31991L0495

Direttiva 91/495/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di produzione e di commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento

Gazzetta ufficiale n. L 268 del 24/09/1991 pag. 0041 - 0055
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 39 pag. 0030
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 39 pag. 0030


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 27 novembre 1990 relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di produzione e di commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento (91/495/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che le carni di coniglio e di selvaggina di allevamento figurano tra i prodotti elencati nell'allegato II del trattato; che l'allevamento di conigli e di selvaggina rientra in linea generale nel settore agricolo; che tale allevamento costituisce una fonte di reddito per una parte della popolazione rurale;

considerando che, per garantire lo sviluppo razionale di questo settore e incrementarne la produttività, è necessario stabilire a livello comunitario norme relative ai problemi sanitari e di polizia sanitaria per la produzione e la commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento;

considerando che occorre eliminare le disparità esistenti tra gli Stati membri quanto alla salute degli animali ed alla salute pubblica, in modo da favorire gli scambi intracomunitari di queste carni, nella prospettiva del compimento del mercato interno;

considerando che le carni in questione possono diffondere malattie trasmissibili agli animali domestici e all'uomo; che è quindi necessario prevedere disposizioni che permettano di contenere tale rischio;

considerando che le carni in questione devono essere trattate in buone condizioni d'igiene per prevenire infezioni ed intossicazioni d'origine alimentare;

considerando che la direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie

di animali nella Comunità (4), modificata da ultimo dalla direttiva 89/162/CEE (5), stabilisce le norme per la notifica delle malattie degli animali nella Comunità; che è opportuno esigere per determinate malattie contagiose della selvaggina di allevamento le stesse informazioni richieste per gli altri animali domestici;

considerando che la direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (6), modificata da ultimo dalla direttiva 89/662/CEE (7), e la direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile (8), modificata da ultimo dalla direttiva 90/539/CEE (9), stabiliscono rispettivamente le condizioni di igiene per le carni fresche e le carni fresche di volatili da cortile; che gli animali selvatici d'allevamento destinati alla produzione di carni di selvaggina sono simili ai mammiferi e ai volatili domestici; che è pertanto opportuno estendere alle carni di selvaggina d'allevamento le norme applicabili agli scambi di carni fresche e di carni di volatili da cortile, tenendo tuttavia conto di alcuni aspetti specifici;

considerando che è opportuno prevedere deroghe per i piccoli quantitativi di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento commercializzati a livello locale;

considerando che per l'organizzazione e il prosieguo dei controlli che devono essere eseguiti dallo Stato membro destinatario e le misure di salvaguardia che devono essere applicate conviene fare riferimento alle norme generali stabilite dalla direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del

26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (10);

considerando che è opportuno affidare alla Commissione il compito di adottare le misure di applicazione della presente direttiva; che occorre prevedere a tal fine una procedura che istituisca una stretta ed efficace collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri nell'ambito del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I Disposizioni generali

Articolo 1

La presente direttiva stabilisce i requisiti in materia di problemi sanitari e di polizia sanitaria concernenti la produzione e la commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 64/433/CEE e all'articolo 2 della direttiva 71/118/CEE.

Inoltre, si intende per:

1) «carni di coniglio»: tutte le parti del coniglio domestico adatte al consumo umano;

2) «carni di selvaggina d'allevamento»: tutte le parti di mammiferi terrestri e volatili selvatici - comprese le specie di cui all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 90/539/CEE - riprodotti, allevati e macellati in cattività, adatte al consumo umano;

3) «selvaggina d'allevamento»: i mammiferi terrestri o i volatili non considerati domestici e non menzionati all'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 64/433/CEE né all'articolo 1 della direttiva 71/118/CEE, ma allevati come animali domestici. Tuttavia, non sono considerati selvaggina d'allevamento i mammiferi selvaggi che vivono in territori chiusi in condizioni simili a quelle della selvaggina allo stato libero;

4) «paese di produzione»: lo Stato membro nel cui territorio è situata l'azienda di produzione.

