31992D0460

92/460/CEE: Decisione della Commissione, del 2 settembre 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione dalla Svizzera di animali domestici delle specie bovina e suina

Gazzetta ufficiale n. L 261 del 07/09/1992 pag. 0001 - 0017
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 44 pag. 0236
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 44 pag. 0236


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 2 settembre 1992 relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione dalla Svizzera di animali domestici delle specie bovina e suina (92/460/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3763/91 (2), in particolare gli articoli 8 e 11,

considerando che gli Stati membri autorizzano le importazioni di animali domestici delle specie bovina e suina conformemente alle disposizioni della direttiva 91/496/CEE del Consiglio (3) che ha fissato i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali provenienti da paesi terzi e introdotti nella Comunità;

considerando che la vicinanza geografica tra la Svizzera e la Comunità incide sugli scambi di animali vivi;

considerando che, a seguito di missioni effettuate da esperti veterinari della Comunità, risulta che la situazione zoosanitaria in Svizzera è controllata da uffici veterinari che sono in grado di offrire garanzie soddisfacenti per quanto riguarda le malattie trasmissibili con l'importazione di animali domestici delle specie bovina e suina;

considerando che le autorità veterinarie svizzere competenti hanno confermato che la Svizzera è indenne da 24 mesi dall'afta epizootica e da 12 mesi dalla peste bovina, dalla pleuro-polmonite contagiosa dei bovini, dalla stomatite vescicolare, dalla febbre catarrale maligna, dalla peste suina classica, dalla peste suina africana, dalla paralisi contagiosa dei suini (malattia di Teschen), dalla malattia vescicolosa dei suini e dall'esantema vescicolare dei suini, e che negli ultimi 12 mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro tali malattie;

considerando che le autorità veterinarie svizzere competenti si sono impegnate a confermare alla Commissione delle Comunità europee ed agli Stati membri, con telex o telefax, entro un termine di 24 ore, l'insorgenza di una delle malattie summenzionate o l'introduzione della vaccinazione contro tali malattie oppure, entro un congruo termine, le proposte di modifica delle norme svizzere concernenti le importazioni di animali della specie bovina e suina, del loro sperma e dei loro embrioni;

considerando che la tubercolosi e la brucellosi dei bovini sono state eradicate dalla Svizzera, che non è autorizzata la vaccinazione dei bovini contro la brucellosi e che le misure poste in atto dalle competenti autorità svizzere per prevenire una recrudescenza di queste malattie consentono di equiparare la situazione degli allevamenti svizzeri - eccetto quelli sottoposti a riserva ufficiale - a quella degli allevamenti della Comunità riconosciuti ufficialmente indenni dalla tubercolosi o dalla brucellosi;

considerando che le autorità veterinarie svizzere competenti si sono impegnate a controllare ufficialmente il rilascio dei certificati previsti dalla presente decisione ed a garantire che tutti i certificati, attestati e dichiarazioni su cui si basano i titoli di esportazione saranno conservati dai servizi ufficiali per un periodo di almeno dodici mesi dalla spedizione degli animali cui si riferiscono;

considerando che le autorità veterinarie svizzere competenti si sono impegnate a vietare il rilascio dei certificati previsti negli allegati della presente decisione per gli animali importati in Svizzera, a meno che l'importazione sia avvenuta nel rispetto di norme veterinarie almeno altrettanto rigorose di quelle previste nella direttiva 72/462/CEE e nelle relative decisioni d'esecuzione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Salvi i paragrafi 2 e 4, gli Stati membri autorizzano l'importazione dalla Svizzera dei seguenti animali:

a) animali domestici della specie bovina destinati alla riproduzione o alla produzione che soddisfano i requisiti indicati nel certificato sanitario di cui all'allegato A, che li deve scortare;

b) animali domestici della specie bovina destinati alla macellazione che soddisfano i requisiti indicati nel certificato sanitario di cui all'allegato B, che li deve scortare;

c) animali domestici della specie suina destinati alla riproduzione o all'ingrasso che soddisfano i requisiti indicati nel certificato sanitario di cui all'allegato C, che li deve scortare;

d) animali domestici della specie suina destinati alla macellazione che soddisfano i requisiti indicati nel certificato sanitario di cui all'allegato D, che li deve scortare.

2. Gli Stati membri autorizzano l'importazione dalla Svizzera di animali domestici delle specie bovina e suina di cui al paragrafo 1, precedentemente importati in Svizzera, soltanto se importati dalla Comunità o da uno dei paesi terzi enumerati nell'elenco allegato alla decisione 79/542/CEE del Consiglio (4), in quanto applicabile agli animali domestici di tali specie, e soltanto se all'atto dell'importazione in Svizzera sono state osservate norme veterinarie almeno altrettanto rigorose di quelle previste nel capitolo II della direttiva 72/462/CEE e nelle relative decisioni d'esecuzione.

