14.3.1991   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 67/11


REGOLAMENTO (CEE) N. 595/91 DEL CONSIGLIO

del 4 marzo 1991

relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 283/72

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 (4), in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione (5),

visto il parere del Parlamento europeo (6),

considerando che l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 729/70 ha definito i principi secondo cui la Comunità intende rafforzare la lotta contro le irregolarità e recuperare le somme perdute; che, conformemente al paragrafo 3 di tale articolo, il Consiglio deve adottarne le norme generali;

considerando che occorre modificare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 283/72 (7) per armonizzarne l'applicazione negli Stati membri e rafforzare la lotta contro le irregolarità in funzione dell'esperienza acquisita; che per motivi di chiarezza conviene sostituire integralmente il regolamento (CEE) n. 283/72;

considerando che, per assicurare alla Comunità una migliore conoscenza delle disposizioni prese dagli Stati membri per lottare contro le irregolarità, occorre precisare le disposizioni nazionali che devono essere comunicate alla Commissione;

considerando che per conoscere la natura delle pratiche fraudolente e gli effetti finanziari delle irregolarità e per ricuperare le somme indebitamente pagate è necessario prevedere la comunicazione trimestrale alla Commissione dei casi di irregolarità; che questa comunicazione deve essere completata con indicazioni relative allo svolgimento delle procedure giudiziarie o amministrative;

considerando che la Commissione deve essere tenuta sistematicamente informata sulle procedure giudiziarie o amministrative volte a sanzionare coloro che abbiano commesso irregolarità; che appare inoltre opportuno garantire un'informazione sistematica sulle misure adottate dagli Stati membri per tutelare gli interessi finanziari della Comunità;

considerando che è d'uopo definire le procedure da applicarsi tra gli Stati membri e la Commissione nei casi in cui un importo perduto a causa di irregolarità si riveli irrecuperabile;

considerando che, nei casi in cui la Commissione chiede ad uno Stato membro di avviare una inchiesta, occorre che essa venga tenuta pienamente informata quanto alla preparazione ed ai risultati dell'inchiesta stessa; che si devono definire le competenze degli agenti della Commissione che partecipano a siffatte inchieste;

considerando che il presente regolamento non deve pregiudicare le norme nazionali di procedura penale e di collaborazione giudiziaria tra Stati membri in materia penale;

considerando che conviene prevedere una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese per le inchieste ed il recupero in base agli importi recuperati; che è del pari opportuno prevedere la possibilità di una partecipazione comunitaria alle spese giudiziarie ed alle spese direttamente connesse alla procedura giudiziaria;

considerando che, per prevenire le irregolarità, occorre rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, badando a che questa azione venga condotta con la massima discrezione;

considerando che è opportuno comunicare i risultati complessivi trimestralmente al comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia e annualmente al Parlamento europeo ed al Consiglio;

considerando che deve essere elevato il livello minimo a partire dal quale le irregolarità accertate devono essere comunicate automaticamente dagli Stati membri; che detto livello è determinato, in deroga all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1676/85, in modo da ottenere un criterio uniforme e comparabile, facilmente applicabile da parte delle amministrazioni nazionali interessate mediante un tasso di cambio che rifletta la realtà economica;

considerando che è d'uopo precisare che le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei casi in cui un pagamento, che avrebbe dovuto essere effettuato da uh operatore nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, in appresso denominato «Fondo», non ha avuto luogo a causa di irregolarità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le misure contemplate dal presente regolamento riguardano tutte le spese del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia.

Il presente regolamento rimane applicabile ai casi di irregolarità relativi alle spese del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, comunicati prima del 1o gennaio 1989.

Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione nei singoli Stati membri delle norme relative alla procedura penale o alla collaborazione giudiziaria tra Stati membri in materia penale.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento:

le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle misure prescritte dall'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70;

l'elenco dei servizi e degli organismi cui è affidata l'applicazione di tali misure nonché le disposizioni essenziali relative al ruolo ed al funzionamento di tali servizi ed organismi ed alle procedure che essi sono incaricati di applicare.

2.   Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le modifiche relative alle indicazioni fornite in applicazione del paragrafo 1.

