31993D0196

93/196/CEE: Decisione della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi da macello

Gazzetta ufficiale n. L 086 del 06/04/1993 pag. 0007 - 0015
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 49 pag. 0060
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 49 pag. 0060


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 5 febbraio 1993 relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi da macello

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi(1) , modificata da ultimo dalla direttiva 92/36/CEE(2) , in particolare l'articolo 15, lettera a), l'articolo 16 e l'articolo 18,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE(3) , modificata da ultimo dalla decisione 92/438/CEE(4) , in particolare l'articolo 14,

considerando che la decisione 79/542/CEE del Consiglio(5) , modificata da ultimo dalla decisione 93/100/CEE della Commissione(6) , ha stabilito l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di equidi;

considerando che è altresì necessario tener conto della regionalizzazione attuata da taluni paesi terzi compresi nel succitato elenco, che costituisce l'oggetto della decisione 92/160/CEE della Commissione(7) , modificata dalla decisione 92/161/CEE(8) ;

considerando che le competenti autorità nazionali in materia veterinaria si sono impegnate a comunicare alla Commissione e agli Stati membri, con telegramma, telex o telefax, entro 24 ore, la conferma del rilevamento di casi di malattia infettiva o contagiosa di equidi classificati negli elenchi A e B dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) o l'avvio della vaccinazione contro tali malattie, oppure, entro un congruo periodo di tempo, le proposte di modificazione delle norme nazionali sull'importazione degli equidi;

considerando che le condizioni da stabilire per le importazioni di equidi da macello devono lasciare impregiudicate le disposizioni della direttiva 86/469/CEE del Consiglio(9) che precludono l'uso di sostanze tireostatiche, estrogene, androgene o gestagene per scopi di ingrasso degli equidi;

considerando che è stata prevista la certificazione per una consegna di equidi da macello purché gli animali siano adeguatamente marchiati ed identificati; che pertanto è necessario prestabilire un marchio chiaro ed indelebile per gli equidi da macello;

considerando che gli equidi delle varie categorie presentano caratteristiche proprie e che la loro importazione è autorizzata per scopi diversi; che occorre pertanto definire requisiti differenti di polizia sanitaria per gli equidi da macello direttamente inviati al mattatoio di destinazione e per gli equidi da macello destinati a transitare da un mercato o da un centro di raccolta;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ferma restando la decisione 92/160/CEE, gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi da macello da paesi terzi indicati nella parte I dell'allegato della decisione 79/542/CEE, che siano marchiati a fuoco in modo chiaro ed indelebile con il simbolo «S» di dimensioni non inferiori a 3 cm sullo zoccolo della zampa anteriore sinistra e che:

i) soddisfino i requisiti dell'allegato I della presente decisione, qualora siano inviati direttamente ad un mattatoio per essere macellati entro 5 giorni dall'arrivo presso il medesimo e non oltre 8 giorni dalla loro introduzione nel territorio della Comunità; tuttavia, se gli equidi sono trasportati via mare con un viaggio di più di 8 giorni, gli Stati membri possono decidere che tali equidi possano essere macellati entro 21 giorni dall'arrivo al mattatoio, purché essi rimangano in detto mattatoio sotto controllo quotidiano del veterinario ufficiale; gli Stati membri comunicano alla Commissione tali casi;

ii) soddisfino i requisiti dell'allegato II della presente decisione, qualora transitino da un mercato o da un centro di raccolta prima di essere macellati.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1993.

Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione

(1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42.

(2) GU n. L 157 del 10. 6. 1992, pag. 28.

(3) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.

(4) GU n. L 243 del 25. 8. 1992, pag. 27.

(5) GU n. L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15.

(6) GU n. L 40 del 17. 2. 1993, pag. 23.

(7) GU n. L 71 del 18. 3. 1992, pag. 27.

(8) GU n. L 71 dell'8. 3. 1992, pag. 29.

(9) GU n. L 275 del 26. 9. 1986, pag. 36.

ALLEGATO I

CERTIFICATO SANITARIO per le importazioni di equidi da macello inviati direttamente ad un mattatoio nel territorio della Comunità europea

Numero del certificato: .

Paese terzo speditore(1) :

.

Ministero competente: .

Riferimento al certificato di igiene animale: .

Numero di animali: .

(in lettere)

I. Identificazione degli animali

/* Tabelle: v. GUCE */

Gli animali sono spediti da: .

(luogo di esportazione)

direttamente a: .

(Stato membro e mattatoio di destinazione)

a mezzo carro ferroviario/autocarro/aeromobile/nave(2) : .

(Indicare il mezzo di trasporto e il relativo numero di registrazione, numero del volo o nome depositato, a seconda del caso)

Nome e indirizzo dello speditore: .

.

Nome e indirizzo del destinatario: .

.

III. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che gli animali di cui sopra soddisfano i seguenti requisiti:

a) provengono da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la VEE), anemia infettiva, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico;

b) sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun segno clinico di malattia(3) ;

c) non devono essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;

d) nei 90 giorni immediatamente precedenti l'esportazione (o dalla nascita, se di età inferiore ai 90 giorni) sono rimasti in allevamenti posti sotto sorveglianza veterinaria nel paese di spedizione e nei 30 giorni precedenti la spedizione sono rimasti isolati da equidi di stato sanitario non equivalente;

e) provengono dal territorio (o, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione comunitaria, da una parte del territorio) di un paese terzo nel quale:

i) negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana;

ii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di durina;

iii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di morva;

iv) -negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di stomatite vescicolosa(4) ,

oppure

- gli animali hanno reagito negativamente (titolo 1/12)(5) a prove di neutralizzazione del virus della stomatite vescicolosa su campioni di sangue prelevati il ......(6) , vale a dire non più di 10 giorni prima dell'esportazione;

v) - qualora si tratti di maschi non castrati, negli ultimi sei mesi non sono stati ufficialmente registrati casi di arterite virale equina (AVE)(7) ,

oppure

- gli animali hanno reagito negativamente (titolo 1/4(8) a prove di neutralizzazione del virus dell'arterite virale equina su campioni di sangue prelevati il .......(9) , vale a dire non più di dieci giorni prima dell'esportazione,

oppure

- lo sperma degli animali ha reagito negativamente(10) ad una prova di isolamento del virus dell'arterite virale equina su prelievi effettuati il .......(11) , vale a dire non più di ventuno giorni prima dell'esportazione;

f) non provengono dal territorio o dalla parte di territorio di un paese terzo che, a norma della legislazione comunitaria, è considerato infetto da peste equina e

- non sono stati vaccinati contro la peste equina(12) ,

oppure

- sono stati vaccinati contro la peste equina il .......(13) (14) ;

g) non provengono da un allevamento cui si applicano misure restrittive per motivi di polizia sanitaria e non hanno avuto contatti con equidi di aziende nelle quali erano applicate misure restrittive per motivi di polizia sanitaria:

i) con riguardo all'encefalomielite equina, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi colpito dalla malattia;

ii) con riguardo all'anemia infettiva, fino alla data in cui, dopo l'abbattimento dei capi infetti, gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi;

iii) con riguardo alla stomatite vescicolosa, per un periodo di sei mesi;

iv) con riguardo alla rabbia, per un periodo di un mese a decorrere dall'ultimo caso accertato;

v) con riguardo al carbonchio ematico, per un periodo di 15 giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato.

Se tutti gli animali dell'azienda appartenenti a specie sensibili sono stati macellati o abbattuti e se i locali sono stati disinfettati, il periodo di divieto è di 30 giorni, a decorrere dalla data di eliminazione degli animali e di disinfezione dei locali, tranne in caso di carbonchio ematico, con riguardo al quale la durata del divieto è di 15 giorni;

h) non hanno, a quanto mi consta, avuto contatti con equidi colpiti da malattie contagiose o infettive nel corso degli ultimi quindici giorni;

i) a quanto mi consta non sono state somministrate loro sostanze tireostatiche, estrogene, androgene o gestagene a fini di ingrasso;

j) hanno reagito negativamente ai seguenti test su campioni di sangue prelevati il .......(15) , vale a dire non più di 10 giorni prima dell'esportazione:

- test di Coggins per l'anemia infettiva;

- test di fissazione del complemento per la morva (titolo 1/10)(16) .

IV. Gli animali saranno trasferiti tramite un veicolo preventivamente pulito, disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione e costruito in modo tale che durante il trasporto non possano fuoriuscire escrementi, strame o foraggio.

La seguente dichiarazione firmata dal proprietario o dal suo rappresentante è parte del certificato.

V. Il presente certificato ha una validità di dieci giorni. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio.

/* Tabelle: v. GUCE */

Il sottoscritto . (nome in stampatello)

[proprietario, o suo rappresentante(17) degli animali descritti più sopra]

dichiara quanto segue:

1. Gli animali saranno trasferiti direttamente dal luogo di spedizione al luogo di destinazione senza venire in contatto con altri equidi non scortati da un certificato analogo.

Il trasporto sarà effettuato in modo che le condizioni sanitarie e di benessere degli animali potranno essere efficacemente protette.

2. Gli animali sono rimasti in ....... (paese esportatore) fin dalla nascita oppure sono entrati nel paese esportatore almeno 90 giorni prima della presente dichiarazione(18) .

.

.

(luogo e data)

(firma)

(1) Parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 90/426/CEE del Consiglio.

