31991R3874

REGOLAMENTO (CEE) N. 3874/91 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 1991 che stabilisce il prezzo minimo garantito per le sardine della specie Sardina pilchardus dell' Atlantico -

Gazzetta ufficiale n. L 363 del 31/12/1991 pag. 0033 - 0033


REGOLAMENTO (CEE) N. 3874/91 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 1991 che stabilisce il prezzo minimo garantito per le sardine della specie Sardina pilchardus dell'Atlantico

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3117/85 del Consiglio, del 4 novembre 1985, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di indennità compensative per le sardine della specie Sardina pilchardus (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3940/87 (2), in particolare l'articolo 4,

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3117/85 prevede la concessione di un'indennità compensativa per i produttori di sardine della specie Sardina pilchardus dell'Atlantico della Comunità nella sua composizione anteriore al 31 dicembre 1985, che vendono i loro prodotti a un prezzo inferiore a un prezzo minimo garantito;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3117/85 prevede che il prezzo minimo garantito è pari al prezzo di ritiro vigente nell'ultimo anno precedente l'adesione, corretto conformemente all'eventuale adattamento applicabile al prezzo di orientamento per la campagna successiva;

considerando che per i prodotti di cui si tratta, i prezzi di orientamento della campagna di pesca 1992 sono stati fissati con il regolamento (CEE) n. 3569/91 del Consiglio (3);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1992, il prezzo minimo garantito previsto all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3117/85 è fissato come segue:

(ECU/t)

Pesci interi Dimensione Extra, A B 1 254 162 2 254 162 3 392 162 4 254 162

Le categorie di qualità, di dimensione e di presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio (4).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1991. Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente

(1) GU n. L 297 del 9. 11. 1985, pag. 1. (2) GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 6. (3) GU n. L 338 del 10. 12. 1991, pag. 4. (4) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.