi effettuato per la parte residua della posizione ponderata non compensata della zona 2 e la posizione ponderata non compensata della zona 3 onde calcolare la posizione ponderata compensata tra la zona 2 e la zona 3.

20. L'ente ha facoltà di invertire l'ordine dei calcoli di cui al punto 19 se desidera calcolare la posizione ponderata compensata fra la zona 2 e la zona 3 prima di calcolare quella fra la zona 1 e la zona 2.

21. La parte residua della posizione ponderata non compensata nella zona 1 è quindi compensata con la parte residua di quella della zona 3 dopo la compensazione di tale zona con la zona 2, per determinare la posizione ponderata compensata fra la zona 1 e la zona 3.

22. Le posizioni residue dopo i tre distinti calcoli di compensazione presentati ai punti 19, 20 e 21 sono sommate.

23. La copertura patrimoniale dell'ente risulta dalla somma:

a) del 10 % del totale delle posizioni ponderate compensate in tutte le fasce di scadenza;

b) del 40 % della posizione ponderata compensata della zona 1;

c) del 30 % della posizione ponderata compensata della zona 2;

d) del 30 % della posizione ponderata compensata della zona 3;

e) del 40 % della posizione ponderata compensata tra le zone 1 e 2 e tra le zone 2 e 3 (cfr. punto 19);

f) del 150 % della posizione ponderata compensata tra le zone 1 e 3;

g) del 100 % delle posizioni residue ponderate non compensate.

b) in funzione della duration

24. In luogo del sistema di cui ai punti da 15 a 23 le autorità competenti di uno Stato membro possono in via generale o a titolo individuale, permettere agli enti di ricorrere a un sistema di calcolo della copertura patrimoniale per il rischio generale sui titoli di debito negoziati che tenga conto della duration dei titoli in questione, purché ciò avvenga in via continuativa.

25. Con questo sistema l'ente prende il valore di mercato di ciascun titolo di debito a tasso fisso e calcola quindi il suo rendimento alla scadenza, che rappresenta il tasso di sconto implicito del titolo. In caso di titoli a tasso variabile l'ente prende il valore di mercato di ciascun titolo e calcola quindi il suo rendimento supponendo che il capitale sia dovuto a decorrere dal momento in cui il tasso d'interesse può essere modificato per il periodo successivo.

26. Successivamente l'ente calcola la durata modificata di ciascun titolo di debito servendosi della formula:

in cui:

r = rendimento alla scadenza (cfr. punto 25);

Ct = pagamento in contanti al momento t;

m = scadenza finale (cfr. punto 25).

27. Si classifica ciascun titolo di debito nella zona appropriata della tabella 3 in base alla duration modificata del titolo stesso.

/* Tabelle: v. GUCE */

28. Si calcola quindi la posizione ponderata in base alla duration del titolo moltiplicando il suo valore di mercato per la duration modificata e per la variazione presunta del tasso d'interesse riferita ad uno strumento con quella duration modificata specifica (cfr. colonna 3 della tabella 3).

29. Si determina rispettivamente la sua posizione long ponderata in base alla duration e la sua posizione short ponderata in base alla duration all'interno di ciascuna zona. In ciascuna zona, la parte della prima posizione che è compensata dalla seconda rappresenta la relativa posizione compensata ponderata in base alla duration. Si calcola quindi per ciascuna zona le posizioni non compensate ponderate in base alla duration seguendo le procedure indicate ai punti da 19 a 22 per le posizioni ponderate non compensate.

30. La copertura patrimoniale richiesta all'ente risulta dalla somma dei seguenti elementi:

a) 2 % della posizione compensata ponderata in base alla duration in ciascuna zona;

b) 40 % delle posizioni compensate ponderate in base alla duration tra la zona 1 e la zona 2 e tra la zona 2 e la zona 3;

c) 150 % della posizione compensata ponderata in base alla duration tra la zona 1 e la zona 3;

d) 100 % delle posizioni residue non compensate ponderate in base alla duration.

TITOLI DI CAPITALE

31. L'ente addiziona tutte le posizioni nette long - in conformità con il punto 1 - e tutte le posizioni nette short. La somma dei due dati fornisce la posizione lorda generale. La differenza di una rispetto all'altra costituisce la posizione netta generale.

Rischi specifici

32. L'ente moltiplica la posizione lorda generale per il coefficiente del 4 % al fine di calcolare la copertura patrimoniale per rischi specifici.

