31992R2409

Regolamento (CEE) n. 2409/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci

Gazzetta ufficiale n. L 240 del 24/08/1992 pag. 0015 - 0017
edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 4 pag. 0130
edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 4 pag. 0130


REGOLAMENTO (CEE) N. 2409/92 DEL CONSIGLIO del 23 luglio 1992 sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione(1) ,

visto il parere del Parlamento europeo(2) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale(3) ,

considerando che è importante definire una politica dei trasporti aerei per il mercato interno, entro il 31 dicembre 1992, in conformità del disposto dell'articolo 8 A del trattato;

considerando che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che la direttiva 87/601/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1987, sulle tariffe per i servizi aerei di linea tra Stati membri(4) e il regolamento (CEE) n. 2342/90 del Consiglio, del 24 luglio 1990, sulle tariffe dei servizi aerei di linea(5) costituiscono i primi passi verso la realizzazione del mercato interno per quanto riguarda le tariffe aeree per il trasporto di passeggeri;

considerando che le tariffe aeree dovrebbero di norma essere liberamente determinate dalle forze di mercato;

considerando che è opportuno completare la liberalizzazione delle tariffe con adeguate garanzie atte a tutelare gli interessi degli utenti e dell'industria;

considerando che è opportuno trattare tutte le questioni relative alle tariffe nello stesso regolamento;

considerando che il presente regolamento sostituisce il regolamento (CEE) n. 2342/90 e, in parte, il regolamento (CEE) n. 294/91 del Consiglio, del 4 febbraio 1991, relativo all'esercizio dei servizi aerei per il trasporto di merci tra Stati membri(6) ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento riguarda i criteri e le procedure da seguire per la fissazione delle tariffe passeggeri e merci per i servizi aerei relativi a trasporti effettuati interamente all'interno della Comunità economica europea.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, il presente regolamento non si applica:

a) alle tariffe aeree passeggeri e merci dei vettori aerei non comunitari;

b) alle tariffe aeree passeggeri e merci fissate nel quadro di un onere di servizio pubblico conformemente al regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo all'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie(7) .

3. Solo i vettori aerei comunitari sono autorizzati a introdurre nuovi prodotti o tariffe ridotte rispetto a quelle esistenti per prodotti identici.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) tariffa aerea passeggeri, il prezzo in ecu o in valuta locale che i passeggeri devono pagare ai vettori aerei o ai loro agenti per il proprio trasporto e per il trasporto del proprio bagaglio sui servizi aerei, nonché tutte le condizioni di applicazione di tale prezzo, comprese la rimunerazione e le condizioni offerte alle agenzie ed altri servizi ausiliari;

b) tariffa posto, il prezzo in ecu o in valuta locale che i noleggiatori devono pagare ai vettori aerei per il trasporto sui servizi aerei del noleggiatore o dei suoi clienti e dei relativi bagagli, nonché tutte le condizioni di applicazione di tale prezzo, comprese la rimunerazione e le condizioni offerte alle agenzie ed altri servizi ausiliari;

c) tariffe charter, il prezzo in ecu o in valuta locale che i passeggeri devono pagare ai noleggiatori per i servizi che consistono nell'assicurare il proprio trasporto e il trasporto dei propri bagagli sui servizi aerei, nonché tutte le condizioni di applicazione di tale prezzo, comprese la rimunerazione e le condizioni offerte alle agenzie ed altri servizi ausiliari;

d) tariffe merci, il prezzo in ecu o in valuta locale da pagarsi per il trasporto di merci nonché le condizioni di applicazione di tale prezzo, comprese la rimunerazione e le condizioni offerte alle agenzie ed altri servizi ausiliari;

e) tariffe merci normali, le tariffe merci che il vettore aereo pratica normalmente, con applicazione degli sconti d'uso;

f) servizio aereo, un volo o una serie di voli destinati al trasporto a titolo oneroso di passeggeri, di merci e/o di posta;

g) vettore aereo, un'impresa di trasporti aerei munita di una licenza d'esercizio valida;

h) vettore aereo comunitario, un vettore aereo in possesso di una licenza d'esercizio valida rilasciata da uno Stato membro in conformità del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei(8) ;

i) Stato(i) membro(i) interessato(i), lo (gli) Stato(i) membro(i) tra i quali o entro il quale si applicano le tariffe passeggeri o merci;

j) Stato(i) membro(i) coinvolto(i), lo (gli) Stato(i) membro(i) interessato(i) e lo (gli) Stato(i) membro(i) in cui il (i) vettore(i) aereo(i) che esercita (esercitano) il servizio ha (hanno) ottenuto la licenza;

k) tariffa normale, la più bassa tariffa pienamente flessibile di sola andata o di andata e ritorno offerta in vendita almeno nella stessa misura di qualsiasi altra tariffa pienamente flessibile offerta per lo stesso servizio aereo.

