31993D0508

93/508/CEE: Decisione della Commissione, del 7 luglio 1993, relativa agli aiuti istituiti dal governo italiano a favore dell'industria della ceramica nel Lazio (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 238 del 23/09/1993 pag. 0038 - 0043


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 7 luglio 1993 relativa agli aiuti istituiti dal governo italiano a favore dell'industria della ceramica nel Lazio (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(93/508/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni, conformemente al suddetto articolo,

considerando quanto segue:

I Con legge regionale 14 dicembre 1990 n. 90 (1), la regione Lazio ha istituito un regime di aiuti a favore dell'industria della ceramica. L'articolo 1 di detta legge autorizza, per il sostegno dell'occupazione e la promozione e lo sviluppo delle tradizioni locali nel comprensorio di Civita Castellana, Fabrica di Roma, Gallese, Corchiano, Castel Sant'Elia, Nepi, Faleria, Stimigliano, Cittaducale, Forano, Castel S. Angelo, il finanziamento di una campagna pubblicitaria riguardante i prodotti della ceramica igienico-sanitaria, stoviglieria in ceramica e piastrelle, di aziende aventi la sede e gli stabilimenti di produzione nel citato comprensorio. Le caratteristiche dei prodotti ammissibili sono determinate dalla Giunta regionale.

L'articolo 2 della legge regionale n. 90 stabilisce che gli investimenti necessari a far raggiungere alle produzioni tali caratteristiche possono essere incentivati con contributi, deliberati dalla Giunta regionale, fino ad un massimo del 25 % delle spese ritenute ammissibili.

L'articolo 3 stanzia una somma di 1 000 milioni di LIT per la campagna pubblicitaria e di 5 000 milioni di LIT per i contributi agli investimenti.

Con deliberazione n. 1468 del 3 marzo 1992 la Giunta regionale del Lazio ha determinato le caratteristiche dei prodotti ammissibili, come previsto dall'articolo 1, punto 2 della legge regionale n. 90. Con precedente deliberazione n. 11944 del 17 dicembre 1991 era stato precisato che le spese ammissibili comprendono i canoni di leasing e le quote di ammortamento degli investimenti per un massimo di tre anni, come pure le spese per servizi di consulenza, per sistemi di qualità e per la formazione del personale e talune spese di gestione. Per essere ammesse alle agevolazioni tali spese devono essere finalizzate ai seguenti obiettivi: introduzione di sistemi di qualità aziendali; innovazione di processo finalizzata all'incremento della qualità; acquisizione di servizi connessi all'incremento o alla verifica della qualità delle materie prime, dei prodotti o dei processi produttivi. Il contributo è concesso nella misura massima del 25 % delle spese ammissibili e comunque in misura non superiore a 300 milioni di LIT per azienda. È ammesso il cumulo con altri contributi regionali o nazionali fino al 70 % delle spese ammissibili.

Né la legge regionale n. 90 del 1990, né le deliberazioni n. 11944 del 1991 e n. 1468 del 1992 sono state notificate in anticipo alla Commissione come prescritto dall'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE.

II Con lettera della Rappresentanza permanente in data 29 ottobre 1992 il governo italiano ha notificato alla Commissione il regime di aiuti in questione. Nella notifica il governo italiano ha sottolineato che la legge pur essendo in vigore sarebbe diventata operativa solo dopo l'approvazione da parte della Commissione.

La Commissione ha considerato la notifica tardiva in quanto né la legge regionale n. 90/90, né la deliberazione n. 1468 comportano una clausola sospensiva che ne subordini l'applicabilità alla previa approvazione della Commissione. Questa ha quindi deciso di trattare il regime in questione come un aiuto non notificato.

