31992R3591

Regolamento (CEE) n. 3591/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante deroga al regolamento (CEE) n. 1589/87 relativo all'acquisto di burro, mediante gara, da parte degli organismi d'intervento

Gazzetta ufficiale n. L 364 del 12/12/1992 pag. 0047 - 0047
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 46 pag. 0202
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 46 pag. 0202


REGOLAMENTO (CEE) N. 3591/92 DELLA COMMISSIONE dell'11 dicembre 1992 recante deroga al regolamento (CEE) n. 1589/87 relativo all'acquisto di burro, mediante gara, da parte degli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2071/92 (2), in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 1, primo comma e paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1589/87 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2350/91 (4), ha stabilito le norme relative all'acquisto di burro da parte degli organismi d'intervento, mediante gara; che a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del citato regolamento il concorrente può partecipare alla gara esclusivamente per burro fabbricato nei ventuno giorni che precedono il giorno di scadenza del termine per la presentazione delle offerte; che, tenendo conto dei giorni festivi e del lungo intervallo tra l'aggiudicazione del dicembre 1992 e la prima aggiudicazione del gennaio 1993, il suddetto periodo rischia di essere troppo breve per permettere l'accesso all'intervento per tutto il burro prodotto in questo periodo; che data la diminuzione dei prezzi sul mercato, che ha comportato l'apertura degli acquisti d'intervento in tutti gli Stati membri, in questo momento un accorciamento del periodo previsto per la fabbricazione del burro rischia di aggravare ulteriormente la situazione del mercato; che è pertanto opportuno, per quanto riguarda la prima gara, prolungare il periodo del mese di gennaio 1993 nel corso del quale può essere prodotto il burro da conferire all'intervento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la gara il cui termine di presentazione delle offerte scade il secondo martedì di gennaio 1993, il termine di 21 giorni di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1589/87 è sostituito da un termine di 35 giorni.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1992. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 64. (3) GU n. L 146 del 6. 6. 1987, pag. 27. (4) GU n. L 214 del 2. 8. 1991, pag. 47.