3. Gli Stati membri esigono che gli animali sottoposti a prove veterinarie in forza della presente decisione siano tenuti continuamente isolati, dal momento della prima prova fino al momento della spedizione e secondo modalità approvate da un veterinario ufficiale svizzero, da tutti gli animali biungulati non destinati all'esportazione verso la Comunità o in condizioni di salute non equivalenti a quelle degli animali idonei a tale esportazione.

4. Gli Stati membri autorizzano l'introduzione nel loro territorio, in provenienza dalla Svizzera, di animali della specie bovina soltano qualora tali animali:

a) provengano da allevamenti che le autorità veterinarie svizzere hanno dichiarato indenni dalla leucosi bovina enzootica, secondo quanto disposto dall'allegato E della presente decisione, e nei trenta giorni precedenti l'esportazione siano stati sottoposti, con esito negativo, ad un esame individuale per l'accertamento della leucosi bovina enzootica, in conformità del protocollo di cui all'allegato I della decisione 91/189/CEE della Commissione (5);

oppure

b) siano destinati alla produzione di carne, abbiano un'età non superiore a trenta mesi, provengano da allevamenti nei quali si applica un programma nazionale di eradicazione della leucosi bovina enzootica e nei quali per almeno due anni non è stato riscontrato alcun indizio di tale malattia, e rechino un marchio indelebile conforme a quanto indicato nell'allegato F della presente decisione;

oppure

c) provengano da allevamenti nei quali si applica un programma nazionale di eradicazione della leucosi bovina enzootica, siano consegnati direttamente ad un macello e vengano colà macellati entro tre giorni lavorativi dalla data del loro arrivo.

Per quanto attiene agli animali di cui alle lettere b) e c), gli Stati membri accertano mediante ispezioni che i capi siano chiaramente identificati, li tengono sotto osservazione fino alla macellazione e prendono tutti gli opportuni provvedimenti per evitare un eventuale contagio degli allevamenti indigeni.

5. Gli Stati membri non autorizzano l'importazione di animali domestici delle specie bovina e suina diversi da quelli indicati nel presente articolo.

Articolo 2

Fino all'entrata in vigore di eventuali misure adottate dalla Comunità per la prevenzione, l'eradicazione o la lotta contro le malattie contagiose o infettive dei bovini o dei suini, diverse da rabbia, tubercolosi, brucellosi, afta epizootica, carbonchio ematico, peste bovina, pleuropolmonite contagiosa dei bovini, leucosi bovina enzootica, paralisi contagiosa suina (malattia di Teschen), peste suina classica, peste suina africana e stomatite vescicolare dei suini, gli Stati membri possono applicare, in ordine agli animali importati dalla Svizzera, ulteriori norme di polizia sanitaria da essi stabilite nel quadro di un programma nazionale, presentato alla Commissione e da questa approvato, per la prevenzione, l'eradicazione o la lotta contro tali malattie.

A titolo temporaneo e fino al 31 dicembre 1992, gli Stati membri possono applicare il presente articolo nell'ambito di programmi nazionali presentati alla Commissione ma non ancora approvati da questa; in tal caso essi devono comunicare senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri ragguagli in merito alle norme di polizia sanitaria di cui trattasi.

Articolo 3

1. Gli Stati membri consentono l'introduzione nel loro territorio di animali delle specie bovina e suina provenienti dalla Svizzera soltanto ove sussista la garanzia che gli animali da importare non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica.

2. Gli Stati membri consentono l'introduzione nel loro territorio di suini provenienti dalla Svizzera soltanto ove sussista la garanzia che gli stessi non sono stati vaccinati contro la peste suina classica, nonché, se trattasi di capi destinati alla riproduzione o all'ingrasso, la garanzia che hanno reagito negativamente alla prova per gli anticorpi prodotti dal virus della peste suina classica.

Articolo 4

La presente decisione si applica a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla notificazione agli Stati membri.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.(2) GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.(3) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.(4) GU n. L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15.(5) GU n. L 96 del 17. 4. 1991, pag. 1.

ALLEGATO A

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA per i bovini domestici da riproduzione e da produzione destinati alla spedizione verso la Comunità economica europea (Il presente certificato deve scortare la spedizione. Esso si riferisce unicamente ad animali della stessa categoria - da riproduzione o da produzione - trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave ed aventi la stessa destinazione. Deve essere compilato il giorno del carico e tutti i termini menzionati scadono in quella data)

N.: .

Paese esportatore: Svizzera

Ministero: .

Autorità competente per il rilascio: .

Paese di destinazione: .

Riferimento: .

(facoltativo)

Riferimento del certificato di igiene animale: .

I. Numero di animali: .

(in lettere)

II. Identificazione degli animali: Numero

di animali

Vacca, toro, bue,

giovenca, vitello

Razza

Età

Contrassegni ufficiali,

altri contrassegni o

dati segnaletici (indicare

numero e ubicazione)

III. Provenienza degli animali:

Nome e indirizzo delle aziende di provenienza: .

.

.

