31993D0042

93/42/CEE: Decisione della Commissione, del 21 dicembre 1992, relativa a garanzie supplementari per quanto riguarda la rinotracheite bovina infettiva per i bovini destinati alla Danimarca

Gazzetta ufficiale n. L 016 del 25/01/1993 pag. 0050 - 0050


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1992 relativa a garanzie supplementari per quanto riguarda la rinotracheite bovina infettiva per i bovini destinati alla Danimarca

(93/42/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/65/CEE (2), in particolare l'articolo 10,

considerando che la Danimarca è indenne dalla malattia di rinotracheite bovina infettiva e ha presentato alla Commissione la relativa documentazione, conformemente all'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE;

considerando che nel 1984 è stato istituito in Danimarca un programma di eradicazione della rinotracheite bovina infettiva;

considerando che il programma è risultato efficace ai fini dell'eradicazione di tale malattia dalla Danimarca;

considerando che le autorità danesi applicano agli spostamenti dei bovini da reddito in territorio nazionale disposizioni almeno equivalenti a quelle previste dalla presente decisione;

considerando opportuno proporre talune garanzie supplementari per confermare i progressi compiuti in Danimarca;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ogni spostamento in Danimarca di bovini d'allevamento e da reddito provenienti da altri Stati membri è soggetto alle seguenti condizioni:

1) che secondo informazioni ufficiali negli ultimi 12 mesi non sia stata messa in evidenza nella mandria di origine alcuna prova clinica, o patologica di rinotracheite bovina infettiva;

2) che durante i 30 giorni anteriori allo spostamento i bovini di cui trattasi siano rimasti in isolamento in locali autorizzati dalla competente autorità;

3) che i bovini abbiano subito un esame sierologico, effettuato su siero prelevato non prima di 21 giorni dall'inizio del periodo d'isolamento, con esito negativo; che tutti i bovini in isolamento siano risultati negativi a detto esame;

4) che i bovini non siano stati vaccinati contro la rinotracheite bovina infettiva.

Articolo 2

I bovini destinati alla macellazione da altri Stati membri o regioni e destinati alla Danimarca devono essere trasportati direttamente al macello di destinazione.

Articolo 3

Il certificato sanitario di cui all'allegato F della direttiva 64/432/CEE deve recare la seguente dicitura, per i bovini in Danimarca:

« Bovini conformi alle disposizioni della decisione 93/42/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1992, relativa alla rinotracheite bovina infettiva per i bovini destinati alla Danimarca ».

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 1993.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1988/64.

(2) GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54.