31992R0704

Regolamento (CEE) n. 704/92 della Commissione, del 20 marzo 1992, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine e che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione

Gazzetta ufficiale n. L 075 del 21/03/1992 pag. 0018 - 0028


REGOLAMENTO (CEE) N. 704/92 DELLA COMMISSIONE del 20 marzo 1992 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine e che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1628/91 (2), in particolare l'articolo 18,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 805/68, la differenza fra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di tale regolamento, sul mercato mondiale e nella Comunità, può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 885/68 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 427/77 (4), ha fissato le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi;

considerando che le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione di determinate carni bovine e conserve di carne sono state adottate dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 32/82 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3169/87 (6), (CEE) n. 1964/82 (7), modificato dal regolamento (CEE) n. 3169/87, e (CEE) n. 2388/84 (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3988/87 (9);

considerando che l'applicazione di queste regole e criteri alla situazione prevedibile dei mercati nel settore delle carni bovine ha come conseguenza che la restituzione deve essere fissata come sotto indicato;

considerando che, data l'attuale situazione del mercato nella Comunità e le possibilità di smercio, segnatamente in taluni paesi terzi, devono essere concesse restituzioni all'esportazione dei bovini adulti maschi di peso vivo uguale o superiore a 300 kg e degli altri bovini di peso uguale o superiore a 250 kg; che l'esperienza acquisita negli ultimi anni ha dimostrato che è opportuno riservare agli animali vivi della specie bovina, riproduttori di razza pura, di peso uguale o superiore a 250 kg per le femmine ed a 300 kg per i maschi, un trattamento identico a quello di cui beneficiano gli altri bovini, pur sottoponendoli a particolari formalità amministrative;

considerando che è inoltre opportuno concedere restituzioni all'esportazione verso determinate destinazioni di talune carni fresche o refrigerate che figurano nell'allegato I al codice NC 0201, di talune carni congelate che figurano nell'allegato I al codice NC 0202, di certe frattaglie che figurano nell'allegato I al codice NC 0206 e di talune preparazioni e conserve di carni o frattaglie che figurano nell'allegato I al codice NC 1602 50 10;

considerando che, tenuto conto delle caratteristiche estremamente differenti dei prodotti di cui ai codici prodotto 0201 20 90 700 e 0202 20 90 100 utilizzate in materia di restituzioni, è opportuno concedere la restituzione soltanto per i pezzi nei quali il peso delle ossa non supera un terzo;

considerando che per i pezzi disossati in imballaggi individuali di cui al codici NC 0201 30 e 0202 30 occorre stabilire un tenore minimo di carne magra;

considerando che è altresì opportuno concedere restituzioni per pezzi disossati, freschi o congelati, anche non imballati separatamente, nonché per la carne macinata e precisare la formulazione delle sottovoci tariffarie per i pezzi disossati freschi;

considerando che, per quanto riguarda le carni della specie bovina, disossate, salate e secche esistono correnti commerciali tradizionali a destinazione della Svizzera; che, nella misura necessaria al mantenimento di tali scambi, è opportuno fissare per la restituzione un importo che copra la differenza fra i prezzi sul mercato svizzero e i prezzi all'esportazione degli Stati membri; che esistono possibilità di esportazione di tali carni e delle carni salate, secche ed affumicate, verso alcuni paesi terzi dell'Africa e del Medio e Vicino Oriente; che è necessario tener conto di tale situazione, fissando una restituzione in conformità;

considerando che per alcune altre presentazioni di conserve di carni e di frattaglie, figuranti nell'allegato I al codice NC 1602 50 90, la partecipazione della Comunità al commercio internazionale può essere mantenuta accordando una restituzione di un importo calcolato tenendo conto di quella concessa fino ad oggi agli esportatori;

considerando che, per quanto riguarda gli altri prodotti del settore delle carni bovine, è inopportuno fissare una restituzione, in quanto la partecipazione della Comunità al commercio mondiale è trascurabile;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra loro entro uno scarto istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente correttore previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio (10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 (11),

