31992D0069

92/69/CEE: Decisione della Commissione, del 20 dicembre 1991, relativa al programma pluriennale di orientamento per l'acquacoltura e la sistemazione di zone marittime protette (1992-1996) presentato dal Regno Unito ai sensi del regolamento (CEE) n. 4028/86 (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 029 del 05/02/1992 pag. 0031 - 0034


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 1991 relativa al programma pluriennale di orientamento per l'acquacoltura e la sistemazione di zone marittime protette (1992-1996) presentato dal Regno Unito ai sensi del regolamento (CEE) n. 4028/86 (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (92/69/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquacoltura (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3944/90 (2), in particolare gli articoli 2 e 4,

considerando che le politiche strutturali attuate dalla Comunità nel settore dell'acquacoltura devono permettere il conseguimento di obiettivi compatibili con l'insieme delle politiche comunitarie e contribuire alla realizzazione dello spazio economico comune;

considerando che detti obiettivi devono favorire una migliore coesione economica e sociale, pur senza pregiudicare il funzionamento delle leggi del mercato;

considerando che è più importante creare condizioni favorevoli allo sviluppo, piuttosto che limitarsi ad azioni specifiche;

considerando che gli interventi degli strumenti strutturali devono venir coordinati, tanto a livello comunitario quanto a livello degli Stati membri, in un quadro globale e coerente;

considerando che l'acquacoltura interagisce con l'ambiente naturale nel quale viene praticata e può, in determinate circostanze, avere un impatto ambientale a volte positivo ed a volte negativo;

considerando che le direttive 91/67/CEE (3), 91/492/CEE (4) e 91/493/CEE (5) del Consiglio armonizzano le norme relative alla salute animale e alla salute pubblica applicabili all'acquacoltura;

considerando che i limiti spaziali ed in particolare la forte concorrenza per l'occupazione del litorale costituiscono gravi ostacoli allo sviluppo dell'acquacoltura; che è pertanto indispensabile favorire sia l'attuazione di una politica di definizione dei siti acquicoli propizi allo sviluppo di tale attività in modo integrato al paesaggio, sia il varo di iniziative di risanamento del litorale;

considerando che il futuro dell'acquacoltura dipenderà anche dalla capacità degli operatori del settore di diversificare la produzione, realizzando, in base ai risultati della ricerca, impianti sperimentali e progetti pilota;

considerando che, in data 30 aprile 1991, il governo del Regno Unito ha trasmesso alla Commissione un programma pluriennale d'orientamento per l'acquacoltura e la sistemazione di zone marittime protette, in appresso denominato « il programma »; che, in data 18 settembre 1991, il medesimo governo ha fornito gli ultimi complementi d'informazione in merito a detto programma;

considerando che il programma persegue sia il potenziamento e la diversificazione dell'acquacoltura del Regno Unito, nonché miglioramento dell'efficienza degli impianti in cui tale attività viene svolta, sia la sistemazione di zone marittime protette; che per la realizzazione di questo programma lo Stato membro stima necessari investimenti compresi entro 71 e 100 milioni di ecu; che l'approvazione del programma non pregiudica una successiva selezione di progetti individuali d'investimento;

considerando che il programma concerne l'insieme delle politiche strutturali applicate al settore dell'acquacoltura nello Stato membro in questione;

considerando che il settore dell'acquacoltura si sviluppa in un contesto commerciale caratterizzato dall'accrescersi della concorrenza internazionale; che l'evoluzione del mercato delle specie allevate potrebbe esigere una modifica degli obiettivi di produzione relativi a talune specie;

considerando che è opportuno introdurre una programmazione modulabile basta sull'osservazione costante dell'evoluzione dei fattori della produzione e delle condizioni del mercato; che è quindi necessaria un'attenta analisi dell'attuazione del programma; che tale analisi potrà venir realizzata solo disponendo di dati statistici affidabili, periodicamente aggiornati e relativi all'intero territorio nazionale;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere dal comitato permanente per le strutture della pesca,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma pluriennale d'orientamento per l'acquacoltura e la sistemazione di zone marittime protette (1992-1996), trasmesso il 30 aprile 1991 dal governo del Regno Unito e completato da ultimo nel corso della riunione del 18 settembre 1991, è approvato alle condizioni definite nella presente decisione. Gli elementi essenziali di detto programma sono illustrati nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

1. La programmazione delle misure di sviluppo e di razionalizzazione della produzione dell'acquacoltura corrispondenti agli investimenti di cui all'allegato della presente decisione dovrà rispettare le priorità stabilite dai vari regolamenti che disciplinano le politiche strutturali della Comunità.

2. All'atto della realizzazione del programma, particolare attenzione dovrà essere rivolta alle interazioni tra lo sviluppo del settore dell'acquacoltura e l'ambiente, nonché alle condizioni sanitarie degli allevamenti e dei loro prodotti.

