31991R3831

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3831/91 del Consiglio del 19 dicembre 1991 che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità al fine di introdurre un contributo temporaneo

Gazzetta ufficiale n. L 361 del 31/12/1991 pag. 0007 - 0008
edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 2 pag. 0155
edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 2 pag. 0155


REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 3831/91 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1991 che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità al fine di introdurre un contributo temporaneo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24,

visto il protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

vista la proposta della Commissione presentata previo parere del comitato dello statuto,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere della Corte di giustizia,

preso atto della relazione della commissione di concertazione istituita con la decisione del Consiglio del 23 giugno 1981;

considerando che dai lavori della suddetta commissione di concertazione è risultato che una misura, applicabile a titolo temporaneo alle retribuzioni corrisposte dalle Comunità, deve essere introdotta nella forma di un contributo temporaneo prelevato alla fonte, congiuntamente all'adozione di un metodo che fissa le modalità di applicazione degli articoli 64 e 65 dello statuto, in quanto elementi interdipendenti di una soluzione globale;

considerando che il livello, le modalità di applicazione, le date di inizio e di scadenza di tale contributo sono stati negoziati in tale ambito;

considerando che occorre modificare di conseguenza lo statuto ed il regime applicabile agli altri agenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPITOLO I Modifica dello statuto dei funzionari delle Comunità europee

Articolo 1

Nello statuto dei funzionari è inserito l'articolo seguente:

« Articolo 66 bis

1. A titolo temporaneo, per un periodo che inizia il 1o gennaio 1992 e termina il 1o luglio 2001, è istituita una misura, denominata qui di seguito "contributo temporaneo", applicabile, in deroga dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 (*), alle retribuzioni corrisposte dalle Comunità ai funzionari in attività di servizio.

2. a) Il tasso del contributo temporaneo, applicato alla base imponibile di cui al paragrafo 3, è fissato al 5,83 %.

b) Il Consiglio, deliberando secondo la procedura prevista all'articolo 24, paragrafo 1 del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, previa consultazione delle altre istituzioni interessate, può eventualmente, in occasione della valutazione prevista all'articolo 15, paragrafo 2 dell'allegato XI dello statuto, riadeguare il tasso del contributo temporaneo di cui alla lettera a), sulla base di una relazione e di un'eventuale proposta della Commissione.

3. a) La base di calcolo del contributo temporaneo è costituita dallo stipendio base corrispondente al grado e allo scatto presi in considerazione per il calcolo della retribuzione, previa deduzione:

- dei contributi ai regimi di sicurezza sociale e pensionistico, nonché dell'imposta cui sarebbe soggetto, prima di qualsiasi deduzione a titolo del contributo temporaneo, un funzionario del medesimo grado e scatto, senza persone a carico ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato VII

e

- di un importo pari allo stipendio base corrispondente al grado D 4, primo scatto.

b) Gli elementi che concorrono alla determinazione della base di calcolo del contributo temporaneo sono espressi in franchi belgi e ad essi si applica il coefficiente correttore 100.

4. L'applicazione del contributo temporaneo non può comportare una riduzione delle retribuzioni a un importo inferiore all'importo netto corrisposto al medesimo titolo alla vigilia di tale applicazione (1).

La parte del contributo rimasta inapplicata per un anno in conseguenza della disposizione figurante nel primo comma viene aggiunta in misura corrispondente al prelievo dell'anno successivo.

5. Il contributo temporaneo viene riscosso mensilmente mediante trattenuta alla fonte; il gettito viene iscritto come entrata nel bilancio generale delle Comunità.

(*) GU n. 56 del 4. 3. 1968, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3736/90 (GU n. L 360 del 22. 12. 1990, pag. 1).

(1) Per importi netti riscossi alla vigilia del contributo temporaneo s'intende il reddito riscosso senza tener conto dell'adeguamento annuale 1991. » CAPITOLO II Modifiche al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità

Articolo 2

Il testo dell'articolo 20, terzo comma del regime applicabile agli altri agenti è sostituito dal testo seguente:

« Le disposizioni dell'articolo 66 bis dello statuto, relative al contributo temporaneo, sono applicabili per analogia agli agenti temporanei. » CAPITOLO III Disposizioni finali

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1991. Per il Consiglio

Il Presidente

P. DANKERT

(1) Parere reso il 12 dicembre 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).