31992R3912

Regolamento (CEE) n. 3912/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo ai controlli effettuati all'interno della Comunità nel settore dei trasporti su strada e per vie navigabili per quanto riguarda i mezzi di trasporto immatricolati o ammessi a circolare in un paese terzo

Gazzetta ufficiale n. L 395 del 31/12/1992 pag. 0006 - 0007
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 8 pag. 0166
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 8 pag. 0166


REGOLAMENTO (CEE) N. 3912/92 DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 1992 relativo ai controlli effettuati all'interno della Comunità nel settore dei trasporti su strada e per vie navigabili per quanto riguarda i mezzi di trasporto immatricolati o ammessi a circolare in un paese terzo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la Comunità sta adottando misure destinate ad instaurare progressivamente, nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992, un mercato interno, che comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni del trattato;

considerando che il completamento del mercato interno richiede l'abolizione dei controlli e delle formalità alle frontiere interne per quanto riguarda i mezzi di trasporto e i corrispondenti documenti;

considerando che, in base alla normativa comunitaria e alle legislazioni nazionali vigenti in materia di trasporti su strada e per vie navigabili, gli Stati membri effettuano controlli, verifiche e ispezioni riguardanti le caratteristiche tecniche, le autorizzazioni e gli altri documenti cui devono conformarsi i veicoli e le navi; che tali controlli, verifiche e ispezioni continuano generalmente ad essere giustificati dall'intento di evitare perturbazioni nell'organizzazione del mercato dei trasporti, nonché di garantire la sicurezza stradale e quella della navigazione;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 4060/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo all'eliminazione di controlli effettuati alle frontiere degli Stati membri nel settore dei trasporti su strada e per vie navigabili (4), questi controlli non vengono più effettuati alle frontiere tra gli Stati membri quando riguardano mezzi di trasporto immatricolati o ammessi a circolare in uno Stato membro;

considerando che lo stesso principio dovrebbe essere introdotto per l'applicazione dei controlli previsti nel regolamento precitato nonché dei controlli effettuati in virtù di accordi con paesi terzi, per quanto riguarda i mezzi di trasporto immatricolati o ammessi a circolare in un paese terzo;

considerando che le autorità dello Stato membro nel cui territorio i mezzi di trasporto entrano in provenienza da un paese terzo devono continuare a poter effettuare tutti i controlli necessari per verificare che detti mezzi di trasporto siano in possesso dell'autorizzazione a effettuare trasporti nel suo territorio o attraverso lo stesso;

considerando che gli Stati membri devono assicurare la possibilità di continuare ad effettuare i controlli, le verifiche e le ispezioni, nell'ambito delle normali procedure di controllo, sui rispettivi territori;

considerando che la cooperazione per soddisfare gli obblighi del presente regolamento deve conformarsi alle norme previste nel regolamento (CEE) n. 1468/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della regolamentazione doganale o agricola (5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento è applicabile ai controlli a norma di un accordo internazionale ed ai controlli previsti nel regolamento (CEE) n. 4060/89, esercitati dagli Stati membri all'interno della Comunità nel settore dei trasporti su strada e per vie navigabili effettuati con mezzi di trasporto immatricolati o ammessi a circolare in un paese terzo.

2. Il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti e obblighi di uno Stato membro nel cui territorio i mezzi di trasporto di cui al paragrafo 1 entrano in provenienza da un paese terzo, di esercitare tutti i controlli necessari per verificare che detti mezzi di trasporto siano autorizzati a effettuare trasporti nel territorio o attraverso il territorio dello Stato membro interessato.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- «controllo»: qualsiasi controllo, ispezione, verifica o formalità che siano espletati alle frontiere degli Stati membri dalle autorità nazionali e che comportino un'interruzione o una limitazione della libera circolazione dei veicoli o delle navi interessati;

- «accordo internazionale»: tutti gli accordi conclusi tra uno o più Stati membri o la Comunità, da una parte, e uno o più paesi terzi, dall'altra.

Articolo 3

I controlli di cui all'articolo 1 non sono più effettuati quali controlli di frontiera alle frontiere interne della Comunità, ma quali controlli normalmente effettuati dagli Stati membri su tutto il loro territorio.

Articolo 4

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1468/81. Inoltre, gli Stati membri fanno in modo di istituire una cooperazione tra le rispettive autorità competenti.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. NEEDHAM

(1) GU n. C 103 del 23. 4. 1992, pag. 11.

(2) GU n. C 305 del 23. 11. 1992.

(3) GU n. C 287 del 4. 11. 1992, pag. 14.

(4) GU n. L 390 del 30. 12. 1989, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3356/91 (GU n. L 318 del 20. 11. 1991, pag. 1).

(5) GU n. L 144 del 2. 6. 1981, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 945/87 (GU n. L 90 del 2. 4. 1987, pag. 3).