31992R0552

Regolamento (CEE) n. 552/92 della Commissione del 2 marzo 1992 recante modifica dell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 55/87 che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 060 del 05/03/1992 pag. 0006 - 0006
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 4 pag. 0079
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 4 pag. 0079


REGOLAMENTO (CEE) N. 552/92 DELLA COMMISSIONE del 2 marzo 1992 recante modifica dell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 55/87 che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3500/91 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 55/87 della Commissione, del 30 dicembre 1986, che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 551/92 (4), in particolare l'articolo 3,

considerando che le autorità della Germania hanno chiesto l'estensione nell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 55/87 di un peschereccio che soddisfa le condizioni fissate dall'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento suddetto; che le autorità nazionali hanno trasmesso tutte le informazioni che giustificano la domanda conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 55/87; che il peschereccio aggiunto all'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 55/87 sostituisce quello che è stato soppresso sullo stesso elenco in virtù del regolamento (CEE) n. 1329/91 della Commissione (5); che dalla valutazione di queste informazioni risulta che la domanda è conforme alla disposizione succitata e che occorre pertanto aggiungere questo peschereccio nell'elenco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 55/87 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 1992. Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente

(1) GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 331 del 3. 12. 1991, pag. 2. (3) GU n. L 8 del 10. 1. 1987, pag. 1. (4) Vedi pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale. (5) GU n. L 127 del 23. 5. 1991, pag. 17.

ALLEGATO

Il seguente peschereccio è aggiunto nell'elenco del regolamento (CEE) n. 55/87:

Identificazione esterna lettere + numeri Nome del peschereccio Indicativo di chiamata Porto di immatricolazione Potenza motrice (kW) GERMANIA SC 10 Amrum Bank Buesum 221