3. Sarà accordata una priorità ai progetti d'investimento per i quali lo Stato membro avrà predisposto un quadro normativo favorevole allo sviluppo dell'acquacoltura e delle zone marittime protette.

4. Sarà accordata una priorità ai progetti innovativi, predisposti in base a sufficienti lavori di ricerca ed atti a garantire, in prospettiva, la diversificazione della produzione.

5. Gli obiettivi di produzione del programma dovranno venir periodicamente verificati e se del caso modificati, per tenr conto dell'evoluzione del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

6. Attenzione particolare dovrà essere rivolta, all'atto della realizzazione del programma, al controllo dei costi di produzione.

Articolo 3

Ove del caso, entro sei mesi a decorrere dal 1o aprile di ogni anno la Commissione comunicherà allo Stato membro di aver constatato, in base all'analisi dei documenti di sintesi periodici di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 4028/86, oppure in assenza di detti documenti, che non risultano rispettate le condizioni alle quali è subordinata l'approvazione del programma.

Articolo 4

La Commissione rammenta che le previsioni di investimento contenute nel programma qui considerato non pregiudicano eventuali contributi finanziari della Comunità.

Articolo 5

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1991. Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente

(1) GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 7. (2) GU n. L 380 del 31. 12. 1990, pag. 1. (3) GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 1. (4) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 1. (5) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.

ALLEGATO

PROGRAMMA PLURIENNALE DI ORIENTAMENTO PER L'ACQUACOLTURA REGNO UNITO

Specie

Principalmente salmone, trota, molluschi.

Regioni/zone

Il programma copre l'intero territorio del Regno Unito. Per quanto concerne le principali specie attualmente allevate:

per il salmone: principalmente la Scozia e l'Irlanda del Nord;

per la trota: principalmente il sud e l'est dell'Inghilterra, nonché il centro e il sud della Scozia e l'Irlanda del Nord.

La molluschicoltura riguarda tutte le coste.

Ambiente

Controllo mediante la concessione di permessi o di licenze (rilasciati dagli organismi pubblici competenti) intesi a sviluppare l'acquacoltura per quanto riguarda: la conservazione dei siti e dell'ambiente naturale, lo scarico degli effluenti, le opere di presa d'acqua, il controllo dei predatori protetti, il controllo delle malattie e dei medicinali e l'introduzione di specie non indigene.

Ricerca

Studio dell'impatto dell'acquacoltura sull'ambiente.

Miglioramento delle tecniche di allevamento di alcune specie (bivalvi, halibut, pettine maggiore, astice).

Studi sulle scogliere artificiali (principalmente per il ripopolamento degli astici).

Studi concernenti il comportamento dei pesci rispetto ai diversi tipi di alimentazioni alternative.

Impatto ambientale dell'introduzione di nuove specie (comprese le specie esotiche).

Patologia

Assicurare la continuità nella protezione dalle malattie (con particolare riguardo a quelle che colpiscono le popolazioni di salmoni e di trote).

Sviluppo dei vaccini.

Miglioramento dei metodi di allevamento (cambiamento di sito, diminuzione delle densità d'allevamento) al fine di ridurre al minimo i rischi di contagio.

Disposizioni legislative e investimenti

Misure legislative in corso relative agli investimenti nelle zone marittime protette.

L'investimento globale previsto per il prossimo programma è compreso tra 71 e 100 milioni di ecu.

Mercato

Essenzialmente nazionale e comunitario con alcune esportazioni nei paesi terzi (USA, Giappone).

Maggiori investimenti per la promozione e il marketing dei prodotti dell'acquacoltura.

Aprire nuovi segmenti di mercato e sviluppare nuovi prodotti.

Priorità/obiettivi

Diversificare le specie d'allevamento grazie allo sviluppo di nuove specie (rombo chiodato, halibut, tilapia, gambero di fiume, labridi) e diversificare i prodotti derivanti dall'attività acquicola.

Migliorare le infrastruttare.

Promuovere la salvaguardia dell'ambiente.

Rafforzare le azioni di marketing.

Promuovere l'innovazione tecnica.

Contribuire allo sviluppo socioeconomico delle regioni periferiche in collegamento con vari programmi nazionali o comunitari.

Migliorare gli standard d'igiene e di qualità dei prodotti.

Migliorare l'efficienza in modo da assicurare un maggiore adeguamento alle condizioni del mercato (agire a livello della manodopera, del costo degli alimenti e del tasso di sopravvivenza degli animali).

Assicurare la vitalità dell'industria.

Nelle attuali condizioni del mercato dei salmonidi, dare la priorità all'ammodernamento e all'ampliamento delle unità esistenti nel quadro del regolamento (CEE) n. 4028/86.

Zone marittime protette

Interesse crescente da parte dell'industria che si traduce nel proseguimento degli studi di fattibilità (in particolare per quanto riguarda l'astice).