93/338/CEE: Decisione della Commissione, del 16 marzo 1993, recante approvazione del programma della Spagna concernente l'aiuto al reddito agricolo a favore degli agricoltori dell'Estremadura (zone di Plasencia e Coria)
Gazzetta ufficiale n. L 135 del 04/06/1993 pag. 0017 - 0017
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 16 marzo 1993 recante approvazione del programma della Spagna concernente l'aiuto al reddito agricolo a favore degli agricoltori dell'Estremadura (zone di Plasencia e Coria) (93/338/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 768/89 del Consiglio, del 21 marzo 1989, che istituisce un regime di aiuti transitori al reddito agricolo (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, visto il regolamento (CEE) n. 3813/89 della Commissione, del 19 dicembre 1989, recante modalità di applicazione del regime di aiuti transitori al reddito agricolo (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 1110/91 (3), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, considerando che il 4 febbraio 1993 le autorità spagnole hanno notificato alla Commissione l'intenzione di presentare un programma di aiuto al reddito agricolo a favore degli agricoltori dell'Estremadura (zone di Plasencia e Coria); che le autorità spagnole hanno trasmesso alla Commissione ulteriori informazioni relative a tale programma in data 5 febbraio 1993; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 768/89 e alle relative modalità di applicazione e rispondono, in particolare, agli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma dello stesso regolamento; considerando che il 22 febbraio 1993 il comitato di gestione degli aiuti al reddito agricolo è stato consultato in merito alle misure previste dalla presente decisione; considerando che il 23 febbraio 1993 il comitato del FEAOG è stato consultato in merito agli importi massimi imputabili annualmente al bilancio comunitario a seguito dell'approvazione del programma, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il programma di aiuto al reddito agricolo a favore degli agricoltori dell'Estremadura (zone di Plasencia e Coria), notificato dalle autorità spagnole alla Commissione in data 4 febbraio 1993, è approvato. Articolo 2 Gli importi massimi imputabili annualmente al bilancio comunitario in forza della presente decisione sono fissati come segue: /* Tabelle: v. GUCE */ Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 84 del 29. 3. 1989, pag. 8. (2) GU n. L 371 del 20. 12. 1989, pag. 17. (3) GU n. L 110 dell'1. 5. 1991, pag. 72.