A giudizio della Commissione, il regime di aiuti di cui trattasi era inoltre atto a incidere sugli scambi tra Stati membri e a falsare la concorrenza ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del Trattato e non possedeva i requisiti per beneficiare di una delle deroghe previste dal medesimo articolo. In particolare, la Commissione ha ritenuto che non fossero applicabili le deroghe previste a favore degli aiuti regionali dall'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c) in quanto possono essere ammesse a beneficiare dell'aiuto imprese site tanto in zone assistite, quanto in zone non assistite ed è consentito il cumulo con altri aiuti regionali. Né gli aiuti a favore della pubblicità e degli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità potevano considerarsi atti ad agevolare lo sviluppo del settore della ceramica senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c). Infine, il governo italiano non ha dimostrato l'indispensabilità dell'aiuto, che peraltro non risultava neppure conforme ai criteri stabiliti dalla Commissione per l'autorizzazione degli aiuti a favore delle piccole e medie imprese. La Commissione ha quindi deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del Trattato.

Il governo italiano è stato informato di tale decisione con lettera del 18 gennaio 1993, con la quale veniva invitato a presentare osservazioni entro il termine di un mese. Gli altri Stati membri e i terzi interessati sono stati ugualmente invitati a presentare osservazioni (2).

III Il governo italiano ha presentato osservazioni nel quadro della procedura solo con lettera in data 8 aprile 1993. Esso ha ribadito che non era stato ancora concesso alcun aiuto nell'ambito del regime, in attesa dell'approvazione della Commissione. Per quanto riguarda la campagna pubblicitaria, il governo italiano faceva notare che essa sarebbe stata realizzata esclusivamente nell'ambito nazionale e a cura della regione Lazio. Per quanto riguarda gli aiuti per le spese ammissibili, sottolineava che queste comprendevano tanto spese « leggere » per la formazione e per consulenze esterne quanto spese per investimenti e che per la determinazione degli aiuti relativi a quest'ultime si prendevano in considerazione solo le quote di ammortamento annue per un periodo di tre anni, il che riduceva l'intensità degli aiuti stessi. Nella sua lettera il governo italiano precisava ancora che i beneficiari del contributo sono piccole e medie imprese o consorzi tra tali imprese; evidenziava i problemi regionali dell'area di Civita Castellana, l'effetto positivo degli aiuti sull'occupazione e la particolarità della ceramica prodotta nel comprensorio interessato, che dovrebbe ridurre l'incidenza degli aiuti sulla concorrenza intracomunitaria; annunciava infine che la Regione Lazio avrebbe vietato il cumulo con altre agevolazioni e avrebbe meglio precisato sia i soggetti beneficiari, sia le spese ammissibili.

Nel quadro della procedura hanno trasmesso osservazioni anche il governo britannico, il governo tedesco, l'ufficio di collegamento delle industrie ceramiche europee Ceram-Unie e la federazione britannica dei produttori di ceramiche.

Le osservazioni ricevute sono state trasmesse con lettera in data 6 aprile 1993 al governo italiano, con l'invito a comunicare eventuali commenti. Detti commenti sono stati espressi con lettera in data 17 maggio 1993, nella quale si informava altresì che le imprese che avrebbero potuto essere ammesse alle agevolazioni erano in numero di 30.

IV Il finanziamento per un importo di 1 000 milioni di LIT di una campagna pubblicitaria da effettuare in Italia a cura della regione Lazio per promuovere le vendite di ceramiche prodotte a Civita Castellana costituisce un aiuto, a beneficio dei produttori locali, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE. Il fatto che tale somma non venga direttamente erogata alle imprese, ma sia spesa dalle autorità regionali non modifica tale conclusione, poiché le imprese beneficeranno di una pubblicità che dovrebbero normalmente finanziare esse stesse.

I contributi nella misura massima del 25 % delle spese ammissibili previsti dalla legge regionale n. 90/90 e dalla deliberazione n. 11944/91, per un totale di 5 000 milioni di LIT, a favore dei produttori di ceramica del comprensorio di Civita Castellana costituiscono un aiuto a detti produttori, che possono avvalersene per effettuare investimenti e migliorare con vari mezzi la qualità dei loro prodotti senza doverne sostenere integralmente l'onere.

