31991R2084

Regolamento (CEE) n. 2084/91 della Commissione, del 12 luglio 1991, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Gazzetta ufficiale n. L 193 del 17/07/1991 pag. 0016 - 0017
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 8 pag. 0029
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 8 pag. 0029


REGOLAMENTO (CEE) N. 2084/91 DELLA COMMISSIONE del 12 luglio 1991 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2080/91 della Commissione (2), in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte o aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21o giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1991. Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (2) Vedi pagina 6 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

Designazione delle merci Classificazione Codice NC Motivazione (1) (2) (3) 1. Preparato costituito da cloruro di colina, circa 50 % in peso, da diossido di silicio colloidale, circa 35 % in peso, e da acqua, circa 15 % in peso, utilizzato nell'alimentazione animale (premiscela) 2309 90 99 La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 2309, 2309 90 e 2309 90 99. 2. Tetraossido di tricobalto avente una purezza uguale o superiore ad approssimativamente 96 % in peso, ottenuto da idrossido di cobalto 2822 00 00 La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo del codice NC 2822 00 00. 3. Prodotto costituito da acido colico (con purezza superiore a 95 % in peso), da acidi grassi e da sali inorganici risultanti dal processo di lavorazione 2918 19 30 La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 2918, 2918 19 e 2918 19 30. 4. Bile bovina depurata, disseccata, (« ox bile extract ») ottenuta purificando il liquido biliare con etanolo, con nero animale (deodorizzazione e decolorazione) ed evaporando a secco. 3001 20 90 La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 3001, 3001 20 e 3001 20 90. Il prodotto è impiegato per scopi terapeutici. Poiché i prodotti della fattispecie hanno subito un trattamento che non è consentito per i prodotti della voce 0510 e poiché essi vengono utilizzati (direttamente) per usi terapeutici essi devono essere classificati alla voce 3001 (vedi anche le note esplicative del SA, voce 30.01, lettera B). 5. Prodotto intermedio della preparazione dell'acido colico a partire dalla bile bovina, costituito essenzialmente da un miscuglio di acido colico e di acido desossicolico (circa 80 % in peso), da acidi grassi e da sali inorganici 3823 90 91 La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 3823, 3823 90 e 3823 90 91. 6. Miscela di esteri dell'acido adipico e di alcoli, principalmente con 12 e 13 atomi di carbonio, impiegata essenzialmente nella preparazione di lubrificanti sintetici 3823 90 98 La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 3823, 3823 90 e 3823 90 98.