Articolo 3

Le tariffe charter, le tariffe posto e le tariffe merci praticate dai vettori aerei comunitari vengono determinate mediante libero accordo tra le parti del contratto di trasporto.

Articolo 4

I vettori aerei che operano all'interno della Comunità informano il pubblico, a richiesta, di tutte le tariffe aeree passeggeri e delle tariffe merci normali.

Articolo 5

1. I vettori aerei comunitari fissano liberamente le tariffe aeree, fatto salvo il presente regolamento.

2. Lo (gli) Stato(i) membro(i) interessato(i) puo (possono) esigere senza discriminazione dovuta alla nazionalità o all'identità dei vettori aerei che le tariffe aeree siano depositate nella forma da essi prescritta. Non è richiesto che tale deposito venga effettuato più di ventiquattro ore (compreso un giorno lavorativo) prima dell'entrata in vigore delle tariffe aeree, salvo in caso di allineamento con una tariffa esistente, per la quale è richiesta soltanto una notifica preventiva.

3. Anteriormente al 1o aprile 1997 uno Stato membro può esigere che le tariffe praticate sulle rotte nazionali su cui opera un solo vettore titolare di una licenza da esso rilasciata o su cui operano congiuntamente due vettori titolari di una licenza rilasciata da tale Stato membro, siano depositate più di un giorno lavorativo ma non più di un mese prima della loro entrata in vigore.

4. Una tariffa aerea può essere applicata per la vendita e il trasporto finché non venga ritirata conformemente agli articoli 6 o 7.

Articolo 6

1. Conformemente alle procedure del presente articolo, uno Stato membro può decidere in qualsiasi momento di:

a) ritirare una tariffa normale che, tenuto conto dell'intera struttura tariffaria per la rotta in questione e di altri fattori pertinenti, compresa la situazione concorrenziale del mercato, sia eccessivamente elevata per gli utenti, in connessione all'insieme dei costi a lungo termine del vettore aereo compresa un'adeguata rimunerazione del capitale;

b) bloccare in modo non discriminatorio ulteriori riduzioni di tariffe su un mercato, sia che si tratti di una rotta che di un gruppo di rotte, quando le forze del mercato hanno prodotto una persistente tendenza al ribasso delle tariffe aeree che si discosta significativamente dagli abituali movimenti stagionali dei prezzi comportando perdite generalizzate per tutti i vettori aerei che operano i servizi aerei in questione, tenuto conto dell'insieme dei costi a lungo termine dei vettori aerei.

2. Le decisioni prese ai sensi del paragrafo 1 devono essere motivate e notificate alla Commissione, ad ogni altro Stato membro coinvolto e al (ai) vettore(i) aereo(i) interessato(i).

3. Se entro quattordici giorni dalla data in cui è pervenuta la notifica nessun altro Stato membro interessato né la Commissione ha comunicato il proprio disaccordo motivato in base al paragrafo 1, lo Stato membro che ha deciso ai sensi del paragrafo 1 può, secondo le circostanze, ordinare al (ai) vettore(i) aereo(i) interessato(i) di ritirare la tariffa normale o di astenersi da ulteriori riduzioni delle tariffe.

4. In caso di disaccordo, qualsiasi Stato membro coinvolto può chiedere consultazioni al fine di riesaminare la situazione. Le consultazioni sono effettuate entro quattordici giorni dalla data di presentazione della richiesta a meno che non sia stato convenuto altrimenti.