(2) Il certificato deve essere rilasciato il giorno in cui gli animali sono caricati sul mezzo di trasporto per la spedizione verso lo Stato membro di destinazione. Esso accompagna la spedizione e riguarda soltanto gli animali trasportati nello stesso carro ferroviario, autocarro, aeromobile o nave e ritirati immediatamente in un mattatoio.

(3) Cancellare la menzione inutile.

(4) Indicare la data.

(5) I test della morva non sono necessari per gli animali provenienti dai seguenti paesi: Austria, Finlandia, Groenlandia, Islanda, Norvegia, Svezia, Svizzera, Australia, Nuova Zelanda, Canada, Stati Uniti d'America.

ALLEGATO II

per le importazioni di equidi da macello destinati a transitare da un mercato o centro di raccolta nel territorio della Comunità europea Numero del certificato: .

Paese terzo speditore(1) : .

Ministero competente: .

Riferimento al certificato di igiene animale: .

Numero di animali: .

.

(in lettere)

I. Identificazione degli animali

/* Tabelle: v. GUCE */

Gli animali sono spediti da: .

(luogo di esportazione)

direttamente a: .

(Stato membro e mattatoio di destinazione)

a mezzo carro ferroviario/autocarro/aeromobile/nave(2) : .

(Indicare il mezzo di trasporto e il relativo numero di registrazione, numero del volo o nome depositato, a seconda del caso)

Nome e indirizzo dello speditore: .

.

Nome e indirizzo del destinatario: .

.

III. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che gli animali di cui sopra soddisfano i seguenti requisiti:

a) provengono da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la VEE), anemia infettiva, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico;

b) sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun segno clinico di malattia(3) ;

c) non devono essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;

d) nei tre mesi immediatamente precedenti la loro esportazione (o dalla nascita, se di età inferiore a 3 mesi) sono rimasti in allevamenti sotto sorveglianza veterinaria nel paese di spedizione e

- provengono da un paese(4) elencato nei gruppi A, B, C o D (5) e sono rimasti isolati da equidi di stato sanitario non equivalente nei 30 giorni precedenti la loro spedizione(6) ,

oppure

- provengono da un paese(7) elencato nel gruppo E (8) e sono rimasti in un centro di isolamento riconosciuto, protetti da insetti vettori, nei 40 giorni precedenti la loro spedizione(9) ;

e) provengono dal territorio (o, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione comunitaria, da una parte del territorio) di un paese terzo nel quale:

i) negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana;

ii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di durina;

iii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di morva;

iv) - negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di stomatite vescicolosa(10) ,

oppure

- gli animali hanno reagito negativamente (titolo 1/12)(11) a prove di neutralizzazione del virus della stomatite vescicolosa su campioni di sangue prelevati il ..........(12) , vale a dire non più di 10 giorni prima dell'esportazione;

v) - qualora si tratti di maschi non castrati, negli ultimi sei mesi non sono stati ufficialmente registrati casi di arterite virale equina (AVE)(13) ,

oppure

- gli animali hanno reagito negativamente (titolo 1/4)(14) a prove di neutralizzazione del virus dell'arterite virale equina su campioni di sangue prelevati il ..........(15) , vale a dire non più di dieci giorni prima dell'esportazione,

oppure

- lo sperma degli animali ha reagito negativamente(16) ad una prova di isolamento del virus dell'arterite virale equina su prelievi effettuati il ..........(17) , vale a dire non più di ventuno giorni prima dell'esportazione;

f) non provengono dal territorio o dalla parte di territorio di un paese terzo che, a norma della legislazione comunitaria, è considerato infetto da peste equina e

- non sono stati vaccinati contro la peste equina(18) ,

oppure

- sono stati vaccinati contro la peste equina il ..........(19) (20) ;

g) non provengono da un allevamento cui si applicano misure restrittive per motivi di polizia sanitaria e non hanno avuto contatti con equidi di aziende nelle quali erano applicate misure restrittive per motivi di polizia sanitaria:

i) con riguardo all'encefalomielite equina, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi colpiti dalla malattia;

ii) con riguardo all'anemia infettiva, fino alla data in cui, dopo l'abbattimento dei capi infetti, gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi;

iii) con riguardo alla stomatite vescicolosa, per un periodo di sei mesi;

iv) con riguardo alla rabbia, per un periodo di un mese a decorrere dall'ultimo caso accertato;

v) con riguardo al carbonchio ematico, per un periodo di 15 giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato.

