31992L0096

Direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita)

Gazzetta ufficiale n. L 360 del 09/12/1992 pag. 0001 - 0027
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 3 pag. 0180
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 3 pag. 0180


DIRETTIVA 92/96/CEE DEL CONSIGLIO del 10 novembre 1992 che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2 e l'articolo 66,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

1. considerando che è necessario completare il mercato interno nel settore dell'assicurazione diretta sulla vita, sotto il duplice profilo della libertà di stabilimento e della libertà di prestazione dei servizi, allo scopo di facilitare alle imprese di assicurazione con sede sociale nella Comunità l'assunzione di impegni all'interno della Comunità;

2. considerando che la seconda direttiva 90/619/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267/CEE (4), ha contribuito in larga misura alla realizzazione del mercato interno nel settore dell'assicurazione diretta sulla vita, accordando già ai contraenti che prendono l'iniziativa di sottoscrivere un impegno con un'impresa di assicurazione in un altro Stato membro e che quindi non necessitano di una particolare tutela nello Stato membro dell'impegno, la piena libertà di fare ricorso al più ampio mercato possibile delle assicurazioni;

3. considerando che la direttiva 90/619/CEE rappresenta perciò una tappa importante verso il ravvicinamento dei mercati nazionali in un unico mercato integrato, tappa che deve essere completata da altri strumenti comunitari al fine di consentire a tutti i contraenti, che prendano o meno l'iniziativa, la possibilità di fare ricorso a qualsiasi assicuratore che abbia la propria sede sociale nella Comunità e che vi svolge la propria attività in regime di libero stabilimento o di libera prestazione dei servizi, garantendo loro al tempo stesso un livello adeguato di tutela;

4. considerando che la presente direttiva rientra nel quadro della normativa già realizzata, in particolare dalla prima direttiva 79/267/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sulla vita ed il suo esercizio (5), e dalla direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (6);

5. considerando che l'impostazione adottata consiste nell'attuare le forme di armonizzazione essenziali, necessarie e sufficienti ad ottenere il reciproco riconoscimento delle autorizzazioni e dei sistemi di controllo prudenziale, così da rendere possibile il rilascio di un'autorizzazione unica valida in tutta la Comunità e l'applicazione del principio del controllo da parte dello Stato membro d'origine;

6. considerando che, di conseguenza, l'accesso all'attività assicurativa e l'esercizio della stessa saranno d'ora in poi subordinati alla concessione di un'autorizzazione amministrativa unica, rilasciata dalle autorità dello Stato membro in cui l'impresa di assicurazione ha la propria sede sociale; che grazie a tale autorizzazione l'impresa può svolgere le proprie attività ovunque nella Comunità, sia in regime di libero stabilimento, sia in regime di libera prestazione di servizi; che lo Stato membro della succursale o della libera prestazione di servizi non potrà più richiedere una nuova autorizzazione alle imprese di assicurazione che intendono esercitarvi le proprie attività assicurative e che sono già autorizzate nello Stato membro d'origine; che è pertanto opportuno modificare in tal senso le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE;

7. considerando che spetta ormai alle autorità competenti dello Stato membro d'origine vigilare sulla situazione finanziaria dell'impresa di assicurazione, in particolare sulla solvibilità e sulla costituzione di riserve tecniche sufficienti, nonché sulla loro rappresentazione mediante congrue attività;

8. considerando che la realizzazione delle operazioni a cui fa riferimento l'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 79/267/CEE del Consiglio non può in alcun caso pregiudicare i poteri conferiti alle rispettive autorità nei confronti degli enti titolari delle attività previste nella suddetta disposizione;

9. considerando che talune disposizioni della presente direttiva definiscono norme minime; che lo Stato membro di origine può imporre norme più restrittive nei confronti delle imprese di assicurazione autorizzate dalle proprie autorità competenti;

10. considerando che le autorità competenti degli Stati membri devono pertanto disporre dei mezzi di controllo necessari ad assicurare l'esercizio ordinato delle attività dell'impresa di assicurazione nell'insieme della Comunità, svolte in regime sia di libero stabilimento, sia di libera prestazione dei servizi; che, in particolare, esse devono poter adottare appropriate misure di salvaguardia od imporre sanzioni volte a prevenire irregolarità ed infrazioni eventuali alle disposizioni in materia di controllo delle assicurazioni;

11. considerando che è necessario adeguare le disposizioni concernenti il trasferimento del portafoglio al regime giuridico dell'autorizzazione unica istituito dalla presente direttiva;

12. considerando che è opportuno prevedere uno snellimento della regola di specializzazione stabilita dalla direttiva 79/267/CEE affinché gli Stati membri che lo desiderano abbiano la possibilità di concedere ad una stessa impresa autorizzazioni per i rami previsti nell'allegato della direttiva 79/267/CEE e per le operazioni di assicurazione che rientrano nei rami 1 e 2 dell'allegato della direttiva 73/239/CEE (7); che tuttavia tale possibilità deve essere soggetta a determinate condizioni di rispetto delle regole contabili e delle regole in materia di liquidazione;

13. considerando che per la tutela degli assicurati è necessario che ogni impresa di assicurazione costituisca riserve tecniche sufficienti; che il calcolo di queste ultime si basa essenzialmente su principi attuariali; che è opportuno coordinare detti principi onde agevolare il reciproco riconoscimento delle disposizioni prudenziali applicabili nei vari Stati membri;

14. considerando che, in un intento di prudenza, è auspicabile stabilire un coordinamento minimo delle regole in materia di limitazione del tasso d'interesse utilizzato per il calcolo delle riserve tecniche e che, per tale limitazione, risulta appropriato lasciare agli Stati membri la possibilità di scegliere liberamente il metodo da adottare, dato che tutti i metodi attualmente applicati sono ugualmente corretti, prudenziali ed equivalenti;

15. considerando che è opportuno coordinare le norme concernenti il calcolo, la diversificazione, la localizzazione e la congruenza delle attività di contropartita delle riserve tecniche al fine di agevolare il riconoscimento reciproco delle disposizioni degli Stati membri; che tale coordinamento deve tener conto delle misure adottate in materia di liberalizzazione dei movimenti di capitali dalla direttiva 88/361/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1988, per l'attuazione dell'articolo 67 del trattato (8), nonché dei progressi compiuti dalla Comunità ai fini del completamento dell'unione economica e monetaria;

16. considerando peraltro che lo Stato membro d'origine non può esigere dalle imprese di assicurazione di investire le attività di contropartita delle loro riserve tecniche in categorie determinate di cespiti, essendo tali prescrizioni incompatibili con le misure in materia di libera circolazione dei capitali di cui alla direttiva 88/361/CEE;

17. considerando che, in attesa di una direttiva sui servizi di investimento la quale armonizzi tra l'altro la definizione della nozione di mercato regolamentato, è necessario, ai fini della presente direttiva e fatta salva la futura armonizzazione, dare una definizione provvisoria di questa nozione, la quale sarà sostituita da una definizione che sarà stata oggetto di armonizzazione comunitaria e che assegnerà allo Stato membro di origine del mercato le responsabilità che la presente direttiva assegna in materia, a titolo transitorio, allo Stato membro di origine dell'impresa di assicurazione;

18. considerando che è opportuno completare l'elenco degli elementi che si prestano ad essere utilizzati per la costituzione del margine di solvibilità, richiesto dalla direttiva 79/267/CEE, al fine di tener conto dei nuovi strumenti finanziari e delle facilitazioni accordate alle altre istituzioni finanziarie per l'alimentazione dei loro fondi propri;

19. considerando che l'armonizzazione della normativa del contratto assicurativo non è una condizione preliminare per la realizzazione del mercato interno delle assicurazioni; che quindi la possibilità lasciata agli Stati membri di imporre l'applicazione della propria normativa ai contratti assicurativi coi quali sono assunti impegni situati nel loro territorio è tale da offrire garanzie sufficienti ai contraenti;

20. considerando che, nel quadro del mercato unico, è nell'interesse del contraente aver accesso alla più ampia gamma possibile di prodotti assicurativi offerti nella Comunità, al fine di poter scegliere tra essi il più adeguato alle sue esigenze; che spetta allo Stato membro dell'impegno vigilare affinché non sussista alcun ostacolo alla possibilità di commercializzare nel suo territorio tutti i prodotti assicurativi offerti nella Comunità, purché detti prodotti non siano contrari alle disposizioni giuridiche di interesse generale in vigore nello Stato membro dell'impegno e nella misura in cui l'interesse generale non sia salvaguardato dalle disposizioni dello Stato membro d'origine, sempreché tali disposizioni si applichino senza discriminazioni a qualsiasi impresa operante in detto Stato membro e siano obiettivamente necessarie e proporzionate all'obiettivo perseguito;

21. considerando che gli Stati membri devono poter vigilare affinché i prodotti assicurativi e la documentazione contrattuale utilizzata per la copertura degli impegni sottoscritti nel loro territorio in regime di libero stabilimento o di libera prestazione di servizi rispettino le disposizioni giuridiche specifiche di interesse generale applicabili; che i sistemi di controllo da utilizzare devono adattarsi alle esigenze del mercato interno senza costituire una condizione preliminare all'esercizio dell'attività assicurativa; che in questa prospettiva i sistemi di approvazione preventiva delle condizioni assicurative non sembrano giustificati; che è opportuno di conseguenza predisporre altri sistemi più appropriati alle esigenze del mercato interno e tali da permettere ad ogni Stato membro di garantire l'essenziale tutela dei contraenti;

22. considerando che è tuttavia ammesso che lo Stato membro di origine, per l'applicazione dei principi attuariali conformi alla presente direttiva, possa esigere la comunicazione sistematica delle basi tecniche applicabili al calcolo delle tariffe dei contratti e delle riserve tecniche, escludendo dalla comunicazione delle basi tecniche la notifica delle condizioni generali e particolari dei contratti, nonché delle tariffe commerciali dell'impresa;

23. considerando che nel quadro di un mercato unico delle assicurazioni il consumatore potrà scegliere tra una gamma più ampia e più diversificata di contratti; che per beneficiare appieno di tale varietà e della maggiore concorrenza egli deve disporre delle informazioni necessarie a scegliere il contratto più consono alle sue esigenze; che le informazioni risultano tanto più necessarie in quanto la durata degli impegni può protrarsi su un arco di tempo molto lungo; che è quindi opportuno coordinare le disposizioni minime affinché il consumatore sia informato in modo chiaro e preciso in merito alle caratteristiche essenziali dei prodotti che gli vengono proposti e in merito agli estremi degli organismi cui vanno rivolti i reclami dei contraenti, degli assicurati o dei beneficiari del contratto;

24. considerando che la pubblicità dei prodotti di assicurazione è essenziale per agevolare l'esercizio effettivo delle attività assicurative nella Comunità; che è opportuno lasciare alle imprese di assicurazione la possibilità di ricorrere a tutti i normali mezzi di pubblicità nello Stato membro della succursale o della prestazione di servizi; che tuttavia gli Stati membri possono esigere il rispetto della loro normativa in materia di forma e contenuto della pubblicità in questione, derivante dagli atti comunitari adottati in materia di pubblicità o da disposizioni emanate dagli Stati membri per ragioni d'interesse generale;

25. considerando che nel quadro del mercato interno nessuno Stato membro può ormai vietare l'esercizio simultaneo dell'attività assicurativa sul proprio territorio in regime di stabilimento ed in regime di prestazione di servizi; che è pertanto opportuno sopprimere la facoltà accordata in tal senso agli Stati membri dalla direttiva 90/619/CEE;

26. considerando che è opportuno predisporre un regime di sanzioni applicabili quando l'impresa di assicurazione non si conforma, nello Stato membro in cui è sottoscritto l'impegno, alle disposizioni d'interesse generale ad essa applicabili;

27. considerando che in taluni Stati membri le operazioni di assicurazione non sono assoggettate ad alcuna forma di imposizione indiretta, mentre nella maggioranza di essi vengono applicate imposte particolari ed altre forme di contributo; che negli Stati membri nei quali sono riscosse dette imposte e contributi esistono sensibili divergenze in fatto di strutture e di aliquote; che è opportuno evitare che le differenze esistenti si traducano in distorsioni di concorrenza per i servizi di assicurazione tra Stati membri; che, fatta salva una successiva armonizzazione, con l'applicazione del regime fiscale e di altre forme di contributo previste dallo Stato membro in cui è sottoscritto l'impegno, si può ovviare a tale inconveniente, e che spetta agli Stati membri stabilire le modalità di riscossione di tali imposte e contributi;