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (12), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3795/91 (13), ha stabilito la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione;

considerando che per semplificare le formalità doganali che gli operatori devono espletare all'esportazione, è opportuno allineare gli importi delle restituzioni per l'insieme delle carni congelate su quelle concesse per le carni fresche o refrigerate diverse dalle carni provenienti da bovini maschi adulti;

considerando che in taluni casi l'esperienza ha mostrato che è spesso difficile quantificare le altre carni rispetto a quelle ottenute dalla sola specie bovina e contenute nelle preparazioni e conserve di cui al codice NC 1602 50; che è pertanto opportuno isolare i prodottti della sola specie bovina e creare una nuova voce per i miscugli di carni o di frattaglie; che per rafforzare il controllo dei prodotti diversi dai miscugli di carni o di frattaglie, è necessario disporre che alcuni di questi prodotti possano beneficiare di restituzioni soltanto se sono fabbricati nel quadro del regime previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (14), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2026/83 (15);

considerando che occorre completare i criteri analitici per le preparazioni e conserve di cui al codice NC 1602 50 90 fissando, in particolare, un rapporto massimo collageno/proteine in funzione del tenore in carne dei prodotti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco dei prodotti per la cui esportazione è accordata la restituzione di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 805/68 e gli importi di questa restituzione figurano nell'allegato I.

Il settore 6 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 marzo 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1992. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (2) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 16. (3) GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 2. (4) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 16. (5) GU n. L 4 dell'8. 1. 1982, pag. 11. (6) GU n. L 301 del 24. 10. 1987, pag. 21. (7) GU n. L 212 del 21. 7. 1982, pag. 48. (8) GU n. L 221 del 18. 8. 1984, pag. 28. (9) GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 31. (10) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (11) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9. (12) GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1. (13) GU n. L 358 del 30. 12. 1991, pag. 1. (14) GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5. (15) GU n. L 199 del 22. 7. 1983, pag. 12.

ALLEGATO I

(ECU/100 kg)

Codice prodotto Destinazione (7) Ammontare delle

restituzioni (8) - Peso vivo - 0102 10 00 190 01 96,00 0102 10 00 390 01 96,00 0102 90 31 900 02 85,50 03 55,50 04 25,50 0102 90 33 900 02 85,50 03 55,50 04 25,50 0102 90 35 900 02 101,50 03 73,00 04 34,50 0102 90 37 900 02 101,50 03 73,00 04 34,50 - Peso netto - 0201 10 10 100 02 92,00 03 65,00 04 32,50 0201 10 10 900 02 126,50 03 88,00 04 44,00 0201 10 90 110 (1) 02 124,50 03 85,00 04 42,50 0201 10 90 190 02 92,00 03 65,00 04 32,50 0201 10 90 910 (1) 02 171,50 03 115,00 04 57,50 0201 10 90 990 02 126,50 03 88,00 04 44,00 0201 20 21 000 02 126,50 03 88,00 04 44,00 - Peso netto - 0201 20 29 100 (1) 02 171,50 03 115,00 04 57,50 0201 20 29 900 02 126,50 03 88,00 04 44,00 0201 20 31 000 02 92,00 03 65,00 04 32,50 0201 20 39 100 (1) 02 124,50 03 85,00 04 42,50 0201 20 39 900 02 92,00 03 65,00 04 32,50 0201 20 51 100 02 161,00 03 110,50 04 56,00 0201 20 51 900 02 92,00 03 65,00 04 32,50 0201 20 59 110 (1) 02 218,50 03 146,00 04 73,00 0201 20 59 190 02 161,00 03 110,50 04 56,00 0201 20 59 910 (1) 02 124,50 03 85,00 04 42,50 0201 20 59 990 02 92,00 03 65,00 04 32,50 0201 20 90 700 02 92,00 03 65,00 04 32,50 0201 30 00 050 (4) 05 112,00 0201 30 00 100 (2) 02 312,00 03 208,50 04 104,50 06 266,50 0201 30 00 150 (6) 02 165,00 03 125,00 04 62,50 06 144,50 07 90,00 - Peso netto - 0201 30 00 190 (6) 02 128,00 03 84,00 04 42,00 06 102,50 07 90,00 0202 10 00 100 02 92,00 03 65,00 04 32,50 0202 10 00 900 02 126,50 03 88,00 04 44,00 0202 20 10 000 02 126,50 03 88,00 04 44,00 0202 20 30 000 02 92,00 03 65,00 04 32,50 0202 20 50 100 02 161,00 03 110,50 04 56,00 0202 20 50 900 02 92,00 03 65,00 04 32,50 0202 20 90 100 02 92,00 03 65,00 04 32,50 0202 30 90 100 (4) 05 112,00 0202 30 90 400 (6) 02 165,00 03 125,00 04 62,50 06 144,50 07 90,00 0202 30 90 500 (6) 02 128,00 03 84,00 04 42,00 06 102,50 07 90,00 0202 30 90 900 07 90,00 0206 10 95 000 02 128,00 03 84,00 04 42,00 06 102,50 0206 29 91 000 02 128,00 03 84,00 04 42,00 06 102,50 0210 20 90 100 08 102,50 09 60,50 0210 20 90 300 02 128,00 - Peso netto - 0210 20 90 500 (3) 02 128,00 1602 50 10 120 02 134,50 (9) 03 108,00 (9) 04 108,00 (9) 1602 50 10 140 02 119,50 (9) 03 96,00 (9) 04 96,00 (9) 1602 50 10 160 02 96,00 (9) 03 77,00 (9) 04 77,00 (9) 1602 50 10 170 02 63,50 (9) 03 51,00 (9) 04 51,00 (9) 1602 50 10 190 02 63,50 03 51,00 04 51,00 1602 50 10 240 02 36,00 03 36,00 04 36,00 1602 50 10 260 02 26,00 03 26,00 04 26,00 1602 50 10 280 02 16,00 03 16,00 04 16,00 1602 50 90 125 01 116,00 (5) 1602 50 90 135 01 73,00 (9) 1602 50 90 195 01 36,00 1602 50 90 325 01 103,00 (5) 1602 50 90 335 01 65,00 (9) 1602 50 90 395 01 36,00 1602 50 90 425 01 77,00 (5) 1602 50 90 435 01 48,50 (9) 1602 50 90 495 01 36,00 1602 50 90 525 01 77,00 (5) 1602 50 90 535 01 48,50 (9) 1602 50 90 595 01 36,00 1602 50 90 615 01 36,00 1602 50 90 625 01 16,00 1602 50 90 705 01 36,00 1602 50 90 805 01 26,00 1602 50 90 905 01 16,00