IV. Destinazione degli animali:

Gli animali saranno spediti

da .

(luogo di carico)

a .

(luogo di destinazione)

a mezzo di: carro ferroviario/autocarro/aereo/nave .

(Indicare il mezzo di trasporto con il relativo numero d'immatricolazione, numero di volo o nome depositato)

Nome e indirizzo dello speditore: .

.

Nome e indirizzo del destinatario: .

.

V. Informazioni sanitarie:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) la Svizzera è indenne da 24 mesi dall'afta epizootica e da 12 mesi dalla peste bovina, dalla pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dalla stomatite vescicolare e dalla febbre catarrale maligna; durante gli ultimi 12 mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro una di tali malattie, e sono altresì proibite le importazioni di animali vaccinati contro l'afta epizootica;

2) gli animali che formano oggetto del presente certificato soddisfano le seguenti condizioni:

a) - sono nati sul territorio svizzero ed ivi sono sempre rimasti,

oppure

- sono stati importati non meno di sei mesi orsono da uno Stato membro della Comunità europea o da uno dei paesi terzi di cui all'elenco allegato alla decisione 79/542/CEE del Consiglio, nel rispetto di norme veterinarie almeno altrettanto rigorose di quelle previste dalla direttiva 72/462/CEE del Consiglio e dalle pertinenti decisioni complementari;

(Cancellare l'indicazione superflua)

b) sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun sintomo clinico di malattia;

c) non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica;

d) provengono da allevamenti non sottoposti a riserva in forza della legislazione svizzera sull'eradicazione della tubercolosi,

- il risultato dell'intradermotubercolinizzazione praticata nel termine prescritto di 30 giorni è stato negativo;

(Cancellare se il certificato si riferisce ad animali di età inferiore a 6 settimane)

e) provengono da allevamenti non sottoposti a riserve in forza della legislazione svizzera sull'eradicazione della brucellosi

- la sieroagglutinazione praticata nel termine prescritto di 30 giorni ha rivelato un tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali agglutinanti per ml,

- non sono stati vaccinati contro la brucellosi;

(Cancellare se il certificato si riferisce ad animali di età inferiore a 12 mesi o a maschi castrati di qualsiasi età)

f) - provengono da allevamenti che le autorità veterinarie svizzere hanno dichiarato indenni da leucosi bovina enzootica, conformemente a quanto disposto dall'allegato E della decisione 92/460/CEE della Commissione e nel termine prescritto di 30 giorni sono stati sottoposti, con esito negativo, ad un esame individuale per la ricerca della leucosi bovina enzootica,

oppure

- sono destinati alla produzione di carne, hanno un'età non superiore a 30 mesi, provengono da allevamenti nei quali si applica un programma nazionale di eradicazione della leucosi bovina enzootica e nei quali per almeno 2 anni non è stato riscontrato alcun indizio di tale malattia, e sono marcati conformemente a quanto indicato nell'allegato F della decisione 92/460/CEE della Commissione;

(Cancellare a seconda della categoria di animali cui si riferisce il certificato)

g) non presentano alcun sintomo clinico di mastite; l'analisi (nonché, se del caso, la seconda analisi) del latte praticata conformemente all'allegato D della direttiva 64/432/CEE del Consiglio nel termine prescritto di 30 giorni non ha rivelato né uno stato infiammatorio caratteristico, né germi patogeni specifici, né, nel caso di una seconda analisi, la presenza di antibiotici;

(Cancellare l'intero paragrafo se il certificato non si riferisce a vacche lattifere)

h) non si tratta di animali che debbano essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie contagiose o infettive;

i) hanno soggiornato negli ultimi 30 giorni, o sin dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, in aziende situate al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali delle autorità veterinarie svizzere, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni prima del carico;

j) provengono da aziende nelle quali non sono stati rilevati indizi:

- di carbonchio ematico negli ultimi 30 giorni,

- di brucellosi negli ultimi 12 mesi,

- di tubercolosi negli ultimi 6 mesi,

- di rabbia negli ultimi 6 mesi;

k) sono stati sottoposti, con esito negativo, alle prove di seguito precisate e soddisfano i seguenti requisiti, conformemente a quanto prescritto da uno Stato membro in applicazione dell'articolo 2 della decisione 92/460/CEE della Commissione:

.;

(Completare o cancellare a seconda di quanto prescritto dallo Stato membro importatore)

l) sono stati tenuti continuamente isolati, dal momento della prima prova cui fa riferimento il presente certificato e secondo modalità approvate da un veterinario ufficiale, da tutti gli animali biungulati non destinati all'esportazione verso la Comunità o in condizioni di salute non equivalenti a quelle di animali idonei a tale esportazione;

m) non sono stati loro somministrati anabolizzanti a fini d'ingrasso;

n) gli animali sono stati acquistati:

- presso un'azienda,

oppure

- sul mercato di .