28. considerando che occorre realizzare un coordinamento comunitario in materia di liquidazione delle imprese di assicurazione; che finora è essenziale prevedere che, in caso di liquidazione di un'impresa di assicurazioni, il sistema di garanzia istituito in ciascuno Stato membro conferisca parità di trattamento a tutti i creditori di assicurazione, senza distinzione di nazionalità dei creditori medesimi e a prescindere dalle modalità di sottoscrizione dell'impegno;

29. considerando che potrà risultare necessario, a determinati intervalli di tempo, apportare modifiche tecniche alle norme dettagliate che figurano nella presente direttiva, in modo da tener conto dell'evoluzione futura del settore assicurativo; che la Commissione procederà a tali modifiche, nella misura in cui esse siano necessarie, dopo aver consultato il comitato consultivo per le assicurazioni, istituito dalla direttiva 91/675/CEE (9), nell'ambito dei poteri di esecuzione conferiti alla Commissione dalle disposizioni del trattato;

30. considerando che è necessario fissare disposizioni specifiche atte ad assicurare il passaggio dal regime giuridico esistente al momento della messa in applicazione della presente direttiva verso il regime da essa istituito; che tali disposizioni devono servire ad evitare un onere di lavoro supplementare per le autorità competenti degli Stati membri;

31. considerando che, ai sensi dell'articolo 8 C del trattato, occorre tener conto dell'ampiezza dello sforzo che deve essere sostenuto da alcune economie che presentano differenze di sviluppo; che occorre pertanto accordare a taluni Stati membri un regime transitorio che consenta un'applicazione graduale delle disposizioni della presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I DEFINIZIONI E CAMPO D'APPLICAZIONE

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a) impresa di assicurazione: ogni impresa che abbia ottenuto l'autorizzazione amministrativa conformemente all'articolo 6 della direttiva 79/267/CEE;

b) succursale: qualsiasi agenzia o succursale di un'impresa di assicurazione, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 90/619/CEE;

c) impegno: un impegno che si concretizza in una delle forme di assicurazioni o di operazioni di cui all'articolo 1 della direttiva 79/267/CEE;

d) Stato membro d'origine: lo Stato membro in cui è situata la sede sociale dell'impresa di assicurazione che assume l'impegno;

e) Stato membro della succursale: lo Stato membro in cui è situata la succursale che assume l'impegno;

f) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato membro dell'impegno ai sensi dell'articolo 2, lettera e) della direttiva 90/619/CEE, quando questo è assunto da un'impresa di assicurazione o una succursale situata in un altro Stato membro;

g) controllo: il legame esistente tra un'impresa madre e un'impresa figlia, previsto all'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE (²), o una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa;

(²) Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato e relativa ai conti consolidati (GU n. L 193 del 18. 7. 1983, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/605/CEE (GU n. L 317 del 16. 11. 1990, pag. 60).

h) partecipazione qualificata: il fatto di detenere in un'impresa direttamente o indirettamente almeno il 10 % del capitale o dei diritti di voto o qualsiasi altra possibilità di esercitare una notevole influenza sulla gestione dell'impresa in cui è detenuta una partecipazione.

Ai fini dell'applicazione di questa definizione negli articoli 7 e 14 e delle altre quote di partecipazione di cui all'articolo 14, sono presi in considerazione i diritti di voto di cui all'articolo 7 della direttiva 88/627/CEE (¹);

i) impresa madre: un'impresa madre ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE;

j) impresa figlia: un'impresa figlia ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE; ogni impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata come impresa figlia dell'impresa madre a cui fanno capo tali imprese;

k) mercato regolamentato: un mercato finanziario considerato dallo Stato membro d'origine dell'impresa come un mercato regolamentato in attesa di una definizione che sarà data nell'ambito di una direttiva sui servizi di investimento e caratterizzato:

- da un funzionamento regolare e

- dal fatto che le disposizioni stabilite o approvate dalle autorità appropriate definiscono le condizioni di funzionamento del mercato, le condizioni di accesso al mercato, nonché, quando è applicabile la direttiva 79/279/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, concernente il coordinamento delle condizioni per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori (²), le condizioni di ammissione alla quotazione fissate dalla direttiva precitata, e se detta direttiva non è applicabile, le condizioni che devono essere soddisfatte da tali strumenti finanziari per poter essere effettivamente negoziati sul mercato.

Ai fini della presente direttiva, un mercato regolamentato può essere situato in uno Stato membro o in un paese terzo. In quest'ultimo caso il mercato deve essere riconosciuto dallo Stato membro di origine dell'impresa e deve soddisfare requisiti analoghi. Gli strumenti finanziari che vengono in esso negoziati devono essere di qualità comparabile a quella degli strumenti negoziati sul mercato o sui mercati regolamentato/i dello Stato membro in questione;

(¹) Direttiva 88/627/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1988, relativa alle informazioni da pubblicare al momento della cessione di una partecipazione importante in una società quotata in borsa (GU n. L 348 del 17. 12. 1988, pag. 62).

(²) GU n. L 66 del 13. 3. 1979, pag. 21. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 82/148/CEE (GU n. L 62 del 5. 3. 1982, pag. 22).

l) autorità competenti: le autorità nazionali incaricate, in virtù di una legge o di una normativa, del controllo delle imprese di assicurazione.

Articolo 2

1. La presente direttiva riguarda gli impegni e le imprese di cui all'articolo 1 della direttiva 79/267/CEE.

2. All'articolo 1, punto 2 della direttiva 79/267/CEE sono soppressi i termini «e siano autorizzate nel paese di attività».

3. La presente direttiva non riguarda né le assicurazioni ed operazioni, né le imprese ed istituzioni che esulano dall'ambito di applicazione della direttiva 79/267/CEE, né gli enti di cui all'articolo 4 della stessa direttiva.

TITOLO II ACCESSO ALL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA

Articolo 3

Il testo dell'articolo 6 della direttiva 79/267/CEE è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 6

L'accesso all'attività di cui alla presente direttiva è subordinato alla concessione di un'autorizzazione amministrativa preliminare.

Questa autorizzazione deve essere richiesta alle autorità dello Stato membro d'origine:

a) dall'impresa che stabilisce la propria sede sociale sul territorio di detto Stato membro;

b) dall'impresa che, dopo aver ricevuto l'autorizzazione di cui al primo comma, estende la propria attività ad un intero ramo o ad altri rami.»

Articolo 4

Il testo dell'articolo 7 della direttiva 79/267/CEE è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 7

1. L'autorizzazione è valida per l'intera Comunità. Essa permette all'impresa di esercitarvi attività in regime di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi.

2. L'autorizzazione è accordata per ramo quale definito nell'allegato. Essa riguarda l'intero ramo, a meno che il richiedente desideri garantire soltanto una parte dei rischi rientranti in tale ramo.

Le autorità competenti possono limitare l'autorizzazione richiesta per un ramo alle sole attività contenute nel programma di attività di cui all'articolo 9.

Ogni Stato membro può concedere l'autorizzazione per più rami, sempreché la legislazione nazionale consenta di esercitarli contemporaneamente.»

Articolo 5

Il testo dell'articolo 8 della direttiva 79/267/CEE è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 8

1. Lo Stato membro di origine esige che le imprese di assicurazione richiedenti l'autorizzazione:

a) adottino una delle forme seguenti:

- per quanto riguarda il Regno del Belgio: "société anonyme/naamloze vennootschap", "société en commandite par actions/commanditaire vennootschap op aandelen", "association d'assurance mutuelle/onderlinge verzekeringsvereniging", "société coopérative/cooeperatieve vennootschap";

- per quanto riguarda il Regno di Danimarca: "aktieselskaber", "gensidige selskaber", "pensionskasser omfattet af lov om forsikringsvirksomhed (tvaergaaende pensionskasser)";

- per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania: "Aktiengesellschaft", "Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit", "oeffentlich-rechtliches Wettbewerbsversicherungsunternehmen";

- per quanto riguarda la Repubblica francese: "Société anonyme, société d'assurance mutuelle", "institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale", "institution de prevoyance régie par le code rural", "mutuelles régies par le code de la mutualité";

- per quanto riguarda l'Irlanda: "incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited", "societies registered under the Industrial and Provident Societies Acts" "societies registered under the Friendly Societies Acts";

- per quanto riguarda la Repubblica italiana: "società per azioni", "società cooperativa", "mutua di assicurazione";

- per quanto riguarda il Granducato del Lussemburgo: "société anonyme", "société en commandite par action", "association d'assurances mutuelles", "société coopérative";

- per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi: "naamloze vennootschap", "onderlinge waarborgmaatschappij";

- per quanto riguarda il Regno Unito: "incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited", "societies registered under the Industrial and Provident Societies Acts", "societies registered or incorporated under the Friendly Societies Acts", "the association of underwriters known as Lloyd's";

- per quanto riguarda la Repubblica ellenica: "áíþíõìç aaôáéñssá";

- per quanto riguarda il Regno di Spagna: "sociedad anônima", "sociedad mutua", "sociedad cooperativa";

- per quanto riguarda la Repubblica portoghese: "sociedade anónima", "mútua de seguros".

L'impresa di assicurazione potrà assumere altresì la forma di società europea, quando questa sarà istituita.

Gli Stati membri possono inoltre creare, ove occorra, imprese che assumano qualsiasi forma di diritto pubblico, purché abbiano lo scopo di fare operazioni di assicurazione a condizioni equivalenti a quelle delle imprese di diritto privato;

b) limitino il loro oggetto sociale alle attività previste dalla presente direttiva e alle operazioni che ne discendono direttamente, escludendo qualsiasi altra attività commerciale;

c) presentino un programma d'attività conforme all'articolo 9;

d) possiedano il minimo del fondo di garanzia previsto all'articolo 20, paragrafo 2;

e) siano effettivamente dirette da persone che soddisfano i necessari requisiti di onorabilità e di qualificazione o di esperienza professionale.

2. L'impresa che richiede l'autorizzazione per l'estensione delle proprie attività ad altri rami o per l'estensione di un'autorizzazione che copra solo una parte dei rischi raggruppati in un ramo deve presentare un programma d'attività conforme all'articolo 9.

Essa deve inoltre fornire la prova che dispone del margine di solvibilità di cui all'articolo 19 e che possiede il fondo di garanzia di cui all'articolo 20, paragrafi 1 e 2.

3. Gli Stati membri non stabiliscono disposizioni che esigano la preventiva approvazione o la comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazione, delle tariffe, delle basi tecniche, utilizzate in particolare per il calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche, nonché dei formulari ed altri stampati che l'impresa abbia intenzione di utilizzare nelle sue relazioni con i contraenti.

Nonostante il primo comma e unicamente allo scopo di controllare il rispetto delle disposizioni nazionali relative ai principi attuariali, lo Stato membro di origine può esigere la comunicazione sistematica delle basi tecniche utilizzate per il calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche, senza che tale esigenza possa costituire per l'impresa una condizione preliminare per l'esercizio delle sue attività.

La presente direttiva non osta a che gli Stati membri mantengano in vigore o introducano disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che prevedano l'approvazione dello statuto e la trasmissione di qualsiasi documento necessario all'esercizio normale del controllo.

Al più tardi cinque anni dopo la messa in applicazione della direttiva 92/96/CEE (*) la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente paragrafo.

4. Le disposizioni anzidette non possono prevedere l'esame della domanda di autorizzazione in funzione delle necessità economiche del mercato.

(*) GU n. L 360 del 9. 12. 1992, pag. 1.»

Articolo 6

Il testo dell'articolo 9 della direttiva 79/267/CEE è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 9

Il programma d'attività di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c) e paragrafo 2 deve contenere le indicazioni o giustificazioni riguardanti:

a) la natura degli impegni che l'impresa si propone di assumere;

b) i principi direttivi in materia di riassicurazione;

c) gli elementi che costituiscono il fondo minimo di garanzia;

d) le previsioni circa le spese d'impianto dei servizi amministrativi e della rete di produzione, i mezzi finanziari destinati a farvi fronte;

inoltre, per i primi tre esercizi sociali:

e) un piano che esponga dettagliatamente le previsioni delle entrate e delle spese sia per le operazioni dirette e per le operazioni di riassicurazione attiva che per le operazioni di riassicurazione passiva;

f) la situazione probabile di tesoreria;

g) le previsioni relative ai mezzi finanziari destinati alla copertura degli impegni e del margine di solvibilità.»