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell'attestato riportato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 32/82.

(2) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1964/82.

(3) La restituzione per le carni bovine in salamoia è concessa per il peso netto della carne, al netto del peso della salamoia.

(4) GU n. L 336 del 29. 12. 1979, pag. 44.

(5) GU n. L 221 del 19. 8. 1984, pag. 28.

(6) Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1986, pag. 39).

(7) Per le destinazioni seguenti:

01 paesi terzi,

02 paesi terzi dell'Africa del Nord e del vicino e medio Oriente, paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale ed australe, ad eccezione di Cipro, del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia,

03 paesi terzi europei, le Isole Canarie, Ceuta, Melilla, Cipro, la Groenlandia, Pakistan, Sri Lanka, Birmania, Tailandia, Vietnam, Indonesia, Filippine, Cina, Corea del Nord e Hong Kong, nonché le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1), ad eccezione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera,

04 Austria, Svezia e Svizzera,

05 Stati Uniti d'America, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione (GU n. L 336 del 29. 12. 1979, pag. 44),

06 Polinesia francese e Nuova Caledonia,

07 Canada,

08 paesi terzi dell'Africa del Nord, dell'Africa occidentale, centrale, orientale ed australe, ad eccezione del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia,

09 Svizzera.

(8) In virtù dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 885/68 non sono concesse restituzioni per l'esportazione dei prodotti importati da paesi terzi e riesportati verso di essi.

(9) La concessione di restituzioni è subordinata alla fabbricazione nel quadro del regime di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80.

NB: I paesi sono quelli definiti dal regolamento (CEE) n. 3518/91 della Commissione (GU n. L 334 del 5. 12. 1991, pag. 10).

I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 modificato.

