31991R3925

Regolamento (CEE) n. 3925/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo all'eliminazione dei controlli e delle formalità applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano voli intracomunitari nonché ai bagagli delle persone che effettuano una traversata marittima intracomunitaria

Gazzetta ufficiale n. L 374 del 31/12/1991 pag. 0004 - 0006
edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 4 pag. 0064
edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 4 pag. 0064


REGOLAMENTO (CEE) N. 3925/91 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1991

relativo all'eliminazione dei controlli e delle formalità applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano voli intracomunitari nonché ai bagagli delle persone che effettuano una traversata marittima intracomunitaria

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, a norma dell'articolo 8 A del trattato, il mercato interno implica uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata in particolare la libera circolazione delle merci; che, in tale contesto, gli aeroporti e i porti marittimi assumono un rilievo particolare in quanto rappresentano al tempo stesso una frontiera esterna ed interna; che, in applicazione del principio della libera circolazione, devono tuttavia essere eliminati i controlli dei bagagli a mano e dei bagagli registrati delle persone che effettuano voli intracomunitari, nonché dei bagagli delle persone che effettuano una traversata marittima intracomunitaria;

considerando tuttavia che i viaggi aerei possono comprendere una serie di voli successivi in parte nella Comunità ed in parte al di fuori di quest'ultima; che per determinati voli occorre tener conto delle necessità pratiche dell'organizzazione dei controlli e della concorrenza internazionale; che per questi casi specifici occorrono disposizioni particolari;

considerando che il trasporto marittimo può comprendere diversi tipi di viaggi; che per taluni casi di trasporto marittimo ocorrono disposizioni particolari;

considerando che dette disposizioni particolari devono applicarsi lasciando impregiudicati i controlli di sicurezza;

considerando che gli Stati membri devono avere tuttavia la possibilità di prendere misure specifiche compatibili con il diritto comunitario per effettuare controlli eccezionali, soprattutto per impedire attività criminali, in particolare in connessione con terrorismo, droga e traffico di opere d'arte,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fatti salvi gli articoli 3, 4 e 5, non si applicano controlli né formalità di alcun genere:

- ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano voli intracomunitari;

- ai bagagli delle persone che effettuano una traversata marittima intracomunitaria.

2. Il presente regolamento si applica fatti salvi:

- i controlli di sicurezza effettuati sui bagagli dalle autorità degli Stati membri, dai responsabili portuali o aeroportuali o dai vettori;

- i controlli connessi con i divieti o le restrizioni emanati dagli Stati membri, purché compatibili con i tre trattati che istituiscono le Comunità europee.

Articolo 2

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

1) «aeroporto comunitario»: qualsiasi aeroporto situato nel territorio doganale della Comunità;

2)

«aeroporto comunitario di carattere internazionale»: qualsiasi aeroporto comunitario che, previa autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti, è abilitato al traffico aereo con i paesi terzi;

3)

«volo intracomunitario»: il volo senza scalo di un aeromobile tra due aeroporti comunitari, il quale non inizia né termina in un aeroporto non comunitario;

4)

«porto comunitario»: qualsiasi porto marittimo situato nel territorio doganale della Comunità;

5)

«traversata marittima intracomunitaria»: una traversata effettuata senza scalo tra due porti comunitari da una nave che collega regolarmente due o più porti comunitari determinati;

6)

«imbarcazioni da diporto»: le imbarcazioni private destinate a viaggi il cui itinerario è fissato liberamente dagli utilizzatori;

7)

«aeromobili da turismo o d'affari»: aeromobili privati destinati a viaggi il cui itinerario è fissato liberamente dagli utilizzatori.

Articolo 3

Qualsiasi controllo e formalità applicabili:

1) ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano un volo a bordo di un aeromobile che proviene da un aeroporto non comunitario e che deve proseguire, dopo uno scalo in un aeroporto comunitario, detto volo a destinazione di un altro aeroporto comunitario, sono effettuati in quest'ultimo aeroporto, purché esso sia un aeroporto comunitario di carattere internazionale;

2)

ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano un volo a bordo di un aeromobile che fa scalo in un aeroporto comunitario prima di proseguire detto volo a destinazione di un aeroporto non comunitario, sono effettuati nell'aeroporto di partenza, purché quest'ultimo sia un aeroporto comunitario di carattere internazionale;

3)

ai bagagli delle persone che utilizzano un servizio marittimo che è effettuato dalla stessa nave e che comporta percorsi successivi che sono iniziati o prevedono uno scalo o terminano in un porto non comunitario, sono effettuati nel porto in cui questi bagagli sono, a seconda dei casi, imbarcati o sbarcati.