Articolo 7

Le autorità competenti dello Stato membro d'origine non concedono l'autorizzazione che consente l'accesso di un'impresa all'attività assicurativa se prima non hanno ottenuto comunicazione dell'identità degli azionisti o dei soci, diretti o indiretti, persone fisiche o giuridiche, che vi detengono una partecipazione qualificata, nonché dell'entità di questa partecipazione.

Le autorità competenti rifiutano l'autorizzazione se, tenuto conto della necessità di garantire una gestione sana e prudente dell'impresa di assicurazione, non sono soddisfatte della qualità degli azionisti o soci.

TITOLO III ARMONIZZAZIONE DELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Capitolo 1

Articolo 8

Il testo dell'articolo 15 della direttiva 79/267/CEE è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 15

1. La vigilanza finanziaria su un'impresa di assicurazione, compresa quella sulle attività da questa esercitate tramite succursali e in regime di prestazione di servizi, rientra nella competenza esclusiva dello Stato membro d'origine. Se le autorità competenti dello Stato membro dell'impegno hanno motivo di ritenere che le attività dell'impresa di assicurazioni possano eventualmente compromettere la solidità finanziaria della stessa, ne informano le autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'impresa in questione. Le autorità competenti di detto Stato d'origine verificano se l'impresa rispetti i principi prudenziali definiti nella presente direttiva.

2. La vigilanza finanziaria comprende in particolare la verifica, per l'insieme delle attività dell'impresa di assicurazione, dello stato di solvibilità e della costituzione di riserve tecniche, comprese le riserve matematiche, e delle attività di contropartita in conformità delle norme o della prassi stabilite nello Stato membro d'origine, ai sensi delle disposizioni adottate a livello comunitario.

3. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine prescrivono che qualsiasi impresa di assicurazione sia dotata di una buona organizzazione amministrativa e contabile e di adeguate procedure di controllo interno.»

Articolo 9

Il testo dell'articolo 16 della direttiva 79/267/CEE è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 16

Gli Stati membri della succursale prevedono che, quando un'impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro esercita la propria attività tramite una succursale, le autorità competenti dello Stato membro di origine possano, dopo averne preventivamente informato le autorità competenti dello Stato membro della succursale, procedere direttamente, o tramite persone da esse incaricate a tal fine, alla verifica in loco delle informazioni necessarie per assicurare la vigilanza finanziaria dell'impresa. Le autorità dello Stato membro della succursale possono partecipare a questa verifica.»

Articolo 10

Il testo dell'articolo 23, paragrafi 2 e 3 della direttiva 79/267/CEE è sostituito dal testo seguente:

«2. Gli Stati membri esigono dalle imprese di assicurazione con sede sociale nel loro territorio di fornire periodicamente i documenti necessari per l'esercizio del controllo, nonché i documenti statistici. Le autorità competenti si comunicano i documenti e le informazioni utili all'esercizio del controllo.

3. Ogni Stato membro adotta tutte le disposizioni utili affinché le autorità competenti dispongano dei poteri e dei mezzi necessari per la sorveglianza delle attività delle imprese di assicurazione con sede sociale nel loro territorio, comprese le attività esercitate fuori di tale territorio, conformemente alle direttive del Consiglio riguardanti tali attività ed ai fini della loro applicazione.

Questi poteri e mezzi devono in particolare consentire alle autorità competenti:

a) di informarsi approfonditamente circa la situazione dell'impresa e le sue attività complessive, in particolare:

- raccogliendo informazioni o richiedendo documenti relativi all'attività assicurativa,

- procedendo a controlli diretti nei locali dell'impresa;

b) di prendere nei confronti dell'impresa, dei dirigenti responsabili o delle persone che controllano l'impresa tutte le misure appropriate e necessarie per garantire che le attività dell'impresa siano conformi alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che l'impresa deve osservare nei vari Stati membri ed in particolare al programma di attività, qualora sia obbligatorio, nonché per evitare o eliminare irregolarità che possano ledere gli interessi degli assicurati;

c) di assicurare l'applicazione di tali misure, se necessario mediante esecuzione coattiva, facendo eventualmente ricorso agli organi giudiziari.

Gli Stati membri possono anche prevedere che le autorità competenti possano ottenere informazioni sui contratti detenuti dagli intermediari.»

Articolo 11

1. All'articolo 6 della direttiva 90/619/CEE, i paragrafi da 2 a 7 sono abrogati.

2. Ogni Stato membro autorizza, alle condizioni previste dal diritto nazionale, le imprese di assicurazione con sede sociale nel suo territorio a trasferire totalmente o in parte il loro portafoglio di contratti, sottoscritti in regime di libero stabilimento o di libera prestazione di servizi, ad un cessionario stabilito nella Comunità, se le autorità competenti dello Stato membro d'origine del cessionario attestano che questi dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario.

3. Quando una succursale prevede di trasferire totalmente o in parte il proprio portafoglio sottoscritto in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, lo Stato membro della succursale deve essere consultato.

4. Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, le autorità dello Stato membro d'origine dell'impresa cedente autorizzano il trasferimento dopo aver ricevuto l'accordo delle autorità competenti degli Stati membri dell'impegno.

5. Le autorità competenti degli Stati membri consultati comunicano il proprio parere alle autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'impresa di assicurazione cedente entro tre mesi dal ricevimento della richiesta; se le autorità consultate non danno una risposta entro tale termine, il silenzio equivale ad un parere favorevole o ad un tacito accordo.

6. Il trasferimento autorizzato in conformità del presente articolo è oggetto, nello Stato membro dell'impegno, di idonea pubblicità, nei modi previsti dal diritto nazionale. Tale trasferimento è opponibile di diritto ai contraenti, agli assicurati ed a qualunque altra persona che abbia diritti od obblighi derivanti dai contratti trasferiti.

Tale disposizione lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di prevedere la facoltà dei contraenti di risolvere il contratto entro un termine stabilito a decorrere dal trasferimento.

Articolo 12

1. Il testo dell'articolo 24 della direttiva 79/267/CEE è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 24

1. Qualora un'impresa non si conformi alle disposizioni dell'articolo 17, l'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'impresa può vietare la libera disponibilità degli attivi dopo aver informato della propria intenzione le autorità competenti degli Stati membri dell'impegno.

2. Al fine di ristabilire la situazione finanziaria di un'impresa il cui margine di solvibilità non raggiunga più il minimo prescritto all'articolo 19, l'autorità competente dello Stato membro di origine esige un piano di risanamento che deve essere sottoposto alla sua approvazione.

In casi eccezionali, se l'autorità competente ritiene che la posizione finanziaria dell'impresa stia per degradarsi ulteriormente, essa può limitare o vietare la libera disponibilità degli attivi dell'impresa. Essa informa di tutte le misure che ha adottato le autorità degli altri Stati membri nel cui territorio l'impresa svolge la propria attività e queste ultime, su richiesta della prima autorità, adottano le medesime misure.

3. Se il margine di solvibilità non raggiunge più il fondo di garanzia di cui all'articolo 20, l'autorità competente dello Stato membro di origine esige dall'impresa un piano di finanziamento a breve termine il quale deve essere sottoposto alla sua approvazione.

Essa può inoltre restringere o vietare la libera disponibilità degli attivi dell'impresa. Essa ne informa le autorità degli Stati membri sul cui territorio l'impresa esercita un'attività, le quali, a sua richiesta, adottano le stesse disposizioni.

4. Nei casi previsti ai paragrafi 1, 2 e 3, le autorità competenti possono prendere inoltre tutte le misure atte a salvaguardare gli interessi degli assicurati.

5. Ogni Stato membro adotta le misure necessarie per poter vietare, in conformità della propria legislazione nazionale, la libera disponibilità degli attivi situati nel suo territorio, su richiesta, nei casi previsti ai paragrafi 1, 2 e 3, dello Stato membro d'origine dell'impresa il quale deve precisare gli attivi che debbono formare oggetto di tali misure.»

Articolo 13

Il testo dell'articolo 26 della direttiva 79/267/CEE è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 26

1. L'autorizzazione accordata all'impresa di assicurazione dall'autorità competente dello Stato membro di origine può essere revocata da questa autorità quando l'impresa:

a) non fa uso dell'autorizzazione entro dodici mesi, vi rinuncia espressamente o ha cessato di esercitare la propria attività per un periodo superiore a sei mesi, a meno che lo Stato membro interessato non preveda in tali casi la decadenza dell'autorizzazione;

b) non soddisfa più le condizioni di accesso;

c) non ha potuto realizzare, entro i termini stabiliti, le misure previste dal piano di risanamento o dal piano di finanziamento di cui all'articolo 24;

d) manca gravemente agli obblighi che le incombono in virtù della normativa ad essa applicabile.

L'autorità competente dello Stato membro d'origine informa della revoca o della decadenza dell'autorizzazione le autorità competenti degli altri Stati membri, le quali devono prendere opportune misure onde impedire all'impresa interessata di dare inizio a nuove operazioni nel loro territorio in regime di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi. L'autorità prende inoltre, con il concorso delle autorità in questione, ogni misura atta a salvaguardare gli interessi degli assicurati, e in particolare restringe la libera disponibilità degli attivi dell'impresa, in applicazione dell'articolo 24, paragrafo 1, paragrafo 2, secondo comma e paragrafo 3, secondo comma.

2. Qualsiasi decisione di revoca dell'autorizzazione deve essere motivata in modo preciso e notificata all'impresa interessata.»

Articolo 14

1. Gli Stati membri prevedono che tutte le persone fisiche o giuridiche che intendano detenere, direttamente o indirettamente, in un'impresa di assicurazione una partecipazione qualificata debbano informarne preventivamente le autorità competenti dello Stato membro d'origine e comunicare l'entità di tale partecipazione. Le persone fisiche e giuridiche sono altresì tenute ad informare le autorità competenti dello Stato membro di origine qualora intendano aumentare la propria partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale da esse detenuta raggiunga o superi i limiti del 20 %, 33 % o 50 % oppure l'impresa d'assicurazioni divenga una loro società figlia.

Le autorità competenti dello Stato membro d'origine dispongono di un termine massimo di tre mesi dalla data della comunicazione prevista al primo comma per opporsi a detto progetto se, tenuto conto della necessità di garantire una gestione sana e prudente dell'impresa di assicurazione, non siano soddisfatte della qualità della persona di cui al primo comma. In assenza di opposizione, le autorità possono fissare un termine massimo per la realizzazione del progetto di cui al primo comma.

2. Gli Stati membri prevedono che tutte le persone fisiche o giuridiche che non intendano più detenere, direttamente o indirettamente, in un'impresa di assicurazione una partecipazione qualificata debbano informarne preventivamente le autorità competenti dello Stato membro d'origine e comunicare l'entità prevista della partecipazione. Le persone fisiche o giuridiche sono parimenti tenute ad informare le autorità competenti qualora intendano diminuire la propria partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale da esse detenuta scenda al di sotto delle soglie del 20 %, 33 % o 50 % oppure l'impresa di assicurazione cessi di essere una loro società figlia.

3. Le imprese di assicurazione comunicano alle autorità competenti dello Stato membro d'origine, appena ne abbiano conoscenza, gli acquisti o le cessioni di partecipazioni al loro capitale che determinano il superamento, in aumento o in diminuzione, di una delle soglie di cui ai paragrafi 1 e 2.

Esse comunicano altresì, almeno una volta all'anno, l'identità degli azionisti o dei soci che detengono partecipazioni qualificate, nonché l'entità di queste ultime, così come risultano in particolare dai verbali dell'assemblea annuale degli azionisti o dei soci ovvero dalle informazioni ricevute in ottemperanza agli obblighi relativi alle società quotate in una borsa valori.

4. Gli Stati membri prevedono che, qualora l'influenza esercitata dalle persone di cui al paragrafo 1 possa essere di ostacolo ad una gestione prudente e sana dell'impresa di assicurazione, le autorità competenti dello Stato membro d'origine adottino le opportune misure per porre termine a tale situazione. Le misure in questione possono in particolare consistere in ingiunzioni, in sanzioni nei confronti dei dirigenti o nella sospensione dell'esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote detenute dagli azionisti o dai soci di cui trattasi.

Misure analoghe sono applicate nei confronti delle persone fisiche o giuridiche che non ottemperino all'obbligo dell'informazione preventiva stabilito al paragrafo 1. Per i casi in cui la partecipazione sia assunta nonostante l'opposizione delle autorità competenti, gli Stati membri, indipendentemente da altre sanzioni da adottare, prevedono la sospensione dell'esercizio dei relativi diritti di voto, oppure la nullità o l'annullabilità dei voti espressi.