33. In deroga al punto 32, le autorità competenti hanno facoltà di consentire che la copertura patrimoniale per rischi specifici sia ridotta dal 4 % al 2 % della posizione lorda generale per i portafogli titoli detenuti da un'ente che soddisfano le seguenti condizioni:

i) i titoli di capitale non devono essere quelli di emittenti che hanno emesso titoli di debito negoziati per i quali è al momento prevista, nella tabella 1 (cfr. punto 14), la ponderazione dell'8 %;

ii) i titoli di capitale debbono essere considerati titoli di elevata liquidità dalle autorità competenti in base a criteri obiettivi;

iii) nessuna posizione individuale deve rappresentare più del 5 % del valore del portafoglio titoli complessivo dell'ente. Tuttavia le autorità competenti possono autorizzare posizioni individuali fino ad un massimo del 10 % purché il loro totale non superi il 50 % del portafoglio.

Rischi generali

34. La copertura patrimoniale per rischi generali sarà pari alla posizione netta generale dell'ente moltiplicata per il coefficiente dell'8 %.

Contratti futures su indici di borsa

35. I contratti futures su indici di borsa, gli equivalenti, ponderati con il coefficiente delta, di contratti a premio relativi a futures su indici di borsa e indici di borsa definiti in appresso collettivamente «contratti futures su indici di borsa», possono essere scomposti in posizioni in ciascuno dei titoli di capitale che li costituiscono. Queste posizioni possono essere trattate come posizioni sottostanti negli stessi titoli di capitale; fatta salva l'approvazione delle autorità competenti, esse sono pertanto compensate con le posizioni opposte negli stessi titoli di capitale sottostanti.

36. Le autorità competenti provvedono affinché gli enti che hanno effettuato compensazioni delle loro posizioni in uno o più dei titoli di capitale che costituiscono un contratto futures su indici di borsa con posizioni opposte del contratto stesso dispongano di capitali sufficienti per coprire il rischio di perdite derivanti da variazioni non parallele del valore del futures rispetto a quelle del valore dei titoli di capitale che lo compongono; le stesse regole si applicano, quando un ente detiene posizioni opposte in contratti futures su indici di borsa la cui scadenza e/o composizione non siano identiche.

37. In deroga alle disposizioni dei punti 35 e 36, per i contratti futures su indici di borsa che sono trattati in borsa e rappresentano, secondo le autorità competenti, indici ampiamenti diversificati è prevista una copertura patrimoniale dell'8 % per i rischi generali, mentre non è obbligatoria alcuna copertura per i rischi specifici. Detti contratti futures su indici di borsa sono inclusi nel calcolo della posizione netta generale di cui al punto 31, ma non sono presi in considerazione per il calcolo della posizione lorda generale di cui allo stesso punto.

38. Qualora un contratto futures su indici di borsa non sia scomposto nelle posizioni sottostanti, è trattato come singolo titolo di capitale. Tuttavia si può non tener conto del rischio specifico su questo singolo titolo di capitale, se il contratto futures su indici di borsa di cui trattasi è negoziato in borsa e rappresenta, a giudizio delle autorità competenti, un indice ampiamente diversificato.

IMPEGNO IRREVOCABILE DI ACQUISTO

39. In caso di impegno irrevocabile di acquisto di titoli di debito e di capitale, le autorità competenti possono autorizzare un ente ad applicare la procedura indicata in appresso per calcolare la copertura patrimoniale. In primo luogo, esso calcola le posizioni nette deducendo le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto sottoscritte o risottoscritte da terzi in base ad un contratto formale; in secondo luogo, esso riduce le posizioni nette applicando i seguenti coefficienti di riduzione:

- giorno lavorativo 0:100 %,

- giorno lavorativo 1:90 %,

- giorni lavorativi 2-3:75 %,

- giorno lavorativo 4:50 %,

- giorno lavorativo 5:25 %,

- dopo il giorno lavorativo 5:0 %.

Il giorno lavorativo 0 è il giorno lavorativo in cui l'ente si impegna irrevocabilmente ad accettare un quantitativo conosciuto di titoli ad un prezzo convenuto.

In terzo luogo, l'ente calcola la copertura patrimoniale utilizzando le posizioni ridotte in impegni irrevocabili di acquisto. Le autorità competenti vigilano affinché gli enti detengano un capitale sufficiente a fronte del rischio di perdita esistente tra il momento dell'impegno iniziale e il giorno lavorativo 1.

