31992R1973

Regolamento (CEE) n. 1973/92 del Consiglio, del 21 maggio 1992, che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE)

Gazzetta ufficiale n. L 206 del 22/07/1992 pag. 0001 - 0006
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 11 pag. 0108
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 11 pag. 0108


REGOLAMENTO (CEE) N. 1973/92 DEL CONSIGLIO del 21 maggio 1992 che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il trattato che istituisce la Comunità economica europea prevede lo sviluppo e l'attuazione della politica comunitaria in materia di ambiente e fissa gli obiettivi e i principi che devono orientare tale politica;

considerando che a norma dell'articolo 130 R del trattato, l'azione della Comunità in materia ambientale ha in particolare l'obiettivo di salvaguardare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente, tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni della Comunità;

considerando che l'articolo 130 R, paragrafo 4 del trattato prevede che la Comunità agisce in materia ambientale nella misura in cui gli obiettivi perseguiti possano essere meglio realizzati a livello comunitario piuttosto che a livello dei singoli Stati membri; che, fatte salve talune misure di carattere comunitario, gli Stati membri assicurano il finanziamento e l'esecuzione delle altre misure;

considerando che occorre creare uno strumento finanziario unico per l'ambiente (LIFE) il quale contribuisca allo sviluppo e all'attuazione della politica e della legislazione comunitaria in campo ambientale;

considerando che occorre definire i settori d'azione potenziali cui LIFE può apportare il suo sostegno rispettando il principio «chi inquina paga» e quello della sussidiarietà;

considerando che occorre stabilire, entro il 30 settembre di ogni anno, le azioni prioritarie per l'anno seguente da eseguire nei potenziali settori di azione;

considerando che occorre precisare le modalità degli interventi di LIFE;

considerando che occorre prevedere uno strumento la cui prima fase si concluda il 31 dicembre 1995;

considerando che un importo di ecu 400 milioni è stimato necessario per l'attuazione di detto strumento nel periodo 1991-1995; che, per il periodo 1991-1992, l'importo stimato necessario, nel contesto delle attuali prospettive finanziarie, è di ecu 140 milioni;

considerando che occorre introdurre dei meccanismi atti a modulare gli interventi comunitari in funzione delle caratteristiche delle azioni da sostenere;

considerando che occorre fissare dei metodi efficaci di sorveglianza, controllo e valutazione nonché assicurare un'informazione corretta dei potenziali beneficiari e del pubblico;

considerando che occorre istituire un comitato per assistere la Commissione nell'attuazione del presente regolamento;

considerando che occorre prevedere, alla luce dell'esperienza acquisita nel corso dei primi tre anni di applicazione, un riesame da parte del Consiglio delle disposizioni di LIFE sulla base di una proposta della Commissione che deve essere presentata entro il 31 dicembre 1994,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È istituito uno strumento finanziario per l'ambiente, in seguito denominato LIFE.

Obiettivo generale di LIFE è di contribuire allo sviluppo e all'applicazione della legislazione e della politica comunitaria nel settore dell'ambiente, mediante il finanziamento:

a) di azioni prioritarie in materia di ambiente nella Comunità;

b) i) di azioni di assistenza tecnica con paesi terzi della regione mediterranea o rivieraschi del Mar Baltico;

ii) in circostanze eccezionali, di azioni concernenti i problemi a livello regionale o mondiale dell'ambiente previsti nell'ambito delle convenzioni internazionali. Il finanziamento di tali azioni nell'ambito di LIFE sarà oggetto di una decisione specifica del Consiglio che delibera su proposta della Commissione.

L'importo massimo di risorse che potrà essere assegnato alle azioni di cui ai punti i) ed ii) è pari al 5 %.

Articolo 2

1. I settori d'azione che possono fruire del sostegno finanziario della Comunità sono definiti nell'allegato.

2. Il sostegno finanziario della Comunità può essere accordato ad azioni che rivestono un interesse comunitario, che contribuiscono significativamente all'attuazione della politica comunitaria in materia di ambiente e che rispettano le condizioni di applicazione del principio «chi inquina paga».

Tale sostegno riguarda in particolare azioni preparatorie, di dimostrazione, di sensibilizzazione, di incentivazione e di assistenza tecnica.

Inoltre, per la protezione dell'habitat e della natura, il sostegno deve in particolare contribuire al cofinanziamento delle misure necessarie per mantenere o ripristinare in uno stato di conservazione favorevole i tipi di habitat naturali prioritari e le specie prioritarie nei siti interessati figuranti rispettivamente negli allegati I e II della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (4).