ALLEGATO II

« 6. Carni bovine

Codice NC Designazione delle merci Codice del prodotto 0102 Animali vivi della specie bovina: 0102 10 00 riproduttori di razza pura: Femmine: di un peso vivo inferiore a 250 kg 0102 10 00 110 altre 0102 10 00 190 Maschi: di un peso vivo inferiore a 300 kg 0102 10 00 310 altre 0102 10 00 390 0102 90 altre: delle specie domestiche: di peso superiore a 220 kg: 0102 90 31 Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato): di un peso inferiore a 250 kg 0102 90 31 100 altre 0102 90 31 900 0102 90 33 Vacche: di un peso vivo inferiore a 250 kg 0102 90 33 100 altri 0102 90 33 900 0102 90 35 Tori: di un peso vivo inferiore a 300 kg 0102 90 35 100 altre 0102 90 35 900 0102 90 37 Buoi: di un peso vivo inferiore a 300 kg 0102 90 37 100 altri 0102 90 37 900 0201 Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate: 0201 10 in carcasse o mezzene: 0201 10 10 di peso inferiore o uguale a 136 kg per le carcasse e di peso inferiore o uguale a 68 kg per le mezzene: la parte anteriore della carcassa o della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, ma con più di dieci costole 0201 10 10 100 altre 0201 10 10 900 0201 10 90 di peso superiore a 136 kg per le carcasse e di peso superiore a 68 kg per le mezzene: la parte anteriore della carcassa o della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, ma con più di dieci costole: di bovini adulti maschi (1) 0201 10 90 110 altri 0201 10 90 190 altre: di bovini adulti maschi (1) 0201 10 90 910 altri 0201 10 90 990 0201 20 altri pezzi non disossati: Quarti detti « compensati »: 0201 20 21 di peso inferiore o uguale a 68 kg 0201 20 21 000 0201 20 29 di peso superiore a 68 kg: di bovini adulti maschi (1) 0201 20 29 100 altri 0201 20 29 900 Busti e quarti anteriori: 0201 20 31 di peso inferiore o uguale a 60 kg per i busti e di peso inferiore o uguale a 30 kg per i quarti anteriori 0201 20 31 000 0201 20 39 di peso superiore a 60 kg per i busti e di peso superiore a 30 kg per i quarti anteriori: di bovini maschi adulti (1) 0201 20 39 100 altri 0201 20 39 900 Selle e quarti posteriori: 0201 20 51 di peso inferiore o uguale a 75 kg per le selle e di peso inferiore o uguale a 40 kg per i quarti posteriori: su un massimo di nove costole o paia di costole 0201 20 51 100 su più di nove costole o paia di costole 0201 20 51 900 0201 20 59 di peso superiore a 75 kg per le selle e di peso superiore a 40 kg per i quarti posteriori: su un massimo di nove costole o paia di costole: di bovini adulti maschi (1) 0201 20 59 110 altri 0201 20 59 190 con più di nove costole o paia di costole: di bovini adulti maschi (1) 0201 20 59 910 altri 0201 20 59 990 0201 20 90 altri: per i quali il peso delle ossa non supera un terzo del peso del pezzo 0201 20 90 700 altri non disossati 0201 20 90 900 0201 30 00 disossate: pezzi disossati esportati a destinazione degli Stati Uniti alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione (4) 0201 30 00 050 ricavati da quarti posteriori di bovini adulti con un massimo di nove costole o nove paia di costole (2) ogni pezzo imballato individualmente 0201 30 00 100 altri pezzi disossati, ogni pezzo imballato individualmente e con un tenore di carne bovina magra (escluso il grasso) del 50 % o più (6) 0201 30 00 150 altri, compresa la carne macinata, con un tenore di carne bovina magra (escluso il grasso) pari o superiore al 78 % (6) 0201 30 00 190 altri 0201 30 00 900 0202 Carni di animali della specie bovina, congelate: 0202 10 00 In carcasse o mezzene: la parte anteriore della carcassa o della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, ma con più di dieci costole 0202 10 00 100 altre 0202 10 00 900 0202 20 altri pezzi non disossati: 0202 20 10 Quarti detti « compensati » 0202 20 10 000 0202 20 30 Busti e quarti anteriori 0202 20 30 000 0202 20 50 Selle e quarti posteriori: su un massimo di nove costole o paia di costole 0202 20 50 100 su più di nove costole o paia di costole 0202 20 50 900 0202 20 90 Altri: il peso delle ossa non supera un terzo del peso del pezzo 0202 20 90 100 altri 0202 20 90 900 0202 30 disossate: 0202 30 90 altre: pezzi disossati esportati a destinazione degli Stati Uniti d'America alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione (4) 0202 30 90 100 pezzi disossati, essendo ogni pezzo imballato separatamente e con un tenore di carne bovina magra (escluso il grasso) del 50 % o più (6) 0202 30 90 400 altri, incluse le carni macinate, aventi tenore di carne bovina magra (escluso il grasso) del 78 % o più (6) 0202 30 90 500 altri 0202 30 90 900 0206 Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate: 0206 10 della specie bovina, fresche o refrigerate: altre: 0206 10 95 Pezzi detti « onglets » e « hampes » 0206 10 95 000 della specie bovina, congelate: 0206 29 altre: altre: 0206 29 91 Pezzi detti « onglets » e « hampes » 0206 29 91 000 0210 Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie: 0210 20 Carni della specie bovina: 0210 20 90 disossate: salate e secche 0210 20 90 100 salate, secche ed affumicate 0210 20 90 300 in salamoia (3) 0210 20 90 500 altre 0210 20 90 900 1602 Altre preparazioni e conserve di carne di frattaglie o di sangue: 1602 50 della specie bovina: 1602 50 10 non cotte; miscugli di carne o di frattaglie cotte di carne o di frattaglie non cotte: non cotte; contenenti esclusivamente carni di animali della specie bovina: contenenti peso le seguenti percentuali di carne bovina (escluso quello delle frattaglie e del grasso): prodotti trasformati nell'ambito del regime di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 (7): 90 % o più 1602 50 10 120 80 % o più ma meno di 90 % 1602 50 10 140 60 % o più ma meno di 80 % 1602 50 10 160 40 % o più ma meno di 60 % 1602 50 10 170 meno di 40 % 1602 50 10 180 altre: 40 % o più 1602 50 10 190 meno di 40 % 1602 50 10 200 altre: contenenti in peso, l'80 % o più di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia lo loro natura o la loro origine 1602 50 10 240 1602 50 10 contenentti, in peso, il 40 % o più ma meno dell'80 % di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine 1602 50 10 260 contenenti, in peso, meno del 40 % di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine 1602 50 10 280 1602 50 90 altre: contenenti esclusivamente carni di animali della specie bovina: con un rapporto collageno/proteine non superiore a 0,35 (8) e contenenti in peso le seguenti percentuali di carne bovina (escluso quello delle frattaglie e del grasso): 90 % o più: prodotti conformi alle condizioni definite dal regolamento (CEE) n. 2388/84 della Commissione (5) 1602 50 90 125 prodotti trasformati nell'ambito del regime di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 (7) 1602 50 90 135 altre 1602 50 90 195 1602 50 90 (segue)