ALLEGATO II

RISCHIO REGOLAMENTO/CONTROPARTE

RISCHIO REGOLAMENTO/CONSEGNA

1. Per le transazioni su obbligazioni e azioni (ad esclusione dei contratti di vendita con patto di riacquisto e concessione e assunzione di titoli in prestito) che risultano non liquidate dopo lo scadere delle relative date di consegna, va calcolata la differenza di prezzo alla quale l'ente si trova esposto. Trattasi della differenza tra il prezzo di liquidazione convenuto per l'obbligazione o l'azione in questione e il suo valore corrente di mercato, quando tale differenza può comportare una perdita per l'ente. Al fine di calcolare la copertura patrimoniale richiesta, occorre moltiplicare la differenza per il fattore appropriato, quale risulta dalla colonna A della tabella del punto 2.

2. In deroga alle disposizioni del punto 1, un ente può, con l'accordo delle autorità competenti, calcolare la copertura patrimoniale richiesta moltiplicando il prezzo di liquidazione convenuto per ogni transazione che risulta non liquidata in un periodo compreso fra 5 e 45 giorni lavorativi dopo la data di scadenza, per il fattore appropriato quale risulta dalla colonna B della tabella in appresso. A decorrere da 46 giorni lavorativi dopo la data di scadenza, la copertura patrimoniale deve essere pari al 100 % della differenza di prezzo alla quale l'ente si trova esposto, come risulta dalla colonna A.

RISCHIO CONTROPARTE

Transazioni rimaste inadempiute

3.1. Un ente è tenuto a detenere una copertura per il rischio controparte se:

i) ha effettuato esborsi per titoli prima di riceverli o ha consegnato titoli prima di riceverne il corrispettivo, e

ii) in caso di transazioni transfrontaliere, è passato un giorno o più dalla data del pagamento o della consegna.

3.2. La copertura patrimoniale è pari all'8 % del valore dei titoli o della somma liquida di spettanza dell'ente moltiplicato per la ponderazione del rischio applicabile alla pertinente controparte.

Operazioni di vendita con patto di riacquisto nonché concessione e assunzione di titoli in prestito

4.1. Per le operazioni di vendita con patto di riacquisto e le concessioni di titoli in prestito in cui i titoli trasferiti costituiscono elementi del portafoglio di negoziazione, l'ente calcola la differenza tra il valore di mercato dei titoli e il finanziamento ottenuto dall'ente o il valore di mercato della garanzia, qualora tale differenza sia positiva. Per le operazioni di vendita con patto di riacquisto e l'assunzione di titoli in prestito, l'ente calcola la differenza tra il finanziamento concesso dall'ente stesso o il valore di mercato della garanzia e il valore di mercato dei titoli ricevuti, qualora tale differenza sia positiva.

Le autorità competenti verificano che l'eccesso di garanzia prestata sia accettabile.

Inoltre le autorità competenti possono autorizzare gli enti a non includere nei calcoli descritti nel primo comma del presente punto l'importo dell'eccesso di garanzia laddove esso sia garantito in modo tale che l'ente che trasferisce abbia sempre la certezza della restituzione dell'eccesso di garanzia in caso di inadempimento della controparte.

Gli interessi maturati sono da includere nel calcolo del valore di mercato del finanziamento dato o ottenuto e della garanzia.

4.2. La copertura patrimoniale è pari all'8 % dell'ammontare risultante dal punto 4.1 moltiplicato per la ponderazione del rischio applicabile alla pertinente controparte.

Titoli derivati fuori borsa

5. Per calcolare la copertura patrimoniale relativa ai titoli derivati negoziati fuori borsa da esso detenuti, l'ente applica l'allegato II della direttiva 89/647/CEE nel caso dei contratti su tasso d'interesse o di cambio; i contratti a premio su titoli di capitale acquistati negoziati fuori borsa e i warrant coperti sono soggetti allo stesso trattamento riservato ai contratti su tasso di cambio di cui all'allegato II della direttiva 89/647/CEE.

La ponderazione del rischio da applicare alle pertinenti controparti è determinata conformemente all'articolo 2, lettera 9 della presente direttiva.

ALTRI

6. I requisiti patrimoniali di cui alla direttiva 89/647/CEE si applicano alle esposizioni in forma di diritti, commissioni, interessi, dividendi e depositi di garanzia inerenti a contratti futures o contratti a premio negoziati in borsa, non contemplate nel presente allegato o nell'allegato I né detratte dai fondi propri ai sensi dell'allegato V, punto 2 d) direttamente connesse con voci comprese nel portafoglio di negoziazione.