(nome del mercato)

mercato autorizzato ufficialmente, nel rispetto di condizioni almeno altrettanto rigorose di quelle previste nell'allegato II della decisione 91/189/CEE, per l'esportazione verso la Comunità economica europea

e sono stati radunati presso .

(nome del centro di raccolta)

dove hanno sostato fino al momento della loro spedizione verso la Comunità europea, senza entrare in contatto con animali fissipedi che non fossero animali della specie bovina o suina rispondenti alle condizioni previste dalla decisione 92/460/CEE e senza sostare in luoghi diversi da un luogo situato al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali delle autorità veterinarie svizzere, non si sono manifestati casi di afta epizootica nei 30 giorni precedenti il carico;

(Cancellare, a seconda dei casi, le indicazioni relative all'azienda, al mercato o al centro di raccolta)

o) i mezzi di trasporto e i contenitori nei quali sono stati caricati rispettano le norme internazionali relative al trasporto di animali vivi, sono stati previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e sono costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.

VI. Salvo quando diversamente indicato, tutte le prove di cui al presente certificato sono state eseguite conformemente ai protocolli definiti nell'allegato I della decisione 91/189/CEE. Tutti i luoghi di carico per i quali gli animali sono passati soddisfano i requisiti indicati nell'allegato II della medesima decisione.

VII. La validità del presente certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del carico.

Fatto a .,

il .

.(Firma del veterinario ufficiale, il quale deve essere un funzionario statale svizzero a tempo pieno)

(Timbro)

.

(Nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

ALLEGATO B

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA per i bovini domestici da macello destinati alla spedizione verso la Comunità economica europea (Il presente certificato deve scortare la spedizione. Esso si riferisce unicamente ad animali trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave, aventi la stessa destinazione e per i quali sono previsti, subito dopo l'arrivo nel paese importatore, l'avvio diretto ad un macello e la macellazione al più tardi entro tre giorni lavorativi dall'arrivo, conformemente all'articolo 13 della direttiva 72/462/CEE del Consiglio. Deve essere compilato il giorno del carico e tutti i termini menzionati scadono in quella data)

N.: .

Paese esportatore: Svizzera

Ministero: .

Autorità competente per il rilascio: .

Paese di destinazione: .

Riferimento: .

(facoltativo)

Riferimento del certificato di igiene animale: .

I. Numero di animali: .

(in lettere)

II. Identificazione degli animali: Numero di

animali

Vacca, toro, bue, giovenca, vitello

Razza

Età

Contrassegni ufficiali, altri

contrassegni o dati segnaletici

(indicare numero e ubicazione)

III. Provenienza degli animali:

Nome e indirizzo delle aziende di provenienza: .

.

.

IV. Destinazione degli animali:

Gli animali saranno spediti

da .

(luogo di carico)

a .

(luogo di destinazione)

a mezzo di: carro ferroviario/autocarro/aereo/nave .

(Indicare il mezzo di trasporto con il relativo numero d'immatricolazione, numero di volo o nome depositato)

Nome e indirizzo dello speditore: .

.

Nome e indirizzo del destinatario: .

.

V. Informazioni sanitarie:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) la Svizzera è indenne da 24 mesi dall'afta epizootica e da 12 mesi dalla peste bovina, dalla pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dalla stomatite vescicolare e dalla febbre catarrale maligna; durante gli ultimi 12 mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro una di tali malattie, e sono altresì proibite le importazioni di animali vaccinati contro l'afta epizootica;

2) gli animali che formano oggetto del presente certificato soddisfano le seguenti condizioni:

a) - sono nati sul territorio svizzero ed ivi sono sempre rimasti,

oppure

- sono stati importati non meno di tre mesi orsono da uno Stato membro della Comunità europea o da uno dei paesi terzi di cui all'elenco allegato alla decisione 79/542/CEE del Consiglio, nel rispetto di norme veterinarie almeno altrettanto rigorose di quelle previste dalla direttiva 72/462/CEE del Consiglio e dalle pertinenti decisioni complementari;

(Cancellare l'indicazione superflua)

b) sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun sintomo clinico di malattia;

c) non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica;

d) provengono da allevamenti non sottoposti a riserva in forza della legislazione svizzera sull'eradicazione della tubercolosi,

- il risultato dell'intradermotubercolinizzazione praticata nel termine prescritto di 30 giorni è stato negativo;

(Cancellare se il certificato si riferisce ad animali di età inferiore a 6 settimane)

e) provengono da allevamenti non sottoposti a riserve in forza della legislazione svizzera sull'eradicazione della brucellosi

- non sono stati vaccinati contro la brucellosi;

f) provengono da allevamenti nei quali si applica un programma nazionale di eradicazione della leucosi bovina enzootica;

g) non si tratta di animali che debbano essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie contagiose o infettive;

h) hanno soggiornato negli ultimi 30 giorni, o sin dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, in aziende situate al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali delle autorità veterinarie svizzere, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni prima del carico;

i) provengono da aziende nelle quali non sono stati rilevati indizi di carbonchio ematico negli ultimi 30 giorni;

j) sono stati sottoposti, con esito negativo, alle prove di seguito precisate e soddisfano i seguenti requisiti, conformemente a quanto prescritto da uno Stato membro in applicazione dell'articolo 2 della decisione 92/460/CEE della Commissione:

.(Completare o cancellare a seconda di quanto prescritto dallo Stato membro importatore)

k) sono stati tenuti continuamente isolati, dal momento della prima prova cui fa riferimento il presente certificato e secondo modalità approvate da un veterinario ufficiale, da tutti gli animali biungulati non destinati all'esportazione verso la Comunità o in condizioni di salute non equivalenti a quelle di animali idonei a tale esportazione;

l) non sono stati loro somministrati anabolizzanti a fini d'ingrasso;

m) gli animali sono stati acquistati:

- presso un'azienda,

oppure

- sul mercato di .,

(nome del mercato)

mercato autorizzato ufficialmente, nel rispetto di condizioni almeno altrettanto rigorose di quelle previste nell'allegato II della decisione 91/189/CEE, per l'esportazione verso la Comunità economica europea

e sono stati radunati presso .

(nome del centro di raccolta)

dove hanno sostato fino al momento della loro spedizione verso la Comunità europea, senza entrare in contatto con animali fissipedi che non fossero animali della specie bovina o suina rispondenti alle condizioni previste dalla decisione 92/460/CEE e senza sostare in luoghi diversi da un luogo situato al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali delle autorità veterinarie svizzere, non si sono manifestati casi di afta epizootica nei 30 giorni precedenti il carico;

(Cancellare, a seconda dei casi, le indicazioni relative all'azienda, al mercato o al centro di raccolta)

n) i mezzi di trasporto e i contenitori nei quali sono stati caricati rispettano le norme internazionali relative al trasporto di animali vivi, sono stati previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e sono costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.

VI. Tutte le prove di cui al presente certificato sono state eseguite conformemente ai protocolli definiti nell'allegato I della decisione 91/189/CEE. Tutti i luoghi di carico per i quali gli animali sono passati soddisfano i requisiti indicati nell'allegato II della medesima decisione.

VII. La validità del presente certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del carico.

Fatto a .,

il .

.(Firma del veterinario ufficiale, il quale deve essere un funzionario statale svizzero a tempo pieno)

Timbro

.

(Nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

ALLEGATO C

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA per i suini domestici da riproduzione e da ingrasso destinati alla spedizione verso la Comunità economica europea (Il presente certificato deve scortare la spedizione. Esso si riferisce unicamente ad animali della stessa categoria - da riproduzione o da ingrasso - trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave ed aventi la stessa destinazione. Deve essere compilato il giorno del carico e tutti i termini menzionati scadono in quella data)

N.: .

Paese esportatore: Svizzera

Ministero: .

Autorità competente per il rilascio: .

Paese di destinazione: .

Riferimento: .

(facoltativo)

Riferimento del certificato di igiene animale: .

I. Numero di animali: .

(in lettere)

II. Identificazione degli animali: Numero di

animali

Sesso

Razza

Età

Contrassegni ufficiali,

altri contrassegni o

dati segnaletici (indicare

numero e ubicazione)

III. Provenienza degli animali:

Nome e indirizzo delle aziende di provenienza: .

.

.

IV. Destinazione degli animali:

Gli animali saranno spediti

da .

(luogo di carico)

a .

(luogo di destinazione)

a mezzo di: carro ferroviario/autocarro/aereo/nave .

(Indicare il mezzo di trasporto con il relativo numero d'immatricolazione, numero di volo o nome depositato)

Nome e indirizzo dello speditore: .

.

Nome e indirizzo del destinatario: .

.

V. Informazioni sanitarie:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) la Svizzera è indenne da 24 mesi dall'afta epizootica e da 12 mesi dalla stomatite vescicolare, dalla peste suina classica, dalla peste suina africana, dalla paralisi contagiosa dei suini (malattia di Teschen), dalla malattia vescicolosa dei suini e dall'esantema vescicolare dei suini; durante gli ultimi 12 mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro una di tali malattie e sono proibite le importazioni di animali vaccinati contro la peste suina classica;

2) gli animali che formano oggetto del presente certificato soddisfano le seguenti condizioni:

a) - sono nati sul territorio svizzero ed ivi sono sempre rimasti,

oppure

- sono stati importati non meno di sei mesi orsono da uno Stato membro della Comunità europea o da uno dei paesi terzi di cui all'elenco allegato alla decisione 79/542/CEE del Consiglio, nel rispetto di norme veterinarie almeno altrettanto rigorose di quelle previste dalla direttiva 72/462/CEE del Consiglio e dalle pertinenti decisioni complementari;

(Cancellare l'indicazione superflua)

b) sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun sintomo clinico di malattia;

c) non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica né contro la peste suina classica,

