31992L0119

Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini

Gazzetta ufficiale n. L 062 del 15/03/1993 pag. 0069 - 0085
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 48 pag. 0213
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 48 pag. 0213


DIRETTIVA 92/119/CEE DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 1992 che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'elenco degli animali vivi figura nell'allegato II del trattato; che la commercializzazione di animali vivi rappresenta un'importante fonte di reddito per la popolazione agricola;

considerando che è necessario definire, a livello comunitario, una serie di misure di lotta da adottare in caso di insorgenza di malattie, per garantire uno sviluppo razionale del settore agricolo e per contribuire alla protezione della salute degli animali nella Comunità;

considerando che un focolaio di malattia può assumere rapidamente le proporzioni di un'epizoozia, con un tasso di mortalità e inconvenienti tali da compromettere seriamente la redditività del settore dell'allevamento;

considerando che devono essere adottate misure di lotta non appena si sospetti la presenza di una malattia, per poter intervenire immediatamente e in modo efficace una volta confermato il focolaio;

considerando che le misure da adottare devono mirare a prevenire la diffusione delle malattie e, in particolare, ad istituire un controllo accurato dei movimenti degli animali e dei prodotti che possono favorire la propagazione dell'infezione;

considerando che, ai fini della prevenzione delle malattie nella Comunità, si deve di norma evitare una politica di vaccinazione; che tuttavia è necessario prevedere il ricorso alla vaccinazione qualora la gravità della situazione lo renda indispensabile;

considerando che, per garantire il riconoscimento di tutti gli animali vaccinati, è indispensabile identificare tali animali; che, per offrire le necessarie garanzie, l'efficacia del vaccino utilizzato deve essere riconosciuta da un laboratorio di riferimento designato dalla Comunità;

considerando che un'indagine epidemiologica approfondita è indispensabile per evitare la propagazione delle malattie; che a tal fine gli Stati membri devono istituire unità specializzate;

considerando che, per garantire un sistema efficace di controllo, i metodi diagnostici delle malattie devono essere armonizzati e applicati a cura dei laboratori responsabili, le cui attività possono essere coordinate da un laboratorio di riferimento designato dalla Comunità;

considerando che le disposizioni dell'articolo 3 della decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (4), si applicano quando appare una delle malattie previste all'allegato I;

considerando che misure comuni di lotta contro le malattie possono consentire di mantenere un livello uniforme di salute degli animali;

considerando che occorre inoltre prevedere disposizioni specifiche proprie di ciascuna malattia, in un primo tempo per quanto concerne la malattia vescicolare dei suini,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva definisce le misure comunitarie generali di lotta da applicare nell'eventualità dell'insorgenza di una delle malattie elencate nell'allegato I.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1) azienda: qualsiasi stabilimento (agricolo o di altro genere) situato nel territorio di uno Stato membro nel quale sono tenuti o allevati animali;

2) animale: qualsiasi animale domestico appartenente ad una specie che potrebbe essere direttamente infettata dalla malattia in questione o qualsiasi vertebrato selvatico che potrebbe contribuire alla propagazione della malattia agendo da vettore o da «serbatoio» dell'infezione;

3) vettore: qualsiasi animale vertebrato o invertebrato atto a trasmettere e diffondere l'agente della malattia in questione per via meccanica o biologica;

4) proprietario o allevatore: qualsiasi persona, fisica o giuridica, che possegga gli animali o sia incaricata di allevarli dietro compenso finanziario o meno;

5) periodo di incubazione: il lasso di tempo che intercorre tra l'esposizione all'agente patogeno in questione e l'insorgere dei sintomi clinici. La durata di questo periodo è quella definta nell'allegato I per quanto riguarda ciascuna delle malattie previste;

6) conferma dell'infezione: la dichiarazione, fatta dall'autorità competente, della presenza di una delle malattie di cui all'allegato I, basata sui risultati di laboratorio; in caso di epidemia, tuttavia, l'autorità competente può anche confermare la presenza di una malattia in base a risultati clinici e/o epidemiologici;

7) autorità competente: l'autorità centrale di uno Stato membro competente per effettuare i controlli veterinari o qualsiasi autorità veterinaria cui essa abbia delegato tale competenza;

8) veterinario ufficiale: il veterinario designato dall'autorità competente.

Articolo 3

Gli Stati membri provvedono affinché il sospetto dell'esistenza di una delle malattie di cui all'allegato I sia obbligatoriamente e immediatamente notificato all'autorità competente.

Articolo 4

1. Qualora in un'azienda siano presenti animali che si sospettano infetti o contaminati da una delle malattie di cui all'allegato I, gli Stati membri provvedono affinché il veterinario ufficiale ponga immediatamente in atto una procedura d'indagine ufficiale allo scopo di confermare o esludere la presenza della malattia in causa; in particolare egli preleva o fa prelevare i campioni idonei per gli esami di laboratorio. A tal fine il trasporto di animali sospetti ai laboratori può essere effettuato sotto il controllo dell'autorità competente che prende le disposizioni adeguate per evitare la propagazione della malattia.

2. Non appena è notificato un caso sospetto di infezione, l'autorità competente pone l'azienda interessata sotto controllo ufficiale e dispone in particolare che:

a) sia eseguito il censimento di tutte le categorie di animali delle specie sensibili, precisando per ciascuna di esse il numero di animali già morti, infetti o che potrebbero essere infettati o contaminati; il censimento deve essere aggiornato per tener conto degli animali nati o morti durante il periodo in cui si sospetta la presenza della malattia; i dati del censimento devono essere aggiornati e esibiti a richiesta e possono essere controllati in occasione di ogni ispezione;

b) tutti gli animali delle specie sensibili dell'azienda siano trattenuti nei rispettivi locali di stabulazione o confinati in altri luoghi che ne permettano l'isolamento, tenendo conto se necessario dell'eventuale ruolo dei vettori;

c) sia vietato qualsiasi movimento in provenienza dall'azienda o a sua destinazione di animali delle specie sensibili;

d) sia subordinato all'autorizzazione dell'autorità competente che ne determina le condizioni necessarie per evitare qualsiasi rischio di propagazione della malattia:

- qualsiasi movimento di persone, di animali di altre specie non sensibili alla malattia e di veicoli in provenienza dall'azienda o a destinazione della stessa;

- qualsiasi movimento di carni o di carogne, mangimi, materiale, rifiuti, deiezioni, lettiere, letami o tutto ciò che potrebbe trasmettere la malattia in questione;

e) si faccia ricorso a mezzi appropriati di disinfezione alle entrate ed alle uscite dei fabbricati, locali o luoghi in cui sono custoditi gli animali delle specie sensibili nonché dell'azienda stessa;

f) sia effettuata un'indagine epidemiologica conformemente all'articolo 8.

3. In attesa dell'entrata in vigore delle misure ufficiali, previste al paragrafo 2, il proprietario o l'allevatore di qualsiasi animale sospetto di infezione adotta tutte le misure utili per conformarsi alle disposizioni di cui al paragrafo 2, ad esclusione della lettera f).

4. L'autorità competente può estendere qualsiasi misura di cui al paragrafo 2 ad altre aziende qualora, tenuto conto dell'ubicazione e della configurazione dei fabbricati o di eventuali contatti con l'azienda nella quale si sospetta la presenza della malattia, vi siano fondati motivi per sospettare un'eventuale contaminazione.