La ponderazione del rischio da applicare alle pertinenti controparti è determinata conformemente all'articolo 2, punto 9 della presente direttiva.

ALLEGATO III

RISCHIO DI CAMBIO

1. Se la posizione complessiva netta in cambi, calcolata in conformità del metodo in appresso, rappresenta più del 2 % del totale dei fondi propri del medesimo, per calcolare la copertura patrimoniale per il rischio di cambio si moltiplica la differenza per l'8 %.

2. L'ente utilizza un metodo di calcolo in due fasi.

3.1. L'ente calcola dapprima la posizione aperta netta in ciascuna divisa (compresa quella utilizzata nella segnalazione). La posizione consiste nella somma dei seguenti elementi (positivi o negativi):

- la posizione netta a pronti (ossia tutte le voci dell'attivo meno tutte le voci del passivo, compresi i ratei di interessi maturati, nella divisa in questione);

- la posizione netta a termine (ossia tutti gli importi da ricevere meno tutti gli importi da versare nell'ambito di operazioni a termine su divise, compresi i futures su valuta e il capitale di swaps su valuta non inclusi nella posizione a pronti);

- garanzie irrevocabili (e titoli analoghi) di cui è certa l'escussione;

- entrate/uscite nette future non ancora maturate ma già integralmente coperte (a discrezione dell'ente che effettua la segnalazione e con l'accordo preventivo delle autorità competenti, le entrate/uscite nette future non ancora contabilizzate, ma già integralmente coperte da transazioni su cambi esteri a termine possono essere comprese in tale voce. L'ente deve attenersi in via continuativa a questo metodo);

- l'equivalente netto delta (o su base delta) del portafoglio totale dei contratti a premio in valuta estera;

- il valore di mercato di altri contratti a premio (cioè non in valuta estera);

- le posizioni detenute da un ente al fine specifico di salvaguardarsi dagli effetti negativi dei tassi di cambio sul coefficiente di capitale, possono essere escluse dal calcolo delle posizioni aperte nette in divisa. Tali posizioni dovrebbero essere di natura non negoziabile o strutturale e la loro esclusione, nonché qualsiasi modifica delle condizioni della loro esclusione, è subordinata all'accordo delle autorità competenti. Lo stesso trattamento, fatte salve le condizioni sopraindicate, può essere applicato alle posizioni detenute da un ente in relazione a voci già detratte nel calcolo dei fondi propri.

3.2. Le autorità competenti hanno la facoltà di consentire agli enti di utilizzare il valore netto attualizzato nel calcolo della posizione aperta netta in ciascuna valuta.

4. Successivamente, le posizioni short e long nette in ciascuna valuta, diversa da quella di segnalazione, sono convertite in quest'ultima a tassi di cambio a pronti. Esse sono poi sommate separatamente per formare, rispettivamente, il totale delle posizioni short nette e il totale delle posizioni long nette. Il più elevato di questi due totali rappresenta la posizione netta generale in valuta estera dell'ente.

5. In deroga ai precedenti punti da 1 a 4, e in attesa di un ulteriore coordinamento, le autorità competenti possono disporre o consentire il ricorso a procedure alternative, da parte degli enti, ai fini del presente allegato.

6. In primo luogo, le autorità competenti possono autorizzare gli enti a costituire una copertura patrimoniale a fronte di posizioni in valute strettamente correlate inferiore a quella che deriverebbe dall'applicazione dei punti da 1 a 4. Le autorità competenti possono considerare strettamente correlate due valute soltanto qualora le probabilità di una perdita - calcolata sulla base dei dati dei tassi di cambio giornalieri dei 3 o 5 anni precedenti - su posizioni uguali e contrarie in tali valute nei dieci giorni lavorativi successivi, che non superi il 4 % del valore della posizione compensata in questione (espressa nella valuta utilizzata nella segnalazione), siano pari ad almeno il 99 % dei casi, se il periodo di osservazione è di 3 anni, ovvero al 95 %, se il periodo di osservazione è di 5 anni. I fondi propri prescritti per la posizione compensata in due valute strettamente correlate corrispondono al 4 % moltiplicato per il valore della posizione compensata. La copertura patrimoniale per le posizioni non compensate in valute strettamente correlate, e per tutte le posizioni in altre valute, corrisponde all'8 % moltiplicato per la somma più elevata delle posizioni «short» o «long» nette in tali divise, previa deduzione delle posizioni compensate nelle valute strettamente correlate.