Articolo 15

1. Gli Stati membri prescrivono che tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività per le autorità competenti, nonché i revisori o gli esperti incaricati dalle autorità competenti, abbiano l'obbligo del segreto d'ufficio. In virtù di questo obbligo, nessuna informazione riservata ricevuta da tali persone in ragione dell'ufficio può essere divulgata a qualsiasi persona o autorità, se non in forma sommaria o globale cosicché non si possano individuare le singole imprese di assicurazione, fatti salvi i casi rilevanti per il diritto penale.

Tuttavia, nei casi concernenti un'impresa di assicurazioni dichiarata fallita o soggetta a liquidazione coatta ordinata da un tribunale, le informazioni riservate che non riguardano i terzi implicati nei tentativi di salvataggio possono essere divulgate nell'ambito di procedimenti civili o commerciali.

2. Il paragrafo 1 non osta a che le autorità competenti dei vari Stati membri procedano agli scambi di informazioni previsti dalle direttive applicabili alle imprese di assicurazione. Tali informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri possono stipulare accordi di cooperazione, che prevedano scambi d'informazioni, con le autorità competenti di paesi terzi, a condizione che le informazioni comunicate beneficino di garanzie in ordine al segreto d'ufficio almeno equivalenti a quelle previste dal presente articolo.

4. L'autorità competente che, a norma dei paragrafi 1 o 2, riceve informazioni riservate può servirsene soltanto nell'esercizio delle proprie funzioni e più particolarmente:

- per l'esame delle condizioni di accesso all'attività di assicurazione e per facilitare il controllo delle condizioni di esercizio dell'attività, in particolare in materia di vigilanza sulle riserve tecniche, sul margine di solvibilità, sull'organizzazione amministrativa e contabile e sul controllo interno, o

- per l'irrogazione di sanzioni, o

- nell'ambito di un ricorso amministrativo contro una decisione dell'autorità competente, o

- nell'ambito di procedimenti giurisdizionali instaurati a norma dell'articolo 50 o di disposizioni speciali previste dalle direttive adottate nel settore delle imprese di assicurazione.

5. I paragrafi 1 e 4 non ostano allo scambio di informazioni all'interno di uno stesso Stato membro, qualora esistano più autorità competenti, o, fra Stati membri, tra le autorità competenti e:

- le autorità investite della funzione pubblica di vigilanza sugli enti creditizi e su altre istituzioni finanziarie, nonché le autorità incaricate di vigilare sui mercati finanziari,

- gli organi implicati nella liquidazione e nel fallimento delle imprese di assicurazione e in altre procedure analoghe, e

- le persone incaricate del controllo legale dei conti delle imprese di assicurazione e degli altri enti finanziari,

affinché esse possano svolgere la propria funzione di vigilanza; tali paragrafi non ostano inoltre alla trasmissione agli organi incaricati della gestione delle procedure obbligatorie di liquidazione o dei fondi di garanzia delle informazioni necessarie per lo svolgimento della loro funzione. Le informazioni ricevute dalle autorità, organi e persone di cui sopra sono coperte dal segreto d'ufficio previsto al paragrafo 1.

6. Inoltre, nonostante i paragrafi 1 e 4, gli Stati membri possono autorizzare, in base a disposizioni legislative, la comunicazione di alcune informazioni ad altri servizi delle loro amministrazioni centrali responsabili per la legislazione di vigilanza sugli enti creditizi, sugli enti finanziari, sui servizi di investimento e sulle compagnie di assicurazioni, nonché agli ispettori incaricati da detti servizi.

Tuttavia tali comunicazioni possono essere fornite solo quando ciò risulti necessario per motivi di vigilanza prudenziale.

Tuttavia gli Stati membri prevedono che le informazioni ricevute in base ai paragrafi 2 e 5 e quelle ottenute mediante le ispezioni di cui all'articolo 16 della direttiva 79/267/CEE non possano in nessun caso essere oggetto delle comunicazioni menzionate nel presente paragrafo, salvo accordo esplicito dell'autorità competente che ha comunicato le informazioni o dell'autorità competente dello Stato membro in cui è stata effettuata l'ispezione.

Articolo 16

Il testo dell'articolo 13 della direttiva 79/267/CEE è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 13

1. Fatti salvi i paragrafi 3 e 7 nessuna impresa può essere autorizzata in virtù della presente direttiva né in virtù della direttiva 73/239/CEE.

2. Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere che:

- le imprese autorizzate in virtù della presente direttiva possano ottenere anche un'autorizzazione, conformemente all'articolo 6 della direttiva 73/239/CEE, per i rischi di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato di detta direttiva;

- le imprese autorizzate in virtù dell'articolo 6 della direttiva 73/239/CEE, unicamente per i rischi di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato di detta direttiva, possano ottenere un'autorizzazione in virtù della presente direttiva.

3. Fatto salvo il paragrafo 6, le imprese di cui al paragrafo 2 e quelle che, al momento della notifica della presente direttiva, praticano il cumulo delle due attività contemplate dalla presente direttiva e dalla direttiva 73/239/CEE, possono continuare a praticare tale cumulo purché adottino per ciascuna delle suddette attività una gestione distinta, conformemente all'articolo 14.

4. Gli Stati membri possono prevedere che le imprese di cui al paragrafo 2 rispettino le regole contabili cui sono soggette le imprese autorizzate in virtù della presente direttiva per tutte le loro attività. Gli Stati membri possono inoltre prescrivere, in attesa di un coordinamento in materia, che, per quanto concerne le regole per la liquidazione, le attività relative ai rischi di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato della direttiva 73/239/CEE esercitate dalle imprese di cui al paragrafo 2 siano anch'esse disciplinate dalle norme applicabili alle attività inerenti all'assicurazione sulla vita.

5. Nei casi in cui un'impresa che esercita le attività contemplate nell'allegato della direttiva 73/239/CEE abbia legami finanziari, commerciali o amministrativi con un'impresa che esercita le attività elencate nella presente direttiva, le autorità competenti degli Stati membri nel cui territorio tali imprese hanno la propria sede sociale vigilano affinché i conti delle stesse non siano falsati da convenzioni stipulate tra di esse o da qualsiasi accordo atto ad influenzare la ripartizione delle spese e delle entrate.

6. Ciascuno Stato membro può obbligare le imprese con sede sociale nel proprio territorio a porre fine, entro termini da esso stabiliti, al cumulo delle attività che le stesse esercitavano al momento della notifica della presente direttiva.

7. Le disposizioni del presente articolo saranno riesaminate in base a una relazione della Commissione al Consiglio in base alla futura armonizzazione delle norme sulla liquidazione e comunque entro il 31 dicembre 1999.»

Articolo 17

L'articolo 35 della direttiva 79/267/CEE e l'articolo 18 della direttiva 90/619/CEE sono abrogati.

Capitolo 2

Articolo 18

Il testo dell'articolo 17 della direttiva 79/267/CEE è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 17

1. Lo Stato membro d'origine prescrive ad ogni impresa di assicurazione di costituire riserve tecniche sufficienti, ivi comprese le riserve matematiche, relative all'insieme delle sue attività.

L'ammontare di tali riserve è determinato in base ai principi seguenti:

A. i) Le riserve tecniche di assicurazione vita devono essere calcolate in base ad un metodo attuariale prospettivo sufficientemente prudente, tenendo conto di tutti gli obblighi futuri conformemente alle condizioni stabilite per ciascun contratto in corso, tra cui:

- tutte le prestazioni garantite, ivi compresi i valori di riscatto garantiti;

- le partecipazioni agli utili cui gli assicurati hanno diritto collettivamente o individualmente, siano tali partecipazioni definite come acquisite, dichiarate, o assegnate;

- tutte le opzioni cui ha diritto l'assicurato ai termini del contratto;

- le spese dell'impresa, ivi comprese le provvigioni;

tenendo altresì conto dei premi futuri da incassare.

ii) Può essere utilizzato un metodo retrospettivo se è possibile dimostrare che le riserve tecniche calcolate in base a tale metodo non sono inferiori a quelle risultanti da un metodo prospettivo sufficientemente prudente, ovvero se non è possibile applicare un metodo prospettivo per il tipo di contratto in questione.

iii) Per valutazione prudente non si intende una valutazione in base alle ipotesi considerate maggiormente probabili, bensì una valutazione che comprenda un margine ragionevole per variazioni sfavorevoli dei vari fattori pertinenti.

iv) Il metodo di valutazione delle riserve tecniche deve essere prudente non solo di per sé, ma anche quando si prende in considerazione il metodo di valutazione delle attività rappresentative di tali riserve.

v) Le riserve tecniche debbono essere calcolate separatamente per ciascun contratto. Il ricorso ad approssimazioni ragionevoli o a generalizzazioni è tuttavia autorizzato quando vi sia motivo di supporre che porteranno all'incirca ai medesimi risultati dei calcoli singoli. Il principio del calcolo singolo non osta alla costituzione di riserve supplementari per rischi generali che non sono riferibili ad elementi singoli.

vi) Quando è garantito il valore di riscatto di un contratto, l'entità delle riserve matematiche per il contratto medesimo deve in qualsiasi momento essere almeno pari al valore garantito nello stesso momento.

B. Il tasso di interesse utilizzato deve essere scelto in base a criteri prudenziali. È fissato secondo le norme dell'autorità competente dello Stato membro d'origine, in applicazione dei principi seguenti:

a) Per tutti i contratti, l'autorità competente dello Stato membro dell'origine dell'impresa fissa uno o più tassi di interesse massimo, in particolare secondo le regole seguenti:

i) quando i contratti contengono una garanzia di tasso di interesse, l'autorità competente dello Stato membro di origine dell'impresa fissa un tasso di interesse massimo unico. Questo tasso può variare secondo la moneta in cui è espresso il contratto, purché non sia superiore al 60 % del tasso dei prestiti obbligazionari dello Stato nella cui moneta è espresso il contratto. Se si tratta di un contratto in ecu, detto limite è fissato con riferimento ai prestiti obbligazionari delle istituzioni comunitarie, espressi in ecu.

Se lo Stato membro decide di fissare, in applicazione della seconda frase del comma precedente, un tasso di interesse massimo per i contratti espressi in una moneta di uno Stato membro, esso consulta preventivamente l'autorità competente dello Stato membro nella cui moneta è espresso il contratto;

ii) tuttavia, quando gli attivi dell'impresa non sono valutati in base al loro valore di acquisto, uno Stato membro può prevedere che si possano calcolare uno o più tassi massimi in funzione del rendimento degli attivi corrispondenti che si trovano in portafoglio, previa deduzione di un margine prudenziale, e in particolare per i contratti a premi periodici, in funzione altresì del rendimento anticipato degli attivi futuri. Il margine prudenziale e il tasso o i tassi di interesse massimo applicati al rendimento anticipato degli attivi futuri sono fissati dall'autorità competente dello Stato membro di origine.

b) La fissazione di un tasso d'interesse massimo non implica che l'impresa sia obbligata ad utilizzare un tasso così elevato.

c) Lo Stato membro di origine può decidere di non applicare il limite indicato alla lettera a) alle categorie di contratti seguenti:

- ai contratti in unità di conto,

- ai contratti con premi unici fino ad una durata di otto anni,

- ai contratti senza partecipazione agli utili nonché ai contratti di rendita senza valore di riscatto.

Nei casi contemplati negli ultimi due trattini del primo comma, scegliendo un tasso di interesse prudenziale, si può tener conto della moneta in cui è espresso il contratto e degli attivi corrispondenti che si trovano in portafoglio nonché, qualora gli attivi siano valutati al valore attuale, del rendimento anticipato degli attivi futuri.

In nessun caso il tasso di interesse utilizzato può essere più elevato del rendimento degli attivi calcolato in base alle regole contabili dello Stato membro di origine, previa opportuna deduzione.

d) Lo Stato membro prescrive all'impresa di costituire nei suoi conti una riserva destinata a far fronte agli impegni in materia di tassi assunti nei confronti degli assicurati, qualora il rendimento attuale o prevedibile dell'attivo dell'impresa non sia sufficiente a coprire detti impegni.

e) I tassi massimi fissati in applicazione della lettera a) sono notificati alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati che ne fanno richiesta.

C. Gli elementi statistici della valutazione e l'incidenza stimata delle spese debbono esserescelti secondo criteri prudenziali, tenuto conto dello Stato dell'impegno, del tipo di polizza, nonché delle spese amministrative e delle provvigioni previste.