La Commissione riscontra quindi aiuti ai produttori di ceramica nel comprensorio di Civita Castellana per un totale di 6 000 milioni di LIT (pari, alla data della presente decisione, a 3,3 milioni di ECU).

V A norma dell'articolo 93, paragrafo 3 del Trattato alla Commissione devono essere comunicati, in tempo utile perché possa presentare osservazioni, tutti i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Questo obbligo va interpretato nel senso che la notifica deve aver luogo prima della conclusione dell'iter legislativo che istituisce un diritto a beneficiare dell'aiuto. Nel caso in esame la legge regionale n. 90/90 e le deliberazioni della Giunta regionale ivi previste sono state promulgate e emanate senza essere state preliminarmente notificate alla Commissione e senza una clausola che ne subordinasse l'efficacia all'autorizzazione della Commissione. Il fatto che non sia stato finora erogato alcun aiuto ad una impresa non infirma la conclusione della Commissione che il governo italiano è venuto meno all'obbligo di notificare il progetto di istituzione dell'aiuto a norma dell'articolo 93, paragrafo 3 del Trattato.

VI I produttori di vasellame da tavola, stoviglieria e articoli igienico-sanitari in ceramica sono in concorrenza tra loro e questi prodotti sono oggetto di commercio tra gli Stati membri. Come rilevato nella lettera inviata al governo italiano in data 18 gennaio 1993 per invitarlo a presentare osservazioni, l'Italia è un esportatore netto di apparecchi igienico-sanitari e di stoviglieria in ceramica.

Nel 1990 l'Italia ha esportato 21 533 t di sanitari in ceramica (NC 6910) verso gli altri Stati membri e ne ha importato 2 304 t. Nello stesso anno ha esportato 36 283 t di stoviglieria in ceramica (NC 6911 e 6912) verso gli altri Stati membri e ne ha importato 26 377 t.

Nel 1991 l'Italia ha esportato 20 569 t di sanitari in ceramica verso gli altri Stati membri e ne ha importato 2 288 t. Nello stesso anno ha esportato 37 976 t di stoviglieria in ceramica verso gli altri Stati membri e ne ha importato 29 286 t.

Nei primi 11 mesi del 1992 l'Italia ha esportato 17 346 t di sanitari in ceramica verso gli altri Stati membri e ne ha importato 2 988 t. Nello stesso anno ha esportato 33 617 t di stoviglieria in ceramica verso gli altri Stati membri e ne ha importato 24 554 t.

I contributi finanziari che rafforzano la posizione di talune imprese rispetto ad altre che sono in concorrenza con le prime nella Comunità, sono da considerarsi aiuti che incidono sulla concorrenza tra le imprese stesse.

Nelle osservazioni presentate nell'ambito della procedura il governo italiano ha fatto presente che le ceramiche igienico-sanitarie costituiscono la produzione principale nel comprensorio di Civita Castellana. Dato che i prodotti di tale comprensorio hanno la caratteristica di essere fatti di terraglia forte, i principali concorrenti sono siti fuori della Comunità. Dei 3 140 000 pezzi prodotti nel comprensorio nel 1992, solo il 20 % è stato esportato, e di queste esportazioni il 62,5 % è andato in paesi terzi.

Questo fatto non modifica però la conclusione che gli aiuti all'industria della ceramica nel comprensorio di Civita Castellana minacciano di falsare la concorrenza e di incidere sugli scambi tra Stati membri ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del Trattato. Sanitari di terraglia sono prodotti anche in altri Stati membri - in particolare la Francia e la Spagna - e gli apparecchi sanitari di qualità in terraglia possono fino ad un certo punto competere con prodotti analoghi fatti di porcellana, più costosa.