7. In secondo luogo, le autorità competenti possono consentire agli enti di applicare un metodo diverso da quelli previsti ai punti da 1 a 6 ai fini del presente allegato. La copertura patrimoniale risultante da tale metodo:

i) deve essere di entità superiore alle eventuali perdite che si sarebbero verificate in almeno il 95 % dei cicli operativi continui di dieci giorni lavorativi nell'arco degli ultimi 5 anni, o, in via alternativa, in almeno il 99 % dei cicli operativi continui di dieci giorni lavorativi nell'arco degli ultimi 3 anni, qualora l'ente avesse cominciato ogni ciclo con le sue posizioni attuali, oppure

ii) sulla base di un'analisi dei movimenti dei tassi di cambio durante tutti i cicli operativi continui di dieci giorni lavorativi nell'arco degli ultimi 5 anni, deve essere di entità superiore alle perdite probabili nel successivo periodo di detenzione di dieci giorni lavorativi per il 95 % o più dei casi, ovvero - in via alternativa - per il 99 % o più dei casi, se l'analisi dei movimenti dei tassi di cambio si riferisce unicamente agli ultimi 3 anni;

iii) indipendentemente dall'entità di cui ai precedenti punti i) o ii), deve essere di entità superiore al 2 % della posizione aperta netta calcolata conformemente al punto 4.

8. In terzo luogo, le autorità competenti possono consentire agli enti di escludere dai metodi di computo di cui ai precedenti punti da 1 a 7 le posizioni in valute contemplate in un accordo tra Stati giuridicamente vincolante, inteso a limitare la loro oscillazione rispetto ad altre valute contemplate dallo stesso accordo. Gli enti calcolano le loro posizioni compensate in tali valute e costituiscono a fronte delle stesse una copertura patrimoniale non inferiore alla metà della variazione massima consentita per le valute in questione nell'accordo intergovernativo di cui trattasi. Le posizioni non compensate in queste valute sono trattate analogamente alle altre valute.

In deroga al primo comma, le autorità competenti possono consentire che la copertura patrimoniale per le posizioni compensate nelle valute degli Stati membri che partecipano alla seconda fase dell'unione monetaria europea sia dell'1,6 % moltiplicato per il valore di dette posizioni compensate.

9. Le autorità competenti notificano al Consiglio e alla Commissione gli eventuali metodi che fissano, o autorizzano, ai fini dei punti da 6 a 8.

10. La Commissione riferisce al Consiglio sui metodi di cui al punto 9 e, se necessario, in considerazione degli sviluppi internazionali, propone un trattamento più armonizzato dei rischi di cambio.

11. Le posizioni nette in valute composite possono venire scomposte nelle valute componenti secondo le quote in vigore.

ALLEGATO IV

ALTRI RISCHI

Alle imprese di investimento è prescritto di detenere fondi propri pari a un quarto delle loro spese fisse generali dell'esercizio precedente. Le competenti autorità hanno facoltà di adattare tale obbligo in caso di modifica sostanziale dell'attività di un'impresa rispetto all'esercizio precedente. Quando il precedente periodo di attività dell'impresa è inferiore a un anno intero, compreso il giorno d'inizio dell'attività, tale copertura sarà pari a un quarto delle spese fisse generali del piano di attività preventivo, salvo eventuale adattamento prescritto dalle autorità competenti.

ALLEGATO V

FONDI PROPRI

1. I fondi propri delle imprese di investimento e degli enti creditizi sono definiti in conformità della direttiva 89/299/CEE del Consiglio.

Tuttavia, ai fini della presente direttiva, le imprese d'investimento che non hanno una delle forme giuridiche di cui all'articolo 1, paragrafo 1 della quarta direttiva del Consiglio 78/660/CEE del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (1) vengono considerate comprese nel campo d'applicazione della direttiva del Consiglio 86/635/CEE dell'8 dicembre 1986 relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (2).

