31992L0102

Direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali

Gazzetta ufficiale n. L 355 del 05/12/1992 pag. 0032 - 0036
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 46 pag. 0090
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 46 pag. 0090


DIRETTIVA 92/102/CEE DEL CONSIGLIO del 27 novembre 1992 relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (3), gli animali destinati agli scambi intracomunitari devono essere identificati conformemente ai requisiti della normativa comunitaria ed essere registrati in modo da permettere di risalire all'azienda, al centro o all'organismo di origine o di passaggio e i sistemi di identificazione e di registrazione suddetti saranno estesi anteriormente al 1o gennaio 1993, ai movimenti di animali all'interno del territorio dei singoli Stati membri;

considerando che l'articolo 14 della direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (4), stabilisce che l'identificazione e la registrazione, previste all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 90/425/CEE, di questi animali, ad eccezione degli animali da macello e degli equidi registrati, devono essere effettuate dopo l'esecuzione di detti controlli;

considerando che ai fini della gestione di taluni regimi comunitari di aiuto nel settore agricolo è necessario procedere per taluni tipi di bestiame all'identificazione dei singoli capi; che il sistema di identificazione e di registrazione deve pertanto consentire l'applicazione e il controllo di siffatte misure;

considerando che è necessario garantire un rapido ed efficace scambio di informazioni tra Stati membri per la corretta applicazione della presente direttiva; che norme comunitarie in tal senso sono state adottate con il regolamento (CEE) n. 1468/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della regolamentazione doganale e agricola (5), e la direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica (6);

considerando che i detentori di animali devono tenere un registro aggiornato degli animali presenti nell'azienda; che le persone che si occupano del commercio di animali devono tenere un registro delle loro transazioni; che l'autorità competente deve avere accesso, a sua richiesta, ai registri suddetti;

considerando che, per poter ricostruire rapidamente e in modo accurato i movimenti degli animali, questi devono poter essere identificati; che per quanto concerne i bovini la forma e il contenuto del marchio devono essere fissati a livello comunitario; per quanto riguarda i suini, gli ovini ed i caprini conviene rimettere ad una decisione futura la natura del marchio e mantenere intanto il sistema nazionale di identificazione per i movimenti limitati al mercato nazionale;

considerando che occorre prevedere una possibilità di deroga alle norme sul marchio nel caso di animali trasportati direttamente dall'allevamento al macello; che, tuttavia, detti animali devono comunque essere identificati in modo da poter risalire al loro allevamento d'origine;

considerando che conviene prevedere la possibilità di deroghe all'obbligo di registrare gli animali detenuti per propria convenienza e, per tener conto di taluni casi particolari, alle modalità di tenuta dei registri;

considerando che agli animali il cui marchio sia andato perso o sia diventato illeggibile occorre applicare un nuovo marchio che consenta di stabilire un nesso con il marchio precedente;

considerando che la presente direttiva non deve pregiudicare le disposizioni specifiche contenute nella decisione 89/153/CEE della Commissione, del 13 febbraio 1989, relativa alla correlazione dei campioni, prelevati ai fini della ricerca dei residui, con gli animali ed allevamenti d'origine (7), o qualsiasi pertinente norma d'applicazione emanata conformemente alla direttiva 91/496/CEE;

considerando che occorre prevedere una procedura di gestione per l'adozione di eventuali norme necessarie all'applicazione della presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva stabilisce le prescrizioni minime in materia di identificazione e registrazione degli animali, fatte salve le norme comunitarie più dettagliate che potranno essere stabilite al fine di estirpare le malattie o di controllarle.

Essa si applica fatte salve la decisione 89/153/CEE e le norme di applicazione stabilite conformemente alla direttiva 91/496/CEE e tenendo conto dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari (8).

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

a) animale: qualsiasi animale delle specie di cui alle direttive 64/432/CEE (9) e 91/68/CEE (10);

b) azienda: qualsiasi stabilimento, costruzione o, nel caso di un allevamento all'aria aperta, luogo in cui gli animali sono tenuti, allevati o trattati;

c) detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, anche a titolo temporaneo;

d) autorità competente: l'autorità centrale di uno Stato membro competente per i controlli veterinari o qualsiasi autorità a cui essa abbia delegato tale competenza ai fini della presente direttiva;

e) scambi: gli scambi definiti all'articolo 2 della direttiva 90/425/CEE.

