31991R0964

Regolamento (CEE) n. 964/91 della Commissione, del 18 aprile 1991, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Gazzetta ufficiale n. L 100 del 20/04/1991 pag. 0014 - 0015
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 8 pag. 0012
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 8 pag. 0012


REGOLAMENTO (CEE) N. 964/91 DELLA COMMISSIONE del 18 aprile 1991 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1), relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 315/91 (2), in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte o aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3° giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

È applicabile per il prodotto n. 1 dell'allegato dal 30 aprile al 31 dicembre 1991 e per il prodotto n. 2 dell'allegato a partire dal 1° agosto 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1991. Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione (1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 37 del 9. 2. 1991, pag. 24.

ALLEGATO

Descrizione della merce Classifica Codice NC Motivazione (1) (2) (3) 1. Prodotto sotto forma di polvere, che presente le principali caratteristiche analitiche seguenti (% in peso):

- grasso butirrico 5,8

- proteine del siero di latte 74,3

(78,9 su secco)

- lattosio 6,0

- ceneri 2,9 0404 90 33 La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, e dai testi dei codici 0404, 0404 90 e 0404 90 33.

Tale prodotto è escluso dal codice 0404 10, e causa del tenore in proteine, lattosio e grasso butirrico, che differisce nettamente da quello del siero di latte in polvere. 2. Funghi della specie Agaricus, completamente cotti, immersi in acqua eventualmente addizionata di sale e/o di acido citrico e/o di acido citrico SO2 e refrigerati.

I funghi, che non sono condizionati per la vendita al dettaglio, vengono generalmente utilizzati come materia prima nell'industria delle conserve. 2003 10 10 La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota complementare 1 del capitolo 20, e dal testo dei codici NC 2003, 2003 10 e 2003 10 10.