31992R3815

Regolamento (CEE) n. 3815/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'applicazione del prezzo comune d'intervento dell'olio d'oliva in Spagna

Gazzetta ufficiale n. L 387 del 31/12/1992 pag. 0009 - 0009
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 47 pag. 0044
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 47 pag. 0044


REGOLAMENTO (CEE) N. 3815/92 DEL CONSIGLIO del 28 dicembre 1992 relativo all'applicazione del prezzo comune d'intervento dell'olio d'oliva in Spagna

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che l'instaurazione del mercato interno alla data del 1o gennaio 1993 presuppone la soppressione degli ostacoli agli scambi, non soltanto tra gli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, ma anche, per quanto possibile, fra detti Stati membri ed i nuovi Stati membri;

considerando che, ai sensi dell'atto d'adesione, l'allineamento sul prezzo comune dei prezzi dell'olio d'oliva dei nuovi Stati membri deve essere realizzato progressivamente fino all'inizio della campagna di commercializzazione 1995/1996; che, pertanto, fino a tale data si devono applicare agli scambi tra questi paesi e gli altri Stati membri importi compensativi adesione;

considerando tuttavia che, pur mantenendo l'aiuto alla produzione e l'aiuto al consumo al livello previsto dall'atto di adesione, l'allineamento dei prezzi spagnoli sul prezzo comune può essere anticipato al 1o gennaio 1993, tenendo conto del riequilibrio previsto dal regolamento (CEE) n. 2047/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che fissa i prezzi, gli aiuti e le ritenute applicabili nel settore dell'olio d'oliva per la campagna di commercializzazione 1992/1993 (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo comune d'intervento dell'olio d'oliva è applicabile in Spagna a decorrere dal 1o gennaio 1993.

Articolo 2

Sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE (3) le misure transitorie atte a garantire un armonico passaggio dal regime previsto dall'articolo 92 dell'atto d'adesione al regime previsto dal presente regolamento, in particolare quelle intese ad evitare deviazioni di traffico negli scambi tra la Spagna e gli altri Stati membri.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1993. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 dicembre 1992. Per il Consiglio

Il Presidente

J. GUMMER

(1) Parere reso il 18 dicembre 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (2) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 3. (3) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2046/92 (GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 1).