93/42/CEE: Decisione della Commissione, del 21 dicembre 1992, relativa a garanzie supplementari per quanto riguarda la rinotracheite bovina infettiva per i bovini destinati alla Danimarca
Gazzetta ufficiale n. L 016 del 25/01/1993 pag. 0050 - 0050
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1992 relativa a garanzie supplementari per quanto riguarda la rinotracheite bovina infettiva per i bovini destinati alla Danimarca (93/42/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/65/CEE (2), in particolare l'articolo 10, considerando che la Danimarca è indenne dalla malattia di rinotracheite bovina infettiva e ha presentato alla Commissione la relativa documentazione, conformemente all'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE; considerando che nel 1984 è stato istituito in Danimarca un programma di eradicazione della rinotracheite bovina infettiva; considerando che il programma è risultato efficace ai fini dell'eradicazione di tale malattia dalla Danimarca; considerando che le autorità danesi applicano agli spostamenti dei bovini da reddito in territorio nazionale disposizioni almeno equivalenti a quelle previste dalla presente decisione; considerando opportuno proporre talune garanzie supplementari per confermare i progressi compiuti in Danimarca; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Ogni spostamento in Danimarca di bovini d'allevamento e da reddito provenienti da altri Stati membri è soggetto alle seguenti condizioni: 1) che secondo informazioni ufficiali negli ultimi 12 mesi non sia stata messa in evidenza nella mandria di origine alcuna prova clinica, o patologica di rinotracheite bovina infettiva; 2) che durante i 30 giorni anteriori allo spostamento i bovini di cui trattasi siano rimasti in isolamento in locali autorizzati dalla competente autorità; 3) che i bovini abbiano subito un esame sierologico, effettuato su siero prelevato non prima di 21 giorni dall'inizio del periodo d'isolamento, con esito negativo; che tutti i bovini in isolamento siano risultati negativi a detto esame; 4) che i bovini non siano stati vaccinati contro la rinotracheite bovina infettiva. Articolo 2 I bovini destinati alla macellazione da altri Stati membri o regioni e destinati alla Danimarca devono essere trasportati direttamente al macello di destinazione. Articolo 3 Il certificato sanitario di cui all'allegato F della direttiva 64/432/CEE deve recare la seguente dicitura, per i bovini in Danimarca: « Bovini conformi alle disposizioni della decisione 93/42/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1992, relativa alla rinotracheite bovina infettiva per i bovini destinati alla Danimarca ». Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 1993. Articolo 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1988/64. (2) GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54.