CAPITOLO II Disposizioni concernenti la produzione e la commercializzazione delle carni di coniglio

Articolo 3

1. Gli Stati membri provvedono affinché le carni di coniglio:

a) siano ottenute in uno stabilimento conforme ai requisiti generali della direttiva 71/118/CEE e riconosciuto, ai fini del presente capitolo, conformemente all'articolo 14;

b)

siano carni di animali provenienti da un'azienda o zona che non forma oggetto di divieti per motivi di polizia sanitaria;

c)

provengano da animali che siano stati sottoposti all'ispezione veterinaria ante mortem ad opera di un veterinario ufficiale, o da ausiliari ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 71/118/CEE, conformemente all'allegato I, capitolo I della presente direttiva, e che in seguito a tale esame siano stati considerati atti alla macellazione;

d)

siano state trattate in condizioni igieniche soddisfacenti analoghe a quelle previste nell'allegato I, capitolo V della direttiva 71/118/CEE, eccettuate quelle di cui ai punti 28 bis e 28 ter;

e)

siano sottoposte ad un'ispezione sanitaria post mortem effettuata da un veterinario ufficiale, conformemente all'allegato I, capitolo II della presente direttiva, o conformemente all'articolo 4 della direttiva 71/118/CEE se si tratta di ausiliari, e non presentino alcuna alterazione, salvo lesioni traumatiche sopravvenute poco prima della macellazione oppure malformazioni o alterazioni localizzate, sempre che sia accertato, eventualmente con opportune analisi di laboratorio, che non rendano la carcassa e le frattaglie inadatte al consumo umano o pericolose per la salute dell'uomo;

f)

siano munite del bollo sanitario in conformità dell'allegato I, capitolo III della presente direttiva.

Se del caso può essere deciso, secondo la procedura prevista all'articolo 20, di modificare o completare le disposizioni di detto capitolo, in particolare per tener conto dei vari modi di presentazione commerciali, purché questi siano conformi alle norme di igiene; in particolare, in deroga al predetto capitolo, sono determinati secondo la procedura sopra menzionata - per la prima volta anteriormente al 1o gennaio 1992 - le condizioni alle quali può essere autorizzata la commercializzazione, in grandi imballaggi, di carcasse, parti di carcasse o frattaglie non marchiati in conformità del punto 11.3. a) di detto capitolo;

g)

siano conservate conformemente all'allegato I, capitolo IV della presente direttiva dopo l'ispezione post mortem, in condizioni igieniche soddisfacenti, presso stabilimenti riconosciuti ai sensi dell'articolo 14 o in depositi riconosciuti conformemente alla normativa comunitaria;

h)

siano trasportate in condizioni igieniche soddisfacenti conformemente all'allegato I, capitolo V della presente direttiva;

i)

se si tratta di parti di carcasse o di carni disossate, siano state ottenute in condizioni igieniche analoghe a quelle previste nell'articolo 3 della direttiva 71/118/CEE, in uno stabilimento riconosciuto ai sensi dell'articolo 14 della presente direttiva.

2. Ogni Stato membro provvede inoltre a che le carni fresche di coniglio spedite verso il territorio di un altro Stato membro siano accompagnate da un certificato sanitario durante il loro trasporto verso il paese di destinazione.

L'originale del certificato sanitario, che deve accompagnare le carni fresche di coniglio durante il trasporto verso il

destinatario, deve essere rilasciato da un veterinario ufficiale all'atto dell'imbarco. Il certificato sanitario deve corrispondere, quanto a presentazione e contenuto, al modello che figura nell'allegato II; esso deve essere redatto almeno nella lingua o nelle lingue del paese di destinazione e deve contenere le informazioni previste nel modello che figura in detto allegato.

