31992R3814

Regolamento (CEE) n. 3814/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1785/81 e relativo all' applicazione in Spagna dei prezzi previsti da detto regolamento nel settore dello zucchero

Gazzetta ufficiale n. L 387 del 31/12/1992 pag. 0007 - 0008
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 47 pag. 0042
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 47 pag. 0042


REGOLAMENTO (CEE) N. 3814/92 DEL CONSIGLIO del 28 dicembre 1992 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1785/81 e relativo all'applicazione in Spagna dei prezzi previsti da detto regolamento nel settore dello zucchero

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 70, paragrafo 3, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che l'instaurazione del mercato interno alla data del 1o gennaio 1993 rende auspicabile la soppressione degli ostacoli agli scambi, non soltanto tra gli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, ma anche, per quanto possibile, fra detti Stati membri ed i nuovi Stati membri;

considerando che, nel settore dello zucchero, agli scambi tra la Spagna e gli altri Stati membri si applicano importi compensativi adesione fino al termine della campagna 1994/1995, data alla quale il regolamento (CEE) n. 1716/91 del Consiglio, del 13 giugno 1991, concernente il ravvicinamento ai prezzi comuni dei prezzi dello zucchero e della barbabietola da zucchero applicabili in Spagna (2) ha fissato l'allineamento dei prezzi spagnoli sui prezzi comuni;

considerando che, fatte salve le misure richieste dall'istituzione del nuovo regime di produzione nel settore dello zucchero, o le misure imposte dalle conseguenze specifiche che gli impegni internazionali della Comunità comportano per la Spagna, l'allineamento anticipato dei prezzi al 1o gennaio 1993 e, di conseguenza, l'abolizione a tale data di tutti gli importi compensativi adesione possono essere realizzati integrando il reddito dei bieticoltori spagnoli con un aiuto transitorio decrescente, il cui importo iniziale sia basato sulla differenza esistente tra i prezzi della barbabietola; che, se la diminuzione dei prezzi delle barbabietole dovesse ripercuotersi sul mercato della canna da zucchero prodotta in Spagna, si dovrebbe accordare un aiuto analogo ai produttori di canna;

considerando che la situazione del mercato spagnolo dimostra la necessità di applicare in tale Stato membro i prezzi previsti dal presente regolamento;

considerando che l'allineamento anticipato dei prezzi rende opportuna l'adozione di misure intese a facilitare i necessari adeguamenti strutturali dell'industria zuccheriera spagnola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'allineamento dei prezzi spagnoli dello zucchero e della barbabietola, previsto all'articolo 70 dell'atto di adesione, è realizzato alla data del 1o gennaio 1993 ai livelli fissati al paragrafo 2.

2. Per lo zucchero e le barbabietole commercializzati durante il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 30 giugno 1993, i prezzi fissati all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1749/92 (3) sono sostituiti dai prezzi seguenti:

a) prezzo d'intervento dello zucchero bianco: 54,41 ECU/100 kg;

b) prezzo della barbabietola:

- prezzo di base: 41,82 ECU/t;

- prezzo minimo della barbabietola A: 41,02 ECU/t;

- prezzo minimo della barbabietola B: 29,02 ECU/t, fatta salva l'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1785/81 (4).

Articolo 2

1. Ai bieticoltori spagnoli è concesso un aiuto per le campagne di commercializzazione 1993/1994 e 1994/1995. le Esso è fissato a 2,84 ECU/t per la prima di queste due campagne ed è ridotto della metà per la seconda.

Agli stessi produttori è inoltre concesso un aiuto di 4,26 ECU/t per i quantitativi di barbabietole trasformati in zucchero tra il 1o gennaio e il 30 giugno 1993 in virtù di contratti conclusi in base ai prezzi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b).

2. Ai produttori spagnoli di canna da zucchero è concesso un aiuto per le campagne di commercializzazione 1993/1994 e 1994/1995. Esso è fissato a 2,27 ECU/t di canna da zucchero per le prime di queste due campagne ed è ridotto della metà per la seconda. Agli stessi produttori è inoltre concesso un aiuto di 3,41 ECU/t per i quantitativi di canna trasformati in zucchero tra il 1o gennaio e il 30 giugno 1993 in virtù di contratti conclusi in base ai prezzi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b).

3. Un aiuto pari a 5,16 ECU/100 kg di zucchero espresso in zucchero bianco è accordato ai prodotti che formano oggetto dei contingenti e che, fatta eccezione per la riserva minima, si trovano in magazzino, a ventiquattro ore, al 31 dicembre 1992 presso gli aventi diritto al rimborso delle spese di magazzinaggio per queste giacenze a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

4. Gli aiuti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono considerati come interventi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 729/70 (5).

Articolo 3

All'articolo 46 del regolamento (CEE) n. 1785/81 è aggiunto il paragrafo seguente:

« 8. Durante le campagne di commercializzazione 1993/1994, 1994/1995 e 1995/1996, la Spagna è autorizzata, alle condizioni sotto specificate, a concedere un aiuto di adeguamento agli zuccherifici spagnoli.

L'aiuto può essere concesso soltanto per gli zuccheri A e B, definiti all'articolo 24, paragrafo 1 bis e nel quadro di piani di ristrutturazione volti a razionalizzare l'industria zuccheriera spagnola. Questi piani vengono comunicati alla Commissione. L'aiuto è limitato a 37,8 milioni di ecu agricole per il periodo precisato al primo comma.

La Comunità assume a proprio carico, a titolo di misura d'intervento, il 50 % dell'aiuto erogato per singola campagna di commercializzazione. »

Articolo 4

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

Secondo la stessa procedura sono adottate le misure transitorie necessarie a garantire un armonico passaggio dal regime previsto dal regolamento (CEE) n. 1716/91 al regime previsto dal presente regolamento.

Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 1716/91 è abrogato con effetto al 1o gennaio 1993.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1993. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 dicembre 1992. Per il Consiglio

Il Presidente

J. GUMMER

(1) Parere reso il 18 dicembre 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (2) GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 18. (3) GU n. L 150 dell'1. 7. 1992, pag. 14. (4) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 61/92 (GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 19). (5) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1).