5. Le misure previste ai paragrafi 1 e 2 rimangono applicabili finché la sospetta presenza della malattia sia esclusa dal veterinario ufficiale.

Articolo 5

1. Non appena viene confermata ufficialmente la presenza di una delle malattie di cui all'allegato I in un'azienda, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente disponga, oltre alle misure previste all'articolo 4, paragrafo 2, l'applicazione delle seguenti misure:

a) tutti gli animali delle specie sensibili dell'azienda siano immediatamente abbattuti in loco. Gli animali morti o abbattuti siano bruciati o sotterrati in loco, se possibile, oppure distrutti per squartamento. Queste operazioni devono essere effettuate in modo da ridurre al minimo il rischio di diffusione dell'agente patogeno;

b) tutti i materiali o tutti i rifiuti, come mangime, lettiere, letame e liquami, che potrebbero essere contaminati siano distrutti o sottoposti a trattamento idoneo. Quest'ultimo, eseguito conformemente alle istruzioni del veterinario ufficiale, deve garantire la distruzione di qualsiasi agente patogeno o vettore di agente patogeno;

c) ultimate le operazioni di cui alle lettere a) e b), i fabbricati adibiti al ricovero degli animali delle specie sensibili e le loro vicinanze, nonché i veicoli usati per il trasporto e qualsiasi materiale che potrebbe essere contaminato siano puliti e disinfettati conformemente all'articolo 16;

d) sia effettuata un'indagine epidemiologica conformemente all'articolo 8.

2. In caso di sotterramento, le carogne o i rifiuti di cui al punto 1, lettere a) e b) devono essere collocati in un terreno adeguato per evitare contaminazioni delle falde freatiche o danni all'ambiente e ad una profondità sufficiente ad impedire a carnivori di accedervi.

3. L'autorità competente può estendere le misure di cui al paragrafo 1 ad altre aziende vicine, qualora per la loro ubicazione, la configurazione dei fabbricati o eventuali contatti con l'azienda in cui è stata confermata la presenza della malattia si possa sospettare un'eventuale contaminazione.

4. La reintroduzione di animali nell'azienda è autorizzata dall'autorità competente dopo che il veterinario ufficiale ha ispezionato e considerato soddisfacenti le operazioni di pulizia e di disinfezione effettuate conformemente all'articolo 16.

Articolo 6

Qualora animali vivi allo stato selvatico siano sospettati di essere infetti o siano infetti, gli Stati membri provvedono a che vengano applicate opportune misure. Gli Stati membri, nell'ambito del comitato veterinario permanente, istituito con decisione 68/361/CEE (5), informano la Commissione e gli altri Stati membri delle misure che hanno adottato.

Articolo 7

1. Nel caso di aziende comprendenti due o più unità di produzione distinte, l'autorità competente può derogare alle prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) per quanto concerne le unità di produzione sane di un'azienda infetta, a condizione che il veterinario ufficiale abbia confermato che la struttura e le dimensioni di dette unità di produzione nonché le operazioni ivi effettuate sono tali da garantire una completa separazione per quanto riguarda la stabulazione, la cura, il personale, il materiale e l'alimentazione degli animali, in modo da impedire la propagazione dell'agente patogeno da un'unità di produzione all'altra.

2. In caso di ricorso al paragrafo 1 si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni stabilite dalla decisione 88/397/CEE della Commissione (6). Secondo la procedura di cui all'articolo 25 dette disposizioni possono essere modificate per la malattia in questione, onde tener conto della natura specifica della malattia stessa.

Articolo 8

1. L'indagine epidemiologica riguarda:

a) il periodo durante il quale la malattia può essere stata presente nell'azienda prima della notifica o del sospetto;

b) la possibile origine della malattia nell'azienda e l'identificazione di altre aziende in cui si trovano animali di specie sensibili che possono essere stati infettati o contaminati;

c) i movimenti di persone e di veicoli, nonché i trasporti di animali, di carogne, di materiali o di materie che possono aver portato l'agente patogeno fuori o dentro l'azienda in questione;

d) l'eventuale presenza e distribuzione di vettori della malattia.

2. Per poter coordinare pienamente tutte le misure necessarie a garantire quanto più rapidamente possibile l'eradicazione della malattia ed ai fini dello svolgimento dell'indagine epidemiologica, è istituita un'unità di crisi.

Le norme generali riguardanti le unità di crisi nazionali e l'unità di crisi comunitaria sono adottate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Articolo 9

1. Se il veterinario ufficiale constata o ritiene, sulla base di informazioni confermate, che la malattia possa essere stata introdotta da altre aziende nell'azienda di cui all'articolo 4 oppure da quest'ultima in altre aziende in seguito a movimenti di persone, animali o veicoli o in qualsiasi altro modo, queste altre aziende sono sottoposte a controllo ufficiale conformemente all'articolo 4; tale controllo è revocato soltanto quando il sospetto di presenza della malattia nell'azienda sia stato ufficialmente escluso.

2. Se il veterinario ufficiale constata o ritiene, sulla base di informazioni confermate, che la malattia possa essere stata introdotta da altre aziende nell'azienda di cui all'articolo 5 oppure da quest'ultima in altre aziende in seguito a movimenti di persone, animali o veicoli o in qualsiasi altro modo, queste altre aziende sono sottoposte a controllo ufficiale conformemente all'articolo 4; tale controllo è revocato soltanto quando il sospetto di presenza della malattia nell'azienda sia stato ufficialmente escluso.

3. Se un'azienda è soggetta alle disposizioni del paragrafo 2, l'autorità competente mantiene in vigore nell'azienda le disposizioni di cui all'articolo 4 per un periodo almeno corrispondente al periodo massimo di incubazione proprio di ciascuna malattia, a decorrere dal probabile momento di introduzione dell'infezione stabilito dall'indagine epidemiologica effettuata a norma dell'articolo 8.

4. L'autorità competente, qualora ritenga che le condizioni lo consentano, può limitare le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 ad una parte dell'azienda e agli animali che vi si trovano, purché l'azienda stessa soddisfi le condizioni di cui all'articolo 7, oppure esclusivamente agli animali delle specie sensibili.

Articolo 10

1. Non appena la diagnosi di una delle malattie in questione è stata ufficialmente confermata, gli Stati membri provvedono a che l'autorità competente delimiti, attorno all'azienda infetta, una zona di protezione di raggio minimo pari a 3 chilometri inserita in una zona di sorveglianza avente un raggio di almeno 10 chilometri. La delimitazione delle zone deve tener conto dei fattori di carattere geografico, amministrativo, ecologico e epidemiologico, connessi alla malattia in questione, e delle strutture di controllo.

2. Qualora le zone siano situate nel territorio di più Stati membri, le autorità competenti degli Stati membri interessati collaborano allo scopo di delimitare le zone di cui al paragrafo 1. Tuttavia, se necessario, la zona di protezione e la zona di sorveglianza sono delimitate secondo la procedura di cui all'articolo 26.

3. Su richiesta debitamente giustificata di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione può essere adottata, secondo la procedura di cui all'articolo 26, una decisione per modificare (segnatamente ridurre o aumentare secondo i casi) la delimitazione delle zone definite al paragrafo 1 e la durata delle misure restrittive, tenendo conto di quanto segue:

- situazione geografica e fattori ecologici,

- condizioni meteorologiche,

- presenza, distribuzione e specie dei vettori,

- risultati degli studi epidemiologici effettuati conformemente all'articolo 8,

- risultati degli esami di laboratorio,

- misure di lotta effettivamente applicate.