2. In deroga al punto 1, le autorità competenti hanno facoltà di consentire agli enti tenuti a soddisfare i requisiti patrimoniali di cui agli allegati I, II, III, IV e VI di utilizzare una definizione alternativa unicamente nell'ambito di detti requisiti. Nessuna parte dei fondi propri così costituiti può essere utilizzata contemporaneamente per soddisfare altri requisiti patrimoniali. La definizione alternativa comprende gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) meno l'elemento di cui alla lettera d); la detrazione di tale elemento è lasciata alla discrezione delle autorità competenti.

a) i fondi propri quali sono definiti nella direttiva 89/299/CEE, ad esclusione, dei punti 12) e 13) dell'articolo 2, paragrafo 1 di detta direttiva per le imprese di investimento tenute a detrarre dal totale degli elementi di cui alle lettere a), b) e c) l'elemento di cui alla lettera d);

b) gli utili netti del portafoglio di negoziazione dell'ente, al netto di prevedibili oneri o dividendi meno le perdite nette sulle loro altre attività, sempreché nessuno di tali importi sia già stato incluso nell'elemento di cui alla lettera a) a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, elementi 2) o 11) della direttiva 89/299/CEE;

c) i prestiti postergati e/o gli elementi di cui al punto 5, fatte salve le condizioni di cui ai punti da 3 a 7;

d) le attività non liquide quali definite al punto 8.

3. I prestiti postergati di cui al punto 2, lettera c) hanno una durata iniziale di almeno due anni. Essi sono interamente versati e nel contratto di prestito non è prevista alcuna clausola che ne disponga, in presenza di particolari circostanze diverse dalla liquidazione dell'ente, il rimborso prima della scadenza convenuta, tranne qualora le autorità competenti vi acconsentano. Né il capitale né gli interessi del prestito postergato possono essere rimborsati se il rimborso riduce i fondi propri dell'ente in questione ad un livello inferiore al 100 % della copertura complessiva dell'ente.

Inoltre, l'ente notifica alle autorità competenti qualsiasi rimborso del prestito postergato non appena i suoi fondi propri scendono ad un livello inferiore al 120 % della copertura complessiva ad esso richiesta.

4. I prestiti postergati di cui al punto 2, lettera c) non possono superare il limite massimo del 150 % dei fondi propri originari destinati a soddisfare gli obblighi di cui agli allegati I, II, III, IV e VI e possono avvicinarsi a questo limite massimo soltanto in particolari circostanze considerate accettabili dalle autorità competenti.

5. Le autorità competenti possono permettere agli enti di sostituire i prestiti postergati di cui ai punti 3 e 4 con gli elementi 3), 5), 6), 7) e 8) del paragrafo 1 dell'articolo 2 della direttiva 89/299/CEE.

6. Le autorità competenti possono permettere alle imprese di investimento di superare il limite massimo per i prestiti postergati di cui al punto 4, qualora ritengano che ciò sia compatibile con norme prudenziali e a condizione che il totale di tali prestiti postergati e degli elementi di cui al punto 5 non superi il 200 % dei fondi propri originari destinati a soddisfare gli obblighi di cui agli allegati I, II, III, IV e VI, oppure il 250 % di detto importo laddove le imprese di investimento detraggano l'elemento di cui al punto 2, lettera d), nel computo dei fondi propri.

7. Le autorità competenti possono permettere agli enti creditizi di superare il limite massimo per i prestiti postergati di cui al punto 4 qualora ritengano che ciò sia compatibile con norme prudenziali e a condizione che il totale di tali prestiti postergati e degli elementi di cui al punto 5 non superi il 250 % dei fondi propri originari destinati a soddisfare gli obblighi di cui agli allegati I, II, III e VI.

8. Le attività non liquide comprendono:

- immobilizzazioni materiali (tranne qualora terreni e fabbricati possano figurare come contropartita dei prestiti di cui costituiscono garanzia);

- partecipazioni, compresi i crediti subordinati, in enti creditizi o enti finanziari, facenti parte dei fondi propri di tali enti salvo se detratti a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, elementi 12) e 13) della direttiva 89/299/CEE o del punto 9 iv) del presente allegato.

Laddove azioni o quote siano detenute temporaneamente in un ente creditizio o ente finanziario in connessione con un intervento finanziario finalizzato alla ristrutturazione e al salvataggio di detto ente, le autorità competenti possono esentare da tale obbligo. Esse possono parimenti concedere una dispensa laddove si tratti di partecipazioni contenute nel portafoglio di negoziazione dell'impresa di investimento;

- partecipazioni e altri investimenti in imprese diverse dagli enti creditizi e dagli altri enti finanziari, non prontamente negoziabili;

- perdite di esercizio in società controllate;

- depositi effettuati, esclusi quelli rimborsabili entro 90 giorni, ed esclusi anche pagamenti connessi con contratti futures per i quali è previsto un deposito di garanzia o contratti a premio;

- prestiti e altri importi dovuti, non rimborsabili entro 90 giorni;

- giacenze in natura, a meno che esse siano soggette agli obblighi di copertura patrimoniale stabiliti nell'articolo 4, paragrafo 2, e purché tali obblighi siano non meno rigorosi di quelli stabiliti in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, punto iii).