80 % o più ma meno di 90 %: prodotti conformi alle condizioni definite dal regolamento (CEE) n. 2388/84 della Commissione (5) 1602 50 90 325 prodotti trasformati nell'ambito del regime di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 (7) 1602 50 90 335 altre 1602 50 90 395 60 % o più ma meno di 80 %: prodotti conformi alle condizioni definite dal regolamento (CEE) n. 2388/84 della Commissione (5) 1602 50 90 425 prodotti trasformati nell'ambito del regime di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 (7) 1602 50 90 435 altre 1602 50 90 495 con un rapporto collageno/proteine superiore a 0,35 ma non superiore a 0,45 (8) e contenenti, in peso, le seguenti percentuali di carne bovina (escluso quello delle frattaglie e del grasso): 60 % o più: prodotti conformi alle condizioni definite dal regolamento (CEE) n. 2388/84 della Commissione (5) 1602 50 90 525 prodotti trasformati nell'ambito del regime di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 (7) 1602 50 90 535 altre 1602 50 90 595 40 % o più ma meno di 60 % 1602 50 90 615 20 % o più ma meno di 40 % 1602 50 90 625 meno di 20 % 1602 50 90 626 altre: altre 1602 50 90 636 con un rapporto collageno/proteine non superiore a 0,45 (8): contenenti in peso, l'80 % o più di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi qualunque sia la loro natura o la loro origine 1602 50 90 705 contenenti, in peso, il 40 % o più ma meno dell'80 % di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine 1602 50 90 805 contenenti in peso, meno del 40 % di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine 1602 50 90 905 altre 1602 50 90 906

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell'attestato riportato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 32/82 (GU n. L 4 dell'8. 1. 1982, pag. 11).

(2) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1964/82 della Commissione (GU n. L 212 del 21. 7. 1982, pag. 48).

(3) La restituzione per le carni bovine in salamoia è concessa per il peso netto della carne, al netto del peso della salamoia.

(4) GU n. L 336 del 29. 12. 1979, pag. 44.

(5) GU n. L 221 del 18. 8. 1984, pag. 28.

(6) Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1986, pag. 39).

(7) GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.

(8) Determinazione del tenore in collageno:

Viene considerato come tenore in collageno il tenore in idrossiprolina moltiplicato per il fattore 8. Il tenore in idrossiprolina dev'essere determinato secondo il metodo ISO 3496-1978.

NB: In virtù dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 885/68 (GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 2), non sono concesse restituzioni per l'esportazione dei prodotti importati dai paesi terzi e riesportati verso di essi. »