L'articolo 92, paragrafo 1 del Trattato dichiara incompatibili con il mercato comune gli aiuti che abbiano le caratteristiche ivi specificate.

Le deroghe a questo principio previste dall'articolo 92, paragrafo 2 del Trattato sono inapplicabili nel caso in esame, visti la natura e gli obiettivi dell'aiuto, e non sono state comunque fatte valere dal governo italiano.

VII L'articolo 92, paragrafo 3 del Trattato indica quali aiuti possano essere considerati compatibili con il mercato comune. La compatibilità va valutata a livello della Comunità e non di un singolo Stato membro. Per tutelare il corretto funzionamento del mercato comune e il principio sancito dall'articolo 3, lettera f) del trattato, le deroghe al principio stabilito dall'articolo 92, paragrafo 1 che sono previste dall'articolo 92, paragrafo 3 devono essere interpretate in senso restrittivo nell'esaminare regimi di aiuti ovvero singoli aiuti.

In particolare le deroghe possono essere applicate solo se la Commissione giunge alla conclusione che, se l'aiuto non venisse concesso, le forze di mercato non basterebbero, da sole, a indurre i potenziali beneficiari a comportarsi in modo da raggiungere uno degli obiettivi perseguiti.

Applicare le deroghe in casi in cui l'aiuto non contribuisce alla realizzazione di uno degli obiettivi indicati o non è indispensabile a tal fine significherebbe conferire indebiti vantaggi alle industrie o alle imprese di alcuni Stati membri, rafforzandone la posizione finanziaria, e permettere che l'aiuto stesso incida sugli scambi e falsi la concorrenza senza alcuna delle giustificazioni fondate sull'interesse comune di cui all'articolo 92, paragrafo 3.

Per quanto riguarda le deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) a favore degli aiuti destinati a favorire o ad agevolare lo sviluppo di talune regioni, va rilevato che il tenore di vita della regione Lazio non è anormalmente basso né vi si riscontra una grave forma di sottoccupazione ai sensi di detta deroga.

Per quanto riguarda le deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), si deve constatare che l'aiuto non è destinato a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia italiana né a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo; il governo italiano non ha peraltro avanzato alcun argomento a sostegno dell'applicabilità di tali deroghe.

Per quanto riguarda la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) a favore degli aiuti destinati a facilitare lo sviluppo di talune attività economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, la Commissione prende atto che il governo italiano ha annunciato, nel quadro della procedura, che avrebbe modificato le modalità del regime di aiuti in modo da escludere qualsiasi cumulo con altre agevolazioni. Il governo italiano ha inoltre precisato che avrebbero beneficiato dei contributi solo piccole e medie imprese con numero di addetti inferiore ai 250 e con un fatturato annuo non superiore a 20 milioni di ECU.

La Commissione riconosce i problemi specifici delle piccole e medie imprese ed ha quindi deciso, con la comunicazione sulla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (3) (nel prosieguo: « la disciplina comunitaria ») di non sollevare obiezioni nei confronti di aiuti agli investimenti fino ad un livello del 7,5 % in termini lordi a favore di imprese con un massimo di 250 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 20 milioni di ECU oppure un totale dello stato patrimoniale non superiore a 10 milioni di ECU e che non facciano capo per più di un quarto a una o più imprese che non rispondano a tale definizione. Per le piccole imprese con un massimo di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 5 milioni oppure un totale dello stato patrimoniale non superiore a 2 milioni di ECU e che non facciano capo per più di un quarto a una o più imprese che non rispondano a tale definizione, la Commissione prevede, nell'ambito della disciplina comunitaria, di non sollevare obiezioni nei confronti di aiuti agli investimenti fino al livello del 15 % in termini lordi. Sempre nella stessa disciplina, per la consulenza aziendale, la formazione e la diffusione delle conoscenze sono ammessi aiuti alle piccole e medie imprese fino al 50 % in termini lordi.

Gli aiuti decisi dalla regione Lazio superano tuttavia tale limite.