9. Le imprese di investimento che fanno parte di un gruppo e beneficiano della deroga di cui all'articolo 7, paragrafo 4, calcolano i loro fondi propri conformemente ai precedenti punti da 1 a 8, fatte salve le seguenti modifiche:

i) le attività non liquide di cui al punto 2, lettera d) sono detratte;

ii) l'esclusione di cui al punto 2, lettera a) non comprende le componenti dei punti 12 e 13 dell'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 89/299/CEE che l'impresa di investimento detiene nei confronti di imprese incluse nel consolidamento quale definito all'articolo 7, paragrafo 2 della presente direttiva;

iii) i limiti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 89/299/CEE sono calcolati in riferimento ai fondi propri originari con detrazione delle componenti degli elementi 12) e 13) dell'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 89/299/CEE di cui al precedente punto ii) che costituiscono elementi dei fondi propri originari delle imprese in questione;

iv) le componenti degli elementi 12) e 13) dell'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 89/299/CEE di cui al precedente punto iii) sono detratte dai fondi propri originari anziché dal totale di tutti gli elementi, come prescritto all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) della medesima direttiva, ai fini dei punti da 4 a 7 del presente allegato.

(1) GU n. L 222 del 14. 8. 1978, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/605/CEE (GU n. L 317 del 16. 11. 1990, pag. 60).(2) GU n. L 372 del 31. 12. 1986, pag. 1.

ALLEGATO VI

GRANDI FIDI

1. Gli enti di cui all'articolo 5, paragrafo 2 provvedono alla vigilanza e al controllo delle loro esposizioni verso singoli clienti o gruppi di clienti collegati conformemente alla direttiva 91/121/CEE, fatte salve le modifiche che seguono.

2. Le esposizioni verso singoli clienti risultanti dal portafoglio di negoziazione sono calcolate sommando gli elementi da i), ii) ed iii) in appresso:

i) la differenza - se positiva - tra le posizioni long dell'ente rispetto alle posizioni short in tutti gli strumenti finanziari emessi dal cliente in questione (la posizione netta in ciascuno dei vari strumenti è calcolata conformemente ai metodi di cui all'allegato I);

ii) in caso di sottoscrizione di titoli di debito o di capitale, l'esposizione dell'ente è la sua esposizione netta (calcolata deducendo le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto sottoscritte o risottoscritte da terzi in base a un contratto formale) con applicazione dei coefficienti di riduzione di cui al punto 39 dell'allegato I.

In attesa di ulteriore coordinamento, le autorità competenti impongono agli enti di istituire sistemi di vigilanza e controllo delle loro esposizioni in impegni irrevocabili di acquisto tra il momento dell'impegno iniziale ed il giorno lavorativo 1 tenendo conto dei rischi sui mercati in questione.

iii) le esposizioni dovute a transazioni, accordi e contratti di cui all'allegato II, con il cliente in questione, calcolate come stabilito nel suddetto allegato, senza applicazione delle ponderazioni per il rischio di controparte.

3. Inoltre, le esposizioni verso gruppi di clienti collegati comprese nel portafoglio di negoziazione sono calcolate sommando le esposizioni verso i singoli clienti in un gruppo, secondo le modalità di cui al punto 2.

4. Le esposizioni totali verso singoli clienti o gruppi di clienti collegati sono calcolate sommando le esposizioni risultanti dal portafoglio di negoziazione e le esposizioni fuori portafoglio di negoziazione tenuto conto dell'articolo 4, paragrafi da 6 a 12 della direttiva 92/121/CEE («grandi fidi»). Per calcolare l'esposizione fuori portafoglio di negoziazione, gli enti considerano pari a zero l'esposizione derivante da attività detratte dai loro fondi propri ai sensi del punto 2, lettera d) dell'allegato V.

5. Le esposizioni totali degli enti verso singoli clienti e gruppi di clienti collegati, calcolate secondo il punto 4, sono segnalate conformemente all'articolo 3 della direttiva 92/121/CEE («grandi fidi»).