3.   La Commissione esamina le comunicazioni degli Stati membri e informa il comitato del Fondo sulle conclusioni che intende trame. Essa mantiene con gli Stati membri, eventualmente nell'ambito del comitato del Fondo, gli opportuni contatti necessari all'applicazione del presente articolo.

Articolo 3

1.   Entro i due mesi successivi alla fine di ogni trimestre, gli Stati membri comunicano alla Commissione un elenco delle irregolarità che hanno formato oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario.

A tal fine forniscono ogni possibile precisazione circa:

la disposizione alla quale si è trasgredito;

la natura e l'entità della spesa; qualora non sia stato effettuato alcun pagamento, le somme che sarebbero state pagate indebitamente se non si fosse scoperta l'irregolarità, fatti salvi gli errori o le negligenze commessi dagli operatori economici, scoperti prima del pagamento e non implicanti alcuna sanzione amministrativa o giudiziaria;

le organizzazioni comuni di mercato e il o i prodotti interessati o la misura in causa;

il momento o il periodo in cui è stata commessa l'irregolarità;

le pratiche seguite per commettere l'irregolarità;

il modo in cui l'irregolarità è stata scoperta;

i servizi od organismi nazionali che hanno proceduto alla constatazione dell'irregolarità;

le conseguenze finanziarie e le possibilità di recupero;

la data e la fonte della prima informazione che lascia presumere l'esistenza di un'irregolarità;

la data in cui, si è accertata l'irregolarità;

se del caso, gli Stati membri ed i paesi terzi interessati;

l'identità delle persone fisiche e giuridiche implicate, tranne qualora questa indicazione non possa essere utile nel quadro della lotta contro le irregolarità dato il tipo di irregolarità in questione.

2.   Qualora alcune informazioni, in particolare quelle relative alle pratiche seguite per commettere l'irregolarità ed al modo in cui l'irregolarità è stata scoperta, non siano disponibili, gli Stati membri le completano nella misura del possibile all'atto della trasmissione alla Commissione delle informazioni riguardanti i trimestri successivi.

3.   Se le disposizioni nazionali prevedono il segreto istruttorio la comunicazione delle suddette informazioni è subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente.

Articolo 4

Ogni Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri interessati ed alla Commissione le irregolarità accertate o presunte che si teme possano ripercuotersi rapidamente al di fuori del proprio territorio, nonché quelle che pongono in luce l'impiego di una nuova pratica fraudolenta.

Articolo 5

1.   Entro i due mesi successivi alla fine di ogni trimestre, gli Stati membri informano là Commissione dei procedimenti avviati in seguito alla irregolarità comunicate in applicazione dell'articolo 3 nonché dei cambiamenti significativi intervenuti in detti procedimenti, segnatamente:

dell'importo dei recuperi avvenuti o previsti;

delle misure conservative adottate dagli Stati membri per garantire il recupero degli importi indebitamente pagati;

dei procedimenti amministrativi o giudiziari avviati per recuperare gli importi pagati indebitamente e per applicare le sanzioni;

dei motivi di un eventuale abbandono dei procedimenti per il recupero; per quanto possibile, la Commissione deve essere informata prima dell'adozione di una decisione in tal senso;

dell'eventuale abbandono dei procedimenti penali.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni amministrative o giudiziarie — o gli elementi essenziali di esse — relative alla chiusura di tali procedimenti.

2.   Qualora uno Stato membro ritenga che il recupero totale di una somma non possa essere effettuato o previsto, esso indica alla Commissione, nell'ambito di una comunicazione speciale, l'importo non recuperato e i motivi per cui tale somma è, a suo parere, a carico della Comunità o dello Stato membro.

Tali indicazioni devono essere sufficientemente particolareggiate da consentire alla Commissione di prendere una decisione sull'imputazione delle conseguenze finanziarie a norma dell'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 729/70. Tale decisione è presa secondo la procedura prevista all'articolo 5 di detto regolamento.

Articolo 6

1.   Qualora ritenga che siano state commesse irregolarità in uno o più Stati membri, la Commissione ne informa lo Stato. membro o gli Stati membri interessati, che effettua/effettuano quanto prima un'indagine cui possono partecipare agenti della Commissione.