Articolo 3

Fatta salva la procedura di cui all'articolo 21 della direttiva 92/43/CEE:

- entro il 30 settembre di ogni anno, la Commissione stabilisce, conformemente alla procedura prevista all'articolo 13, le azioni prioritarie da attuare nell'ambito dei settori d'azione definiti nell'allegato e la relativa ripartizione delle risorse da destinare a dette azioni;

- la Commissione stabilisce, conformemente alla procedura prevista all'articolo 13, i criteri supplementari da adottare per la selezione delle azioni da finanziare.

Articolo 4

Il sostegno finanziario ha luogo secondo le forme seguenti in funzione della natura delle operazioni:

a) cofinanziamento di azioni,

b) abbuoni d'interesse.

Articolo 5

Le azioni che fruiscono degli aiuti previsti dai fondi strutturali o da altri strumenti di bilancio comunitari non sono prese in considerazione per la concessione degli aiuti nell'ambito del sostegno finanziario previsto dal presente regolamento.

Articolo 6

La Commissione assicura la coerenza tra gli interventi effettuati nel quadro del presente regolamento e quelli effettuati attraverso i fondi strutturali o altri strumenti finanziari comunitari.

Articolo 7

1. L'applicazione di LIFE avviene per fasi. La prima fase si conclude il 31 dicembre 1995.

2. L'importo stimato necessario delle risorse finanziarie della Comunità per l'attuazione della prima fase ammontano a ecu 400 milioni, di cui ecu 140 milioni per il biennio 1991-1992 nel quadro delle prospettive finanziarie 1988-1992.

Per l'ulteriore periodo di attuazione di LIFE, l'importo rientra nel quadro finanziario comunitario in vigore.

3. L'autorità di bilancio stabilisce gli stanziamenti disponibili per ogni esercizio, tenendo presenti i principi di una sana gestione finanziaria previsti all'articolo 2 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

4. L'allegato riporta l'indicazione della percentuale delle risorse comunitarie che possono essere destinate ad ogni settore d'azione.

Articolo 8

1. Fatti salvi i casi previsti al paragrafo 2, la quota in percentuale del sostegno finanziario della Comunità è soggetta ai limiti seguenti:

- 30 % del costo per le azioni che comportano il finanziamento di investimenti generatori di entrate.

L'operatore dell'investimento deve contribuire al finanziamento almeno in misura uguale al sostegno comunitario;

- 100 % del costo per le misure destinate ad acquisire le informazioni necessarie per eseguire un'azione, nonché nel caso delle misure di assistenza tecnica applicate per iniziativa della Commissione;

- 50 % del costo per le altre azioni.

2. La quota in percentuale del sostegno finanziario della Comunità per le azioni concernenti la conservazione di biotopi o habitat prioritari di interesse comunitario può raggiungere:

i) in generale, un massimale del 50 % del costo delle azioni;

ii) eccezionalmente, un massimale del 75 % del costo, purché le azioni riguardino:

- biotopi o habitat in cui vivono specie minacciate di estinzione nella Comunità o

- habitat che rischiano di scomparire dalla Comunità, oppure

- popolazioni di specie minacciate di estinzione nella Comunità.

Articolo 9

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le proposte di azioni da finanziare. In caso di azioni che riguardino più di uno Stato membro, si dovranno tenere consultazioni tra la Commissione e le parti interessate prima della presentazione delle proposte.

2. La Commissione può tuttavia chiedere a persone giuridiche o fisiche con sede nella Comunità, tramite inviti a dichiarare il loro interesse pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, di presentare domande di contributo per azioni aventi un interesse particolare per la Comunità.

3. Le domande dei paesi terzi sono presentate alla Commissione dalle autorità nazionali interessate.

4. La Commissione trasmette agli Stati membri le proposte presentate nel contesto delle dichiarazioni di interesse e le domande dei paesi terzi.

5. Le azioni a titolo di LIFE sono approvate conformemente alla procedura prevista all'articolo 13 e danno luogo:

a) ad una decisione della Commissione che approvi l'azione in questione, rivolta agli Stati membri,

b) oppure ad un contratto o ad una convenzione che regolino i diritti e gli obblighi delle parti, conclusi con i beneficiari responsabili dell'attuazione delle suddette azioni.

6. L'importo del sostegno finanziario, le modalità di finanziamento e di controllo, nonché le condizioni tecniche necessarie per l'attuazione dell'intervento sono determinati in funzione della natura e della forma dell'azione approvata e sono fissati nella decisione della Commissione o nel contratto o convenzione concluso con i beneficiari.