Articolo 11

1. Gli Stati membri provvedono a che siano applicate nella zona di protezione le misure precisate in appresso:

a) identificazione di tutte le aziende che detengono animali appartenenti alle specie sensibili all'interno della zona;

b) visite periodiche alle aziende che detengono animali appartenenti alle specie sensibili, esame clinico degli animali in questione, compresa, ove occorra, la raccolta di campioni da sottoporre ad esami di laboratorio; deve inoltre essere tenuto un registro delle visite e dei risultati degli esami; la frequenza delle visite è in funzione della gravità della epizoozia nelle aziende che presentano i maggiori rischi;

c) divieto di circolazione e di trasporto degli animali appartenenti alle specie sensibili sulle strade pubbliche o private, ad eccezione delle strade di accesso alle aziende; l'autorità competente può tuttavia derogare a tale divieto in caso di transito di animali trasportati su strada o per ferrovia a condizione che non siano effettuate operazioni di scarico o soste;

d) mantenimento degli animali appartenenti alle specie sensibili nell'azienda in cui si trovano, eccetto quando siano trasportati direttamente e sotto controllo ufficiale per una macellazione d'urgenza in un macello ubicato in detta zona o, se in detta zona non esistono macelli sotto controllo veterinario, in un macello situato nella zona di sorveglianza e designato dall'autorità competente. Detto trasporto può essere autorizzato dall'autorità competente soltanto dopo che un esame effettuato dal veterinario ufficiale, su tutti gli animali appartenenti alle specie sensibili presenti nell'azienda, abbia consentito di escludere la presenza di animali sospetti. L'autorità competente responsabile del macello è informata dell'intenzione di inviarvi gli animali.

2. Le misure applicate nella zona di protezione sono mantenute per un periodo perlomeno uguale a un periodo massimo di incubazione proprio della malattia in questione dopo l'eliminazione degli animali dall'azienda infetta, come stabilito all'articolo 5, e dopo le operazioni di pulizia e di disinfezione di cui all'articolo 16. Tuttavia, quando la malattia è stata trasmessa da un insetto vettore, l'autorità competente può fissare la durata di applicazione delle misure e definire le disposizioni relative all'eventuale introduzione di animali di controllo. Gli Stati membri informano immediatamente, in sede di comitato veterinario permanente, la Commissione degli altri Stati membri delle misure da essi adottate.

Alla scadenza del periodo di cui al primo comma, le norme applicate nella zona di sorveglianza si applicano altresì nella zona di protezione.

Articolo 12

1. Gli Stati membri provvedono a che siano applicate nella zona di sorveglianza le misure precisate in appresso:

a) identificazione di tutti le aziende che detengono animali appartenti alle specie sensibili;

b) divieto di circolazione degli animali appartenenti alle specie sensibili sulle strade pubbliche, salvo per condurli al pascolo o agli edifici ad essi riservati; l'autorità competente può tuttavia derogare a tale divieto in caso di transito di animali trasportati su strada o per ferrovia a condizione che non siano effettuate operazioni di scarico o soste;

c) il trasporto degli animali appartenenti alle specie sensibili all'interno della zona di sorveglianza è subordinato all'autorizzazione dell'autorità competente;

d) mantenimento degli animali appartenenti alle specie sensibili all'interno della zona di sorveglianza durante un lasso di tempo corrispondente almeno al periodo massimo di incubazione dopo l'individuazione dell'ultimo focolaio. Successivamente gli animali possono essere allontanati dalla zona suddetta per essere trasportati, sotto controllo ufficiale, direttamente ad un macello designato dall'autorità competente per una macellazione d'urgenza. Questo spostamento può essere autorizzato dall'autorità competente soltanto quando un esame effettuato dal veterinario ufficiale su tutti gli animali appartenenti alle specie sensibili dell'azienda abbia permesso di escludere la presenza di animali infetti. L'autorità competente responsabile del macello è informata dell'intenzione di inviarvi gli animali.

2. Le misure applicate nella zona di sorveglianza sono mantenute durante un lasso di tempo corrispondente almeno al periodo massimo d'incubazione dopo l'eliminazione dall'azienda di tutti gli animali di cui all'articolo 5 e dopo l'esecuzione delle operazioni di pulizia e di disinfezione previste all'articolo 16. Tuttavia, se la malattia viene trasmessa da un insetto vettore, l'autorità competente può fissare la durata di applicazione delle misure e definire le disposizioni relative all'eventuale introduzione di animali di controllo. Gli Stati membri informano immediatamente, in sede di comitato veterinario permanente, la Commissione e gli alti Stati membri delle misure da essi adottate.

Articolo 13

Se i divieti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera d) e all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d) sono mantenuti oltre il limite di trenta giorni a motivo dell'insorgere di nuovi casi di malattia e creano problemi connessi alla custodia degli animali, l'autorità competente può autorizzare, su richiesta motivata presentata dal proprietario, il trasporto degli animali da un'azienda ubicata nella zona di protezione o nella zona di sorveglianza, a seconda dei casi, a condizione che:

a) il veterinario ufficiale abbia accertato la realtà dei fatti;

b) tutti gli animali presenti nell'azienda siano stati sottoposti ad esame;

c) gli animali da trasportare siano stati sottoposti ad un esame clinico con risultato negativo;

d) gli animali siano stati contrassegnati individualmente con un marchio auricolare o identificati con qualsiasi altro mezzo autorizzato;

e) l'azienda di destinazione sia ubicata nella zona di protezione o all'interno della zona di sorveglianza.

Devono essere prese tutte le precauzioni necessarie per evitare il rischio di propagazione dell'agente patogeno durante il trasporto, in particolare procedendo alla pulizia e alla disinfezione degli autocarri dopo il trasporto.

Articolo 14

1. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente adotti tutte le misure necessarie per informare almeno le persone stabilite nelle zone di protezione e di sorveglianza in merito alle restrizioni in vigore e prenda tutte le disposizioni del caso ai fini di un'adeguata applicazione delle suddette misure.

2. Qualora in una determinata regione l'epizoozia in questione presenti caratteri di eccezionale gravità, tutte le misure supplementari che devono essere prese dagli Stati membri interessati sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 26.

Articolo 15

In deroga alle disposizioni generali previste dalla presente direttiva, le disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione proprie di ciascuna malattia

- figurano nell'allegato II per quanto riguarda la malattia vescicolare dei suini,

- sono stabilite dal Consiglio, che delibera a maggioranzza qualificata su proposta della Commissione, per quanto riguarda ciascuna delle altre malattie elencate nell'allegato I.

Articolo 16

1. Gli Stati membri provvedono affinché:

a) i disinfettanti o gli insetticidi da utilizzare e, a seconda dei casi, le relative concentrazioni siano ufficialmente approvati dall'autorità competente;

b) le operazioni di pulizia, disinfezione e disinfestazione siano effettuate sotto controllo ufficiale:

- conformemente alle istruzioni impartite dal veterinario ufficiale e

- in modo da eliminare il rischio di propagazione o di sopravvivenza dell'agente patogeno;

c) terminate le operazioni di cui alla lettera b), il veterinario ufficiale accerti che le misure siano state applicate correttamente e che sia trascorso un periodo di tempo appropriato non inferiore a 21 giorni, a garanzia dell'eliminazione totale della malattia in questione prima della reintroduzione degli animali appartenenti alle specie sensibili.

