31992L0108

Direttiva 92/108/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992, che modifica la direttiva 92/12/CEE relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa e che modifica la direttiva 92/81/CEE

Gazzetta ufficiale n. L 390 del 31/12/1992 pag. 0124 - 0126
edizione speciale finlandese: capitolo 9 tomo 2 pag. 0129
edizione speciale svedese/ capitolo 9 tomo 2 pag. 0129


DIRETTIVA 92/108/CEE DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 1992 che modifica la direttiva 92/12/CEE relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa e che modifica la direttiva 92/81/CEE

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 89,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, allo scopo di dare piena efficacia alle disposizioni della direttiva 92/12/CEE (4), è necessario precisare quali siano i territori degli Stati membri che, ai fini fiscali, devono essere trattati come paesi terzi;

considerando che, all'atto della spedizione di prodotti soggetti ad accisa tra gli Stati membri attraverso un paese dell'Efta, è opportuno fissare condizioni specifiche relative alla dichiarazione di vincolo al regime del transito comunitario interno mediante il documento amministrativo unico;

considerando che occorre precisare che la circolazione intracomunitaria dei prodotti che sono soggetti ad accisa ad aliquota zero e che non sono stati resi disponibili per il consumo si effettua anche fra depositi fiscali;

considerando che è opportuno consentire di cambiare il luogo di consegna mediante una modifica del documento amministrativo di accompagnamento;

considerando che è opportuno che le autorità di ogni Stato membro dispongano al più tardi il 1o aprile 1993 di una base di dati elettronica contenente un registro dei depositari autorizzati nonché un registro dei depositi fiscali;

considerando che per semplificare le procedure amministrative non si dovrebbe fare uso del documento di accompagnamento quando si ricorra a procedure informatizzate;

considerando che occorre fare uso di un documento di accompagnamento per la circolazione in regime di sospensione per via marittima o aerea diretta da un porto o un aeroporto comunitario ad un altro porto o aeroporto comunitario;

considerando che è opportuno disporre che i prodotti che sono soggetti ad accisa e che, nel 1992, sono sottoposti ad un regime di sospensione vengano assoggettati al regime di sospensione dei diritti di accisa dopo tale data, se il regime di sospensione non è stato appurato;

considerando infine che, per garantire il corretto funzionamento delle disposizioni comunitarie in materia di accisa, occorre modificare la direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976, relativa all'assistenza reciproca in materia di ricupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli e dei dazi doganali e dell'imposta sul valore aggiunto (5), e la direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali (6),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 92/12/CEE è modificata nel modo seguente:

1) Il testo dell'articolo 5, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

« 2. Fatte salve le disposizioni nazionali e comunitarie in materia di regimi doganali, quando i prodotti soggetti ad accisa:

- sono in provenienza o a destinazione di paesi terzi o territori di cui all'articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3 o delle isole Normanne e sono sottoposti ad un regime doganale comunitario diverso dall'immissione in libera pratica o sono immessi in una zona franca o in un deposito franco,

o

- sono spediti tra Stati membri attraverso paesi EFTA in applicazione della procedura comunitaria interna di transito, utilizzando il documento amministrativo unico,

essi sono considerati in regime di sospensione dei diritti di accisa.

Nei casi contemplati al primo comma, secondo trattino:

- la rubrica 33 del documento amministrativo unico deve essere completata con l'appropriato codice NC;

- occorre indicare chiaramente nella rubrica 44 del documento amministrativo unico che si tratta di una spedizione di prodotti soggetti ad accisa;

- una copia dell'"esemplare 1" del documento amministrativo unico deve essere tenuta dallo speditore;

- una copia debitamente annotata dell'"esemplare 5" del documento amministrativo unico deve essere rispedito dal destinatario allo speditore. »

2) All'articolo 7, paragrafo 2 le parole « destinati ad essere forniti » sono sostituite da « o destinati ad essere forniti in un altro Stato membro ».

3) L'articolo 15 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

« Le disposizioni del primo comma si applicano alla circolazione intracomunitaria dei prodotti che sono soggetti ad accisa ad aliquota zero e che non sono stati immessi in consumo. »

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

« 5. Un depositario autorizzato speditore o un suo rappresentante possono modificare il documento amministrativo di accompagnamento allo scopo di indicare un luogo di consegna alternativo. Le autorità competenti dello Stato di spedizione devono essere avvertite immediatamente della modifica e il nuovo luogo di consegna deve essere immediatamente indicato a tergo del documento amministrativo di accompagnamento. »

4) Nel titolo III è aggiunto l'articolo seguente:

« Articolo 15 bis

1. Enro il 1o aprile 1993 le autorità competenti di ciascuno Stato membro disporranno di una base di dati elettronica contenente un registro delle persone che sono depositari autorizzati oppure operatori registrati ai fini dell'accisa nonché un registro dei luoghi autorizzati quali depositi fiscali.

2. I registri contengono le informazioni seguenti:

a) il numero di identificazione rilasciato dalle autorità competenti per quanto riguarda la persona o i luoghi,

b) il nome o l'indirizzo della persona o dei luoghi,

c) la categoria dei prodotti che possono essere depositati o ricevuti dalla persona o nei luoghi,

d) l'indirizzo delle autorità competenti cui ci si può rivolgere per ulteriori informazioni,

e) la data di rilascio e, se del caso, la data di scadenza del numero di identificazione.