Articolo 4

1. In deroga all'articolo 3, gli Stati membri possono autorizzare:

a) la cessione diretta da parte di un piccolo produttore di carni di coniglio ad un privato per il proprio consumo;

b)

la cessione di piccoli quantitativi limitati di carni fresche di coniglio da parte di agricoltori che producono conigli in piccola scala;

- direttamente al consumatore finale sui mercati locali più vicini alla loro azienda oppure

- ad un venditore al dettaglio in vista della vendita diretta al consumatore finale, a condizione che questo venditore al dettaglio eserciti la propria attività nella stessa località del produttore o in una località vicina.

Sono esclusi da una siffatta possibilità di deroga la vendita ambulante, la vendita per corrispondenza e, trattandosi di un venditore al dettaglio, la vendita su un mercato.

2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire il controllo sanitario delle operazioni previste al paragrafo 1, e per adottare le regole che permettano di risalire all'azienda di origine di tali carni.

3. La Commissione può adottare, secondo la procedura prevista all'articolo 20, le modalità di applicazione del presente articolo e può in particolare fissare, su richiesta di uno Stato membro, limiti massimi per i quantitativi che possono essere oggetto di cessione in virtù del paragrafo 1.

CAPITOLO III Disposizioni concernenti la produzione e la commercializzazione delle carni di selvaggina d'allevamento

Articolo 5

Gli Stati membri provvedono affinché gli scambi intracomunitari di carni di selvaggina d'allevamento siano soggetti:

a) quanto alla selvaggina d'allevamento di penna, ai requisiti della direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per

gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile (;);

b)

quanto alle altre specie di selvaggina d'allevamento, ai requisiti della direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche ($), modificata da ultimo dalla direttiva 89/662/CEE.

Articolo 6

1. Le carni di selvaggina d'allevamento provenienti da mammiferi terrestri selvaggi biungulati devono rispondere ai requisiti pertinenti di cui all'articolo 3 e all'articolo 5, lettere da b) a k) della direttiva 64/433/CEE, a condizione che la mandria d'origine sia sottoposta ad un controllo veterinario periodico e non formi oggetto di restrizioni a seguito dell'indagine effettuata conformemente all'articolo 11 o a seguito di un'ispezione veterinaria. Le modalità di detto controllo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 20. Gli animali in questione devono essere trattati in momenti diversi rispetto agli animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina.

Il certificato sanitario che deve accompagnare tali carni deve essere conforme al modello che figura nell'allegato IV della presente direttiva.

Le carni provenienti da cinghiali d'allevamento o da altre specie sensibili all'infestazione da trichine devono essere sottoposte ad un esame con il metodo della digestione conformemente alla direttiva 77/96/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976 concernente la ricerca delle trichine (trichinella spiralis) all'importazione dai paesi terzi di

carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina (11), modificata da ultimo dalla direttiva 89/321/CEE (12).

2. In deroga al paragrafo 1, il servizio ufficiale può autorizzare la macellazione di selvaggina d'allevamento nel luogo di origine se gli animali non possono essere trasportati, per evitare che chi li manipola corra dei rischi o per proteggere il benessere degli animali. Tale deroga può essere concessa se:

- l'allevamento è sottoposto ad un controllo veterinario periodico e non forma oggetto di restrizioni a seguito di un'indagine effettuata conformemente all'articolo 12 o a seguito di un'ispezione veterinaria;

- una domanda è presentata dal proprietario degli animali;

- il servizio ufficiale viene informato in precedenza della data di macellazione di questi animali;

- l'azienda dispone di un centro di raccolta degli animali selvatici in cui è possibile effettuare un'ispezione ante mortem del gruppo da macellare;

- l'azienda dispone di un locale adatto per la macellazione, lo sgozzamento ed il dissanguamento degli animali;

- la macellazione mediante sgozzamento e dissanguamento è preceduta da uno stordimento effettuato alle condizioni previste dalla direttiva 74/577/CEE (13); il servizio veterinario può autorizzare la macellazione con palla in casi particolari;