2. Le procedure di pulizia e di disinfezione di un'azienda infetta:

- figurano nell'allegato II per quanto riguarda la malattia vescicolare dei suini;

- sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 15, secondo trattino, nel quadro dell'elaborazione delle misure specifiche proprie delle malattie di cui all'allegato I.

Articolo 17

1. Gli Stati membri provvedono affinché in ogni Stato membro sia designato:

a) un laboratorio nazionale che disponga delle attrezzature e del personale specializzato necessari per poter procedere in qualsiasi momento, in particolare alle prime manifestazioni della malattia in questione, all'individuazione del tipo, sottotipo e variante del virus in questione e per confermare i risultati ottenuti dai laboratori regionali di diagnosi;

b) un laboratorio nazionale incaricato del controllo dei reagenti usati nei laboratori regionali di diagnosi.

2. I laboratori nazionali designati per ciascuna delle malattie previste sono responsabili del coordinamento delle norme e dei metodi di diagnosi nonché dell'uso dei reagenti.

3. I laboratori nazionali designati per ciascuna delle malattie previste sono responsabili del coordinamento delle norme e dei metodi di diagnosi stabiliti da ciascun laboratorio di diagnosi della malattia in questione nello Stato membro. A questo scopo essi:

a) possono fornire i reagenti diagnostici ai laboratori regionali;

b) controllano la qualità di tutti i reagenti diagnostici usati nello Stato membro;

c) organizzano periodicamente prove comparative;

d) conservano isolati del virus della malattia in questione, provenienti da casi confermati nello Stato membro;

e) garantiscono la conferma dei risultati positivi ottenuti nei laboratori diagnostici regionali.

4. Tuttavia, in deroga al paragrafo 1, gli Stati membri che non dispongono di un laboratorio nazionale competente per la malattia in questione possono ricorrere ai servizi del laboratorio nazionale competente in materia di un altro Stato membro.

5. L'elenco dei laboratori nazionali competenti per la malattia vescicolare dei suini figura nel'allegato II.

6. I laboratori nazionali designati per ciascuna delle malattie previste cooperano con i rispettivi laboratori comunitari di riferimento di cui all'articolo 18.

7. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite dalla Commissione seconda la procedura di cui all'articolo 25.

Articolo 18

1. Il laboratorio comunitario di riferimento per la malattia vescicolare dei suini è indicato nell'allegato II.

2. I laboratori comunitari di riferimento per ciascuna delle altre malattie elencate nell'allegato I sono designati secondo la procedura prevista all'articolo 15, secondo trattino, nell'ambito dell'elaborazione delle misure specifiche proprie di ciascuna malattia.

3. Fatto salvo il disposto della decisione 90/424/CEE, in particolare l'articolo 28, le competenze e i compiti dei laboratori di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono precisati nell'allegato III.

Articolo 19

1. La vaccinazione contro le malattie citate all'allegato I può essere praticata soltanto quale complemento delle misure di lotta adottate al manifestarsi della malattia in questione e conformemente alle seguenti disposizioni:

a) la decisione di introdurre la vaccinazione quale complemento delle misure di lotta è presa, in collaborazione con lo Stato membro interessato, dalla Commissione che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 26;

b) tale decisione si basa segnatamente sui seguenti criteri:

- concentrazione degli animali delle specie in questione nella zona colpita,

- caratteristiche e composizione di ciascuno dei vaccini usati,

- modalità di controllo della distribuzione, del magazzinaggio e dell'impiego dei vaccini,

- specie ed età degli animali che possono o devono essere vaccinati,

- zone in cui la vaccinazione può o deve essere effettuata,

- durata della campagna di vaccinazione.

2. Nel caso previsto al paragrafo 1:

a) è vietata la vaccinazione o la rivaccinazione degli animali appartenenti alle specie sensibili nelle aziende di cui all'articolo 4,

b) è vietata la sieroprofilassi.

3. In caso di ricorso alla vaccinazione, devono essere applicate le seguenti norme:

a) tutti gli animali vaccinati devono essere identificati con un marchio chiaro e leggibile e con un metodo riconosciuto secondo la procedura di cui all'articolo 25;

b) tutti gli animali vaccinati devono restare all'interno della zona di vaccinazione a meno che non siano trasportati direttamente in un macello designato dall'autorità competente per la macellazione d'urgenza. In tal caso, il movimento di animali può essere autorizzato solo una volta che il veterinario ufficiale abbia effettuato un esame di tutti gli animali dell'azienda appartenenti alle specie sensibili ed abbia escluso la presenza di animali sospetti.

4. Una volta terminate le operazioni di vaccinazione, i movimenti di animali appartenenti alle specie sensibili dalla zona di vaccinazione possono essere autorizzati conformemente alla procedura di cui all'articolo 26 ed entro i termini da stabilire secondo la medesima procedura.

5. Gli Stati membri informano regolarmente la Commissione, in sede di comitato veterinario permanente, sui progressi conseguiti con le misure di vaccinazione.

6. Tuttavia, in deroga al paragrafo 1, la decisione di effettuare una vaccinazione di emergenza può essere presa dallo Stato membro interessato, previa notifica alla Commissione, purché non siano compromessi gli interessi fondamentali della Comunità. Questa decisione, che terrà conto in particolare del grado di concentrazione degli animali in determinate regioni, della necessità di proteggere razze specifiche nonché della zona geografica in cui è attuata la vaccinazione, sarà immediatamente riesaminata, secondo la procedura prevista all'articolo 26, in sede di comitato veterinario permanente che può decidere di mantenere, modificare, estendere o revocare le misure.

Articolo 20

1. Ciascuno Stato membro stabilisce un programma di emergenza applicabile a tutte le malattie elencate nell'allegato I, che specifica le misure nazionali da attuare in caso di insorgenza di una di dette malattie.

Tale programma deve permettere l'accesso agli impianti, alle attrezzature, al personale e ad altri materiali adeguati, necessari per un'eliminazione rapida ed efficace del focolaio.

2. I criteri generali da applicare per l'elaborazione dei programmi figurano nell'allegato IV, punti da 1 a 5 e 10; i punti da 6 a 9 rappresentano i criteri da adottare in funzione della malattia in questione. Gli Stati membri possono tuttavia limitarsi ad applicare i criteri di cui ai punti da 6 a 9 qualora i criteri enunciati ai punti ad 1 a 5 ed 10 siano già stati adottati all'atto della presentazione di programmi relativi all'applicazione di misure di lotta per altre malattie.

3. I programmi di emergenza elaborati conformemente ai criteri enunciati all'allegato IV sono presentati alla Commissione:

i) al più tardi sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva per quanto concerne la malattia vescicolare dei suini;

ii) al più tardi sei mesi dopo l'entrata in vigore delle misure specifiche proprie di ciascuna delle altre malattie di cui all'allegato I.

4. La Commissione esamina i programmi di emergenza per valutare se essi consentano di raggiungere gli obiettivi auspicati e propone allo Stato membro interessato le eventuali modifiche necessarie per garantire in particolare che essi siano compatibili con quelli degli altri Stati membri.

La Commissione approva i programmi, eventualmente modificati, conformemente alla procedura di cui all'articolo 25.