Articolo 3

1. Gli Stati membri provvedono affinché:

a) l'autorità competente disponga di un elenco aggiornato di tutte le aziende che detengono gli animali contemplati dalla presente direttiva e sono situate sul suo territorio, con l'indicazione delle specie di animali detenuti e dei detentori; le aziende devono continuare a figurare in tale elenco finché non siano trascorsi tre anni consecutivi durante i quali non siano presenti animali nell'azienda. Questo elenco comprende anche il marchio o i marchi utilizzati per identificare l'azienda in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) e lettera c), secondo comma e paragrafo 3, primo comma e dell'articolo 8,

b) la Commissione, le autorità competenti e qualsiasi autorità proposta al controllo dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 3508/92 possano accedere a tutte le informazioni ottenute a norma della presente direttiva.

2. Gli Stati membri possono essere autorizzati, secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 90/425/CEE, ad escludere dall'elenco previsto al paragrafo 1, lettera a) le persone fisiche che detengono non più di tre capi delle specie ovina o caprina, per i quali non hanno richiesto premi o, per tener conto di circostanze particolari, un suino e che sono destinati all'uso o al consumo personale, purché tutti i suddetti animali siano sottoposti, prima di ogni movimento, ai controlli stabiliti nella presente direttiva.

Articolo 4

1. Gli Stati membri provvedono affinché:

a) i detentori di animali delle specie bovina o suina che sono contemplati nella direttiva 64/432/CEE e figurano nell'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) tengano un registro che indichi il numero di animali presenti nell'azienda.

Questo registro comprende la registrazione aggiornata di tutte le nascite e di tutti i decessi e movimenti (numero di animali interessati ad ogni operazione di entrata e di uscita) sulla base minima dei flussi, con menzione della loro origine o della loro destinazione, nonché della data di tali flussi.

È indicato in ogni caso il marchio di identificazione apposto in conformità degli articoli 5 e 8.

Tuttavia, per gli animali della specie suina non è obbligatoria la registrazione delle nascite e dei decessi.

Per i suini di razza pura o ibridi iscritti in un registro genealogico ai sensi della direttiva 88/661/CEE (11) può essere riconosciuto, secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 90/425/CEE, un sistema di registrazione basato su un'identificazione individuale degli animali, purché offra garanzie equivalenti a un registro;

b) i detentori di ovini o caprini la cui azienda è compresa nell'elenco previsto all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) tengano un registro che indichi almeno il numero totale di ovini e caprini presenti nell'azienda ogni anno a una data che sarà stabilita dall'autorità competente.

Il registro comprende anche:

- l'indicazione costante del numero presente nell'azienda di animali femmine che abbiano raggiunto l'età di dodici mesi o abbiano figliato;

- i movimenti (numero di animali interessati ad ogni operazione di entrata e di uscita) di ovini e caprini sulla base minima dei flussi, con menzione della loro origine o della loro destinazione, nonché della data di tali flussi.

2. Tuttavia, secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 90/425/CEE, un sistema di registrazione semplificato viene stabilito anteriormente al 1o gennaio 1993 per quanto concerne i bufali ed al 1o ottobre 1994 per quanto concerne gli ovini e i caprini in transumanza e tutti gli animali precitati detenuti in pascoli comuni o allevati in regioni geograficamente isolate, nonché per gli ovini ed i caprini in transumanza.

3. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché:

a) i detentori di animali forniscano all'autorità competente che ne faccia richiesta le informazioni sull'origine, l'identificazione ed eventualmente la destinazione degli animali posseduti, detenuti, trasportati, commercializzati o macellati;

b) i detentori di animali che devono essere trasferiti da o verso un mercato o un centro di raccolta forniscano all'operatore che, sul mercato o nel centro di raccolta, è temporaneamente detentore degli animali, un documento contenente dati particolareggiati sugli animali, compresi i numeri o i marchi di identificazione di tutti i bovini;

Tale operatore può utilizzare i documenti ottenuti conformemente al primo comma per adempiere gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettera a), terzo comma;

c) i registri e le informazioni siano disponibili nell'azienda e tenuti a disposizione dell'autorità competente che ne faccia richiesta, per un periodo minimo da essa stabilito, comunque non inferiore a tre anni.

Articolo 5

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano rispettati i seguenti principi generali:

a) il marchio di identificazione deve essere apposto prima che l'animale lasci l'azienda in cui è nato;

b) il marchio non può essere rimosso o sostituito senza l'autorizzazione dell'autorità competente.

Laddove il marchio sia diventato illeggibile o sia andato perso, si appone un nuovo marchio conformemente al presente articolo;

c) il detentore trascrive il nuovo marchio nel registro di cui all'articolo 4 in modo da stabilire un nesso con il precedente marchio apposto sull'animale;

d) il marchio auricolare di cui al paragrafo 2, lettera a) è conforme ad un modello approvato dall'autorità competente, è inalterabile e resta leggibile durante l'intera vita dell'animale. Esso è utilizzabile una sola volta. È inoltre di natura tale da rimanere sull'animale senza comprometterne il benessere.