Se tutti gli animali dell'azienda appartenenti a specie sensibili sono stati macellati o abbattuti e se i locali sono stati disinfettati, il periodo di divieto è di 30 giorni, a decorrere dalla data di eliminazione degli animali e di disinfezione dei locali, tranne in caso di carbonchio ematico, con riguardo al quale la durata del divieto è di 15 giorni.

h) non hanno, a quanto mi consta, avuto contatti con equidi colpiti da malattie contagiose o infettive nel corso degli ultimi quindici giorni;

i) a quanto mi consta non sono state somministrate loro sostanze tireostatiche, estrogene, androgene o gestagene a fini di ingrasso;

j) hanno reagito negativamente ai seguenti test effettuati su campioni di sangue prelevati il ..........(21) , vale a dire non più di 10 giorni prima della loro esportazione:

- test di Coggins per l'anemia infettiva,

- test di fissazione del complemento per la morva(22) (titolo 1/10),

- test di fissazione del complemento per la durina(23) (titolo 1/10),

- test di fissazione del complemento per la piroplasmosi (babesia equi e babesia caballi)(24) (25) (titolo 1/5);

k) sono stati sottoposti al test della peste equina secondo il metodo di cui all'allegato D della direttiva 90/426/CEE con due prove effettuate su campioni di sangue prelevati ad un intervallo di tempo compreso tra i 21 e i 30 giorni, il secondo dei quali non più di 10 giorni prima della loro esportazione(26) e cioè, rispettivamente, il ..........(27) e il..........(28) ,

- con reazione negativa qualora gli animali non siano stati vaccinati(29) ,

oppure

- senza aumento del numero di anticorpi, se gli animali sono stati vaccinati(30) ;

l) non sono stati vaccinati contro l'encefalomielite equina venezuelana(31) (32) ,

oppure

sono stati vaccinati il ..........(33) , vale a dire almeno 6 mesi prima dell'isolamento precedente la loro esportazione(34) ;

m) sono stati vaccinati contro l'encefalomielite equina occidentale ed orientale con vaccino inattivato il..........(35) , vale a dire nei 6 mesi precedenti la loro esportazione, ma almeno 30 giorni prima di quest'ultima(36) (37) (38) ,

oppure sono stati sottoposti a test di inibizione dell'agglutinazione del sangue per l'encefalomielite equina occidentale ed orientale con due prove effettuate su campioni di sangue prelevati ad un intervallo di 21 giorni, il secondo dei quali effettuato non più di 10 giorni prima della loro esportazione e cioè, rispettivamente, il ..........(39) e il ..........(40) con reazione negativa, qualora gli animali non siano stati vaccinati(41) , oppure

senza aumento del numero di anticorpi, se gli animali sono stati vaccinati più di 6 mesi prima(42) .

IV. Gli animali saranno trasferiti tramite un veicolo preventivamente pulito, disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione e costruito in modo tale che durante il trasporto non possano fuoriuscire escrementi, strame o foraggio.

La seguente dichiarazione firmata dal proprietario o dal suo rappresentante è parte del certificato.

V. Il presente certificato ha una validità di dieci giorni. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio.

/* Tabelle: v. GUCE */

Il sottoscritto (nome in stampatello)

.

(proprietario, o suo rappresentante(43) , degli animali descritti più sopra)

dichiara quanto segue:

1. Gli animali saranno trasferiti direttamente dal luogo di spedizione al luogo di destinazione senza venire in contatto con altri equidi di stato sanitario non equivalente.

Il trasporto sarà effettuato in modo che le condizioni sanitarie e di benessere degli animali potranno essere efficacemente protette.

2. Gli animali sono rimasti in .......... (paese esportatore) fin dalla nascita oppure entrati nel paese esportatore almeno 90 giorni prima della presente dichiarazione(44) .

.

.

(luogo e data)

(firma)

(1) Parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 90/426/CEE del Consiglio.

(2) Il certificato deve essere rilasciato il giorno in cui gli animali sono caricati sul mezzo di trasporto per la spedizione verso lo Stato membro di destinazione. Esso accompagna la spedizione e riguarda soltanto gli animali trasportati nello stesso carro ferroviario, autocarro, aeromobile o nave.

(3) Gruppo A: Austria, Finlandia, Groenlandia, Islanda, Norvegia, Svezia, Svizzera

Gruppo B: Australia, Belarus, Bulgaria, Repubblica Ceca, Cipro, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Nuova Zelanda, Polonia, Romania, Russia (1), Serbia, Slovacchia, Slovenia, Ucraina, Ungheria

Gruppo C: Canada, Stati Uniti d'America

Gruppo D: Argentina, Brasile (1), Cile, Cuba, Messico, Paraguay, Uruguay

Gruppo E: Algeria, Israele, Malta, Maurizio, Tunisia

(4) Cancellare la menzione inutile.

(5) Indicare la data.

(6) I test della morva e della durina non sono necessari per gli animali provenienti da paesi dei gruppi A e C, dall'Australia e dalla Nuova Zelanda.

(7) Solo per i paesi del gruppo E.

(8) Solo per i paesi del gruppo D.

(9) Solo per i paesi del gruppo C.