D. Per quanto riguarda i contratti che implicano una partecipazione agli utili, il metodo di valutazione della riserve tecniche può tener conto implicitamente o esplicitamente delle future partecipazioni agli utili di qualsiasi genere, coerentemente con le altre ipotesi sui futuri sviluppi e con il metodo attuale di partecipazione agli utili.

E. La riserva per spese future può essere costituita implicitamente, ad esempio tenendo conto dei premi futuri al netto degli oneri di gestione. Tuttavia la riserva complessiva, implicita o esplicita, non deve essere inferiore a quella cui si sarebbe pervenuti con una valutazione prudenziale.

F. Il metodo di valutazione delle riserve tecniche non deve cambiare nei singoli anni in modo discontinuo a seguito di cambiamenti discrezionali del metodo o degli elementi di calcolo e deve essere tale da dar luogo alla partecipazione agli utili in modo adeguato nel corso della durata del contratto.

2. L'impresa d'assicurazione deve mettere a disposizione del pubblico i metodi e le basi utilizzati per la valutazione delle riserve tecniche, ivi compreso l'accantonamento delle partecipazioni agli utili.

3. Lo Stato membro d'origine prescrive ad ogni impresa di assicurazione di coprire le riserve tecniche per l'insieme delle sue attività mediante attivi congrui a norma dell'articolo 24 della direttiva 92/96/CEE. Per le attività esercitate nella Comunità, tali attivi debbono essere ubicati nella Comunità. Gli Stati membri non prescrivono alle imprese di assicurazione di localizzare i loro attivi in un determinato Stato membro. Tuttavia lo Stato membro d'origine può accordare delle attenuazioni alle norme sulla localizzazione degli attivi.

4. Lo Stato membro di origine, se ammette la copertura delle riserve tecniche mediante crediti sui riassicuratori, stabilisce la percentuale ammessa. Esso non può in tal caso prescrivere la localizzazione di tali crediti.»

Articolo 19

I premi per nuova produzione devono essere sufficienti, in base ad adeguate ipotesi attuariali, perché l'impresa possa far fronte all'insieme dei suoi impegni e, in particolare, costituire le riserve tecniche necessarie.

A tal fine, possono essere presi in considerazione tutti gli aspetti della situazione finanziaria dell'impresa di assicurazione, senza che l'apporto di risorse estranee a detti premi e ai relativi proventi abbia un carattere sistematico e permanente che potrebbe mettere in questione a termine la solvibilità di tale impresa.

Articolo 20

Gli attivi a copertura delle riserve tecniche devono tener conto del tipo di operazioni effettuate dall'impresa di assicurazione in modo da assicurare la sicurezza, il rendimento e la liquidità degli investimenti dell'impresa di assicurazione, che provvederà all'adeguata diversificazione e dispersione di tali investimenti.

Articolo 21

1. Lo Stato membro d'origine può autorizzare le imprese di assicurazione a coprire le riserve tecniche solo mediante le categorie di attivi seguenti:

A. Investimenti

a) buoni, obbligazioni e altri strumenti del mercato monetario e dei capitali;

b) prestiti;

c) azioni e altre partecipazioni a reddito variabile;

d) quote in enti di investimento collettivo in valori mobiliari e altri fondi d'investimento;

e) terreni e fabbricati, nonché diritti reali immobiliari;

B. Crediti

f) crediti sui riassicuratori, includendo la parte dei riassicuratori nelle riserve tecniche;

g) depositi presso imprese cedenti e crediti nei confronti delle stesse;

h) crediti nei confronti di assicurati ed intermediari derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione;

i) anticipazioni su polizze;

j) crediti d'imposta;

k) crediti verso fondi di garanzia;

C. Altri attivi

l) immobilizzazioni materiali diverse dai terreni e dai fabbricati, secondo un ammortamento prudente;

m) depositi bancari e consistenza di cassa; depositi presso enti creditizi o qualsiasi altro istituto autorizzato a ricevere depositi;

n) spese di acquisizione da ammortizzare;

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 392L0096.1o) interessi e canoni di locazione maturati non scaduti ed altri ratei e risconti;

p) interessi reversibili.

Per l'associazione di sottoscrittori denominata «Lloyd's», le categorie di attivi includono altresì le garanzie e le lettere di credito emesse dagli enti creditizi ai sensi della direttiva 77/780/CEE (¹) o dalle imprese di assicurazione, nonché le somme verificabili risultanti dalle polizze di assicurazione sulla vita, nella misura in cui rappresentino fondi appartenenti ai membri.

L'inclusione di un attivo o di una categoria di attivi nell'elenco figurante del primo comma non implica che (¹) Prima direttiva 77/780/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio (GU n. L 322 del 17. 12. 1977, pag. 30). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 89/646/CEE (GU n. L 386 del 30. 12. 1989, pag. 1).

tutti gli attivi che rientrano in detta categoria debbano automaticamente essere autorizzati quale copertura delle riserve tecniche. Lo Stato membro d'origine fissa norme più particolareggiate che stabiliscano le condizioni d'impiego degli attivi consentiti; al riguardo esso può esigere garanzie reali o altre garanzie, in particolare per i crediti nei confronti dei riassicuratori.

Nella definizione e applicazione delle norme che stabilisce, lo Stato membro d'origine vigila particolarmente al rispetto dei principi seguenti:

i) gli attivi che coprono le riserve tecniche sono valutati al netto dei debiti contratti per acquisire gli attivi stessi;

ii) tutti gli attivi devono essere valutati in modo prudente tenendo conto del rischio di mancato realizzo. In particolare, le immobilizzazioni materiali diverse dai terreni e dai fabbricati sono ammesse a copertura delle riserve tecniche soltanto quando siano valutate in base a un ammortamento prudente;

iii) i prestiti ad imprese, ad uno Stato, ad un'istituzione internazionale, a enti locali o regionali o a persone fisiche sono ammessi come copertura delle riserve tecniche solo qualora offrano garanzie sufficienti riguardo alla loro sicurezza, garanzie basate sulla qualità del mutuatario, su ipoteche, su garanzie bancarie o accordate da imprese di assicurazione o altre forme di garanzie;

iv) gli strumenti derivati quali «options», «futures» e «swaps» in relazione ad attivi che coprono le riserve tecniche possono essere utilizzati nella misura in cui contribuiscono a ridurre il rischio di investimento o consentono una gestione efficace del portafoglio. Tali strumenti devono essere valutati in modo prudente e possono essere presi in considerazione nella valutazione degli attivi sottostanti;

v) i valori mobiliari che non sono negoziati su un mercato regolamentato sono ammessi come copertura delle riserve tecniche solo se sono realizzabili a breve termine o se consistono in partecipazioni in enti creditizi, in imprese di assicurazione, nella misura consentita all'articolo 8 della direttiva 79/267/CEE, e in imprese di investimento stabilite in uno Stato membro;

vi) i crediti nei confronti di un terzo sono ammessi a copertura delle riserve tecniche solo previa deduzione dei debiti nei confronti di questo stesso terzo;

vii) l'importo dei crediti ammessi a copertura delle riserve tecniche deve essere calcolato in modo prudente, tenendo conto del rischio di mancato realizzo. In particolare, i crediti nei confronti di assicurati ed intermediari derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione sono autorizzati soltanto se possono essere effettivamente riscossi da meno di tre mesi;

viii) in caso di attivi a copertura di un investimento in una impresa figlia che, per conto dell'impresa di assicurazione, gestisce tutti gli investimenti della stessa o una parte di essi, lo Stato membro d'origine tiene conto, per l'applicazione delle norme e dei principi di cui al presente articolo, degli attivi sottostanti detenuti dall'impresa figlia; lo Stato membro d'origine può applicare lo stesso trattamento agli attivi di altre imprese figlie;

ix) le spese di acquisizione da ammortizzare sono ammesse a copertura delle riserve tecniche solo se ciò è coerente con i metodi di calcolo delle riserve matematiche.

2. Nonostante il paragrafo 1, in circostanze eccezionali e su richiesta dell'impresa di assicurazione, lo Stato membro d'origine, temporaneamente e con decisione debitamente motivata, può autorizzare altre categorie di attivi a copertura delle riserve tecniche, fatto salvo l'articolo 20.

Articolo 22

1. Per quanto riguarda gli attivi a copertura delle riserve tecniche, lo Stato membro di origine prescrive ad ogni impresa di investire non più del:

a) 10 % del totale delle riserve tecniche lorde in un singolo terreno o fabbricato o in più terreni o fabbricati sufficientemente vicini per essere considerati effettivamente come un unico investimento;

b) 5 % del totale delle riserve tecniche lorde in azioni e altri valori negoziabili equiparabili ad azioni, in buoni, obbligazioni e altri strumenti del mercato monetario e dei capitali di una stessa impresa o in prestiti concessi allo stesso mutuatario, considerati globalmente, prestiti che non siano quelli erogati ad un'autorità statale, regionale o locale, o ad un'organizzazione internazionale cui aderiscono uno o più Stati membri. Tale limite può essere portato al 10 % se l'impresa non investe più del 40 % delle riserve tecniche lorde in prestiti o in titoli corrispondenti a emittenti e a mutuatari nei quali investa più del 5 % dei suoi attivi;

c) 5 % del totale delle riserve tecniche lorde in prestiti non garantiti, di cui l'1 % per un solo prestito non garantito, diversi dai prestiti concessi agli enti creditizi, alle imprese di assicurazione, nella misura prevista all'articolo 8 della direttiva 79/267/CEE, e alle imprese di investimento, stabiliti in uno Stato membro. I limiti possono essere portati rispettivamente all'8 % e al 2 %, su decisione presa caso per caso dall'autorità competente dello Stato membro di origine;

d) 3 % del totale delle riserve tecniche lorde in consistenza di cassa;

e) 10 % del totale delle riserve tecniche lorde in azioni, altri titoli equiparabili ad azioni, e in obbligazioni, i quali non siano negoziati su un mercato regolamentato.

2. Nel paragrafo 1, l'assenza di un limite all'investimento in una determinata categoria di attivi non significa che gli attivi inclusi in tale categoria debbano essere ammessi illimitatamente ai fini della copertura delle riserve tecniche. Lo Stato membro di origine fissa norme più particolareggiate che stabiliscono le condizioni d'impiego degli attivi consentiti. In sede di fissazione ed applicazione delle suddette norme, esso provvede in particolare al rispetto dei principi seguenti:

i) gli attivi a copertura delle riserve tecniche devono essere sufficientemente diversificati e dispersi in modo da garantire che non vi sia una eccessiva dipendenza da una determinata categoria di attivi, da un particolare settore d'investimento o da un investimento specifico;

ii) gli investimenti in attivi che presentano un elevato grado di rischio, sia per la loro natura, sia per la qualifica dell'emittente, devono essere limitati a livelli di prudenza;

iii) le limitazioni a particolari categorie di attivi tengono conto del regime della riassicurazione per il calcolo delle riserve tecniche;

iv) in caso di attivi a copertura di un investimento in un'impresa figlia che gestice, per conto dell'impresa di assicurazione, tutti gli investimenti o una parte di essi, lo Stato membro di origine tiene conto, per l'applicazione delle norme e dei principi di cui al presente articolo, degli attivi sottostanti detenuti dall'impresa figlia; lo Stato membro di origine può applicare lo stesso trattamento agli attivi di altre imprese figlie;

v) la percentuale degli attivi a copertura delle riserve tecniche che costituisce oggetto di investimenti non liquidi deve essere limitata a un livello prudente;

vi) qualora gli attivi comprendano prestiti concessi a taluni enti creditizi o obbligazioni emesse dagli stessi, lo Stato membro di origine può tener conto, per l'applicazione delle norme e dei principi contenuti nel presente articolo, degli attivi sottostanti detenuti da tali enti creditizi. Questo trattamento può essere applicato soltanto qualora l'ente creditizio abbia la propria sede sociale in uno Stato membro, sia di proprietà esclusiva dello Stato membro in questione e/o delle sue autorità locali e le sue attività, per statuto, consistano nel fungere da tramite per l'erogazione di prestiti allo Stato o alle autorità locali o di prestiti garantiti da questi ultimi, oppure di prestiti ad enti strettamente connessi con lo Stato o con le autorità locali.