Il contributo al finanziamento di una campagna pubblicitaria non può essere considerato né come un aiuto « leggero » né come un aiuto agli investimenti; si tratta piuttosto di un aiuto al funzionamento, dato che la pubblicità fa parte dell'attività di commercializzazione dei prodotti che un'impresa deve normalmente finanziare da sé, in quanto costituisce una condizione essenziale della propria attività. Un aiuto di questo tipo, inteso a influenzare il mercato, è destinato a alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Il fatto che, come evidenziato dal governo italiano, la campagna pubblicitaria sarà limitata al territorio italiano non altera tale conclusione: la pubblicità avrebbe infatti un effetto restrittivo sulle importazioni effettive e potenziali di ceramica da altri Stati membri.

Anche il contributo pari al 25 % delle spese ammissibili non è conforme alla disciplina comunitaria in materia di aiuti a favore delle PMI. Le spese ammissibili comprendono anche investimenti fissi, in particolare in impianti e macchinari innovativi. Nelle osservazioni presentate nel quadro della procedura il governo italiano ha giustamente osservato che l'aiuto agli investimenti risulterà inferiore al 25 % perché ne potranno beneficiare solo le quote annue di ammortamento per un massimo di tre anni: di conseguenza, data una durata di ammortamento di cinque anni, l'aiuto non supererebbe il 15 % del costo lordo complessivo degli investimenti. Si tratta però di un'intensità ancora assai superiore al massimale del 7,5 % indicato per le medie imprese nella disciplina comunitaria degli aiuti alle PMI.

Le spese ammissibili comprendono anche le spese per l'acquisizione o la realizzazione di sistemi di qualità aziendali, per le quali può essere concesso un contributo del 25 %. Questo non può essere considerato un aiuto « leggero », ma costituisce un aiuto agli investimenti che supera di gran lunga i massimali indicati nella disciplina comunitaria.

Le spese ammissibili includono inoltre le spese per materie prime e di consumo strettamente necessarie alla realizzazione dei programmi di miglioramento della qualità e risultanti da una specifica contabilità di commessa. Un contributo all'acquisto di materie prime e di consumo non può essere considerato un aiuto « leggero » o un aiuto agli investimenti, ma costituisce un aiuto al funzionamento cui non può applicarsi la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CEE.

Infine, le spese ammissibili comprendono le spese per la formazione e l'acquisizione di servizi di consulenti. La disciplina comunitaria esprime un orientamento favorevole rispetto a simili aiuti « leggeri » fino ad un livello del 50 %. Il contributo del 25 % previsto a tal fine a favore dell'industria della ceramica di Civita Castellana rientra ampiamente in tale massimale.

La Commissione non ha trovato alcuna valida giustificazione per gli aiuti che superano i massimali indicati nella disciplina degli aiuti a favore delle piccole e medie imprese. È del tutto naturale che le industrie cerchino di migliorare la qualità dei propri prodotti per rimanere competitive. Consentire che alcuni produttori ricevano aiuti per gli investimenti effettuati a tal fine falserebbe la concorrenza e inciderebbe sulle condizioni degli scambi. Si deve inoltre tener conto del fatto che dell'aiuto in esame possono beneficiare non le piccole e medie imprese del Lazio in generale, bensì solo quelle di un settore specifico. La concentrazione settoriale degli interventi a favore di un obiettivo orizzontale, quale la promozione delle PMI, avrà un evidente effetto distorsivo a scapito dei concorrenti operanti nello stesso settore, che sono destinati a risentirne direttamente; la distorsione sarà più pronunciata se la maggior parte o la totalità delle imprese attive nel settore sono di piccole e medie dimensioni, come sembra essere il caso nell'industria della ceramica di Civita Castellana.