Ai fini del presente articolo si intendono per indagine tutti i controlli, le verifiche e le azioni eseguiti da agenti delle amministrazioni nazionali nell'esercizio delle loro funzioni al fine di accertare l'esistenza di un'irregolarità, ad eccezione delle azioni intraprese su richiesta o sotto il controllo diretto di un'autorità giudiziaria.

2.   Lo Stato membro comunica quanto prima alla Commissione le risultanze dell'indagine.

Qualora l'indagine riveli l'esistenza di un'irregolarità, lo Stato membro in questione deve informarne la Commissione, a norma degli articoli 3, 4 e 5, nonché, se del caso, gli Stati membri interessati, conformemente all'articolo 4.

3.   Qualora agenti della Commissione partecipino alle indagini, lo Stato membro interessato deve esserne informato. Lo Stato membro informa la Commissione in merito agli elementi essenziali dell'indagine almeno una settimana prima dell'azione, fatti salvi i casi urgenti.

4.   Qualora agenti della Commissione partecipino ad un'indagine, gli agenti degli Stati membri assicurano costantemente la direzione della medesima; gli agenti della Commissione non possono di propria iniziativa esercitare i poteri di controllo riconosciuti agli agenti nazionali; essi hanno invece accesso agli stessi locali e agli stessi documenti cui possono accedere detti agenti.

Allorché le disposizioni nazionali in materia di procedura penale riservano certi atti ad agenti specificamente indicati dalla legge nazionale, gli agenti della Commissione non partecipano a questi atti. In ogni caso, non partecipano alla perquisizione domiciliare o all'interrogatorio formale delle persone nel quadro del diritto penale dello Stato membro. Essi hanno, tuttavia, accesso alle informazioni così ottenute.

Per collaborare ai controlli di cui al paragrafo 1, gli agenti della Commissione presentano un mandato scritto nel quale sono indicate la loro identità e la loro qualifica.

Articolo 7

1.   Allorché mette a disposizione del Fondo gli importi recuperati, lo Stato membro può trattenerne il 20 %, purché le norme previste dal presente regolamento non siano state violate in modo significativo.

2.   Qualora, su richiesta esplicita della Commissione, le autorità competenti di uno Stato membro decidano di avviare o proseguire un'azione giudiziaria per il recupero di importi indebitamente pagati, la Commissione può impegnarsi a rimborsare integralmente o parzialmente allo Stato membro, su presentazione di documenti giustificativi, le spese giudiziarie e le altre spese direttamente connesse al procedimento, anche nei casi in cui questo sia infruttuoso.

Articolo 8

1.   La Commissione mantiene con gli Stati membri interessati i contatti necessari al fine di completare le informazioni fornite sulla irregolarità di cui all'articolo 3 e sulle procedure di cui all'articolo 5, specialmente sulle possibilità di recupero.

2.   Prescindendo da tali contatti, qualora la natura della irregolarità lasci presumere che pratiche identiche o simili possono verificarsi in altri Stati membri, viene adito il comitato del Fondo.

3.   La Commissione organizza inoltre a livello comunitario riunioni d'informazione destinate ai rappresentanti interessati degli Stati membri per esaminare insieme le informazioni ottenute in base agli articoli 3, 4, 5 e del paragrafo 1 del presente articolo, con speciale riguardo agli insegnamenti da trame quanto alle irregolarità, alle misure preventive e alle azioni giudiziarie. Nei limiti del necessario, essa tiene al corrente dei lavori il comitato del Fondo e lo consulta su ogni proposta che essa intende presentare al Consiglio in materia di prevenzione delle irregolarità.

4.   Qualora l'applicazione di talune disposizioni in vigore ponesse in rilievo una lacuna arrecante pregiudizio agli interessi della Comunità, gli Stati membri si consultano per ovviare a tale lacuna, a richiesta di uno di essi o della Commissione, alle condizioni di cui al paragrafo 3 ed eventualmente in sede di comitato del Fondo o di qualsiasi altra istanza competente.

