31991L0681

Direttiva 91/681/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, recante modifica della direttiva 90/44/CEE che modifica la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali

Gazzetta ufficiale n. L 376 del 31/12/1991 pag. 0020 - 0020
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 40 pag. 0008
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 40 pag. 0008


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1991

recante modifica della direttiva 90/44/CEE che modifica la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali

(91/681/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la direttiva 79/373/CEE (4), modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE (5), fissa le regole per la commercializzazione dei mangimi composti nella Comunità;

consideranco che la direttiva 90/44/CEE (6) ha apportato numerose e sostanziali modifiche alla normativa in vigore, in particolare per quanto riguarda le disposizioni da osservare in materia di etichettatura dei mangimi composti; che a norma della stessa direttiva gli Stati membri devono mettere in vigore, esattamente il 22 gennaio 1992, le disposizioni necessarie per conformarsi alla nuova normativa;

considerando che la direttiva precitata non prevede alcuna deroga per i mangimi composti che sono stati fabbricati prima del 22 gennaio 1992 e che saranno ancora in circolazione dopo tale data con un'etichettatura non conforme alla nuova normativa; che occorre ovviare a questa omissione permettendo che i mangimi composti fabbricati prima del 22 gennaio 1992, conformemente alla normativa allora vigente, possano essere commercializzati con l'etichettatura corrispondente sino al 31 dicembre 1992,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA

Articolo 1

All'articolo 2 della direttiva 90/44/CEE è aggiunto il comma seguente:

«Tuttavia, gli Stati membri prevedono che i mangimi composti che sono stati fabbricati prima del 22 gennaio 1992 conformemente alla normativa allora vigente nello Stato membro, ma che non sono conformi alle disposizioni della presente direttiva, possano essere ancora commercializzati sino al 31 dicembre 1992.»

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore il 22 gennaio 1992 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. DANKERT

(1) GU n. C 103 del 19. 4. 1991, pag. 18.

(2) GU n. C 183 del 15. 7. 1991, pag. 359.

(3) GU n. C 191 del 22. 7. 1991, pag. 27.

(4) GU n. L 86 del 6. 4. 1979, pag. 30.

(5) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 48.

(6) GU n. L 27 del 31. 1. 1990, pag. 35.