31992L0107

Direttiva 92/107/CEE della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante modifica della direttiva 69/208/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra

Gazzetta ufficiale n. L 016 del 25/01/1993 pag. 0001 - 0001
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 48 pag. 0022
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 48 pag. 0022


DIRETTIVA 92/107/CEE DELLA COMMISSIONE dell'11 dicembre 1992 recante modifica della direttiva 69/208/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/9/CEE della Commissione (2), in particolare l'articolo 20 bis,

considerando che alla luce dei progressi delle conoscenze scientifiche e tecniche occorre modificare l'allegato II della direttiva 69/208/CEE rendendo più severe le condizioni di purezza minima varietale cui debbono soddisfare le sementi di soia;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi ed i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'allegato II, punto 1, della direttiva 69/208/CEE le cifre « 97 » e « 95 » indicate nella colonna 2 [« purezza minima varietale (%) »] per le sementi di base e le sementi certificate di Glicine max sono rispettivamente sostituite dalle cifre « 99,5 » e « 99 ».

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o luglio 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.

(2) GU n. L 70 del 17. 2. 1992, pag. 25.