31991R3923

Regolamento ( CEE ) n. 3923/91 del Consiglio, del 23 dicembre 1991, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti e massimali tariffari comunitari e che stabilisce una sorveglianza comunitaria per taluni pesci e prodotti della pesca originari delle isole Færøer ( 1992 )

Gazzetta ufficiale n. L 373 del 31/12/1991 pag. 0009 - 0020


REGOLAMENTO (CEE) N. 3923/91 DEL CONSIGLIO del 23 dicembre 1991 che reca apertura e modalità di gestione di contingenti e massimali tariffari comunitari e che stabilisce una sorveglianza comunitaria per taluni pesci e prodotti della pesca originari delle isole Faeroeer (1992)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la decisione 91/668/CEE del Consiglio, del 2 dicembre 1991, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea, il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Faeroeer (1),

vista la proposta della Commissione,

considerando che gli articoli 3 e 8 della decisione succitata prevedono per taluni pesci e prodotti della pesca figuranti nel protocollo n. 1 allegato a tale decisione che i dazi doganali applicabili all'importazione di questi prodotti nella Comunità a dieci siano soppressi a decorrere dal 1o gennaio 1992; che questa soppressione dei dazi doganali avviene nel quadro di contingenti e massimali tariffari comunitari e, per taluni di questi prodotti, nel quadro di una sorveglianza statistica comunitaria; che occorre quindi aprire, a decorrere dal 1o gennaio 1992, i contingenti e massimali tariffari comunitari in questione per i prodotti succitati, originari delle isole Faeroeer, in funzione dei volumi indicati rispettivamente negli allegati I e II e di una sorveglianza statistica comunitaria per i prodotti figuranti nell'allegato III;

considerando che nel quadro di queste misure tariffarie il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati rispettivamente in conformità delle disposizioni dell'articolo 173, paragrafi 1 e 2 e dell'articolo 360, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2 dell'atto di adesione;

considerando che le aliquote di dazio preferenziali indicate negli allegati I, II e III si applicano unicamente quando il prezzo franco frontiera, determinato dagli Stati membri in conformità delle disposizioni dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (2), è almeno pari al prezzo di riferimento stabilito o da stabilire dalla Comunità per i prodotti o le categorie di prodotti interessati;

considerando che per quanto riguarda i prodotti soggetti a contingenti tariffari comunitari, figuranti nell'allegato I, occorre garantire, in particolare, l'eguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti e l'applicazione, senza soluzione di continuità, delle aliquote previste per tali contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in causa in tutti gli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti; che occorre adottare le misure necessarie per garantire una gestione comunitaria ed efficace di tali contingenti tariffari, prevedendo la possibilità per gli Stati membri di prelevare dai volumi contingentali i quantitativi necessari, corrispondenti alle importazioni effettive constatate; che questa modalità di gestione richiede la stretta collaborazione degli Stati membri e della Commissione;

considerando che essendo il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato di Lussemburgo riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, qualsiasi operazione relativa alla gestione dei contingenti può essere effettuata da uno dei suoi membri;

considerando che per i prodotti figuranti nell'allegato II, soggetti a massimali tariffari comunitari, la sorveglianza comunitaria può essere operata avvalendosi di una modalità di gestione basata sull'imputazione, su scala comunitaria, delle importazioni dei prodotti in questione ai massimali, man mano che tali prodotti sono presentati in dogana scortati da dichiarazioni di immissione in libera pratica; che questa modalità di gestione deve prevedere la possibilità di ripristinare i dazi doganali non appena siano stati raggiunti, nella Comunità, i massimali previsti;

considerando che questa modalità di gestione richiede una stretta e particolarmente rapida collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve, in particolare, poter seguire il grado d'imputazione ai massimali e informarne gli Stati membri; che questa collaborazione deve essere tanto più stretta in quanto è necessario che la Commissione possa prendere le misure idonee a ripristinare i dazi doganali non appena sia stato raggiunto uno dei massimali in causa;

considerando che per i prodotti figuranti nell'allegato III è opportuno avvalersi del sistema di sorveglianza statistica attuato a livello della Commissione in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2658/87 (1) e (CEE) n. 1736/75 (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1o gennaio al 31 dicembre 1992 i dazi doganali all'importazione nella Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985, dei prodotti figuranti nell'allegato I, originari delle isole Faeroeer, sono sospesi ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari ivi indicati.