I programmi possono esser successivamente modificati o completati, secondo la stessa procedura, per tener conto di eventuali sviluppi della situazione e della natura specifica della malattia in questione.

Articolo 21

In deroga alle condizioni di cui agli articoli 19 e 20 per quanto riguarda le misure di emergenza che gli Stati membri devono adottare per tener conto dei vincoli naturali e geografici particolari dei dipartimenti d'oltremare, delle Azzorre e di Madeira, nonché della lontananza di tali territori dalla parte centrale della Comunità, lo Stato membro interessato è autorizzato ad applicare disposizioni specifiche particolari in materia di lotta propria di ciascuna delle malattie indicate nell'allegato I della presente direttiva.

Lo Stato membro interessato informa, in sede di comitato veterinario permanente, la Commissione e gli altri Stati membri delle misure da esso prese al riguardo e in particolare delle misure di controllo messe in atto per evitare che gli animali dei territori in questione o i prodotti ricavati da tali animali siano spediti verso gli altri territori della Comunità.

A seguito della procedura d'informazione prevista al comma precedente si applica, mutatis mutandis, l'articolo 20.

Articolo 22

Nella misura in cui ciò sia necessario all'applicazione uniforme della presente direttiva, ed in collaborazione con le autorità competenti, gli esperti della Commissione possono effettuare controlli in loco. A tal fine essi possono verificare, controllando una percentuale rappresentativa di aziende, se le autorità competenti assicurano l'osservanza delle disposizioni della presente direttiva da parte di dette aziende. La Commissione informa gli Stati membri del risultato dei controlli effettuati.

Lo Stato membro nel cui territorio è effettuato un controllo presta tutta l'assistenza necessaria agli esperti nell'espletamento dei loro compiti.

Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 25.

Articolo 23

1. Le condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità alle azioni connesse all'attuazione della presente direttiva sono definite nella decisione 90/424/CEE.

2. L'articolo 3 della decisione 90/424/CEE è modificato come segue:

a) all'elenco delle malattie specificate nel paragrafo 1 è aggiunta la malattia seguente:

«malattia emorragica epizootica dei cervi»,

b) è aggiunto il seguente paragrafo:

«2 bis. Lo Stato membro in questione beneficia altresì della partecipazione finanziara della Comunità allorché, all'atto del manifestarsi di un focolaio di una delle malattie elencate nel paragrafo 1, due o più Stati membri collaborano strettamente all'attuazione dell'indagine epidemiologica e delle misure di sorveglianza della malattia. Fatte salve le misure previste nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato in causa, la partecipazione finanziaria specifica della Comunità è decisa secondo la procedura di cui all'articolo 41.»

Articolo 24

1. Gli allegati I, III e IV sono modificati, se necessario, dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione in particolare per tener conto dell'evoluzione delle ricerche e delle procedure di diagnosi.

2. Secondo la procedura di cui all'articolo 25 la Commissione può modificare l'allegato II, in particolare per tener conto dell'evoluzione tecnica e scientifica nonché dei metodi diagnostici.

Articolo 25

1. Qualora si faccia riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato veterinario permanente è immediatamente consultato dal proprio presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure.

Articolo 26

1. Qualora si faccia riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato veterinario permanente è immediatamente consultato dal proprio presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro.

2. In seno al comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3. Il rappresentante della Commissione sottopone un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sulle misure entro due giorni. Esso si pronuncia alla maggioranza di cinquantaquattro voti.

4. a) La Commissione adotta le misure e provvede alla loro immediata applicazione, se sono conformi al parere del comitato.

b) Se le misure non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio adotta le misure a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non adotta misure entro quindici giorni dalla data di presentazione della proposta, la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l'immediata applicazione, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure.

Articolo 27

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° ottobre 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Allorché gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. La fissazione della data limite di recepimento al 1° ottobre 1993 non preguidica l'abolizione dei controlli veterinari alle frontiere prevista dalla direttiva 90/425/CEE.

Articolo 28

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GUMMER

(1) GU n. C 148 del 7. 6. 1991, pag. 12.(2) GU n. C 280 del 28. 7. 1991, pag. 174.(3) GU n. C 339 del 31. 12. 1991, pag. 12.(4) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19. Decisione modificata dalla decisione 91/133/CEE (GU n. L 66 del 13. 3. 1991, pag. 18).(5) GU n. L 255 del 18. 10. 1968, pag. 23.(6) Decisione 88/397/CEE della Commissione, del 12 luglio 1988, che coordina le disposizioni adottate dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 6 della direttiva 85/511/CEE del Consiglio (GU n. L 189 del 20. 7. 1988, pag. 25).

ALLEGATO I

ELENCO DELLE MALATTIE SOGGETTE A NOTIFICA OBBLIGATORIA

"" ID="1">Peste bovina > ID="2">21 giorni "> ID="1">Peste dei piccoli ruminanti > ID="2">21 giorni "> ID="1">Malattia vescicolare dei suini > ID="2">28 giorni "> ID="1">Febbre catarrale maligna degli ovini > ID="2">40 giorni "> ID="1">Malattia emorragica epizootica dei cervi > ID="2">40 giorni "> ID="1">Vaiolo degli ovicaprini > ID="2">21 giorni "> ID="1">Stomatite vescicolare > ID="2">21 giorni "> ID="1">Malattia di Teschen > ID="2">40 giorni "> ID="1">Dermatite nodulare contagiosa > ID="2">28 giorni "> ID="1">Febbre della Rift Valley > ID="2">30 giorni ">

ALLEGATO II

MISURE SPECIFICHE IN MATERIA DI LOTTA ED ERADICAZIONE DI TALUNE MALATTIE

Oltre alle disposizioni generali previste dalla presente direttiva, alla malattia vescicolare dei suini si applicano le disposizioni specifiche indicate in appresso.

1. Descrizione della malattia

Malattia dei suini clinicamente non distinguibile dall'afta epizootica. Essa provoca vescicole sul grugno, sulle labbra, sulla lingua e sulla cute dello spazio interungueale. La gravità della mallatia è assai variabile; essa può infettare gli animali di un allevamento senza che si manifestino lesioni cliniche. Il virus può sopravvivere a lungo al di fuori del corpo, anche nelle carni fresche; è estremamente resistente ai normali disinfettanti e ha la proprietà di essere persistente; è stabile in presenza di un pH compreso tra 2,5 e 12, per cui si rendono necessarie una pulizia e una disinfezione molto approfondite.

2. Periodo di incubazione

Ai fini della presente direttiva, il periodo massimo di incubazione si considera pari a 28 giorni.

3. Metodi diagnostici per la conferma della diagnosi differenziale della malattia vescicolare dei suini

I metodi dettagliati di raccolta dei materiali per la diagnosi, le diagnosi di laboratorio, l'identificazione degli anticorpi e la valutazione dei risultati delle prove di laboratorio sono definiti secondo la procedura di cui all'articolo 25 anteriormente alla data di entrata in vigore della presente direttiva.