- gli animali macellati e dissanguati sono trasportati, sospesi, in condizioni igieniche soddisfacenti, verso un macello riconosciuto a norma della direttiva 64/433/CEE, il più rapidamente possibile dopo la macellazione. Qualora la selvaggina macellata nel luogo dell'allevamento non possa essere portata entro un'ora in un macello riconosciuto conformemente all'articolo 8 della direttiva 64/433/CEE, essa deve essere trasportata in un contenitore o con un altro mezzo di trasporto in cui regni una temperatura compresa tra 0 oC e 4 oC. L'eviscerazione deve essere effettuata al più tardi tre ore dopo lo stordimento;

- nel trasporto al macello gli animali macellati sono accompagnati da un attestato del servizio veterinario da cui risulti il risultato positivo dell'ispezione ante mortem, la corretta esecuzione del dissanguamento e l'ora della macellazione; tale attestato deve essere conforme al modello che figura nell'allegato III.

3. In attesa dell'adozione delle norme sanitarie applicabili alle carni riservate al mercato nazionale, la macellazione di selvaggina grossa d'allevamento, il sezionamento ed il deposito delle carni di cui al paragrafo 1 possono, in deroga a quest'ultimo, essere effettuati in stabilimenti approvati dalle autorità nazionali per il mercato nazionale, a condizione che tali carni non formino oggetto di scambi intracomunitari.

Articolo 7

1. I paesi destinatari possono, nel rispetto delle disposizioni generali del trattato, concedere ad uno o più paesi speditori autorizzazioni generali o limitate a casi determinati, in base alle quali possono essere introdotte nel loro territorio le carni fresche di cui all'articolo 5, lettere b), i), j) e k) della direttiva 64/433/CEE.

La spedizione di queste carni fresche può essere fatta solo conformemente all'articolo 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva 64/433/CEE.

2. Allorché un paese destinatario concede un'autorizzazione generale in conformità del paragrafo 1, esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

3. I paesi speditori prendono tutte le disposizioni necessarie affinché nei certificati sanitari, il cui modello figura nell'allegato IV, sia menzionato che ci si è avvalsi delle possibilità di cui al paragrafo 1.

Articolo 8

Le carni di selvaggina d'allevamento di penna devono soddisfare ai requisiti di cui all'articolo 3 della direttiva 71/118/CEE.

Le carni di selvaggina d'allevamento di penna destinate agli scambi intracomunitari devono essre corredate del certificato sanitario di cui all'articolo 8 della direttiva 71/118/CEE, il quale sarà conforme al modello che figura nell'allegato IV della presente direttiva.

Tuttavia, se la tecnica di svisceramento utilizzata non consente, per quanto concerne le quaglie ed i piccioni, di effettuare l'ispezione sanitaria completa delle viscere di ciascun animale, è consentito, in deroga all'allegato I, capitolo V, punto 23 della direttiva 71/118/CEE, effettuare tale ispezione su un campione relativo ad almeno il 5 % degli animali per ogni partita di 500 animali e su una proporzione corrispondente oltre i 500 animali, purché si tratti di partite omogenee per natura, peso ed origine.

Qualora i risultati non siano nettamente positivi, il parere espresso sulla commestibilità degli animali macellati in base ad una tale ispezione per campione delle viscere vale per tutta la partita.

Articolo 9

Per quanto concerne le carni di selvaggina d'allevamento di penna ottenute e immesse in circolazione sul loro territorio, gli Stati membri possono, in deroga all'articolo 8, primo comma e nel rispetto delle disposizioni generali del trattato, concedere ai macelli o ai laboratori di sezionamento i quali siano situati sul loro territorio, esercitino tale attività anteriormente alla data di notifica della presente direttiva e ne facciano espressa domanda, una deroga alle disposizioni relative alla macellazione e all'eviscerazione previste dal capitolo V dell'allegato I della direttiva 71/118/CEE per la produzione di selvaggina d'allevamento di penna parzialmente eviscerata e non eviscerata.