Articolo 4

Qualsiasi controllo e formalità applicabili ai bagagli delle persone che utilizzano:

1) imbarcazioni da diporto, sono effettuati, indipendentemente dalla provenienza o dalla destinazione di tali imbarcazioni, in qualsiasi porto comunitario;

2)

aeromobili da turismo o d'affari, sono effettuati:

- nel primo aeroporto di arrivo, il quale deve essere un aeroporto comunitario di carattere internazionale, per i voli provenienti da un aeroporto non comunitario, qualora l'aeromobile debba effettuare, dopo uno scalo, un volo a destinazione di un altro aeroporto comunitario;

- nell'ultimo aeroporto comunitario di carattere internazionale per i voli provenienti da un aeroporto comunitario, qualora l'aeromobile debba effettuare, dopo uno scalo, un volo a destinazione di un aeroporto non comunitario.

Articolo 5

Salvo casi eccezionali da definirsi secondo la procedura dell'articolo 8, qualsiasi controllo e formalità applicabili:

1) ai bagagli registrati che arrivano in un aeroporto comunitario a bordo di un aeromobile proveniente da un aeroporto non comunitario e trasbordati, in detto aeroporto comunitario, su un altro aeromobile che effettua un volo intracomunitario, sono effettuati all'aeroporto di arrivo del volo intracomunitario, purché esso sia un aeroporto comunitario di carattere internazionale;

2)

ai bagagli registrati imbarcati in un aeroporto comunitario su un aeromobile che effettua un volo intracomunitario per poi essere trasbordati, in un altro aeroporto comunitario, su un aeromobile a destinazione di un aeroporto non comunitario, sono effettuati all'aeroporto di partenza del volo intracomunitario, purché esso sia un aeroporto comunitario di carattere internazionale;

3)

ai bagagli che arrivano in un aeroporto comunitario a bordo di un aeromobile di linea o di un charter proveniente da un aeroporto non comunitario e trasbordati, in detto aeroporto comunitario, su un aeromobile da turismo o d'affari che effettua un volo intracomunitario, sono effettuati all'aeroporto di arrivo dell'aeromobile di linea o del charter;

4)

ai bagagli imbarcati in un aeroporto comunitario su un aeromobile da turismo o d'affari che effettua un volo intracomunitario per poi essere trasbordati, in un altro aeroporto comunitario, su un aeromobile di linea o un charter a destinazione di un aeroporto non comunitario, sono effettuati all'aeroporto di partenza dell'aeromobile di linea o del charter.

Articolo 6

1. È istituito un comitato della circolazione dei bagagli dei viaggiatori aerei o marittimi, in appresso denominato «comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 7

Il comitato è competente per l'esame di qualsiasi questione inerente all'applicazione del presente regolamento, sottopostagli dal presidente, di propria iniziativa o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 8

1. Le disposizioni necessarie all'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista ai paragrafi 2 e 3.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato.

3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

b)

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

c)

Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta

la proposta, la Commissione adotta le misure

proposte.

Articolo 9

1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1993.

2. Anteriormente al 1o ottobre 1992, il Consiglio procede al riesame del presente regolamento in base a una relazione della Commissione concernente lo stato dei lavori di armonizzazione delle disposizioni relative alla realizzazione del mercato interno necessarie per la corretta applicazione del presente regolamento, e in particolare di quelle relative all'abolizione dei limiti delle franchigie fiscali a favore dei viaggiatori nel traffico intracomunitario. La relazione è corredata di eventuali proposte su cui il Consiglio si pronuncia a maggioranza qualificata.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. DANKERT

(1) GU n. C 212 del 25. 8. 1990, pag. 8.

(2) GU n. C 106 del 22. 4. 1991, pag. 80 e GU n. C 326 del 16. 12. 1991.

(3) GU n. C 60 dell'8. 3. 1991, pag. 12.