4. Conferma della presenza di malattia vescicolare dei suini

In deroga all'articolo 2, punto 6 della presente direttiva, la presenza della malattia è confermata:

a) nelle aziende in cui il virus della malattia vescicolare dei suini è stato isolato nei suini stessi o nell'ambiente;

b) nelle aziende in cui sono presenti suini risultanti sieropositivi al test della malattia vescicolare dei suini nella misura in cui detti suini o altri dell'azienda presentino lesioni caratteristiche di tale malattia;

c) nelle aziende in cui dei suini presentino sintomi clinici o siano sieropositivi, purché esista un legame epidemiologico diretto con un focolaio confermato;

d) in altri allevamenti in cui siano stati individuati suini sieropositivi. In quest'ultimo caso l'autorità competente effettuerà esami complementari, in particolare procedendo a nuovi test per campionatura con un intervallo di almeno 28 giorni tra i prelievi di campioni, prima di confermare la presenza della malattia. Le disposizioni di cui all'articolo 4 restano applicabili fino al completamento di detti esami complementari. Se gli ulteriori esami non rilevano sintomi della malattia e la sieropositività persiste, l'autorità competente provvede affinché i suini sottoposti ad esame siano abbattuti e distrutti sotto il suo controllo o macellati sotto il suo controllo in un macello che avrà designato sul suo territorio nazionale.

L'autorità competente provvede affinché, fin dal loro arrivo nel macello, i suini interessati siano mantenuti e macellati separatamente dagli altri suini e che le loro carni siano riservate esclusivamente al mercato nazionale.

5. Laboratori di diagnosi

Germania:Bundesforschungsanstalt fuer Viruskrankheiten der Tiere, Paul-Ehrlich-Strasse, 7400 Tuebingen;

Belgio:Institut national de recherches vétérinaires, Groeselenberg 99, 1180 Bruxelles;

Danimarca:Stratens Veterinaere Institut for Virusforskning, Lindholm;

Spagna:Laboratorio de Alta Seguridad Biológica (INIA), 28130 Madrid;

Francia:Laboratoire central de recherche vétérinaire, Maisons-Alfort;

Grecia:Institoyto Loimodon kai Parasitikon Nosimaton,

Neapoleos 21,

Agia Paraskevi·

Irlanda:Institute for Animal Health, Pirbright, Woking, Surrey;

Italia:Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, Brescia;

Lussemburgo:Institut national de recherches vétérinaires, Groeselenberg 99, 1180 Bruxelles;

Paesi Bassi:Centraal Diergeneeskundig Instituut, Lelystad;

Portogallo:Laboratório Nacional de Investigaçao Veterinária, Lisboa;

Regno Unito:Institute for Animal Health, Pirbright, Woking, Surrey.

6. Laboratorio comunitario di riferimento

AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Ash Road, Pirbright, Woking, Surrey, GU24ONF, Regno Unito.

7. Zona di protezione

1. Le dimensioni della zona di protezione sono definite all'articolo 10 della presente direttiva.

2. Per la malattia vescicolare dei suini le misure previste all'articolo 11 della presente direttiva sono sostituite, in via derogatoria, dalle misure precisate in appresso:

a) Si procede all'identificazione di tutte le aziende che detengono animali appartenenti alle specie sensibili all'interno della zona.

b) Si procede a visite periodiche alle aziende che detengono animali appartenenti alle specie sensibili e a esame clinico degli animali in questione, compresa, ove occorra, la raccolta di campioni da sottoporre ad esami di laboratorio; va tenuto inoltre un registro delle visite e dei risultati degli esami; la frequenza delle visite è in funzione della gravità della epizoozia nelle aziende che presentano i maggiori rischi.

c) Si instaura un divieto di circolazione e di trasporto degli animali appartenenti alle specie sensibili sulle strade pubbliche o private, ad eccezione delle strade di accesso alle aziende; l'autorità competente può tuttavia derogare a tale divieto in caso di transito di animali trasportati su strada o per ferrovia a condizione che non siano effettuate operazioni di scarico o soste.

d) Secondo la procedura prevista all'articolo 25 si può tuttavia derogare a queste disposizioni per quanto riguarda i suini da macello provenienti dall'esterno della zona di protezione e diretti verso un macello situato in detta zona.

e) Gli autocarri e gli altri veicoli e attrezzature utilizzati nella zona di protezione per il trasporto di suini o di altri animali o di materiale che potrebbe essere contaminato, in particolare alimenti, letame o liquami, non possono uscire:

i) da un'azienda ubicata nella zona di protezione,

ii) dalla zona di protezione,

iii) da una macello,

se non sono stati puliti e disinfettati conformemente alle procedure stabilite dall'autorità competente. Dette procedure prevedono in particolare che gli autocarri e i veicoli utilizzati per il trasporto dei suini non possano uscire dalla zona senza essere stati ispezionati dall'autorità competente.

f) I suini non possono uscire dall'azienda in cui si trovano durante i 21 giorni successivi al completamento delle misure di pulizia e di desinfezione preliminari dell'azienda infetta di cui all'articolo 16; dopo i 21 giorni può esser accordata un'autorizzazione affinché i suini escano da detta azienda:

i) per essere trasportati direttamente in un macello designato dall'autorità competente, ubicato di preferenza nella zona di protezione o nella zona di sorveglianza, purché:

- tutti i suini dell'azienda siano stati sottoposti a ispezione;

- i suini destinati al macello siano stati sottoposti ad un esame clinico;

- i suini siano stati contrassegnati individualmente con un marchio auricolare o identificati con qualsiasi altro mezzo autorizzato;

- il trasporto sia effettuato con automezzi sigillati a cura dell'autorità competente.

L'autorità competente responsabile del macello deve essere informata dell'intenzione di inviarvi suini.

Una volta arrivati al macello, i suini vengono isolati e macellati separatamente dagli altri suini. Gli automezzi e le attrezzature utilizzati per il trasporto dei suini sono puliti e desinfettati prima di uscire dal macello.

Durante l'ispezione prima della macellazione e post mortem effettuata presso il macello designato, l'autorità competente prende in considerazione eventuali sintomi connessi con la presenza del virus della malattia vescicolare dei suini.

Ogniqualvolta dei suini siano macellati secondo queste disposizioni, sono prelevati campioni di sangue statisticamente rappresentativi. In caso di risultati positivi che confermino la presenza della malattia vescicolare dei suini, si applicano le misure di cui al punto 9.3;

ii) in circonstanze eccezionali, per essere trasportati direttamente in altri locali ubicati nella zona di protezione a condizione che:

- tutti i suini presenti nell'azienda siano stati sottoposti a ispezione;

- i suini da trasportare siano stati sottoposti ad un esame clinico con risultato negativo;

- i suini siano stati contrassegnati individualmente con un marchio auricolare o identificati con qualsiasi altro mezzo autorizzato.

g) Le carni fresche ottenute dai suini di cui alla lettera f), punto i) sono marchiate conformemente all'allegato della direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (1), e sono trattate conformemente all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 80/215/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carne (2). Detto trattamento deve essere effettuato in uno stabilimento designato dall'autorità competente.

Le carni sono inviate al suddetto stabilimento a condizione che la partita sia sigillata prima della partenza e lo resti per tutta la durata del trasporto.

Tuttavia, su richiesta di uno Stato membro corredata dalle opportuno motivazioni, e secondo la procedura prevista all'articolo 25 della presente direttiva, possono essere adottate soluzioni specifiche in particolare per quanto riguarda la marchiatura delle carni e la successiva utilizzazione nonché la destinazione dei prodotti ottenuti dal trattamento.