Articolo 10

1. Allo scopo di assicurare il successo delle azioni attuate dai beneficiari del sostegno finanziario della Comunità, la Commissione prende le misure necessarie:

- per verificare che le suddette azioni finanziate dalla Comunità vengano attuate correttamente;

- per prevenire e reprimere le irregolarità;

- per recuperare i fondi indebitamente percepiti a causa di abusi o negligenza.

2. A prescindere dai controlli eseguiti a norma dell'articolo 206 bis del trattato dalla Corte dei conti in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o con i servizi nazionali competenti e da qualsiasi controllo compiuto in virtù dell'articolo 209, lettera c) del trattato, i funzionari o agenti della Commissione possono controllare in loco, segnatamente mediante sondaggi, le azioni finanziate nel quadro di LIFE.

Prima di effettuare un controllo in loco, la Commissione ne informa il beneficiario interessato, salvo quando vi sia un sospetto fondato di frode e/o di impiego improprio.

3. Per un periodo di cinque anni dopo l'ultima liquidazione relativa ad un'azione, il beneficiario del sostegno finanziario tiene a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi attinenti alle spese connesse con l'azione.

Articolo 11

1. La Commissione può ridurre, bloccare o reintroitare l'importo del sostegno finanziario concesso per un'azione, qualora accerti un abuso o qualora risulti che all'azione è stata apportata un'importante modifica che è incompatibile con la natura o le condizioni di esecuzione della medesima ed in merito a cui non è stata richiesta la sua approvazione.

2. Qualora non siano state rispettate le scadenze o qualora sia giustificato il versamento solo di una parte del sostegno finanziario concesso in base allo stato di esecuzione di un'azione, la Commissione invita il beneficiario a comunicarle le sue osservazioni entro una determinata scadenza. Qualora il beneficiario non fornisca spiegazioni adeguate, la Commissione può azzerare il rimanente importo del sostegno finanziario e procedere al recupero dei fondi già liquidati.

3. Tutti gli importi indebitamente liquidati devono essere restituiti alla Commissione. Per gli importi non restituiti entro le scadenze stabilite possono essere addebitati i relativi interessi di mora. La Commissione stabilisce le modalità di applicazione del presente paragrafo.

Articolo 12

1. La Commissione pone in atto una sorveglianza efficace dell'esecuzione delle operazioni finanziate dalla Comunità. Tale sorveglianza viene effettuata sulla base di relazioni elaborate conformemente alle procedure concordate tra la Commissione e il beneficiario e sulla base di controlli mediante sondaggi.

2. Nell'ambito di ciascuna azione pluriennale, il beneficiario presenta alla Commissione relazioni sullo stato d'avanzamento dell'azione nel semestre successivo alla fine di ciascuna annata completa di esecuzione. Inoltre, entro sei mesi dal completamento dell'azione è inviata alla Commissione una relazione finale. Per tutte le azioni di durata inferiore ai due anni, il beneficiario presenta una relazione alla Commissione entro sei mesi dal relativo completamento. La Commissione decide in merito alla forma ed al contenuto di tali relazioni.

3. Sulla base delle procedure e delle relazioni di sorveglianza di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione, se necessario, rettifica l'entità o le condizioni per la concessione del sostegno finanziario originariamente approvato, nonché lo scadenzario dei versamenti.

4. L'elenco delle azioni finanziate nel quadro dello strumento viene pubblicato annualmente nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Ogni due anni la Commissione, sentito il parere del comitato di cui all'articolo 13, presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sui progressi compiuti per quanto riguarda l'esecuzione di LIFE e in particolare l'impiego degli stanziamenti.

Articolo 13

La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Fatto salvo il disposto dell'articolo 8 della direttiva 92/43/CEE, il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di un mese a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 14

Entro il 31 dicembre 1994, la Commissione sottopone una relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio sullo stato di applicazione del presente regolamento e formula proposte su eventuali modifiche da apportare in vista del proseguimento dell'azione oltre la prima fase.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, decide dell'attuazione della seconda fase a decorrere dal 1o gennaio 1996.

Articolo 15

Il presente regolamento lascia impregiudicato il proseguimento delle azioni decise e divenute applicabili prima della sua entrata in vigore in base ai regolamenti di cui all'articolo 16.

Articolo 16

I regolamenti (CEE) n. 563/91 (MEDSPA) (5), (CEE) n. 3907/91 (ACNAT) (6) e (CEE) n. 3908/91 (NORSPA) (7) sono abrogati.

Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 maggio 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Arlindo MARQUES CUNHA

(1) GU n. C 44 del 20. 2. 1991, pag. 4.(2) GU n. C 267 del 14. 10. 1991, pag. 211.(3) GU n. C 191 del 22. 7. 1991, pag. 7.(4) Vedi pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale.(5) GU n. L 63 del 9. 3. 1991, pag. 1.(6) GU n. L 370 del 31. 12. 1991, pag. 17.(7) GU n. L 370 del 31. 12. 1991, pag. 28.

ALLEGATO

SETTORI D'AZIONE CONTEMPLATI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1 E RIPARTIZIONE INDICATIVA DELLE RISORSE DI CUI ALL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 4 Settori d'azione

Ripartizione indicativa

delle risorse

A.

AZIONI NELLA COMUNITÀ

1.

Promozione dello sviluppo sostenibile e della qualità dell'ambiente

40 %

Azioni intese:

- a mettere a punto e sviluppare nuove tecniche e metodi di misurazione e di sorveglianza della qualità dell'ambiente;

- a mettere a punto e sviluppare nuove tecnologie pulite, ossia poco o per nulla inquinanti e tali da consumare meno risorse naturali;

- a mettere a punto e sviluppare tecniche di raccolta, stoccaggio, riciclaggio ed eliminazione dei rifiuti, segnatamente i rifiuti tossici e pericolosi, nonché le acque reflue;

- a mettere a punto e sviluppare tecniche di individuazione e di ripristino dei siti contaminati da rifiuti pericolosi e/o sostanze pericolose;

- a mettere a punto e sviluppare modelli intesi all'integrazione dell'ambiente nella gestione del territorio nonché nelle attività socioeconomiche;

- a ridurre gli scarichi negli ambienti acquatici di sostanze inquinanti, persistenti, tossiche e suscettibili di dare adito a bioaccumulazione e di sostanze nutritive;

- a migliorare la qualità della vita nell'ambiente urbano, sia nelle zone centrali che in quelle periferiche.

2.

Tutela degli habitat e della natura

45 %

Azioni intese:

- in applicazione della direttiva 79/409/CEE (¹),

alla salvaguardia o al ripristino di biotopi che accolgono specie in pericolo o di habitat, gravemente minacciati e che rivestono un'importanza particolare per la Comunità, oppure all'attuazione delle misure di conservazione o di ristabilimento di specie in pericolo;

- alla salvaguardia o al ripristino dei tipi di habitat naturali d'interesse comunitario e delle specie animali e vegetali d'interesse comunitario che figurano nell'articolo 2, paragrafo 2, terzo comma;

- a proteggere il suolo minacciato o degradato da incendi, processi di desertificazione, erosione costiera o scomparsa del cordone di dune;

- a promuovere la salvaguardia della natura marina;

- a proteggere e salvaguardare le zone di acque dolci sotterranee e di superficie.

3.

Strutture amministrative e servizi per l'ambiente

5 %

Azioni intese:

- a stimolare una maggiore cooperazione tra le amministrazioni degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda la gestione di problemi ambientali transfrontalieri e globali;

- ad attrezzare, ammodernare o sviluppare reti di sorveglianza, nell'ottica di un rafforzamento della normativa ambientale.

Settore d'azione

Ripartizione indicativa

delle risorse

4.

Educazione, formazione e informazione

5 %

Azioni intese:

- a favorire la formazione ambientale nei vari ambienti amministrativi e professionali;

- a promuovere l'educazione ambientale segnatamente col facilitare l'accesso all'informazione, agli scambi di esperienze, alla formazione e alla ricerca pedagogica;

- a favorire una migliore comprensione dei problemi con una conseguente incentivazione di modelli comportamentali coerenti con gli obiettivi ambientali;

- a garantire la divulgazione delle conoscenze in materia di corretta gestione dell'ambiente.

B.

AZIONI AL DI FUORI DEL TERRITORIO COMUNITARIO

5 %

Azioni intese:

- a favorire la creazione delle strutture amministrative necessarie nel settore dell'ambiente;

- a garantire l'assistenza tecnica necessaria per predisporre politiche e programmi d'azione in materia di ambiente;

- a favorire il trasferimento di tecnologie appropriate favorevoli all'ambiente ed a promuovere lo sviluppo sostenibile;

- a fornire un'assistenza a paesi terzi che debbono affrontare situazioni di emergenza ecologica.

(¹) GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1. Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 91/244/CEE (GU n. L 115 dell' 8. 5. 1991, pag. 41).