Articolo 7

1. Su richiesta di uno Stato membro coinvolto, la Commissione esamina se la decisione di agire o non agire ai sensi dell'articolo 6 sia conforme ai criteri dell'articolo 6, paragrafo 1. Lo Stato membro informa contemporaneamente lo (gli) altro(i) Stato(i) membro(i) e il (i) vettore(i) aereo(i) interessato(i). La Commissione comunica immediatamente mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee che la (le) tariffa(e) aerea(e) è (sono) stata(e) sottoposta(e) ad esame.

2. In deroga al paragrafo 1, la Commissione può esaminare, a seguito del ricorso di una parte che abbia un interesse legittimo, se le tariffe aeree sono conformi ai criteri dell'articolo 6, paragrafo 1. La Commissione comunica immediatamente mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee che la (le) tariffa(e) aerea(e) è (sono) stata(e) sottoposta(e) ad esame.

3. Una tariffa aerea in vigore al momento in cui viene sottoposta ad esame ai sensi del paragrafo 1 resta in vigore durante l'esame. Tuttavia, qualora la Commissione o il Consiglio abbia deciso, conformemente al paragrafo 8, nel corso dei sei mesi che precedono, che una tariffa normale siffatta o inferiore per la coppia di città interessate non è conforme ai criteri dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), la tariffa aerea non resta in vigore nel corso dell'esame.

Inoltre, qualora sia stato applicato il paragrafo 6, il vettore aereo interessato non può durante l'esame da parte della Commissione applicare una tariffa normale più elevata di quella che era applicabile immediatamente prima della tariffa normale oggetto di esame.

4. In seguito alle consultazioni con gli Stati membri interessati, la commissione prende una decisione quanto prima e comunque entro venti giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui ha ricevuto informazioni sufficienti dal (dai) vettore(i) aereo(i) interessato(i). La Commissione tiene conto di tutte le informazioni ricevute dalle parti interessate.

5. Qualora un vettore aereo non fornisca le informazioni richieste entro il termine fissato dalla Commissione o fornisca informazioni incomplete, la Commissione sollecita mediante decisione l'invio delle informazioni. La decisione specifica quali siano le informazioni richieste e stabilisce un termine adeguato entro il quale esse devono essere fornite.

6. In attesa della sua decisione definitiva, la Commissione può adottare una decisione che preveda il ritiro di una tariffa aerea, qualora un vettore aereo fornisca informazioni inesatte o incomplete o non le fornisca entro il termine fissato mediante decisione di cui al paragrafo 5.

7. La Commissione comunica senza indugio la propria decisione motivata ai sensi dei paragrafi 4 e 6 allo (agli) Stato(i) membro(i) interessato(i) e al (ai) vettore(i) aereo(i) interessato(i).

8. Qualsiasi Stato membro interessato può deferire la decisione della Commissione ai sensi del paragrafo 4 al Consiglio entro il termine di un mese. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una diversa decisione entro il termine di un mese.

9. Gli Stati membri interessati assicurano l'applicazione della decisione presa dalla Commissione, salvo il caso in cui la decisione sia all'esame del Consiglio o se il Consiglio ha adottato una decisione diversa ai sensi del paragrafo 8.

Articolo 8

La Commissione consulta almeno una volta l'anno i rappresentanti delle organizzazioni degli utenti dei trasporti aerei della Comunità in merito alle tariffe aeree e alle questioni connesse, fornendo a tal fine adeguate informazioni ai partecipanti.

Articolo 9

La Commissione pubblica una relazione sull'applicazione del presente regolamento entro il 1o aprile 1994 e successivamente a intervalli regolari.

Articolo 10

1. Gli Stati membri e la Commissione cooperano nell'attuazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la raccolta di informazioni ai fini della relazione prevista dall'articolo 9.

2. Le informazioni riservate acquisite in applicazione del presente regolamento sono coperte dal segreto professionale.

Articolo 11

Il regolamento (CEE) n. 2342/90 è abrogato.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1992.

Per il Consiglio Il Presidente J. COPE

(1) GU n. C 258, del 4. 10. 1991, pag. 15.

(2) GU n. C 125 del 18. 5. 1992, pag. 150.

(3) GU n. C 169 del 6. 7. 1992, pag. 15.

(4) GU n. L 374 del 31. 12. 1987, pag. 12.

(5) GU n. L 217 dell'11. 8. 1990, pag. 1.

(6) GU n. L 36 dell'8. 2. 1991, pag. 1.

(7) Vedi pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale.

(8) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.