31992L0006

Direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 057 del 02/03/1992 pag. 0027 - 0028
edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 4 pag. 0072
edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 4 pag. 0072


DIRETTIVA 92/6/CEE DEL CONSIGLIO del 10 febbraio 1992 concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che uno degli obiettivi di una politica comune dei trasporti è quello di stabilire norme comuni applicabili al trasporto internazionale all'interno della Comunità e di facilitare la circolazione dei veicoli;

considerando che l'incremento del traffico stradale e l'aumento dei pericoli e dei disturbi ambientali che ne derivano pongono a tutti gli Stati membri gravi problemi di sicurezza della circolazione e di tutela dell'ambiente;

considerando che la potenza del motore di autocarri e di autobus è necessaria a tali veicoli per superare dislivelli ma consente loro altresì di raggiungere in piano velocità eccessive, non compatibili con le specifiche di altri componenti, quali il sistema di frenatura e i pneumatici; che pertanto taluni Stati membri hanno reso obbligatorio per talune categorie di autoveicoli l'uso di limitatori di velocità;

considerando che gli effetti benefici dei limitatori di velocità per la tutela dell'ambiente ed il consumo energetico, sul piano dell'usura del motore e dei pneumatici e per la sicurezza della circolazione saranno incrementati da un impiego generalizzato di questi dispositivi;

considerando che l'impiego di limitatori di velocità ha senso soltanto se l'apparecchiatura presenta un grado di perfezionamento tecnico atto a garantire sufficientemente l'impossibilità di qualsiasi frode;

considerando che, in una prima tappa, dovrebbero essere introdotte norme solo per gli automezzi più pesanti, che sono maggiormente impegnati nei trasporti internazionali e successivamente, in funzione delle possibilità tecniche e dell'esperienza acquisita negli Stati membri, potrebbero essere estese a categorie di autoveicoli industriali leggeri;

considerando che in taluni Stati membri è previsto che i veicoli destinati esclusivamente al trasporto di merci pericolose devono essere muniti di limitatori di velocità regolati a velocità massime inferiori a quelle previste dalla presente direttiva; che occorre, in questo caso particolare, consentire a questi Stati membri di mantenere una siffatta normativa per i veicoli immatricolati nel loro territorio poiché essa accresce la sicurezza della circolazione e la protezione civile delle popolazioni conformemente agli obiettivi della presente direttiva;

considerando che l'installazione dei limitatori di velocità nei veicoli delle categorie M3 e N3 contemplati dalla presente direttiva, immatricolati prima che essa sia applicata e destinati ad effettuare esclusivamente trasporti nazionali potrebbe, soprattutto in taluni Stati membri, comportare costi eccessivi; che conviene pertanto che tali Stati membri possano rinviare l'applicazione degli articoli 2 e 3 della presente direttiva ai veicoli in questione;

considerando che la presente direttiva non pregiudica la competenza degli Stati membri in materia di limitazioni della velocità di circolazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva, si intende per «autoveicolo» ogni veicolo, munito di motore a propulsione, rientrante in una delle categorie di seguito elencare, destinato a circolare su strada, che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore ai 25 km/h:

- veicoli della categoria M3 aventi peso massimo superiore a 10 tonnellate;

- veicoli della categorie N3;

per categorie M3 e N3 si intendono quelle definite nell'allegato I della direttiva 70/156/CEE (4).

Articolo 2

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché gli autoveicoli della categorie M3, di cui all'articolo 1, vengano utilizzati su strada unicamente se muniti di un dispositivo su cui la velocità massima sia regolata a 100 km/h.

Articolo 3

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché gli autoveicoli della categoria N3 vengano utilizzati su strada pubblica unicamente se muniti di un dispositivo su cui la velocità massima sia regolata a 90 km/h; data la tolleranza tecnica ammissibile, allo stadio attuale della tecnologia, tra il valore di regolazione e la velocità reale di circolazione, tale velocità massima su questo dispositivo sarà regolata a 85 km/h.

2. Gli Stati membri sono autorizzati a regolare ad un valore inferiore a 85 km/h la velocità massima del dispositivo sugli autoveicoli utilizzati esclusivamente per il trasporto di merci pericolose che sono immatricolati nel loro territorio.

Articolo 4

1. Gli articoli 2 e 3 si applicano agli autoveicoli immatricolati a decorrere dal 1o gennaio 1994.

2. Gli articoli 2 e 3 si applicano al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 1995 anche agli autoveicoli immatricolati tra il 1o gennaio 1988 e il 1o gennaio 1994.

Tuttavia, qualora tali veicoli siano utilizzati esclusivamente per i trasporti nazionali, gli articoli 2 e 3 possono essere applicati al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 1996.

Articolo 5

1. Fino all'applicazione di disposizioni comunitarie nel settore in oggetto, i limitatori di velocità di cui agli articoli 2 e 3 devono soddisfare ai requisiti tecnici fissati dalle autorità nazionali competenti.

2. I limitatori di velocità sono montati da officine od organismi riconosciuti dagli Stati membri.

Articolo 6

Gli articoli 2 e 3 non si applicano agli autoveicoli usati dalle forze armate, dalla protezione civile, dai vigili del fuoco e dagli altri servizi d'emergenza, nonché dalle forze responsabili per il mantenimento dell'ordine.

Essi non si applicano, del pari, agli autoveicoli:

- che per costruzione non possono superare le velocità di cui agli articoli 2 e 3;

- utilizzati su strada a scopi di prove scientifiche;

- che assicurano un servizio pubblico esclusivamente in zone urbane.

Articolo 7

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1o ottobre 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 10 febbraio 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Jorge BRAGA DE MACEDO

(1) GU n. C 225 del 30. 8. 1991, pag. 11.(2) GU n. C 13 del 20. 1. 1992.(3) GU n. C 40 del 17. 2. 1992.(4) Direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1). Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 87/403/CEE (GU n. L 220 dell'8. 8. 1987, pag. 44).