31992R3825

Regolamento (CEE) n. 3825/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, che fissa i contingenti applicabili alle importazioni in Spagna di prodotti del settore delle carni bovine provenienti dai paesi terzi

Gazzetta ufficiale n. L 387 del 31/12/1992 pag. 0038 - 0039


REGOLAMENTO (CEE) N. 3825/92 DELLA COMMISSIONE del 28 dicembre 1992 che fissa i contingenti applicabili alle importazioni in Spagna di prodotti del settore delle carni bovine provenienti dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 491/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le modalità delle restrizioni quantitative applicabili all'importazione in Spagna di taluni prodotti agricoli provenienti dai paesi terzi (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3296/88 (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3 e l'articolo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 77 dell'atto di adesione, la Spagna può applicare, fino al 31 dicembre 1995, restrizioni quantitative alle importazioni in provenienza dai paesi terzi; che le restrizioni riguardano i prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore delle carni bovine; che i contingenti iniziali, in volume, per ciascun prodotto o gruppo di prodotti del settore delle carni bovine e le modalità di applicazione del regime delle restrizioni quantitative applicabili in tale settore sono stati stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1870/86 della Commissione (3);

considerando che il regolamento (CEE) n. 3831/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, recante modifica del regolamento (CEE) n. 816/89 che fissa l'elenco dei prodotti sottoposti al meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore degli ortofrutticoli, nonché determinazione dei prodotti che restano soggetti a tale meccanismo per quanto riguarda le forniture alla Spagna (4) ha limitato l'applicazione dell'MCS ai bovini vivi per quanto riguarda il settore delle carni bovine;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I contingenti dei prodotti del settore delle carni bovine di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 491/86 e soggetti all'MCS, applicabili, nel 1993, all'importazione in Spagna di tali prodotti provenienti dai paesi terzi sono fissati dall'allegato del presente regolamento.

2. Restano applicabili le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 3 e degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1870/86.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1992. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 25. (2) GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7. (3) GU n. L 162 del 18. 6. 1986, pag. 16. (4) Vedi pagina 47 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

Gruppo Codice NC Designazione delle merci Contingente

1993 1 0102 90 - Animali vivi della specie bovina diversi dai riproduttori di razza pura per corrida (in capi) 1 250