Vista l'aspra concorrenza esistente nel settore della ceramica, e in particolare degli apparecchi igienico-sanitari, che costituiscono il principale prodotto dell'industria della ceramica di Civita Castellana, gli aiuti agli investimenti disposti dalla legge regionale 90/90 per agevolare il miglioramento della qualità sono destinati ad alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, in quanto superino i limiti indicati nella disciplina comunitaria degli aiuti a favore delle piccole e medie imprese. Sono similmente destinati ad alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse gli aiuti al funzionamento costituiti dai contributi per la pubblicità e per le spese per materie prime e di consumo.

Alcune parti della regione Lazio possono essere ammesse a beneficiare di aiuti regionali ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c). Dei comuni del comprensorio di Civita Castellana, solo Stimigliano si trova in una zona assistita ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c). I comuni di Castel Sant'Elia, Civita Castellana, Corchiano, Fabrica di Roma, Faleria, Gallese e Nepi sono ammessi a beneficiare di contributi dei fondi strutturali comunitari nel quadro dell'obiettivo 5 b) stabilito nel regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio (4); questo non è però il caso dei comuni di Cittaducale, Forano e Castel S. Angelo. Di conseguenza, il regime di aiuti a favore dell'industria della ceramica nel comprensorio di Civita Castellana non è limitato a imprese site in zone assistite ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c). La Commissione rileva inoltre che né il contributo alla campagna pubblicitaria né il contributo alle spese ammissibili sono condizionati ad un investimento iniziale o di espansione o alla creazione di posti di lavoro ai sensi dei principi di coordinamento per l'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) agli aiuti regionali nazionali. Per tutti questi motivi non si può ritenere che l'aiuto in esame sia destinato ad agevolare lo sviluppo di talune attività o regioni economiche senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c).

Nell'ambito della procedura il governo italiano ha sostenuto che il regime di aiuti in questione è simile a quello da essa approvato nel quadro del programma operativo a titolo dell'obiettivo 5 b), sottoprogramma 2, punti 2 e 4 per la regione Lazio. La Commissione ritiene che tale somiglianza non sussista. In primo luogo il sottoprogramma 2 per il periodo 1991-93 autorizza gli aiuti di Stato a favore di taluni investimenti effettuati da piccole e medie industrie con un'intensità massima del 15 % per le imprese con meno di 50 addetti e del 7,5 % per le imprese con 50-150 addetti; questi massimali sono conformi alla disciplina comunitaria degli aiuti alle PMI già citata. Il regime di aiuti istituito dalla legge regionale 90/90 prevede invece aiuti agli investimenti a favore dei produttori di ceramica fino ad un massimo del 15 % e, in taluni casi, anche del 25 %. Inoltre, mentre nel quadro del sottoprogramma 2 sono ammesse a beneficiare degli aiuti, dopo il 1992, solo le imprese, di qualsiasi settore industriale, site in zone dell'obiettivo 5 b), il regime di aiuti istituito dalla legge regionale 90/90 è destinato a produttori di ceramica siti e non in tali zone. Infine, il sottoprogramma 2 non prevede la possibilità di finanziamento di una campagna pubblicitaria per le ceramiche prodotte dalle imprese beneficiarie, contrariamente al regime di aiuti istituito dalla legge regionale 90/90. Per tutti questi motivi l'aiuto all'industria della ceramica va molto al di là degli aiuti autorizzati dalla Commissione a titolo dell'obiettivo 5 b).