2. Gli Stati membri provvedono affinché, per quanto riguarda i bovini:

a) tutti i bovini di cui all'articolo 2 della direttiva 64/432/CEE presenti nell'azienda siano identificati con un marchio auricolare recante un codice alfanumerico di non oltre 14 caratteri, idoneo a consentire l'identificazione di ogni singolo capo nonché dell'azienda in cui è nato oppure, per i tori destinati a manifestazioni culturali o sportive, eccetto le fiere e le esposizioni, secondo un sistema di identificazione che offra garanzie equivalenti, riconosciuto dalla Commissione.

Il marchio auricolare di cui al primo comma deve essere apposto entro nove mesi dalla data di adozione, secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 90/425/CEE, delle modalità di identificazione dello Stato membro e dell'azienda d'origine. Gli animali identificati prima dello scadere di tale periodo di nove mesi, devono essere marchiati conformemente ai sistemi nazionali di cui al terzo comma oppure mediante il marchio di cui al primo comma.

Il predetto periodo di nove mesi sarà esteso, a richiesta di uno Stato membro e secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 90/425/CEE, fino al 1o luglio 1994.

Tuttavia, gli animali identificati prima dello scadere del periodo di nove mesi conformemente ai sistemi nazionali vigenti e notificati alla Commissione continuano ad essere sottoposti a controllo su tale base;

b) i marchi di identificazione siano assegnati all'azienda, distribuiti ed apposti sugli animali secondo modalità definite dall'autorità competente;

c) il marchio di identificazione sia apposto al più tardi entro trenta giorni dalla nascita dell'animale.

Tuttavia, l'autorità competente può differire l'apposizione del marchio sino a che l'animale abbia raggiunto un'età massima di sei mesi, qualora questo sia soggetto, prima dei trenta giorni di età, all'apposizione da parte dell'allevatore di un marchio provvisorio riconosciuto dall'autorità competente e che consenta di identificare l'azienda in cui l'animale è nato e purché l'animale non possa lasciare l'azienda se non per essere macellato in un macello situato nel territorio dell'autorità competente che ha riconosciuto il marchio, senza passare per un'altra azienda.

Tuttavia, l'autorità competente può permettere che i vitelli destinati alla macellazione prima dei sei mesi di età che sono trasferiti prima di aver raggiunto trenta giorni di età conformemente al sistema nazionale di trasferimento, riconosciuto secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 90/425/CEE e che consenta di individuare almeno l'azienda di origine, siano marchiati nell'azienda di ingrasso, purché vi siano stati trasferiti direttamente dall'azienda in cui sono nati e purché i vitelli trasferiti in conformità dei suddetti sistemi non siano ammissibili a beneficiare di un premio.

3. Gli animali diversi dai bovini devono essere marchiati quanto prima possibile e in ogni caso prima di lasciare l'azienda con un marchio auricolare o con un tatuaggio atto a consentire l'individuazione dell'azienda di provenienza nonché un riferimento all'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a); ogni documento di accompagnamento deve fare menzione di detto marchio.

In attesa della decisione di cui all'articolo 10 della presente direttiva, nonché in deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), secondo comma della direttiva 90/425/CEE, gli Stati membri possono mantenere il loro sistema nazionale per i movimenti di animali diversi dai bovini all'interno del loro territorio. Tale sistema deve consentire di identificare l'azienda di provenienza e di risalire all'azienda in cui gli animali sono nati. Gli Stati membri notificano alla Commissione il sistema che intendono applicare al riguardo a decorrere dal 1o luglio 1993 per i suini e dal 1o luglio 1994 per gli ovini e i caprini. Secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 90/425/CEE uno Stato membro può essere invitato a modificare il suo sistema se esso non soddisfa la condizione di cui alla seconda frase.

Gli animali marchiati con un marchio provvisorio che identifica una partita devono essere accompagnati per tutta la durata dello spostamento da un documento atto a consentire la determinazione dell'origine, della proprietà, del luogo di partenza e della destinazione.

Tuttavia, l'autorità competente può autorizzare lo spostamento di ovini e caprini non marchiati tra aziende di identico status sanitario appartenenti allo stesso proprietario e situate nel territorio dell'autorità in questione purché ogni spostamento avvenga nell'ambito di un sistema nazionale che consenta di risalire all'azienda di nascita dell'animale. Anteriormente al 1o luglio 1994 gli Stati membri notificano alla Commissione i sistemi che intendono introdurre al riguardo. Secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 90/425/CEE, uno Stato membro può essere invitato a modificare questo sistema qualora esso non sia conforme al requisito precitato.

4. Il testo dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera e) della direttiva 64/432/CEE, è sostituito dal testo seguente:

« e) essere identificati conformemente all'articolo 5 della direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali (*).