3. Nell'ambito delle norme dettagliate che fissano le condizioni di utilizzazione degli attivi consentiti, lo Stato membro tratta in maniera più limitativa:

- i prestiti non corredati da una garanzia bancaria, da una garanzia concessa da imprese di assicurazione, da un'ipoteca o da altro tipo di garanzia rispetto ai prestiti che lo sono;

- gli OICVM non coordinati ai sensi della direttiva 85/611/CEE (¹) e gli altri fondi di investimento rispetto agli OICVM coordinati ai sensi della stessa direttiva;

- i titoli che non sono negoziati su un mercato regolamentato rispetto a quelli che lo sono;

- i buoni, le obbligazioni e gli altri strumenti del mercato monetario e dei capitali i cui emittenti non siano gli Stati, una delle loro amministrazioni regionali o locali o imprese appartenenti alla zona A ai sensi della direttiva 89/647/CEE (²), o i cui emettenti siano organizzazioni internazionali di cui non faccia parte uno Stato membro della Comunità, rispetto agli stessi strumenti finanziari i cui emittenti presentino queste caratteristiche.

4. Gli Stati membri possono portare al 40 % il limite di cui al paragrafo 1, lettera b), per talune obbligazioni, qua(¹) Direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU n. L 375 del 31. 12. 1985, pag. 3). Direttiva modificata dalla direttiva 88/220/CEE (GU n. L 100 del 19. 4. 1988, pag. 31).

(²) Direttiva 89/647/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1989, relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi (GU n. L 386 del 30. 12. 1989, pag. 14).

lora queste siano emesse da un ente creditizio con sede sociale in uno Stato membro e soggetto, in virtù di legge, ad un particolare controllo pubblico inteso a tutelare i detentori di dette obbligazioni. In particolare, le somme provenienti dall'emissione di tali obbligazioni devono essere investite, in conformità della legge, in attivi che coprano sufficientemente, per tutto il periodo di validità delle obbligazioni, gli impegni da essi derivanti e che siano destinati per privilegio al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi dovuti, in caso di inadempienza dell'emittente.

5. Gli Stati membri non prescrivono alle imprese di assicurazione di effettuare investimenti in determinate categorie di attivi.

6. Nonostante il paragrafo 1, in circostanze eccezionali e su richiesta dell'impresa di assicurazione, lo Stato membro di origine, temporaneamente e con decisione debitamente motivata, può autorizzare deroghe alle norme fissate al paragrafo 1, lettere da a) ad e), fatto salvo l'articolo 20.

Articolo 23

1. Qualora le prestazioni previste in un contratto siano direttamente collegate al valore delle quote di un OICVM oppure al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall'impresa di assicurazioni, generalmente suddiviso in quote, le riserve tecniche relative a tali prestazioni, debbono essere rappresentate con la massima approssimazione possibile, dalle suddette quote o, qualora esse non fossero definite, dai suddetti attivi.

2. Qualora le prestazioni previste in un contratto siano direttamente collegate ad un indice azionario o ad altro valore di riferimento diverso da quelli di cui al paragrafo 1, le riserve tecniche relative a tali prestazioni debbono essere rappresentate con la massima approssimazione possibile dalle quote rappresentanti il valore di riferimento oppure, qualora le quote non siano definite, da attivi di adeguata sicurezza e negoziabilità che corrispondano al massimo a quelli su cui si basa il valore di riferimento particolare.

3. Gli articoli 20 e 22 non sono applicabili agli attivi detenuti per far fronte ad impegni che siano direttamente collegati alle prestazioni di cui ai paragrafi 1 ed 2. I riferimenti alle riserve tecniche di cui all'articolo 22 riguardano le riserve tecniche ad esclusione di quelle relative a detti impegni.

4. Qualora le prestazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 comprendano una garanzia di risultato per l'investimento o qualsiasi altra prestazione garantita, alle riserve tecniche addizionali corrispondenti sono applicabili gli articoli 20, 21 e 22.

Articolo 24

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3 e dell'articolo 28 della direttiva 79/267/CEE, gli Stati membri si conformano all'allegato I della presente direttiva per quanto riguarda le regole della congruenza.

2. Il presente articolo non è applicabile agli impegni di cui all'articolo 23 della presente direttiva.

Articolo 25

Il testo dell'articolo 18, secondo comma, punto 1 della direttiva 79/267/CEE è sostituito dal testo seguente:

«1. Dal patrimonio dell'impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile, al netto degli elementi immateriali; tale patrimonio comprende in particolare:

- il capitale sociale versato o, se si tratta di mutue, il fondo iniziale effettivo versato, aumentato dei conti degli iscritti, a condizione che detti conti soddisfino i criteri seguenti:

a) lo statuto dispone che i pagamenti attraverso questi conti a favore degli iscritti possano essere effettuati soltanto nella misura in cui ciò non comporti la riduzione del margine di solvibilità al di sotto del livello richiesto oppure, dopo lo scioglimento dell'impresa, soltanto nella misura in cui tutti gli altri debiti contratti dall'impresa siano stati pagati;

b) lo statuto dispone che, per quanto riguarda qualsiasi pagamento effettuato per ragioni diverse dal recesso individuale da parte degli iscritti, le autorità competenti ne vengono informate con almeno un mese di anticipo ed entro tale termine possano vietarlo;

c) le pertinenti disposizioni dello statuto possono essere modificate soltanto dopo che le autorità competenti abbiano dichiarato di non opporsi alla modifica, fatti salvi i criteri di cui alle lettere a) e b);

- la metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo iniziale appena la parte versata raggiunge il 25 % di questo capitale o fondo;

- le riserve (legali e libere) non corrispondenti ad impegni;

- il riporto degli utili;

- le azioni preferenziali cumulative e i prestiti subordinati possono essere inclusi, ma in tal caso unicamente sino a concorrenza del 50 % del margine, di cui il 25 % al massimo comprende prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata, purché soddisfino almeno i criteri seguenti:

a) in caso di fallimento o liquidazione dell'impresa di assicurazione, esistenza di accordi vincolanti in base a cui i prestiti subordinati o le azioni preferenziali abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsati solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere a quella data;

inoltre, i prestiti subordinati devono soddisfare le condizioni seguenti:

b) computo dei soli fondi effettivamente versati;

c) per i prestiti a scadenza fissa, scadenza iniziale non inferiore a cinque anni. Al più tardi un anno prima della scadenza, l'impresa di assicurazione sottopone all'approvazione delle autorità competenti un piano che precisa le modalità per mantenere o portare al livello voluto alla scadenza il margine di solvibilità, a meno che l'importo a concorrenza del quale il prestito può essere incluso nelle componenti del margine di solvibilità non sia gradualmente ridotto nel corso degli ultimi cinque anni almeno prima della scadenza. Le autorità competenti possono autorizzare il rimborso anticipato di tali fondi a condizione che la richiesta sia stata fatta dall'impresa di assicurazione emittente e che il margine di solvibilità della stessa non scenda al di sotto del livello richiesto;

d) rimborsabilità dei prestiti per i quali non è fissata la scadenza del debito soltanto mediante preavviso di cinque anni, salvo che detti prestiti non siano più considerati come una componente del margine di solvibilità o che l'accordo preventivo delle autorità competenti sia formalmente richiesto per il rimborso anticipato. In quest'ultimo caso l'impresa di assicurazione informa le autorità competenti, almeno sei mesi prima, della data del rimborso proposta, indicando il margine di solvibilità effettivo e richiesto prima e dopo detto rimborso. Le autorità competenti autorizzano il rimborso soltanto se il margine di solvibilità dell'impresa di assicurazione non rischia di scendere al di sotto del livello richiesto;

e) esclusione dal contratto di prestito di clausole in forza delle quali, in determinati casi, diversi dalla liquidazione dell'impresa di assicurazione, il debito debba essere rimborsato prima della scadenza convenuta;

f) possibilità di modificare il contratto solo dopo che le autorità competenti abbiano dichiarato di non opporsi alla modifica;

- i titoli a durata indeterminata e altri strumenti che soddisfino le condizioni seguenti comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle menzionate al trattino precedente, fino al 50 % del margine per il totale di detti titoli e dei prestiti subordinati di cui al trattino precedente:

a) non possono essere rimborsati su iniziativa del portatore o senza il preventivo accordo dell'autorità competente;

b) il contratto di emissione deve dare all'impresa di assicurazione la possibilità di differire il pagamento degli interessi del prestito;

c) i crediti del prestatore sull'impresa di assicurazione devono essere interamente subordinati a quelli di tutti i creditori non subordinati;

d) i documenti che disciplinano l'emissione dei titoli devono prevedere la capacità del debito e degli interessi non versati di assorbire le perdite, consentendo nel contempo all'impresa di assicurazione di proseguire le sue attività;

e) computo dei soli importi effettivamente versati.»

Articolo 26

Al più tardi tre anni dopo la data limite per la messa in vigore della presente direttiva la Commissione presenta al comitato per le assicurazioni una relazione sulla necessità di un'ulteriore armonizzazione del margine di solvibilità.

Articolo 27

Il testo dell'articolo 21 della direttiva 79/267/CEE è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 21

1. Gli Stati membri non fissano alcuna norma riguardante la scelta degli attivi che superano quelli previsti a copertura delle riserve tecniche considerate all'articolo 17.

2. Fatti salvi l'articolo 17, paragrafo 3, l'articolo 24, paragrafi 1, 2, 3 e 5, e l'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, gli Stati membri non restringono la libera disponibilità degli attivi mobiliari o immobiliari facenti parte del patrimonio delle imprese di assicurazione autorizzate.

3. I paragrafi 1 e 2 non ostano alle misure che gli Stati membri, pur salvaguardando gli interessi degli assicurati, sono abilitati a prendere in quanto proprietari o soci delle imprese in questione.»

Capitolo 3

Articolo 28

Lo Stato membro in cui il rischio è situato non può impedire al contraente di sottoscrivere un contratto concluso con un'impresa di assicurazione autorizzata alle condizioni di cui all'articolo 6 della direttiva 79/267/CEE, a condizione che il contratto non sia in contrasto con le disposizioni legali d'interesse generale in vigore nello Stato membro dell'impegno.

Articolo 29

Gli Stati membri non applicano disposizioni che prevedano la necessità di un'approvazione preliminare o di una comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze d'assicurazione, delle tariffe, delle basi tecniche, utilizzate in particolare per il calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche, nonché dei formulari ed altri stampati che una impresa di assicurazione abbia l'intenzione di utilizzare nelle proprie relazioni con i contraenti.

Nonostante il primo comma e unicamente allo scopo di controllare il rispetto delle disposizioni nazionali relative ai principi attuariali, lo Stato membro d'origine può esigere la comunicazione sistematica delle basi tecniche utilizzate per il calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche senza che tale esigenza possa costituire per l'impresa una condizione preliminare per l'esercizio delle sue attività.

Al più tardi cinque anni dopo la messa in applicazione della presente direttiva, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione di tali disposizioni.

Articolo 30

1. Nell'articolo 15, paragrafo 1, primo comma della direttiva 90/619/CEE sono soppressi i termini «sottoscritto in uno dei casi previsti al titolo III.»

2. Il testo dell'articolo 15, paragrafo 2 della direttiva 90/619/CEE è sostituito dal testo seguente:

«2. Gli Stati membri possono non applicare il paragrafo 1 ai contratti di durata pari o inferiore a sei mesi oppure allorché, considerati la situazione del contraente o le circostanze in cui il contratto è stato concluso, il contraente non necessiti di una tutela speciale. Nelle rispettive legislazioni, gli Stati membri specificano i casi in cui il paragrafo 1 non è applicabile.»

Articolo 31

1. Prima della conclusione del contratto d'assicurazione, al contraente devono essere comunicate le informazioni di cui all'allegato II, punto A.

2. Il contraente deve essere tenuto informato per tutta la vigenza del contratto di qualsiasi modifica relativa alle informazioni elencate all'allegato II punto B.

3. Lo Stato membro dell'impegno può prescrivere alle imprese di assicurazione di trasmettere informazioni supplementari rispetto a quelle elencate nell'allegato II soltanto se esse sono necessarie alla comprensione effettiva degli elementi essenziali dell'impegno da parte del contraente.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo e dell'allegato II sono adottate dallo Stato membro dell'impegno.

TITOLO IV DISPOSIZIONI SULLA LIBERTÀ DI STABILIMENTO E DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI

Articolo 32

Il testo dell'articolo 10 della direttiva 79/267/CEE è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 10

1. Ogni impresa di assicurazione che intenda stabilire una succursale nel territorio di un altro Stato membro ne dà notifica all'autorità competente dello Stato membro di origine.