- la ricerca di anticorpi della peste suina classica e di anticorpi della malattia vescicolare dei suini, effettuata nel termine prescritto di 30 giorni, ha dato esito negativo in entrambi i casi;

d) provengono da allevamenti suini non sottoposti a riserva in forza della legislazione svizzera sull'eradicazione della brucellosi

- la sieroagglutinazione praticata nel termine prescritto di 30 giorni ha rivelato un tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali agglutinanti per ml e la reazione di fissazione del complemento ha dato esito negativo;

(Cancellare il riferimento alle analisi se il certificato si riferisce ad animali di età inferiore a 4 mesi)

e) non si tratta di animali che debbano essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie contagiose o infettive;

f) hanno soggiornato negli ultimi 30 giorni, o sin dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, in aziende situate al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali delle autorità veterinarie svizzere, non si sono verificati casi di afta epizootica, peste suina classica, peste suina africana o malattia vescicolare dei suini negli ultimi 30 giorni prima del carico;

g) provengono da aziende nelle quali non sono stati rilevati indizi:

- di carbonchio ematico negli ultimi 30 giorni,

- di rabbia negli ultimi 6 mesi;

h) sono stati sottoposti, con esito negativo, alle prove di seguito precisate e soddisfano i seguenti requisiti, conformemente a quanto prescritto da uno Stato membro in applicazione dell'articolo 2 della decisione 92/460/CEE della Commissione:

.;

(Completare o cancellare a seconda di quanto prescritto dallo Stato membro importatore)

i) sono stati tenuti continuamente isolati, dal momento della prima prova cui fa riferimento il presente certificato e secondo modalità approvate da un veterinario ufficiale, da tutti gli animali biungulati non destinati all'esportazione verso la Comunità o in condizioni di salute non equivalenti a quelle di animali idonei a tale esportazione;

j) non sono stati loro somministrati anabolizzanti a fini d'ingrasso;

k) gli animali sono stati acquistati: . ,

- presso un'azienda,

oppure

- sul mercato di .,

(nome del mercato)

mercato autorizzato ufficialmente, nel rispetto di condizioni almeno altrettanto rigorose di quelle previste nell'allegato II della decisione 91/189/CEE, per l'esportazione verso la Comunità economica europea

e sono stati radunati presso .

(nome del centro di raccolta)

dove hanno sostato fino al momento della loro spedizione verso la Comunità europea, senza entrare in contatto con animali fissipedi che non fossero animali della specie bovina o suina rispondenti alle condizioni previste dalla decisione 92/460/CEE e senza sostare in luoghi diversi da un luogo situato al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali delle autorità veterinarie svizzere, non si sono manifestati casi di afta epizootica dalla peste suina classica, dalla peste suina africana e dalla malattia vescicolosa dei suini nei 30 giorni precedenti il carico;

(Cancellare, a seconda dei casi, le indicazioni relative all'azienda, al mercato o al centro di raccolta)

l) i mezzi di trasporto e i contenitori nei quali sono stati caricati rispettano le norme internazionali relative al trasporto di animali vivi, sono stati previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e sono costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.

VI. Tutte le prove di cui al presente certificato sono state eseguite conformemente ai protocolli definiti nell'allegato I della decisione 91/189/CEE. Tutti i luoghi di carico per i quali gli animali sono passati soddisfano i requisiti indicati nell'allegato II della medesima decisione.

VII. La validità del presente certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del carico.

Fatto a .,

il .

.(Firma del veterinario ufficiale, il quale deve essere un funzionario statale svizzero a tempo pieno)

(Timbro)

.

(Nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

ALLEGATO D

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA per i suini domestici da macello destinati alla spedizione verso la Comunità economica europea (Il presente certificato deve scortare la spedizione. Esso si riferisce unicamente ad animali trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave, aventi la stessa destinazione e per i quali sono previsti, subito dopo l'arrivo nel paese importatore, l'avvio diretto ad un macello e la macellazione al più tardi entro tre giorni lavorativi dall'arrivo, conformemente all'articolo 13 della direttiva 72/462/CEE del Consiglio. Deve essere compilato il giorno del carico e tutti i termini menzionati scadono in quella data)

N.: .

Paese esportatore: Svizzera

Ministero: .

Autorità competente per il rilascio: .

Paese di destinazione: .

Riferimento: .

(facoltativo)

Riferimento del certificato di igiene animale: .

I. Numero di animali: .

(in lettere)

II. Identificazione degli animali: Numero

di animali

Suini o suinetti

Contrassegni ufficiali,

altri contrassegni o dati

segnaletici (indicare

numero e ubicazione)

III. Provenienza degli animali:

Nome e indirizzo delle aziende di provenienza: .

.

.

IV. Destinazione degli animali:

Gli animali saranno spediti

da .

(luogo di carico)

a .

(luogo di destinazione)

a mezzo di: carro ferroviario/autocarro/aereo/nave .