Tuttavia, la Commissione ha considerato altresì che, al punto 4.1 della succitata disciplina comunitaria, è prevista la possibilità che vi siano zone ammesse a beneficiare di aiuti dei fondi strutturali a titolo degli obiettivi 2 o 5 b) senza essere destinatarie di regimi di aiuti nazionali; in tali zone, le PMI possono ricevere fino alla fine del 1993 aiuti agli investimenti fino ad un determinato livello da fissare per ciascun regime. Nel caso del regime di aiuti a favore dell'industria della ceramica nel comprensorio di Civita Castellana, la Commissione ritiene che i massimali applicabili agli aiuti agli investimenti, ossia il 7,5 % per le medie imprese e il 15 % per le piccole imprese, possano essere innalzati rispettivamente al 10 % e al 20 % per le imprese site in zone di cui agli obiettivi 2 e 5 b) fino alla fine del 1993. Questa agevolazione è conforme alla posizione assunta dalla Commissione nella sua decisione in data 2 giugno 1993 sul regime generale di aiuti alle piccole e medie imprese istituito in Italia con la legge n. 317 del 1991. Dopo il 1993, i massimali applicabili alle imprese oggi site in zone di cui agli obiettivi 2 e 5 b) dipenderanno dal permanere o meno delle zone in questione fra quelle assistite a titolo di detti obiettivi.

Sempre al punto 4.1 della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle PMI, si prevede la possibilità che le piccole e medie imprese site nelle zone di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) siano autorizzate a ricevere aiuti agli investimenti corrispondenti a un supplemento lordo di 10 punti percentuali in aggiunta alla percentuale vigente e autorizzata dalla Commissione per gli aiuti regionali, entro un massimale globale del 30 % netto. La Commissione rileva che Stimigliano è sita in una di dette zone. Nel quadro della procedura il governo italiano ha informato la Commissione che avrebbe vietato qualsiasi cumulo delle agevolazioni concesse ai sensi della legge regionale 90/90 con altri aiuti, in modo che non fosse possibile, il cumulo con aiuti di carattere regionale ai sensi della disciplina comunitaria.

Nell'ambito della procedura il governo italiano ha dichiarato che la regione Lazio avrebbe precisato meglio sia i soggetti beneficiari, sia le spese ammissibili. Come illustrato sopra, le modifiche che il governo italiano propone di apportare alle modalità del regime di aiuti in esame, quali la limitazione della cerchia dei beneficiari alle piccole e medie imprese, non sono sufficienti a consentire l'applicazione di una delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3 del Trattato al regime di aiuti in questione, considerato nel suo insieme. Vanno quindi distinte, ed è questo l'oggetto della presente decisione, le parti di tale regime che possiedono i requisiti per essere dichiarate compatibili con il mercato comune e quelle che non li possiedono,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli aiuti, per un importo di 1 000 milioni di LIT, disposti dall'articolo 1, primo comma della legge regionale 14 dicembre 1990, n. 90 della regione Lazio a favore di una campagna di promozione pubblicitaria dei prodotti dell'industria della ceramica nel comprensorio di Civita Castellana sono incompatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del Trattato CEE e non possono quindi essere erogati.

2. Gli aiuti agli investimenti, per un importo di 5 000 milioni di LIT, disposti dall'articolo 2 della medesima legge regionale a favore delle piccole e medie imprese, quali sono definite nella disciplina comunitaria, sono compatibili con il mercato comune subordinatamente alle seguenti condizioni:

- non devono essere superati i massimali seguenti:

- il 20 % lordo per le piccole imprese site in zone ammesse a beneficiare di contributi a titolo degli obiettivi 2 e 5 b) dei fondi strutturali al momento della concessione dell'aiuto,

- il 15 % lordo per le altre piccole imprese,

- il 10 % lordo per le medie imprese site in zone ammesse a beneficiare di contributi a titolo degli obiettivi 2 e 5 b) dei fondi strutturali al momento della concessione dell'aiuto,

- il 7,5 % lordo per le altre medie imprese;

- dalle spese ammissibili devono essere escluse le spese per l'acquisto di materie prime e di consumo.

Articolo 2

L'Italia informa la Commissione, entro il termine di due mesi dalla data di notifica della presente decisione, delle misure prese per conformarvisi.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1993.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Vicepresidente

(1) Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 36 del 29. 12. 1990.

(2) GU n. C 46 del 18. 2. 1993, pag. 3.

(3) GU n. C 213 del 19. 8. 1992, pag. 2.

(4) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.