3. L'applicazione delle misure nella zona di protezione è mantenuta perlomeno fino al momento in cui:

a) siano state completate tutte le misure di cui all'articolo 16 della presente direttiva;

b) i suini presenti in tutte le aziende siano stati sottoposti:

i) ad un esame clinico che abbia permesso di stabilire che non presentano alcun sintomo di malattia che possa indicare la presenza della malattia vescicolare dei suini

e

ii) ad un esame sierologico di un campione statistico di suini che non abbia rivelato la presenza di anticorpi del virus della malattia vescicolare dei suini. Il programma di screening sierologico tiene conto della trasmissione della malattia vescicolare dei suini e delle condizioni in cui i suini sono custoditi. Il programma è fissato secondo la procedura prevista all'articolo 25 della presente direttiva anteriormente alla data di messa in applicazione della medesima.

L'esame e la campionatura di cui ai punti i) e ii) non possono essere effettuati prima che scadano i 28 giorni successivi al completamento delle operazioni preliminari di pulizia e di disinfezione nell'azienda infetta.

4. Alla scadenza del periodo di cui al punto 3, le norme applicate alla zona di sorveglianza si applicano anche alla zona di protezione.

8. Zona di sorveglianza

1. La dimensione della zona di sorveglianza è quella definita all'articolo 10.

2. Nel caso della malattia vescicolare dei suini, le misure di cui all'articolo 12 sono sostituite dalle seguenti:

a) identificazione di tutte le aziende che detengono animali di specie sensibili;

b) è vietato qualsiasi movimento di suini diverso da un trasporto diretto verso il macello a partire da un'azienda della zona di sorveglianza, qualora i suini siano stati introdotti nella stessa azienda nel corso dei 21 giorni precedenti; una registrazione di tutti i movimenti dei suini dovrà essere conservata dal proprietario degli animali o dalla persona che se ne occupa;

c) il trasporto dei suini dalla zona di sorveglianza può essere autorizzato dall'autorità competente purché:

- tutti i suini presenti nell'azienda siano stati ispezionati 48 ore prima del trasporto;

- sia stato effettuato, 48 ore prima del trasporto, un esame clinico, con risultato negativo, dei suini da trasportare;

- un esame sierologico di un campione statistico dei suini da trasportare che non abbia rivelato la presenza di anticorpi contro il virus della malattia vescicolare dei suini sia stato effettuato nei 14 giorni che precedono il trasporto; tuttavia, per quanto concerne i suini da macellazione, l'esame sierologico può essere effettuato sulla base di campioni di sangue prelevati nel macello di destinazione designato dell'autorità competente; in caso di risultati positivi che confermino la presenza della malattia vescicolare dei suini si applicano le misure di cui al punto 9.3;

- ciascun suino sia stato individualmente munito di un marchio auricolare o identificato con altro mezzo autorizzato;

- i camion nonché gli altri veicoli ed altre attrezzature utilizzati per il trasporto di detti suini siano stati puliti e disinfettati dopo ciascun trasporto;

d) i camion nonché gli altri veicoli ed attrezzature utilizzati per il trasporto di suini o di altri animali, oppure di materie che potrebbero essere contaminate o che sono utilizzate all'interno della zona di sorveglianza non possono lasciare detta zona senza esser stati puliti e disinfettati conformemente alle procedure previste dall'autorità competente.

3. a) Le dimensioni della zona di sorveglianza possono essere modificate conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 3;

b) le misure relativa alla zona di sorveglianza si applicano almeno fino a quando:

i) siano state condotte a buon termine tutte le misure previste all'articolo 16;

ii) siano state condotte a buon termine tutte le misure richieste nella zona di protezione.

9. Misure generali comuni

Oltre alle misure surriferite si applicano le disposizioni comuni precisate in appresso:

1. Qualora la presenza della malattia vescicolare dei suini sia ufficialmente confermata, gli Stati membri provvedono affinché, oltre alle misure di cui all'articolo 4, paragrafo 2 e all'articolo 5 della presente direttiva, le carni di suini macellati durante il periodo intercorrente tra la probabile introduzione della malattia nell'azienda e l'attuazione di misure ufficiali siano, per quanto possibile, reperite e distrutte sotto controllo ufficiale in modo da eliminare qualsiasi rischio di propagazione del virus della malattia vescicolare dei suini.

2. Qualora il veterinario ufficiale abbia motivi per sospettare che i suini di un'azienda siano stati contaminati a seguito di movimenti di persone, animali o veicoli o in altro modo, i suini dell'azienda restano soggetti alle restrizioni in materia di movimenti di cui all'articolo 9 della presente direttiva, almeno fino al momento in cui siano stati effettuati nell'azienda:

a) un esame clinico dei suini con risultato negativo;

b) un esame sierologico di un campione statistico di suini che non abbia rivelato la presenza di anticorpi del virus della malattia vescicolare dei suini conformemente al punto 7.3.b)ii).

L'esame di cui alle lettere a) e b) può essere effettuato prima che scadano i 28 giorni successivi all'eventuale contaminazione dei locali a seguito di movimenti di persone, animali, veicoli o altri agenti.

3. In caso di conferma della presenza della malattia vescicolare dei suini in un macello, l'autorità competente provvede affinché:

a) tutti i suini presenti nel macello siano abbattuti immediatamente;

b) le carcasse e le frattaglie dei suini infetti e contaminati siano distrutte sotto controllo ufficiale, in modo da evitare il rischio di propagazione del virus della malattia vescicolare dei suini;

c) le operazioni di pulizia e di disinfezione degli edifici e delle attrezzature, veicoli inclusi, siano effettuate sotto il controllo del veterinario ufficiale, conformemente alle istruzioni previste dall'autorità competente;

d) sia effettuata un'indagine epidemiologica, conformemente all'articolo 8 della presente direttiva;

e) non siano reintrodotti suini destinati al macello per un periodo di almeno 24 ore dal completamento delle operazioni di pulizia e di disinfezione effettuate conformemente alla lettera c).

10. Pulizia e disinfezione delle aziende infette

Oltre alle disposizioni previste all'articolo 16 della presente direttiva si applicano le misure precisate in appresso.

1. Procedura per la pulizia preliminare e la disinfezione

a) Non appena le carcasse dei suini sono state rimosse per essere distrutte, le parti dei locali di stabulazione dei suini e qualsiasi altra parte di locali contaminati durante l'abbattimento devono essere irrorate con disinfettanti riconosciuti conformemente all'articolo 16, nella concentrazione prescritta per la malattia vescicolare dei suini. Il disinfettante utilizzato deve rimanera sulla superficie per almeno 24 ore.

b) Qualsiasi eventuale residuo di tessuti o sangue risultante dalla macellazione è accuratamente raccolto ed eliminato con le carcasse (la macellazione deve sempre essere effettuata su superficie stagna).