(Indicare il mezzo di trasporto con il relativo numero d'immatricolazione, numero di volo o nome depositato)

Nome e indirizzo dello speditore: .

.

Nome e indirizzo del destinatario: .

.

V. Informazioni sanitarie:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) la Svizzera è indenne da 24 mesi dall'afta epizootica e da 12 mesi dalla stomatite vescicolare, dalla peste suina classica, dalla peste suina africana, dalla paralisi contagiosa dei suini (malattia di Teschen), dalla malattia vescicolosa dei suini e dall'esantema vescicolare dei suini; durante gli ultimi 12 mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro una di tali malattie e sono proibite le importazioni di animali vaccinati contro la peste suina classica;

2) gli animali che formano oggetto del presente certificato soddisfano le seguenti condizioni:

a) - sono nati sul territorio svizzero ed ivi sono sempre rimasti,

oppure

- sono stati importati non meno di tre mesi orsono da uno Stato membro della Comunità europea o da uno dei paesi terzi di cui all'elenco allegato alla decisione 79/542/CEE del Consiglio, nel rispetto di norme veterinarie almeno altrettanto rigorose di quelle previste dalla direttiva 72/462/CEE del Consiglio e dalle pertinenti decisioni complementari;

(Cancellare l'indicazione superflua)

b) sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun sintomo clinico di malattia;

c) non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica né contro la peste suina classica;

d) non si tratta di animali che debbano essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie contagiose o infettive;

e) hanno soggiornato negli ultimi 30 giorni, o sin dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, in aziende situate al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali delle autorità veterinarie svizzere, non si sono verificati casi di afta epizootica, peste suina classica, peste suina africana o malattia vescicolare dei suini negli ultimi 30 giorni prima del carico;

f) provengono da aziende nelle quali non sono stati rilevati indizi di carbonchio ematico negli ultimi 30 giorni;

g) sono stati sottoposti, con esito negativo, alle prove di seguito precisate e soddisfano i seguenti requisiti, conformemente a quanto prescritto da uno Stato membro in applicazione dell'articolo 2 della decisione 92/460/CEE della Commissione:

.(Completare o cancellare a seconda di quanto prescritto dallo Stato membro importatore)

h) sono stati tenuti continuamente isolati, dal momento della prima prova cui fa riferimento il presente certificato e secondo modalità approvate da un veterinario ufficiale, da tutti gli animali biungulati non destinati all'esportazione verso la Comunità o in condizioni di salute non equivalenti a quelle di animali idonei a tale esportazione;

i) non sono stati loro somministrati anabolizzanti a fini d'ingrasso;

j) gli animali sono stati acquistati:

- presso un'azienda,

oppure

- sul mercato di .,

(nome del mercato)

mercato autorizzato ufficialmente, nel rispetto di condizioni almeno altrettanto rigorose di quelle previste nell'allegato II della decisione 91/189/CEE, per l'esportazione verso la Comunità economica europea

e sono stati radunati presso .

(nome del centro di raccolta)

dove hanno sostato fino al momento della loro spedizione verso la Comunità europea, senza entrare in contatto con animali fissipedi che non fossero animali della specie bovina o suina rispondenti alle condizioni previste dalla decisione 92/460/CEE e senza sostare in luoghi diversi da un luogo situato al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali delle autorità veterinarie svizzere, non si sono manifestati casi di afta epizootica dalla peste suina classica, dalla peste suina africana e dalla malattia vescicolosa dei suini nei 30 giorni precedenti il carico;

(Cancellare, a seconda dei casi, le indicazioni relative all'azienda, al mercato o al centro di raccolta)

k) i mezzi di trasporto e i contenitori nei quali sono stati caricati rispettano le norme internazionali relative al trasporto di animali vivi, sono stati previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e sono costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.

VI. Tutte le prove di cui al presente certificato sono state eseguite conformemente ai protocolli definiti nell'allegato I della decisione 91/189/CEE. Tutti i luoghi di carico per i quali gli animali sono passati soddisfano i requisiti indicati nell'allegato II della medesima decisione.

VII. La validità del presente certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del carico.

Fatto a .,

il .

.(Firma del veterinario ufficiale, il quale deve essere un funzionario statale svizzero a tempo pieno)

(Timbro)

.

(Nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

ALLEGATO E

ALLEVAMENTI E REGIONI INDENNI DA LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA 1. Un allevamento è dichiarato indenne da leucosi bovina enzootica se:

a) i) per almeno 2 anni non vi sono stati registrati indizi di leucosi bovina enzootica,

e

ii) è stato sottoposto, con esito negativo, a due prove collettive per la diagnosi della leucosi bovina enzootica, praticate ad un intervallo di tempo non inferiore a 4 mesi e non superiore a 12 mesi; ciascuna di tali prove collettive deve prevedere l'esecuzione, su tutti i capi presenti nell'allevamento aventi un'età superiore ai 24 mesi alla data della prova stessa, di uno degli esami sierologici di cui all'allegato I della decisione 91/189/CEE;

oppure

b) si trova in una regione dichiarata indenne da leucosi bovina enzootica, a condizione che lo statuto di allevamento indenne non sia sospeso in applicazione del punto 5.

