31992R3399

Regolamento (CEE) n. 3399/92 della Commissione, del 26 novembre 1992, che stabilisce l' aiuto definitivo alla produzione concesso ad alcuni prodotti trasformati a base di pomodori per la campagna 1992/1993 e deroga, per tale campagna, ai regolamenti (CEE) n. 1558/91 e (CEE) n. 722/88

Gazzetta ufficiale n. L 346 del 27/11/1992 pag. 0015 - 0016


REGOLAMENTO (CEE) N. 3399/92 DELLA COMMISSIONE del 26 novembre 1992 che stabilisce l'aiuto definitivo alla produzione concesso ad alcuni prodotti trasformati a base di pomodori per la campagna 1992/1993 e deroga, per tale campagna, ai regolamenti (CEE) n. 1558/91 e (CEE) n. 722/88

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1569/92 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86 stabilisce che il regime di aiuto alla produzione si basi su contratti conclusi tra produttori e trasformatori;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 989/84 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1755/92 (4), istituendo um sistema di limiti di garanzia per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, in particolare per i prodotti trasformati a base di pomodori, dispone che l'aiuto alla produzione sia ridotto, per la campagna in corso, in caso di superamento del limite di garanzia; che, inoltre, il superamento del limite di garanzia è calcolato in base ai quantitativi oggetto delle domande di aiuto alla produzione presentate nel corso della campagna 1992/1993;

considerando che il regolamento (CEE) n. 989/84 ha fissato, per la campagna 1992/1993, un limite di garanzia corrispondente a 6 596 787 t di pomodori freschi; che 4 317 339 t sono destinate alla fabbricazione di concentrati di pomodoro e 1 543 228 t alla fabbricazione di pomodori pelati interi, che il saldo corrispondente alla fabbricazione di altri prodotti trasformati a base di pomodori deve essere preso in considerazione ulteriormente;

considerando che, in base alle comunicazioni finali effettuate dagli Stati membri ai sensi del regolamento (CEE) n. 2010/92 della Commissione, del 20 luglio 1992, recante deroga, per la campagna 1992/1993, al regolamento (CEE) n. 1558/91 che stabilisce modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (5), i quantitativi di materie prime indicati nei contratti di trasformazione e nelle clausole aggiuntive scritte sono stati di 4 298 678 t per i concentrati e di 1 538 970 t per i pomodori pelati interi; che questi quantitativi oggetto di contratto per la produzione di concentrati e di pomodori pelati sono inferiori ai quantitativi di cui sopra, e che i quantitativi che formeranno oggetto di una domanda d'aiuto risulteranno, per i due gruppi di prodotti considerati, pari od inferiori ai quantitativi indicati nei contratti e nelle clausole aggiuntive scritte;

considerando che quanto precede sta ad indicare come non si avrà alcun superamento né per il concentrato di pomodoro, né per i pomodori pelati interi, e che conseguentemente l'aiuto provvisorio alla produzione fissato dal regolamento (CEE) n. 2023/92 della Commissione (6) diventa definitivo;

considerando che gli articoli 12 e 14 del regolamento (CEE) n. 1558/91 della Commissione, del 7 giugno 1991, che stabilisce modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (7), modificato dal regolamento (CEE) n. 2008/92 (8), prevedono che, per ogni campagna, possa essere presentata una sola domanda relativa alle tre categorie di prodotti a base di pomodori; che, tenuto conto di quanto precede, è opportuno consentire, per la campagna 1992/1993, la presentazione di una domanda per ciascuna categoria di prodotti;

considerando che il regolamento (CEE) n. 722/88 della Commissione, del 18 marzo 1988, che stabilisce le modalità di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1 bis del regolamento (CEE) n. 426/86 in ordine alla concessione dell'aiuto per i prodotti trasformati a base di pomodori (9), dispone che il trasformatore presenti un'unica domanda di premio del 2 % dell'aiuto alla produzione per i quantitativi di prodotti finiti ottenuti in base a contratti conclusi con un'associazione di produttori riconosciuta o con un'unione di tali associazioni; che la domanda in parola deve essere presentata contestualmente alla domanda di aiuto alla produzione; che pertanto possono venir presentate molteplici domande di aiuto e che, conseguentemente, la domanda di premio del 2 % deve venir inoltrata unitamente all'ultima domanda di aiuto alla produzione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'aiuto provvisorio alla produzione stabilito dal regolamento (CEE) n. 2023/92 è definitivo per i prodotti elencati nell'allegato.

Articolo 2

Per la campagna 1992/1993 viene introdotta la seguente deroga all'articolo 12, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1558/91:

una sola domanda d'aiuto può essere presentata per ciascuno dei prodotti di seguito indicati:

- concentrato di pomodoro;

- pomodori pelati interi;

- altri prodotti a base di pomodori;

a decorrere dalla fine delle operazioni di trasformazione della campagna e al più tardi il 15 dicembre 1992.

Nel caso considerato, le disposizioni dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1558/91 si applicano a ciascuna domanda d'aiuto.

Articolo 3

Per la campagna 1992/1993 e in deroga all'articolo 4, primo comma del regolamento (CEE) n. 722/88, il trasformatore presenta la domanda unica di premio contestualmente all'ultima domanda di aiuto alla produzione presentata ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1992. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 166 del 20. 6. 1992, pag. 5. (3) GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 19. (4) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 25. (5) GU n. L 203 del 21. 7. 1992, pag. 11. (6) GU n. L 207 del 23. 7. 1992, pag. 11. (7) GU n. L 144 dell'8. 6. 1991, pag. 31. (8) GU n. L 203 del 21. 7. 1992, pag. 9. (9) GU n. L 74 del 19. 3. 1988, pag. 49.

ALLEGATO

Aiuto alla produzione

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