31993D0436

93/436/CEE: Decisione della Commissione, del 30 giugno 1993, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari del Cile

Gazzetta ufficiale n. L 202 del 12/08/1993 pag. 0031 - 0041
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 5 pag. 0100
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 5 pag. 0100


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 1993 che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari del Cile

(93/436/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (1), in particolare l'articolo 11,

considerando che una missione di esperti della Commissione si è recata in Cile per verificare le condizioni di produzione, di magazzinaggio e di spedizione dei prodotti della pesca destinati alla Comunità;

considerando che le disposizioni della legislazione cilena in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE;

considerando che l'organizzazione del SERNAP (Servicio nacional de pesca), autorità competente in Cile, e del suo servizio « Sanidad Pesquera » sono in grado di vigilare sull'effettiva osservanza della normativa vigente;

considerando che le modalità di certificazione di cui all'articolo 11, paragrafo 4, lettera a) della direttiva 91/493/CEE implicano l'elaborazione di un modello di certificato nonché la determinazione della lingua in cui dev'essere redatto e delle qualifiche del firmatario;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera b) della direttiva 91/493/CEE, è necessario apporre sugli imballaggi dei prodotti della pesca un bollo indicante il nome del paese terzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento di provenienza o della nave officina;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera c) della direttiva 91/493/CEE, occorre compilare un elenco di stabilimenti e/o di navi officina riconosciuti; che detto elenco dev'essere compilato sulla base di una comunicazione del SERNAP alla Commissione; che il SERNAP è pertanto tenuto ad accertare l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste dall'articolo 11, paragrafo 4 della direttiva 91/493/CEE;

considerando che il SERNAP ha fornito garanzie ufficiali riguardo all'osservanza delle disposizioni del capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE, nonché al rispetto di condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva per il riconoscimento degli stabilimenti e delle navi officina;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il SERNAP (Servicio nacional de Pesca) del ministero dell'economia, dei lavori pubblici e della ricostruzione, è l'autorità competente in Cile per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

Articolo 2

I prodotti della pesca originari del Cile, esclusi i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini in qualsiasi forma, devono rispondere alle seguenti condizioni:

1) ciascuna partita dev'essere scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all'allegato A;

2) i prodotti devono provenire da stabilimenti o da navi officina riconosciuti, menzionati nell'elenco di cui all'allegato B;

3) ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome « Cile » e il numero di riconoscimento dello stabilimento di provenienza o della nave officina.

Articolo 3

1. Il certificato di cui all'articolo 2, punto 1 è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo.

2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del rappresentante del SERNAP, nonché il sigillo ufficiale del SERNAP, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.

Articolo 4

La presente decisione si applica a partire dal 1o luglio 1993.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.

ALLEGATO A

CERTIFICATO SANITARIO relativo ai prodotti della pesca originari del Cile destinati alla Comunità economica europea, esclusi i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini in qualsiasi forma

N. di riferimento:

Paese speditore: Cile

Autorità competente: Servicio Nacional de Pesca (SERNAP)

I. Identificazione dei prodotti della pesca

Descrizione del prodotto:

- specie (nome scientifico):

- stato e tipo di trattamento (1):

Numero di codice (eventuale):

Tipo d'imballaggio:

Numero di colli:

Peso netto:

Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto:

II. Origine dei prodotti della pesca

Nome(i) e numero(i) di riconoscimento ufficiale dello (degli) stabilimento(i) o della(e) nave(i) officina riconosciuti dal SERNAP per l'esportazione verso la CEE:

III. Destinazione dei prodotti della pesca

I prodotti della pesca sono spediti

da:

(luogo di spedizione)

a:

(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto:

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione:

IV. Attestato di sanità

L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca sopra designati:

1) sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalla direttiva 92/48/CEE o, se provengono da una nave officina, nel rispetto delle norme igieniche di cui al capitolo I dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;

2) sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati, scongelati o immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;

3) sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;

4) sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;

5) non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine;

6) rispondono ai criteri organolettici, parassitologici, chimici o microbiologici stabiliti per talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni d'applicazione.

Fatto a

(luogo) il

(data)

Timbro

ufficiale

Firma dell'ispettore ufficiale (nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

(1) Vivi, refrigerati, congelati, salati, affumicati, in conserva, ecc.

ALLEGATO B

ELENCO DEGLI STABILIMENTI E DELLE NAVI OFFICINA RICONOSCIUTI I. Stabilimenti

/* Tabelle: v. GUCE */

II. Navi officina

/* Tabelle: v. GUCE */

(1) Scadenza di validità del riconoscimento, oppure indeterminato.

(1) Scadenza di validità del riconoscimento, oppure indeterminato.