2. Procedure di pulizia e disinfezione intermedie

a) Tutto il letame, le lettiere e gli alimenti contaminati devono essere rimossi dagli edifici, accatastati e irrorati con un disinfettante riconosciuto. I liquami devono essere trattati secondo un metodo atto a distruggere il virus.

b) Tutti gli accessori mobili devono essere ritirati dai locali per essere puliti e disinfettati a parte.

c) Il grasso e il sudiciume devono essere eliminati da tutte le superfici con l'applicazione di un prodotto sgrassante; le superfici dovranno essere successivamente lavate con getti d'acqua a forte pressione.

d) Si deve quindi procedere ad una nuova applicazione di disinfettante, irrorando tutte le superfici.

e) I locali stagni devono essere disinfettati mediante fumigazione.

f) Le riparazioni del suolo, dei muri e di altre parti danneggiate devono essere concordate a seguito di un'ispezione di un veterinario ufficiale e realizzate immediatamente.

g) Una volta terminate, le riparazioni devono essere sottoposte a controllo per verificare la corretta esecuzione delle stesse.

h) Tutte le parti dei locali completamente sgombre da materie combustibili possono subire un trattamento termico mediante lanciafiamme.

i) Tutte le superfici devono essere irrorate con un disinfettante alcalino il cui pH sia superiore a 12,5 o con qualsiasi altro disinfettante riconosciuto. Il disinfettante deve essere eliminato con acqua dopo 48 ore.

3. Procedura finale di pulizia e disinfezione

Il trattamento mediante lanciafiamme o disinfettante alcalino [punto 2, lettere h) o i)] deve essere ripetuto dopo 14 giorni.

11. Ripopolamento delle aziende infette

Oltre alle misure di cui all'articolo 5, paragrafo 4 della presente direttiva, si applicano le disposizioni precisate in appresso:

1. Il ripopolamento non deve avere inizio prima che sia trascorso un termine di 4 settimane dalla prima desinfezione completa dei locali, ovvero dalla tappa 3 delle procedura di pulizia e disinfezione.

2. La reintroduzione dei suini tiene conto del tipo di allevamento praticato nell'azienda in questione e deve essere conforme alle disposizioni precisate in appresso:

a) Se si tratta di aziende che praticano l'allevamento all'aperto, il ripopolamento ha inizio con l'introduzione di un numero limitato di suinetti di controllo sottoposti, con risultato negativo, ad un test per l'individuazione di anticorpi del virus della malattia vescicolare dei suini. I suinetti di controllo sono ripartiti, conformemente alle prescrizioni dell'autorità competente, su tutta la superficie dell'azienda infetta, sono sottoposti ad esame clinico 28 giorni dopo l'introduzione nell'azienda e subiscono un esame sierologico per campionatura.

Se nessun suinetto presenta sintomi clinici della malattia vescicolare dei suini o ha sviluppato anticorpi del virus della malattia, si può procedere al pieno ripopolamento.

b) per tutti gli altri tipi di allevamento, la reintroduzione dei suini si effettua conformemente alle misure di cui alla lettera a) oppure mediante ripopolamento totale, a condizione che:

- tutti i suini arrivino entro un periodo di 8 giorni, provengano da aziende ubicate al di fuori delle zone soggette a restrizioni a causa della malattia vescicolare dei suini e siano sieronegativi;

- nessun suino possa uscire dall'azienda per un periodo di 60 giorni dall'arrivo degli ultimi suini;

- i suini reintrodotti nell'allevamento formino oggetto di un esame clinico e sierologico conformemente alle disposizioni stabilite dall'autorità competente. Detto esame potrà essere effettuato non prima di 28 giorni.

12. Al più tardi il 1° ottobre 1997 la Commissione sottopone al Consiglio una relazione elaborata in base al parere del comitato scientifico e veterinario, in merito all'evoluzione delle ricerche e delle procedure diagnostiche nonché all'evoluzione tecnica e scientifica per quanto concerne la malattia vescicolare dei suini, corredata di eventuali proposte appropriate che tengano conto della conclusioni di detta relazione. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su tali proposte al più tardi sei mesi dopo la loro presentazione.

(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/687/CEE (GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 16).(2) GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 4. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/687/CEE (GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 16).

ALLEGATO III

LABORATORI COMUNITARI DI RIFERIMENTO PER LE MALATTIE IN QUESTIONE

I laboratori comunitari di riferimento per le malattie in questione hanno le competenze ed i compiti seguenti:

1) coordinare, in consultazione con la Commissione i metodi di diagnosi della malattia in questione negli Stati membri, segnatamente mediante:

a) la specificazione, la detenzione e il rilascio dei ceppi di virus della malattia di cui trattasi ai fini dei test sierologici e della preparazione dell'antisiero;

b) il rilascio dei sieri di riferimento e di altri reagenti di riferimento ai laboratori di riferimento nazionali ai fini della standardizzazione dei test e dei reagenti utilizzati in ogni Stato membro;

c) la creazione e la conservazione di una collezione di ceppi e di isolati del virus della malattia in questione;

d) l'organizzazione periodica di test comparativi comunitari delle procedure di diagnosi;

e) la raccolta e il raffronto dei dati e delle informazioni concernenti i metodi diagnostici utilizzati ed i risultati dei test effettuati nella Comunità;

f) la caratterizzazione degli isolati del virus della malattia in questione mediante i metodi più avanzati al fine di consentire una migliore comprensione dell'epidemiologia della malattia;

g) il controllo dell'evoluzione della situazione in tutto il mondo in materia di sorveglianza, di epidemiologia e di prevenzione della malattia in questione;

h) il mantenimento di un livello di conoscenze sul virus della malattia di cui trattasi e su altri virus in questione tale da permettere una rapida diagnosi differenziale;

i) l'acquisizione di una conoscenza approfondita della preparazione e dell'utilizzazione dei prodotti di medicina veterinaria immunologica utilizzati per l'eradicazione ed il contenimento della malattia in questione;

2) apportare un aiuto efficace al'identificazione dei focolai della malattia in questione negli Stati membri mediante lo studio degli isolati di virus loro inviati per conferma della diagnosi, individuazione delle caratteristiche e studi epidemiologici;

3) facilitare la formazione o riqualificazione professionale degli esperti in diagnosi di laboratorio in vista dell'armonizzazione delle tecniche diagnostiche in tutta la Commissione.

ALLEGATO IV

CRITERI MINIMI PER I PROGRAMMI DI EMERGENZA

I programmi di intervento devono prevedere almeno:

1) la creazione di un'unità di crisi a livello nazionale, incaricata del coordinamento di tutte le misure di emergenza adottate dallo Stato membro interessato;

2) un elenco dei centri locali di emergenza dotati di strutture adeguate per il coordinamento delle misure di contenimento a livello locale;

3) informazioni dettagliate sul personale incaricato delle misure di emergenza, con riferimento alle sue qualifiche e responsabilità;

4) la possibilità, per qualsiasi centro locale di emergenza, di contattare rapidamente le persone o organizzazioni direttamente o indirettamente interessate dall'insorgenza di un focolaio;

5) la disponibilità di attrezzature e materiale necessari per la corretta esecuzione delle misure di emergenza;

6) istruzioni dettagliate sulle azioni da adottare qualora si sospettino e confermino casi di infezione o contagio, ivi compresi i mezzi di distruzione delle carcasse;

7) programmi di formazione per l'aggiornamente e lo sviluppo delle conoscenze relative alle procedure da espletare in loco ed alle procedure amministrative;

8) per i laboratori di diagnosi, un servizio per gli esami post mortem, la capacità necessaria per gli esami sierologici, istologici, ecc., e l'aggiornamento delle tecniche di diagnosi rapida (a tal fine occorre adottare disposizioni per il trasporto rapido di campioni);

9) precisioni relative al quantitativo di vaccini contro la malattia in questione ritenuto necessario in caso di ricorso alla vaccinazione di emergenza;

10) le disposizioni regolamentari per realizzare programmi di intervento.