2. Una regione è dichiarata indenne da leucosi bovina enzootica se:

a) almeno il 99,8 % degli allevamenti bovini hanno lo statuto di indenni da leucosi bovina enzootica;

oppure

b) i) per almeno 3 anni nella regione stessa non sono stati registrati indizi di leucosi bovina enzootica,

e

ii) tutti gli allevamenti bovini ivi presenti sono stati sottoposti ad almeno una prova collettiva di cui al punto 1,

e

iii) almeno il 10 % degli allevamenti bovini ivi presenti, selezionati con scelta casuale, sono stati sottoposti, con esito negativo, ad almeno due prove collettive di cui al punto 1.

3. Un allevamento conserva lo statuto di indenne da leucosi bovina enzootica finché:

a) non vi vengono registrati indizi di leucosi bovina enzootica,

e

b) tutti i bovini presenti sono nati nell'allevamento o vi sono giunti da allevamenti indenni da leucosi bovina enzootica,

e

c) entro 3 anni da quando è stato dichiarato indenne da leucosi bovina enzootica, e successivamente ad intervalli di tempo non superiori a 3 anni, è sottoposto, con esito negativo, ad una prova collettiva di cui al punto 1.

4. Una regione conserva lo statuto di indenne da leucosi bovina enzootica finché:

a) vengono annualmente sottoposti ad una prova collettiva di cui al punto 1 alcuni degli allevamenti ivi presenti, selezionati con scelta casuale ed in numero sufficiente per dimostrare, con un'affidabilità del 99 %, che non più dello 0,2 % degli allevamenti è infetto da leucosi bovina enzootica,

oppure

b) vengono annualmente sottoposti, con esito negativo, ad una prova collettiva di cui al punto 1 alcuni degli allevamenti ivi presenti, comprendenti almeno il 20 % dei capi bovini di più di 24 mesi detenuti nella regione stessa.

5. Lo statuto di allevamento indenne da leucosi bovina enzootica viene sospeso quando:

a) cessano di sussistere le condizioni di cui al punto 3,

oppure

b) uno o più animali presentano una reazione positiva ad una delle prove sierologiche descritte nell'allegato I della decisione 91/189/CEE.

6. Lo statuto di regione indenne da leucosi bovina enzootica viene sospeso quando:

a) cessano di sussistere le condizioni di cui al punto 4,

oppure

b) la presenza della leucosi bovina enzootica è individuata e confermata in più dello 0,2 % degli allevamenti bovini di tale regione.

7. Lo statuto di allevamento indenne da leucosi bovina enzootica viene ripristinato quando:

a) tutti gli animali infetti e, ove l'infezione abbia colpito una vacca, anche la progenie di quest'ultima presente nell'allevamento, sono stati allontanati ed avviati alla macellazione sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie, salvo il caso in cui le competenti autorità possano concedere una deroga all'esigenza di eliminare la progenie di una vacca infetta, in considerazione del fatto che i capi in questione sono stati separati dalla fattrice immediatamente dopo la nascita,

e

b) i) se la sospensione è conseguenza di una reazione positiva manifestata da un solo animale, l'allevamento è stato sottoposto, con risultato negativo, ad una prova collettiva di cui al punto 1, eseguita non meno di 3 mesi dopo la data dell'allontanamento di cui alla lettera a),

oppure

ii) se la sospensione è conseguenza di una reazione positiva manifestata da più animali, l'allevamento è stato sottoposto a due prove collettive di cui al punto 1, la prima eseguita non meno di 3 mesi dopo la data dell'allontanamento di cui alla lettera a), e la seconda non meno di 4 mesi e non più di 12 mesi dopo la prima prova; le prove collettive devono comprendere anche la progenie di una vacca infetta rimasta nell'allevamento in virtù della deroga di cui alla lettera a), indipendentemente dall'età degli animali al momento dell'esecuzione della prova,

e

c) un'indagine epidemiologica è stata eseguita in tutti gli allevamenti che, sotto il profilo epidemiologico, sono in rapporto con quello infetto.

8. Lo statuto di regione indenne da leucosi bovina enzootica è ripristinato quando:

a) almeno il 99,8 % degli allevamenti bovini hanno lo statuto di indenni da leucosi bovina enzootica;

e

b) almeno il 20 % degli allevamenti bovini presenti nella regione stessa è stato sottoposto, con esito negativo, a due prove collettive di cui al punto 1, eseguite ad un intervallo di tempo non inferiore a 4 mesi e non superiore a 12 mesi.

ALLEGATO F

Marchio da applicare ai bovini a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, lettera b) In almeno due punti dei quarti posteriori di ciascun animale viene applicato in modo visibile, con la tecnica della «marcatura a freddo», un marchio delle dimensioni sotto indicate.