Regolamento (CEE) n. 641/92 della Commissione del 13 marzo 1992 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 478/92 del Consiglio riguardante contingenti tariffari comunitari annui d'alimenti per cani o gatti e per pesci, originari e provenienti dalle isole Faerøer
Gazzetta ufficiale n. L 069 del 14/03/1992 pag. 0023 - 0024
REGOLAMENTO (CEE) N. 641/92 DELLA COMMISSIONE del 13 marzo 1992 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 478/92 del Consiglio riguardante contingenti tariffari comunitari annui d'alimenti per cani o gatti e per pesci, originari e provenienti dalle isole Faeroeer LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 478/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, recante apertura di un contingente tariffario comunitario annuo per gli alimenti per carni o gatti, condizionati per la vendita al minuto, del codice NC 2309 10 11 e di un contingente tariffario comunitario annuo per gli alimenti per pesci del codice NC ex 2309 90 41, originari e provenienti dalle isole Faeroeer (1), in particolare l'articolo 2, considerando che occorre garantire l'accesso di tutti gli importatori della Comunità al contingente annuo di 1 000 t di alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto, ed al contingente annuo di 5 000 t di alimenti per pesci; che inoltre, il tasso di 0 ecu/t fissato per il prelievo all'importazione dovrà essere mantenuto ininterrottamente da un anno all'altro, fino all'esaurimento di tali quantitativi; considerando che questo metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve poter seguire il progressivo esaurimento dei contingenti tariffari ed informarne gli Stati membri; considerando che i titoli valevoli per l'importazione dei prodotti in causa nei limiti dei suddetti quantitativi dovrebbero essere rilasciati dopo un adeguato periodo di riflessione e previa eventuale fissazione di una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti; considerando che è opportuno, in particolare, accertarsi dello status originario dei prodotti, subordinando il rilascio dei titoli d'importazione all'inoltro di documenti emessi dal paese interessato; considerando che occorre prevedere gli elementi informativi da riportare nelle domande e sui titoli, in deroga agli articoli 8 e 21 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1599/90 (3); considerando che, ai fini di una gestione efficace dei regimi previsti, è opportuno fissare a 25 ecu/t - in deroga all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione, del 5 aprile 1989, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 337/92 (5) - la cauzione applicabile ai titoli d'importazione nel quadro di detti regimi; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 In virtù del presente regolamento, i prodotti di cui ai codici NC 2309 10 11 e NC ex 2309 90 41, originari e provenienti dalle isole Faeroeer, fruiscono del regime contemplato all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 478/92. Articolo 2 La domanda di titolo d'importazione può essere accolta solo se è scortata dall'originale di un certificato EUR 1, rilasciato per i prodotti in questione dalle autorità competenti del paese interessato. Articolo 3 1. Le domande di titolo d'importazione presentate nei limiti dei quantitativi fissi previsti dal regolamento (CEE) n. 478/92 devono essere depositate presso le autorità competenti dei singoli Stati membri ogni primo giorno lavorativo della settimana, non oltre le ore 13 (ora di Bruxelles). Le domande di titolo devono riguardare un quantitativo di prodotto non inferiore a 5 t in peso e non superiore: a) a 200 t per i prodotti del codice NC 2309 10 11; b) a 1 000 t per i prodotti del codice NC ex 2309 90 41. 2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le domande di titolo mediante telex entro le ore 18 (ora di Bruxelles) del giorno stesso in cui sono state depositate presso le competenti autorità nazionali. 3. Entro il venerdì successivo alla data di deposito delle domande di titolo, la Commissione decide in quale misura dev'essere dato seguito alle medesime e ne dà comunicazione agli Stati membri mediante telex. 4. Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, il titolo viene rilasciato il quinto giorno lavorativo che segue la data di deposito della relativa domanda. In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3719/88, il periodo di validità del titolo viene calcolato a partire dal giorno del suo rilascio effettivo. 5. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, il quantitativo messo in libera pratica non può superare quello indicato alle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine viene iscritta nella casella 19 di quest'ultimo la cifra 0. Articolo 4 Per i prodotti da importare con il beneficio del prelievo « 0 » previsto all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 478/92, la domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano: a) nella casella 8, il nome del paese di cui il prodotto è originario. Il titolo obbliga ad importare da detto paese. b) nella casella 24 una delle diciture seguenti: - Exacción reguladora cero [artículo 4 del Reglamento (CEE) no 641/92] - Importafgift 0 ECU/t (artikel 4 i forordning (EOEF) nr. 641/92) - Abschoepfungsfrei (Artikel 4 der Verordnung (EWG) Nr. 641/92) - Eisfora miden [arthro 4 toy kanonismoy (EOK) arith. 641/92] - Zero levy (Article 4 of Regulation (EEC) No 641/92) - Prélèvement « zéro » [article 4 du règlement (CEE) no 641/92] - Prelievo « 0 » [articolo 4 del regolamento (CEE) n. 641/92] - Nulheffing (artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 641/92) - Direito nivelador zero [artigo 4o do Regulamento (CEE) no 641/92]. Articolo 5 In deroga all'articolo 12, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 891/89, la cauzione per i titoli d'importazione previsti dal presente regolamento è pari a 25 ecu/t. Articolo 6 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 55 del 29. 2. 1992, pag. 2. (2) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1. (3) GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 29. (4) GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13. (5) GU n. L 36 del 13. 2. 1992, pag. 15.