6. La somma delle esposizioni verso un singolo cliente o un gruppo di clienti collegati è limitata conformemente all'articolo 4 della direttiva 92/121/CEE, fatte salve le disposizioni transitorie dell'articolo 6 della stessa direttiva.

7. In deroga al punto 6 le autorità competenti possono consentire che le attività costituite da crediti e altre esposizioni verso imprese di investimento, imprese di investimento riconosciute di paesi terzi e stanze di compensazione o borse riconosciute siano soggette allo stesso trattamento riservato alle esposizioni verso enti creditizi di cui all'articolo 4, paragrafo 7, lettera i) e paragrafi 9 e 10 della direttiva 92/121/CEE.

8. Le autorità competenti possono autorizzare un superamento dei limiti fissati all'articolo 4 della direttiva 92/121/CEE, sempreché siano contemporaneamente soddisfatte le seguenti condizioni:

1) l'esposizione fuori portafoglio di negoziazione verso il cliente o il gruppo di clienti in questione non supera i limiti fissati nella direttiva 92/121/CEE, calcolati in riferimento ai fondi propri ai sensi della direttiva 89/299/CEE, in modo che il superamento risulti interamente dal portafoglio di negoziazione;

2) l'impresa dispone di una copertura patrimoniale aggiuntiva per detto superamento rispetto ai limiti indicati nei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 4 della direttiva 92/121/CEE. Essa è calcolata selezionando le componenti dell'esposizione totale verso il cliente o il gruppo di clienti in questione cui si applicano le più elevate coperture per rischio specifico previste all'allegato I e/o le coperture previste all'allegato II, e la cui somma è pari all'importo del superamento indicato al punto 1); se il superamento non si è protratto per più di 10 giorni, la copertura patrimoniale aggiuntiva è pari al 200 % della copertura prevista nella frase precedente per le componenti in questione.

Dieci giorni dopo che si è verificato il superamento, le componenti di quest'ultimo, selezionate secondo i criteri di cui sopra, sono imputate alla riga appropriata nella colonna 1 della tabella 1 in ordine ascendente rispetto alle coperture per rischio specifico di cui all'allegato I e/o alle coperture di cui all'allegato II. L'ente deve inoltre disporre di una copertura patrimoniale aggiuntiva pari alla somma delle coperture per rischio specifico previste all'allegato I e/o delle coperture di cui all'allegato II per dette componenti, moltiplicata per il corrispondente coefficiente della colonna 2;

/* Tabelle: v. GUCE */

3) qualora siano trascorsi al massimo 10 giorni dal momento in cui si è verificato il superamento, l'esposizione che risulta dal portafoglio di negoziazione verso il cliente o il gruppo di clienti collegati di cui trattasi non supera il 500 % dei fondi propri dell'ente;

4) qualsiasi superamento protrattosi per oltre 10 giorni non supera, nel complesso, il 600 % dei fondi propri dell'ente;

5) l'ente comunica ogni tre mesi alle autorità competenti tutti i casi di superamento dei limiti di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2 della direttiva 92/121/CEE («grandi fidi») verificatisi nel trimestre precedente. Per ogni caso di superamento sono indicati il relativo importo e il nome del cliente in questione.

9. Le autorità competenti stabiliscono le procedure che esse provvedono a notificare al Consiglio e alla Commissione per impedire che gli enti si sottraggano intenzionalmente alle coperture patrimoniali aggiuntive cui sarebbero tenuti per esposizioni superiori ai limiti di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2 della direttiva 92/121/CEE («grandi fidi») qualora tali esposizioni fossero di durata superiore a 10 giorni, trasferendo temporaneamente le esposizioni in questione ad un'altra società, appartenente o meno allo stesso gruppo, e/o effettuando transazioni artificiali al fine di annullare l'esposizione nel periodo di 10 giorni e crearne una nuova. Gli enti applicano sistemi atti a garantire che qualsiasi trasferimento effettuato a tal fine sia immediatamente segnalato alle autorità competenti.

10. Le autorità competenti possono consentire agli enti autorizzati a ricorrere alla definizione alternativa di fondi propri di cui al punto 2 dell'allegato V, di applicare tale definizione ai fini dei punti 5, 6 e 8, purché gli enti interessati siano tenuti, in aggiunta, a soddisfare tutti gli obblighi fissati agli articoli 3 e 4 della direttiva 92/121/CEE («grandi fidi»), per quanto riguarda le esposizioni fuori portafoglio di negoziazione, utilizzando fondi propri ai sensi della direttiva 89/299/CEE.