31992D0264

92/264/CEE: Decisione del Consiglio, dell'11 maggio 1992, che introduce un codice di accesso comune al servizio telefonico internazionale nella Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 137 del 20/05/1992 pag. 0021 - 0022
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 22 pag. 0215
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 22 pag. 0215


DECISIONE DEL CONSIGLIO dell'11 maggio 1992 che introduce un codice di accesso comune al servizio telefonico internazionale nella Comunità (92/264/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il servizio telefonico è lo strumento di telecomunicazione più importante nella Comunità e che è indispensabile garantire ai cittadini europei ed alle imprese europee un facile accesso al servizio telefonico internazionale;

considerando che il codice di accesso al servizio telefonico internazionale pubblico è attualmente diverso secondo gli Stati membri;

cnsiderando che ciò complica inutilmente l'uso di questo servizio a titolo professionale o privato da parte di cittadini che viaggiano negli Stati membri;

considerando che l'accesso al servizio telefonico è disciplinato in tutti gli Stati membri da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative; che occorre evitare sviluppi divergenti nell'accesso al servizio telefonico internazionale causati dalla diversità dei codici di accesso;

considerando che l'armonizzazione del codice di accesso al servizio telefonico internazionale nella Comunità contribuirebbe a promuovere la realizzazione e il funzionamento del mercato interno;

considerando che la Conferenza europea delle poste e telecomunicazioni (CEPT) raccomanda, nella raccomandazione T/SF1 del 1976, di utilizzare il prefisso 00 come codice di accesso comune al servizio telefonico internazionale;

considerando che questa raccomandazione è stata seguita solo da sei Stati membri;

considerando che tutti gli Stati membri possono rendere disponibile il codice 00;

considerando che taluni Stati membri hanno già introdotto, o lo faranno entro la fine del 1992, il numero 00 come codice di accesso al servizio telefonico internazionale;

considerando che l'introduzione di questo codice potrebbe creare serie difficoltà per altri Stati membri obbligandoli ad effettuare cambiamenti non previsti oppure ad anticipare progetti già in corso; che occorre pertanto prevedere una certa flessibilità nel programma, per permettere a detti Stati membri di effettuare i necessari adattamenti;

considerando che il codice 00 potrà tuttavia essere introdotto entro il 1998 ache negli Stati membri che incontrano difficoltà;

considerando che detti Stati membri dovrebbero non di meno fare il possibile per introdurre il codice 00 ad una data il più possibile vicina al 1992;

considerando che è possibile adottare o mantenere in vigore disposizioni particolari per le chiamate tra località vicine situate da una parte e dall'altra di una frontiera tra Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri fanno in modo che il numero 00 sia introdotto nelle reti telefoniche pubbliche come codice di accesso comune al servizio telefonico internazionale.

Articolo 2

Salvo nel caso previsto all'articolo 3, il codice di accesso comune al servizio telefonico internazionale deve essere introdotto entro il 31 dicembre 1992.

Articolo 3

Se un organismo di telecomunicazioni di uno Stato membro incontra particolari difficoltà di ordine tecnico, finanziario od organizzativo nell'introduzione del codice di accesso comune al servizio telefonico internazionale entro la data prevista all'articolo 2, lo Stato membro in questione ne informa la Commissione.

Entro tre mesi dalla notifica della presente decisione, lo Stato membro interessato comunica alla Commissione, con le adeguate spiegazioni e motivazioni, una nuova data per l'introduzione del codice di accesso comune al servizio telefonico internazionale, la quale non può comunque essere posteriore al 31 dicembre 1988.

Articolo 4

1. Possono essere adottate o mantenute in vigore disposizioni speciali per le chiamate tra località vicine situate da una parte e dall'altra di una frontiera tra Stati membri.

2. Gli abbonati delle località interessate devono essere informati in maniera esauriente in merito alle disposizioni previste al paragrafo 1.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, addì 11 maggio 1992. Per il Consiglio

Il Presidente

Joao PINHEIRO

(1) GU n. C 157 del 15. 6. 1991, pag. 6. (2) GU n. C 326 del 16. 11. 1991, pag. 120 e GU n. C 94 del 13. 4. 1992. (3) GU n. C 269 del 14. 10. 1991, pag. 33.