Articolo 9

II comitato del Fondo viene informato trimestralmente dalla Commissione dell'entità delle conseguenze finanziarie delle irregolarità scoperte e delle varie categorie di irregolarità secondo la loro natura con indicazione del loro numero. In un apposito capitolo della relazione annuale sull'amministrazione del Fondo, di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 729/70, essa comunica il numero di casi notificati e di quelli che sono stati archiviati, nonché l'importo delle somme recuperate e quello delle somme irrecuperabili.

Articolo 10

1.   Gli Stati membri e la Commissione prendono i necessari provvedimenti di sicurezza affinchè sia garantito il carattere confidenziale delle informazioni scambiate.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 non possono, in particolare, essere comunicate a persone diverse da quelle che, negli Stati membri o nell'ambito delle istituzioni comunitarie, sono autorizzate a conoscerle in virtù delle loro funzioni, a meno che lo Stato membro che le ha comunicate abbia dato il suo consenso esplicito.

3.   I nomi di persone fisiche o giuridiche possono essere comunicati a un altro Stato membro o un'altra istituzione comunitaria solo nel caso in cui tale comunicazione sia necessaria ai fini della prevenzione o della repressione di irregolarità o dell'accertamento di irregolarità presunte.

4.   Le informazioni, comunicate o acquisite ai sensi del presente regolamento, sotto qualsiasi forma, sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della protezione concessa ad informazioni dello stesso genere dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni che si applicano alle istituzioni comunitarie.

Inoltre, esse non possono essere utilizzate per fini diversi da quelli previsti dal presente regolamento, a meno che le autorità che le hanno fornite non lo abbiano espressamente consentito e a condizione che le disposizioni vigenti nello Stato membro in cui ha sede l'autorità che le ha ricevute non si oppongano a tale comunicazione o utilizzazione.

5.   I paragrafi precedenti non ostano a che le informazioni ottenute in applicazione del presente regolamento siano utilizzate in azioni giudiziarie o in procedimenti intentati successivamente per inosservanza della regolamentazione agricola. L'autorità competente dello Stato membro che ha fornito dette informazioni è tempestivamente informata dell'uso che ne viene fatto.

6.   Qualora uno Stato membro notifichi alla Commissione che una persona fisica o giuridica, il cui nominativo le sia stato comunicato a norma delle disposizioni del presente regolamento, risulta, a seguito di un complemento di indagini, estranea ad un'irregolarità, la Commissione ne informa immediatamente coloro cui ha comunicato il nominativo ai sensi del presente regolamento. Tale persona non verrà più considerata implicata nell'irregolarità in questione sulla base della prima notifica.

Articolo 11

In caso di finanziamento ripartito tra il Fondo e uno Stato membro, gli importi recuperati vengono suddivisi tra la Comunità e lo Stato membro proporzionalmente alle rispettive spese.

Articolo 12

1.   Nel caso d'irregolarità relative a somme inferiori a 4 000 ecu, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni previste dagli artìcoli 3 e 5 solo ove quest'ultima le abbia espressamente richieste.

2.   L'importo di cui al paragrafo 1 è convcrtito in moneta nazionale applicando i tassi di cambio pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, vigenti il primo giorno feriale dell'anno in cui sono comunicate le informazioni sulle irregolarità.

Articolo 13

Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili, mutatis mutandis, nel caso in cui un importo da accreditare al Fondo non sia stato pagato conformemente alle disposizioni in questione.

Articolo 14

1.   II regolamento (CEE) n. 283/72 è abrogato.

2.   I riferimenti al regolamento (CEE) n. 283/72 devono intendersi come riferimenti fatti al presente regolamento.

Articolo 15

II presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

L'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, ultimi quattro trattini è applicabile a decorrere dalla comunicazione relativa al secondo trimestre del 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 marzo 1991.

Per il Consiglio

II Presidente

R. STEICHEN


(1)  GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

(2)  GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.

(3)  GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

(4)  GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

(5)  GU n. C 138 del 7. 6. 1990, pag. 6.

(6)  GU n. C 324 del 24. 12. 1990.

(7)  GU n. L 36 del 10. 2. 1972, pag. 1.