(*) GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 32. »

Articolo 6

1. Laddove l'autorità competente dello Stato membro di destinazione decida di non conservare il marchio di identificazione assegnato ad un capo nell'azienda d'origine, tutte le spese connesse alla sostituzione del marchio sono a carico di detta autorità. Qualora il marchio sia stato sostituito deve essere stabilito un nesso tra l'identificazione attribuita dall'autorità competente dello Stato membro di spedizione e la nuova identificazione attribuita dall'autorità dello Stato membro di destinazione. Tale nesso è trascritto nel registro di cui all'articolo 4.

Non ci si può avvalere del ricorso alla facoltà prevista al primo comma nel caso di animali destinati alla macellazione ed importati conformemente all'articolo 8, senza dover essere provvisti di un nuovo marchio conforme all'articolo 5.

2. Laddove gli animali abbiano formato oggetto di scambi, l'autorità competente dello Stato membro di destinazione può, ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 della direttiva 90/425/CEE, avvalersi delle disposizioni dell'articolo 4 della direttiva 89/608/CEE per ottenere le informazioni relative agli animali, al loro allevamento d'origine e ai loro eventuali movimenti.

Articolo 7

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni relative ai movimenti di animali non accompagnati da un certificato o da un documento richiesto a norma della legislazione veterinaria o zootecnica siano conservate al fine di essere presentate all'autorità competente che ne faccia richiesta, per un periodo minimo fissato dall'autorità stessa.

Articolo 8

Gli animali importati da un paese terzo, che abbiano superato i controlli di cui alla direttiva 91/496/CEE e rimangano nel territorio della Comunità, devono essere identificati mediante un marchio conforme all'articolo 5 entro trenta giorni dalla data in cui hanno subito i suddetti controlli e comunque prima del loro spostamento, tranne qualora l'azienda di destinazione sia un macello situato nel territorio dell'autorità responsabile dei controlli veterinari e l'animale sia effettivamente macellato entro questo termine di trenta giorni.

Deve essere stabilito un nesso tra l'identificazione del capo effettuata dal paese terzo e quella assegnatagli dallo Stato membro di destinazione. Tale nesso è trascritto nel registro di cui all'articolo 4.

Articolo 9

Gli Stati membri prendono le misure amministrative e/o penali necessarie per punire qualsiasi infrazione della legislazione veterinaria comunitaria, laddove si accerti che la marchiatura o l'identificazione degli animali o la tenuta dei registri prevista dall'articolo 4 non è stata effettuata nel rispetto delle prescrizioni della presente direttiva.

Articolo 10

Entro il 31 dicembre 1996, il Consiglio, in base ad una relazione della Commissione corredata di eventuali proposte in merito alle quali delibererà a maggioranza qualificata e alla luce dell'esperienza acquisita, riesamina la presente direttiva al fine di definire un sistema comunitario armonizzato d'identificazione e di registrazione e decide in merito alla possibilità di introdurre un dispositivo elettronico di identificazione in funzione dei progressi compiuti in questo settore dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO).

Articolo 11

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva:

- per quanto riguarda le prescrizioni concernenti i bovini, in modo tale che:

i) i bovini formino oggetto, a decorrere dal 1o febbraio 1993, di una registrazione secondo modalità nazionali esistenti che rispettino le prescrizioni di cui all'articolo 4 e di un'identificazione secondo le regole esistenti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), secondo e terzo comma,

ii) i sistemi comunitari di registrazione e di identificazione previsti dalla presente direttiva siano realizzati a decorrere dal 1o ottobre 1993,

- per quanto riguarda le prescrizioni concernenti i suini, anteriormente al 1o gennaio 1994,

- per quanto riguarda le prescrizioni concernenti gli ovini e i caprini, anteriormente al 1o gennaio 1995.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano queste disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. La fissazione al 1o gennaio 1994 e al 1o gennaio 1995 della data di scadenza del termine utile per la trasposizione lascia impregiudicata l'abolizione dei controlli veterinari alle frontiere prevista dalla direttiva 90/425/CEE.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 1992. Per il Consiglio

Il Presidente

J. PATTEN

(1) GU n. C 137 del 27. 5. 1992, pag. 7. (2) Parere reso il 19 novembre 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/496/CEE (GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56). (4) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/628/CEE (GU n. L 340 dell'11. 12. 1991, pag. 17). (5) GU n. L 144 del 2. 6. 1981, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 945/87 (GU n. L 90 del 2. 4. 1987, pag. 3). (6) GU n. L 351 del 2. 12. 1989, pag. 34. (7) GU n. L 59 del 2. 3. 1989, pag. 33. (8) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale. (9) Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/687/CEE (GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 16). (10) Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 19). (11) Direttiva 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina (GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 36).