2. Gli Stati membri prescrivono che l'impresa di assicurazione che intenda stabilire una succursale in un altro Stato membro alleghi alla notifica prevista al paragrafo 1 le informazioni seguenti:

a) il nome dello Stato membro nel cui territorio intende stabilire una succursale;

b) un programma di attività nel quale siano in particolare indicati il tipo di operazioni che si intendono effettuare e la struttura organizzativa della succursale;

c) l'indirizzo nello Stato membro della succursale ove possono esserle richiesti e rilasciati i documenti, fermo restando che detto indirizzo è lo stesso al quale sono indirizzate tutte le comunicazioni destinate al mandatario generale;

d) il nominativo del mandatario generale della succursale, il quale deve essere dotato di poteri sufficienti ad impegnare l'impresa nei confronti dei terzi e a rappresentarla dinanzi alle autorità ed agli organi giurisdizionali dello Stato membro della succursale. Per quanto riguarda i Lloyd's, in caso di controversie nello Stato della succursale in relazione a impegni sottoscritti, non devono risultarne per gli assicurati difficoltà maggiori di quelle che incontrerebbero in caso di controversie analoghe sorte con imprese di tipo classico. A tal fine, le competenze del mandatario generale devono in particolare includere il potere della rappresentanza passiva in giudizio in tale qualità, con effetto nei confronti dei sottoscrittori interessati dei Lloyd's.

3. L'autorità competente dello Stato membro d'origine, sempreché non abbia motivo di dubitare, con riferimento al progetto in questione, dell'adeguatezza delle strutture amministrative, della situazione finanziaria dell'impresa di assicurazione, ovvero dell'onorabilità e della qualifica o dell'esperienza professionale dei dirigenti responsabili e del mandatario generale, entro tre mesi a decorrere dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 2, comunica dette informazioni all'autorità competente dello Stato membro della succursale e ne informa l'impresa interessata.

L'autorità competente dello Stato membro di origine attesta altresì che l'impresa di assicurazione dispone del margine minimo di solvibilità calcolato conformemente agli articoli 19 e 20.

Qualora l'autorità competente dello Stato membro di origine rifiuti di comunicare le informazioni di cui al paragrafo 2 all'autorità competente dello Stato membro della succursale, essa comunica le ragioni di tale rifiuto all'impresa interessata entro i tre mesi successivi al ricevimento di tutte le informazioni. Il rifiuto o la mancata risposta può essere oggetto di ricorso giurisdizionale nello Stato membro di origine.

4. Prima che la succursale dell'impresa di assicurazione inizi le proprie attività, l'autorità competente dello Stato membro della succursale dispone di un periodo di due mesi a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 3 per indicare all'autorità competente dello Stato membro di origine, se del caso, le condizioni alle quali, per motivi d'interesse generale, tali attività devono essere esercitate nello Stato membro della succursale.

5. La succursale può stabilirsi ed iniziare l'attività dal momento in cui riceve una comunicazione dall'autorità competente dello Stato membro della succursale o, in caso di silenzio da parte di tale autorità, dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 4.

6. In caso di modifica del contenuto di una delle informazioni notificate in conformità del paragrafo 2, lettere b), c) o d), l'impresa di assicurazione notifica per iscritto la modifica in questione alle competenti autorità dello Stato membro di origine e dello Stato membro della succursale almeno un mese prima di procedere al cambiamento, affinché l'autorità competente dello Stato membro di origine e l'autorità competente dello Stato membro della succursale possano pronunciarsi per svolgere i rispettivi ruoli ai sensi dei paragrafi 3 e 4.»

Articolo 33

L'articolo 11 della direttiva 79/267/CEE è abrogato.

Articolo 34

Il testo dell'articolo 11 della direttiva 90/619/CEE è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 11

L'impresa che intenda svolgere per la prima volta in uno o più Stati membri le proprie attività in regime di libera prestazione di servizi è tenuta ad informarne preventivamente le autorità competenti dello Stato membro di origine, precisando la natura dei rischi che si propone di coprire.»

Articolo 35

Il testo dell'articolo 14 della direttiva 90/619/CEE è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 14

1. Le autorità competenti dello Stato membro di origine comunicano, entro un mese a decorrere dalla notifica prevista all'articolo 11, allo o agli Stati membri nel cui territorio l'impresa intende svolgere attività in regime di libera prestazione di servizi:

a) un attestato indicante che l'impresa dispone del minimo del margine di solvibilità, calcolato in conformità degli articoli 19 e 20 della direttiva 79/267/CEE;

b) i rami che l'impresa è autorizzata ad esercitare;

c) la natura dei rischi che l'impresa si propone di coprire nello Stato membro della prestazione di servizi.

Allo stesso tempo, esse ne informano l'impresa interessata.

2. Quando le autorità competenti dello Stato membro di origine non trasmettono le informazioni di cui al paragrafo 1 entro il termine previsto, esse comunicano entro lo stesso termine all'impresa i motivi del proprio rifiuto. Tale rifiuto deve poter essere oggetto di un ricorso giurisdizionale nello Stato membro d'origine.

3. L'impresa può iniziare la propria attività a decorrere dalla data certificata alla quale essa è stata informata della comunicazione di cui al paragrafo 1, primo comma.»

Articolo 36

Il testo dell'articolo 17 della direttiva 90/619/CEE è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 17

Ogni modifica che l'impresa intende apportare alle indicazioni di cui all'articolo 11 è soggetta alla procedura prevista agli articoli 11 e 14.»

Articolo 37

Gli articoli 10, 12, 13, 16, 22 e 24 della direttiva 90/619/CEE sono abrogati.

Articolo 38

Le autorità competenti dello Stato membro della succursale o dello Stato membro della prestazione di servizi possono esigere che le informazioni che esse sono autorizzate a chiedere, conformemente alla presente direttiva, per quanto riguarda l'attività delle imprese di assicurazione operanti nel territorio di detto Stato membro siano loro fornite nella o nelle lingue ufficiali di detto Stato.

Articolo 39

1. L'articolo 19 della direttiva 90/619/CEE è abrogato.

2. Lo Stato membro della succursale o della prestazione dei servizi non stabilisce disposizioni che prescrivano l'approvazione preventiva o la comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazioni, delle tariffe, delle basi tecniche, utilizzate in particolare per il calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche, nonché dei formulari e degli altri stampati che l'impresa abbia l'intenzione di utilizzare nei propri rapporti con il contraente. Allo scopo di controllare il rispetto delle disposizioni nazionali relative ai contratti di assicurazione, lo Stato membro della succursale o della prestazione di servizi può esigere solo da ogni impresa che intenda effettuare sul suo territorio operazioni assicurative, in regime di stabilimento o in regime di libera prestazione dei servizi, la comunicazione non sistematica delle condizioni o degli altri documenti che essa intende applicare, senza che tale esigenza possa costituire per l'impresa una condizione preliminare per l'esercizio della sua attività.

Articolo 40

1. L'articolo 20 della direttiva 90/619/CEE è abrogato.

2. Un'impresa che effettua operazioni in regime di libero stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi deve presentare alle autorità competenti dello Stato membro della succursale e/o dello Stato membro di prestazione di servizi tutti i documenti ad essa richiesti ai fini dell'applicazione del presente articolo, sempreché tale obbligo incomba anche alle imprese con sede sociale in detti Stati membri.

3. Se le autorità competenti di uno Stato membro constatano che un'impresa che ha una succursale od opera in regime di libera prestazione di servizi nel territorio di detto Stato non rispetta le norme di diritto dello stesso ad essa applicabili, esse invitano l'impresa interessata a porre fine a tale situazione irregolare.

4. Se l'impresa in questione omette di conformarsi, le autorità competenti dello Stato membro interessato informano le autorità competenti dello Stato membro di origine. Queste prendono senza indugio tutte le misure appropriate affinché l'impresa interessata ponga fine a tale situazione irregolare. La natura delle misure viene comunicata alle autorità competenti dello Stato membro interessato.

5. Se, nonostante le misure prese dallo Stato membro d'origine - o per l'insufficienza di tali misure o in mancanza delle misure stesse nello Stato interessato - l'impresa persiste nel violare le norme di legge vigenti nello Stato membro interessato, quest'ultimo, dopo averne informato le autorità competenti dello Stato membro d'origine, può prendere le misure appropriate per evitare o reprimere nuove irregolarità e, se strettamente necessario, impedire anche l'ulteriore stipulazione di contratti d'assucurazione da parte dell'impresa nel suo territorio. Gli Stati membri provvedono affinché sia possibile effettuare sul loro territorio le notifiche alle imprese di assicurazione.

6. I paragrafi 3, 4 e 5 lasciano impregiudicato il potere degli Stati membri interessati di prendere, in caso di urgenza, misure appropriate per prevenire le infrazioni commesse sul loro territorio. Ciò implica la possibilità di impedire ad un'impresa di assicurazione la stipulazione di nuovi contratti di assicurazione nel loro territorio.

7. I paragrafi 3, 4 e 5 non pregiudicano il potere degli Stati membri di sanzionare le infrazioni sul proprio territorio.

8. Qualora l'impresa che ha commesso l'infrazione abbia uno stabilimento o possieda beni nello Stato membro interessato, le autorità competenti di quest'ultimo possono applicare, conformemente alla legislazione nazionale, le sanzioni amministrative previste per l'infrazione nei confronti di tale stabilimento o di tali beni.

9. Qualsiasi misura presa in applicazione dei paragrafi da 4 a 8 la quale comporti sanzioni o restrizioni all'esercizio dell'attività assicurativa deve essere debitamente motivata e notificata all'impresa interessata.

10. Ogni due anni la Commissione presenta al comitato per le assicurazioni una relazione che riporta il numero e il tipo di casi in cui, in ogni Stato membro, ci sia stato un diniego d'autorizzazione ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 79/267/CEE o dell'articolo 14 della direttiva 90/619/CEE, nelle versioni modificate dalla presente direttiva, o in cui siano state prese misure conformemente al paragrafo 5 del presente articolo. Gli Stati membri cooperano con la Commissione fornendole i dati necessari alla stesura della relazione.

Articolo 41

La presente direttiva non osta a che le imprese di assicurazione con sede sociale in uno Stato membro facciano pubblicità ai servizi da loro offerti con tutti i mezzi di comunicazione disponibili nello Stato membro della succursale o della prestazione di servizi, purché rispettino le eventuali norme che disciplinano la forma e il contenuto di tale pubblicità stabilite per motivi di interesse generale.

Articolo 42

1. L'articolo 21 della direttiva 90/619/CEE è abrogato.

2. In caso di liquidazione di un'impresa di assicurazione, gli impegni risultanti dai contratti stipulati tramite una succursale, o in regime di libera prestazione di servizi, sono adempiuti alla stessa stregua degli impegni risultanti da altri contratti di assicurazione di tale impresa, senza distinzione di nazionalità per quanto riguarda gli assicurati ed i beneficiari.

Articolo 43

1. L'articolo 23 della direttiva 90/619/CEE è abrogato.

2. Ogni impresa di assicurazione deve comunicare all'autorità competente dello Stato membro di origine, in forma separata per le operazioni rispettivamente effettuate in regime di libero stabilimento e in regime di libera prestazione di servizi, l'importo dei premi emessi, al lordo della riassicurazione, suddivisi per Stato membro e per ciascuno dei rami da I a IX, secondo la definizione dell'allegato della direttiva 79/267/CEE.

L'autorità competente dello Stato membro di origine, entro termini ragionevoli e su base globalizzata, comunica queste indicazioni alle autorità competenti di ciascuno Stato membro interessato le quali gliene facciano richiesta.

Articolo 44

1. L'articolo 25 della direttiva 90/619/CEE è abrogato.

2. Fatta salva un'ulteriore armonizzazione, ogni contratto di assicurazione è sottoposto esclusivamente alle imposte indirette e agli oneri parafiscali gravanti sui premi di assicurazione nello Stato membro in cui il rischio è localizzato ai sensi dell'articolo 2, lettera e) della direttiva 90/619/CEE e, per quanto concerne la Spagna, ai gravami legalmente fissati a favore dell'organismo spagnolo «Consorcio de Compensación de Seguros» per il fabbisogno delle sue funzioni in materia di compensazione delle perdite risultanti da avvenimenti straordinari accaduti in questo Stato membro.

La legge applicabile al contratto a norma dell'articolo 4 della direttiva 90/619/CEE non incide sul regime fiscale applicabile.

Fatta salva un'ulteriore armonizzazione, ciascuno Stato membro applica alle imprese che assumono impegni nel suo territorio le disposizioni nazionali concernenti le misure destinate a garantire la riscossione delle imposte indirette e degli oneri parafiscali dovuti ai sensi del primo comma.

TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 45

Gli Stati membri possono accordare alle imprese di assicurazioni la cui sede sociale sia situata nel loro territorio ed i cui immobili e terreni rappresentativi delle riserve tecniche superino, al momento della notifica della presente direttiva, la percentuale di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a) un termine che scade al più tardi il 31 dicembre 1998 per conformarsi alla summenzionata disposizione.

Articolo 46

1. L'articolo 26 della direttiva 90/619/CEE è abrogato.

2. La Spagna e il Portogallo, sino al 31 dicembre 1995, e la Grecia, sino al 31 dicembre 1998, beneficiano del regime transitorio seguente per i contratti per cui uno di questi Stati membri è lo Stato membro dell'impegno:

a) in deroga all'articolo 8, paragrafo 3 della direttiva 79/267/CEE e agli articoli 29 e 39 della presente direttiva, le autorità di controllo di detti Stati membri possono esigere la comunicazione, prima della loro utilizzazione, delle condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazione;

b) l'importo delle riserve tecniche inerenti a detti contratti è determinato sotto il controllo dello Stato membro interessato secondo le regole da esso fissate o, in mancanza di regole, secondo la prassi vigente nel suo territorio conformemente alla presente direttiva. La copertura di dette riserve mediante attivi equivalenti e congrui e la localizzazione di tali attivi avvengono sotto il controllo di tale Stato membro secondo la sua normativa o prassi adottate conformemente alla presente direttiva.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 47

Le modifiche tecniche da apportare alle direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE, nonché alla presente direttiva, sono stabilite secondo la procedura prevista dalla direttiva 91/675/CEE:

- estensione delle forme giuridiche previste all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 79/267/CEE;

- modifiche dell'elenco di cui all'allegato della direttiva 79/267/CEE, adattamento della terminologia di tale elenco, per tener conto dello sviluppo dei mercati assicurativi;

- precisazione degli elementi costitutivi del margine di solvibilità, enumerati all'articolo 18 della direttiva 79/267/CEE, per tener conto della creazione di nuovi strumenti finanziari;

- modifica dell'importo minimo del fondo di garanzia, previsto all'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 79/267/CEE, per tener conto degli sviluppi economici e finanziari;

- modifica, per tener conto della creazione di nuovi strumenti finanziari, dell'elenco degli attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche, di cui all'articolo 21 della presente direttiva, nonché delle regole di dispersione fissate dall'articolo 22 della presente direttiva;

- modifica delle disposizioni volte a temperare le regole della congruenza ai sensi dell'allegato I della presente direttiva, per tener conto dello sviluppo di nuovi strumenti di copertura del rischio di cambio, o dei progressi sulla via dell'unione economica e monetaria;

- precisazione delle definizioni al fine di assicurare l'applicazione uniforme delle direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE, nonché della presente direttiva, nell'insieme della Comunità;

- modifiche tecniche necessarie delle norme relative alla fissazione dei massimali applicabili ai tassi di interesse, in applicazione dell'articolo 17 della direttiva 79/267/CEE nella versione modificata dalla presente direttiva, in particolare per tener conto dei progressi sulla via dell'unione economica e monetaria.

Articolo 48

1. Si ritiene che le succursali che hanno iniziato la propria attività conformemente alle disposizioni dello Stato membro di stabilimento prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di applicazione della presente direttiva siano state oggetto della procedura prevista all'articolo 10, paragrafi da 1 a 5 della direttiva 79/267/CEE. Esse sono disciplinate, a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui sopra, dagli articoli 17, 23, 24 e 26 della direttiva 79/267/CEE, nonché dall'articolo 40 della presente direttiva.

2. Gli articoli 11 e 14 della direttiva 90/619/CEE nella versione modificata dalla presente direttiva lasciano impregiudicati i diritti acquisiti dalle imprese di assicurazione che svolgevano la propria attività in regime di libera prestazione di servizi prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di applicazione della presente direttiva.

Articolo 49

Nella direttiva 79/267/CEE è inserito l'articolo seguente.

«Articolo 31 bis

1. Alle condizioni previste dal diritto nazionale, ogni Stato membro autorizza le agenzie e succursali stabilite nel suo territorio e contemplate nel presente titolo a trasferire tutto o parte del loro portafoglio di contratti ad un cessionario stabilito nello stesso Stato membro, se le autorità competenti di tale Stato membro o, se del caso, quelle dello Stato membro di cui all'articolo 30, attestano che il cessionario possiede, tenuto conto del trasferimento, il necessario margine di solvibilità.

2. Alle condizioni previste dal diritto nazionale, ogni Stato membro autorizza le agenzie e succursali stabilite nel suo territorio e contemplate dal presente titolo a trasferire tutto o parte del loro portafoglio di contratti ad un'impresa di assicurazione con sede sociale in un altro Stato membro, se le autorità competenti dello Stato membro in questione attestano che il cessionario possiede, tenuto conto del trasferimento, il necessario margine di solvibilità.

3. Uno Stato membro che, alle condizioni previste dal diritto nazionale, autorizza le agenzie e succursali stabilite nel suo territorio e contemplate dal presente titolo a trasferire tutto o parte del loro portafoglio di contratti ad un'agenzia o succursale contemplata dal presente titolo e stabilita nel territorio di un altro Stato membro, si accerta che le autorità competenti dello Stato membro del cessionario o, se del caso, quelle dello Stato membro di cui all'articolo 30, attestino che il cessionario possiede, tenuto conto del trasferimento, il necessario margine di solvibilità, che la legislazione dello Stato membro del cessionario prevede la possibilità di un simile trasferimento e che lo Stato membro in questione è d'accordo sul trasferimento.

4. Nei casi previsti ai paragrafi 1, 2 e 3, lo Stato membro in cui si trova l'agenzia o la succursale cedente, autorizza il trasferimento dopo aver ricevuto l'accordo delle autorità competenti dello Stato membro dell'impegno, se questo non è lo Stato membro in cui è situata l'agenzia o la succursale cedente.

5. Le autorità competenti degli Stati membri consultati comunicano il proprio parere o il proprio accordo alle autorità competenti dello Stato membro di origine dell'impresa di assicurazione cedente entro i tre mesi successivi alla ricezione della richiesta; qualora allo scadere di tale termine le autorità competenti consultate non si siano ancora pronunciate, il silenzio delle medesime viene considerato come un parere favorevole o un tacito accordo.

6. Il trasferimento autorizzato in conformità del presente articolo è oggetto, nello Stato membro dell'impegno, di una misura di pubblicità alle condizioni previste dal diritto nazionale. Tale trasferimento è opponibile di pieno diritto ai contraenti, agli assicurati ed a chiunque abbia diritti o obblighi derivanti dai contratti trasferiti.

Questa disposizione non pregiudica il diritto degli Stati membri di prevedere la facoltà, per i contraenti, di rescindere il contratto entro un dato termine a decorrere dal trasferimento.»

Articolo 50

Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni prese nei confronti di un'impresa di assicurazione in applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate conformemente alla presente direttiva possano essere oggetto di ricorso giurisdizionale.

Articolo 51

1. Gli Stati membri adottano entro il 31 dicembre 1993 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva e le mettono in vigore entro il 1o luglio 1994. Essi ne informano la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 52

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 10 novembre 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. NEEDHAM

(1) GU n. C 99 del 16. 4. 1991, pag. 2.(2) GU n. C 176 del 13. 7. 1992, pag. 93, e decisione del 28 ottobre 1992 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).(3) GU n. C 14 del 20. 1. 1992, pag. 11.(4) GU n. L 330 del 29. 11. 1990, pag. 50.(5) GU n. L 63 del 13. 3. 1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla seconda direttiva (90/619/CEE) (GU n. L 330 del 29. 11. 1990, pag. 50).(6) GU n. L 374 del 31. 12. 1991, pag. 7.(7) Prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (GU n. L 228 del 16. 8. 1973, pag. 3). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/618/CEE (GU n. L 330 del 29. 11. 1990, pag. 44).(8) GU n. L 178 dell'8. 7. 1988, pag. 5.(9) GU n. L 374 del 31. 12. 1991, pag. 32.

ALLEGATO I

REGOLE DELLA CONGRUENZA La valuta nella quale sono esigibili gli impegni dell'assicuratore è determinata in conformità delle regole seguenti:

1. Qualora le garanzie di un contratto siano espresse in una valuta determinata, gli impegni dell'assicuratore si considerano esigibili in questa stessa valuta.

2. Gli Stati membri possono autorizzare le imprese a non coprire le riserve tecniche, in particolare le loro riserve matematiche, con attività congrue se dall'applicazione delle modalità che precedono risulta che l'impresa, per soddisfare il principio della congruenza, dovrebbe detenere attività in una valuta per un importo non superiore al 7 % delle attività esistenti in altre valute.

3. Gli Stati membri possono non prescrivere alle imprese di applicare il principio della congruenza nei casi di impegni esigibili in una valuta diversa da quella di uno degli Stati membri, se gli investimenti in tale valuta sono regolamentati, se il trasferimento di tale valuta è soggetto a restrizioni oppure se essa, per analoghi motivi, non è adatta a rappresentare riserve tecniche.

4. Le imprese sono autorizzate a non coprire con attività congrue un importo non superiore al 20 % dei loro impegni in una determinata valuta.

Tuttavia, il totale delle attività, per l'insieme delle valute, deve essere almeno pari al totale degli impegni per l'insieme della valute.

5. Ciascuno Stato membro può disporre che qualora, in applicazione delle disposizioni che precedono, un impegno debba essere rappresentato da attività espresse nella valuta di uno Stato membro, l'obbligo è considerato rispettato anche quando le attività sono espresse in ecu.

ALLEGATO II

INFORMAZIONI PER I CONTRAENTI Le seguenti informazioni che debbono essere comunicate al contraente sia prima della conclusione del contratto A sia durante la vigenza del contratto B debbono essere formulate per iscritto con chiarezza e precisione e debbono essere redatte in una lingua ufficiale dello Stato membro dell'impegno.

Tuttavia tali informazioni possono essere redatte in un'altra lingua se il contraente lo richiede e la legislazione dello Stato membro lo permette o se il contraente è libero di scegliere la legge applicabile.

A. Prima della conclusione del contratto

Informazioni relative all'impresa di assicurazioni

Informazioni relative all'impegno

a.1 Denominazione o ragione sociale, forma giuridica

a.2 Nome dello Stato membro dove è stabilita la sede sociale ed eventualmente l'agenzia o la succursale con la quale sarà concluso il contratto

a.3 Indirizzo della sede sociale ed eventualmente dell'agenzia o della succursale con la quale sarà concluso il contratto

a.4 Definizione di ciascuna garanzia ed opzione

a.5 Durata del contratto

a.6 Modalità di scioglimento del contratto

a.7 Modalità e durata di versamento dei premi

a.8 Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

a.9 Indicazione del valore di riscatto e del valore interamente pagato nonché della natura delle relative garanzie

a.10 Informazioni sui premi relativi a ciascuna garanzia, principale o complementare, qualora siffatte informazioni risultino appropriate

a.11 Elenco dei valori di riferimento utilizzati (unità di conto) nei contratti a capitale variabile

a.12 Indicazioni sulla natura delle attività di contropartita dei contratti a capitale variabile

a.13 Modalità d'esercizio del diritto di rinuncia

a.14 Indicazioni generali relative al regime fiscale applicabile al tipo di polizza

a.15 Disposizioni relative all'esame dei reclami dei contraenti, degli assicurati o dei beneficiari del contratto, in merito al contratto, compresa l'eventuale esistenza di un organo incaricato di esaminare i reclami, fatta salva la possibilità di promuovere un'azione giudiziaria

a.16 La legislazione applicabile al contratto qualora le parti non abbiano la libertà di scelta o il fatto che le parti abbiano la libertà di scegliere la legislazione applicabile e, in tal caso, la legislazione che l'assicuratore propone di scegliere

B. Durante la vigenza del contratto

Oltre alle condizioni generali e speciali che devono essere comunicate al contraente, quest'ultimo deve ricevere le informazioni seguenti durante tutta la vigenza del contratto

Informazioni relative all'impresa di assicurazioni

Informazioni relative all'impegno

b.1 Qualsiasi variazione della denominazione o ragione sociale, della forma giuridica o dell'indirizzo della sede sociale e, se del caso, dell'agenzia o della succursale con la quale è stato concluso il contratto

b.2 Tutte le informazioni relative ai punti da a.4 ad a.12 della sezione A in caso di clausola aggiuntiva al contratto o di modifica della legislazione applicabile

b.3 Ogni anno, informazioni circa la situazione della partecipazione agli utili