3. I dati di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere a), b), c) e d) sono comunicati alle autorità competenti di ciascuno Stato membro. Nei casi nei quali i dati di cui al paragrafo 2, lettera e) non sono automaticamente comunicati, essi devono essere comunicati ogniqualvolta uno Stato membro ne faccia specifica richiesta. Tutti i dati devono essere utilizzati unicamente allo scopo di identificare l'autorizzazione o la registrazione di una persona o dei luoghi.

4. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro provvedono a che le persone interessate dalla circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accise siano autorizzate a ottenere conferma delle informazioni detenute a norma del presente articolo.

5. Le informazioni trasmesse in qualsiasi forma ai sensi del presente articolo sono riservate. Esse sono coperte dal segreto professionale e godono della protezione accordata alle informazioni analoghe dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le ha ricevute.

6. In deroga al paragrafo 5, le autorità competenti dello Stato membro che ha fornito le informazioni ne permettono l'uso per altri fini nello Stato membro dell'autorità richiedente se, in base alla legislazione dello Stato membro dell'autorità a cui è stata fatta la richiesta, possano venire utilizzate a scopi analoghi. »

5) Il testo dell'articolo 18, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

« 1. Nonostante l'eventuale uso di procedure informatizzate, ogni prodotto che è soggetto ad accisa e che circola in regime di sospensione tra i territori dei diversi Stati membri, compresi quelli che circolano per via marittima o aerea direttamente da un porto o aeroporto della Comunità verso l'altro, è accompagnato da un documento rilasciato dallo speditore. Esso può essere un documento amministrativo o commerciale. La forma e il contenuto di tale documento nonché la procedura da seguire qualora esso sia oggettivamente inadeguato sono definiti secondo la procedura di cui all'articolo 24. »

6) All'articolo 20, paragrafo 3, dopo l'ultima frase è aggiunta la frase seguente:

« Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far fronte a eventuali infrazioni o irregolarità e imporre sanzioni efficaci. »

7) All'articolo 22, paragrafo 2, lettera b) le parole « tramite il documento di cui all'articolo 18, paragrafo 1 » sono sostituite da « in conformità delle disposizioni del titolo III ».

8) Nel titolo VII è aggiunto l'articolo seguente:

« Articolo 26 bis

Si considera che i prodotti soggetti ad accisa che, anteriormente al 1o gennaio 1993, si trovano in un regime di sospensione diverso da quello di cui all'articolo 5, paragrafo 2 e all'articolo 18, paragrafo 1 e per cui tale regime non sia stato appurato siano vincolati, dopo tale data, al regime sospensivo dei diritti di accisa.

Quando si tratta del regime sospensivo di transito comunitario interno, le disposizioni in vigore al momento in cui i prodotti sono stati vincolati al regime suddetto continuano ad essere applicabili per tutto il periodo in cui i prodotti vi restano assoggettati e detto periodo è determinato conformemente alle disposizioni precitate.

Quando si tratta di un regime sospensivo nazionale, gli Stati membri determinano le condizioni e le formalità cui è subordinato, dopo il 1o gennaio 1993, l'appuramento di tale regime sospensivo. »

9) Nel titolo VII è aggiunto l'articolo seguente:

« Articolo 30 bis

La direttiva 76/308/CEE è modificata nel modo seguente:

1) il testo del titolo è sostituito dal testo seguente:

"Direttiva del Consiglio del 15 marzo 1976 relativa all'assitenza reciproca in materia di ricupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli, dei dazi doganali, dell'imposta sul valore aggiunto e di talune accise";

2) all'articolo 2:

a) la lettera "e" è sostituita dalla lettera "f";

b) dopo la lettera d) è inserita la lettera seguente:

"e) alle seguenti accise:

- accisa sui tabacchi lavorati,

- accisa sull'alcole e le bevande alcoliche,

- accisa sugli oli minerali". »

Articolo 2

La direttiva 92/81/CEE è modificata nel modo seguente:

1) All'articolo 2, paragrafo 1:

- il testo della lettera b) è sostituito dal testo seguente:

« b) i prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2707 91 00, 2707 99 11 e 2707 99 19 »,

- la lettera g) è soppressa.

2) Il testo dell'articolo 8, paragrafo 8 è sostituito dal testo seguente:

« 8. Gli Stati membri hanno la facoltà di attuare le esenzioni o riduzioni di aliquote di accisa previste al presente articolo mediante restituzione dell'accisa pagata. »

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore entro il 31 dicembre 1992 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1992. Per il Consiglio

Il Presidente

N. LAMONT

(1) GU n. C 283 del 31. 10. 1992, pag. 8. (2) Parere reso il 20 novembre 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) Parere reso il 24 novembre 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (4) GU n. L 76 del 23. 3. 1992, pag. 1. (5) GU n. L 73 del 19. 3. 1976, pag. 18. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 79/1071/CEE (GU n. L 331 del 27. 12. 1979, pag. 10). (6) GU n. L 316 del 31. 10. 1992, pag. 12.