31991R3921

Regolamento (CEE) n. 3921/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci o di persone per via navigabile in uno Stato membro

Gazzetta ufficiale n. L 373 del 31/12/1991 pag. 0001 - 0003
edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 4 pag. 0049
edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 4 pag. 0049


REGOLAMENTO (CEE) N. 3921/91 DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 1991 che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci o di persone per via navigabile in uno Stato membro

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'instaurazione di una politica comune dei trasporti comporta tra l'altro, ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 1, lettera b) del trattato, la fissazione di condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro;

considerando che tale disposizione implica l'eliminazione di qualsiasi restrizione nei confronti del prestatore di servizi, motivata dalla sua nazionalità o dal fatto che egli è stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui la prestazione deve essere fornita;

considerando che, conformemente ai principi generali del trattato che sanciscono la parità di trattamento ed alla relativa giurisprudenza della Corte di giustizia, i vettori non residenti devono essere ammessi ad effettuare trasporti nazionali alle medesime condizioni di quelle che lo Stato membro interessato impone ai propri vettori;

considerando che occorre evitare distorsioni della concorrenza e perturbamenti nell'organizzazione dei mercati in questione;

considerando che le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in vigore nello Stato membro in cui è fornita la prestazione dei servizi, nella misura in cui la loro applicazione implichi restrizioni alla libera prestazione dei servizi, devono essere giustificate dall'interesse generale; che tali disposizioni sono applicabili soltanto nella misura in cui l'interesse generale non sia già salvaguardato dalle disposizioni cui il vettore non residente è soggetto nello Stato membro in cui è stabilito e nella misura in cui il medesimo risultato non possa essere ottenuto da norme meno vincolanti;

considerando che conviene prevedere un periodo transitorio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1o gennaio 1993 qualsiasi vettore di merci o di persone per via navigabile è ammesso ad effettuare trasporti nazionali di merci o di persone per via navigabile per conto terzi in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito, in appresso denominati «cabotaggio», a condizione che:

- sia stabilito in uno Stato membro conformemente alla legislazione di quest'ultimo ed eventualmente - vi sia abilitato ad effettuare trasporti internazionali di merci o di persone per via navigabile.

Qualora soddisfi a dette condizioni, può esercitare il cabotaggio a titolo temporaneo nello Stato membro interessato senza crearvi una sede o un altro centro di attività.

Articolo 2

1. Per essere ammesso ad effettuare il cabotaggio, il vettore può inoltre utilizzare a tal fine soltanto battelli il cui proprietario o i cui proprietari siano:

a) persone fisiche aventi domicilio in uno Stato membro e cittadini di uno Stato membro o b) persone giuridiche che:

i) abbiano sede sociale in uno Stato membro e ii) appartengano in maggioranza a cittadini degli Stati membri.

2. Uno Stato membro può eccezionalmente prevedere deroghe per quanto riguarda la condizione di cui al paragrafo 1, lettera b) ii). Lo Stato membro interessato consulta la Commissione in merito ai criteri determinanti da prendere in considerazione.

3. Un attestato rilasciato dallo Stato membro in cui il battello è immatricolato o, in mancanza di un'immatricolazione, dallo Stato membro in cui il vettore è stabilito deve essere esibito come prova che il vettore soddisfa alle condizioni di cui al paragrafo 1. Tale attestato deve trovarsi a bordo del battello.

Il documento che comprova che il battello è adibito alla navigazione sul Reno previsto dal regolamento (CEE) n. 2919/85 del Consiglio, del 17 ottobre 1985, che fissa le condizioni di accesso al regime riservato dalla convenzione modificata per la navigazione sul Reno ai battelli adibiti alla navigazione sul Reno (1), sostituisce l'attestato di cui al primo comma.

Articolo 3

1. L'esecuzione delle operazioni di cabotaggio è soggetta, fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria, alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore nello Stato membro ospitante, nei seguenti settori:

a) prezzi e condizioni che disciplinano il contratto di trasporto, nonché le modalità di noleggio e di esercizio;

b) prescrizioni tecniche dei battelli.

Le prescrizioni tecniche cui devono soddisfare i battelli utilizzati per effettuare operazioni di cabotaggio sono le prescrizioni cui sono soggetti i battelli ammessi alla circolazione nei trasporti internazionali;

c) prescrizioni in materia di navigazione e di polizia;

d) durata della guida e del riposo;

e) IVA (imposta sul valore aggiunto) sui servizi di trasporto.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 devono essere applicate ai vettori non residenti alle medesime condizioni che detto Stato membro impone ai propri cittadini, al fine di evitare in modo effettivo qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento.

3. Qualora si constati che è necessario adattare l'elenco dei settori delle disposizioni dello Stato membro ospitante di cui al paragrafo 1, tenuto conto dell'esperienza pratica, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, modifica detto elenco.

Articolo 4

In deroga all'articolo 1 e fatto salvo l'articolo 5, fino al 1o gennaio 1995:

a) la Repubblica francese può limitare nel proprio territorio il cabotaggio a due viaggi sulla via del ritorno diretto, consecutivi ad un trasporto internazionale di merci o di persone,

b) la Repubblica federale di Germania può limitare nel proprio territorio il cabotaggio ad un unico viaggio sulla via del ritorno diretto, consecutivo ad un trasporto internazionale di merci o di persone,

c) sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento i trasporti tra i porti situati all'interno dei «Laender» di Brandeburgo, Meclemburgo-Pomerania occidentale, Sassonia, Sassonia-Anhalt e Turingia, nonché di Berlino.

Articolo 5

Gli Stati membri non introducono nei confronti dei vettori comunitari nuove restrizioni alla libertà di prestazione dei servizi effettivamente raggiunta all'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 6

Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano i diritti esistenti ai sensi della convenzione modificata per la navigazione sul Reno (convenzione di Mannheim).

Articolo 7

Gli Stati membri adottano in tempo utile e comunicano alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'esecuzione del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1991.

Per il ConsiglioIl PresidenteH. MAIJ-WEGGEN

(1)GU n. C 331 del 20. 12. 1985, pag. 2.

(2)GU n. C 255 del 13. 10. 1986, pag. 229.

(3)GU n. C 328 del 22. 12. 1986, pag. 34.

(1)GU n. L 280 del 22. 10. 1985, pag. 4.