2. Nei limiti di tali contingenti tariffari, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati rispettivamente in conformità delle disposizioni dall'articolo 173, paragrafi 1 e 2 e dell'articolo 360, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2 dell'atto di adesione.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione, che può prendere qualsiasi misura amministrativa per garantire una gestione efficace.

Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica corredata di un certificato di circolazione delle merci, comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dall'autorità doganale, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo dal volume contingentale in causa di un quantitativo corrispondente a questo fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle dichiarazioni di cui sopra devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte dell'autorità doganale dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, li riversa non appena possibile nel volume contingentale corrispondente.

Se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingentale l'assegnazione avviene proporzionalmente alle domande. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione dei prelievi effettuati.

Articolo 4

1. Dal 1o gennaio al 31 dicembre 1992, le importazioni nella Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985, di taluni prodotti originari delle isole Faeroeer, indicati negli allegati II e III, sono soggette rispettivamente a massimali e a sorveglianza comunitaria.

Le designazioni dei prodotti di cui al primo comma, i livelli dei massimali e dei dazi doganali applicabili sono indicati negli allegati succitati.

2. Nel quadro di queste misure tariffarie, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati rispettivamente in conformità delle disposizioni dell'articolo 173, paragrafi 1 e 2 e dell'articolo 360, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2 dell'atto di adesione.

3. Le imputazioni ai massimali vengono effettuate man mano che i prodotti sono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica e da un certificato di circolazione delle merci conforme alle norme figuranti nel protocollo relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di collaborazione amministrativa, allegato alla decisione 91/668/CEE.

Una merce può essere imputata al massimale soltanto se il certificato di circolazione delle merci viene presentato prima della data stabilita per il ripristino della riscossione dei dazi doganali.

Il grado di utilizzazione dei massimali è constatato, a livello comunitario, in base alle importazioni imputate, secondo le modalità definite al primo e secondo comma.

Con la periodicità ed entro i termini indicati al paragrafo 5 gli Stati membri informano la Commissione delle imputazioni effettuate secondo le modalità sopra stabilite.

4. Non appena i massimali sono raggiunti, la Commissione può ripristinare, mediante regolamento e fino alla fine dell'anno civile, la riscossione dei dazi doganali applicabili ai paesi terzi.

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il quindicesimo giorno di ogni mese, le imputazioni effettuate nel corso del mese precedente.

6. La sorveglianza statistica prevista per i prodotti figuranti nell'allegato III del presente regolamento avviene, a livello della Comunità, in base alle importazioni imputate alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma e comunicate all'Istituto statistico delle Comunità europee in applicazione dei regolamenti (CEE) n. 2658/87 e (CEE) n. 1736/75.

Articolo 5

Le aliquote di dazio indicate negli allegati I, II e III si applicano unicamente quando il prezzo franco frontiera determinato dagli Stati membri in conformità dei regolamenti (CEE) n. 3796/81 e (CEE) n. 3468/88 è almeno pari al prezzo di riferimento stabilito o da stabilire dalla Comunità per i prodotti o le categorie di prodotti in questione.

Articolo 6

Per garantire l'applicazione del presente regolamento la Commissione prende tutte le misure del caso in stretta collaborazione con gli Stati membri.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 dicembre 1991.

Per il ConsiglioIl PresidenteY. VAN ROOY

(1)GU n. L 371 del 31. 12. 1991, pag. 1.

(2)GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3468/88 (GU n. L 305 del 10. 11. 1988, pag. 1).

(1)GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(2)GU n. L 183 del 14. 7. 1975, pag. 3.

ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO IV

>SPAZIO PER TABELLA>