Allorché ci si avvale di questa deroga, è vietato apporre il marchio di salubrità previsto nel capitolo X dell'allegato I della direttiva 71/118/CEE.

Articolo 10

L'articolo 8, non è applicabile alle carni di selvaggina di piume d'allevamento cedute direttamente dall'agricoltore al consumatore finale per il proprio consumo, in casi isolati, ad esclusione della vendita ambulante, per corrispondenza o sul mercato.

La Commissione può adottare, secondo la procedura prevista all'articolo 20, le modalità di applicazione del presente articolo e può in particolare fissare, su richiesta di uno Stato membro, limiti massimi per i quantitativi che possono essere oggetto di cessione in virtù del primo comma.

CAPITOLO IV Disposizioni comuni

Articolo 11

1. Gli Stati membri provvedono affinché, nelle aziende situate nel loro territorio, venga effettuata periodicamente un'indagine sullo stato sanitario dei conigli, della selvaggina d'allevamento e delle lepri d'allevamento.

2. A tal fine viene affidato ad un servizio o ad un organismo centrale il compito di raccogliere e di sfruttare i risultati delle ispezioni sanitarie effettuate ai sensi della presente direttiva qualora vengano diagnosticate malattie trasmissibili all'uomo o agli animali o venga rilevata la presenza di residui superiori ai livelli ammessi.

3. Se viene diagnosticata una malattia o situazione prevista al paragrafo 2, i risultati dell'indagine in questione sono comunicati al più presto al servizio ufficiale responsabile della sorveglianza dell'allevamento da ci provengono gli animali.

4. Il servizio ufficiale sottopone, in base alla situazione epizoologica, la selvaggina d'allevamento ad esami specifici per individuare la presenza delle malattie menzionate nell'allegato I della direttiva 82/894/CEE.

La presenza di queste malattie viene comunicata alla Commissione e agli Stati membri a norma della direttiva 82/894/CEE.

Articolo 12

1. Gli Stati membri integrano i piani nazionali di ricerca di residui di cui all'articolo 4 della direttiva 86/469/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1986, relativa alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche (14) al fine di sottoporre i conigli e la selvaggina d'allevamento ai controlli di cui alla suddetta direttiva e, inoltre, di controllare nella selvaggina in libertà la presenza di agenti contaminanti diffusi nell'ambiente.

2. In base ai risultati dei controlli di cui all'articolo 11, paragrafo 4, gli Stati membri limitano l'impiego di carni di coniglio o di selvaggina d'allevamento provenienti da aziende o da zone risultate sospette in seguito al controllo.

3. La Commissione adotta, secondo la procedura prevista all'articolo 20, le modalità d'applicazione del presente articolo.

Articolo 13

Le carni di coniglio o di selvaggina di piuma d'allevamento non possono essere destinate al consumo umano se:

a) si è constatato che presentano uno dei difetti elencati al punto 9, lettera a) dell'allegato I;

b)

provengono da animali cui siano state somministrate sostanze che possono rendere le carni pericolose o nocive alla salute dell'uomo e sulle quali è intervenuta una decisione, secondo la procedura prevista all'articolo 20, previo parere del comitato scientifico veterinario. In attesa di tale decisione rimangono in vigore le normative nazionali che precisano le sostanze autorizzate, nel rispetto delle disposizioni generali del trattato;

c)

fatta salva una eventuale regolamentazione comunitaria applicabile in materia di radiazioni ionizzanti, sono state trattate con radiazioni ionizzanti o con raggi ultravioletti oppure con sostanze che rendono tenera la carne o con altre sostanze che possono influire sulle caratteristiche organolettiche delle carni o con coloranti diversi da quelli utilizzati per la bollatura sanitaria.

Articolo 14

1. Ogni Stato membro compila un elenco degli stabilimenti da esso riconosciuti, attribuendo un numero di riconoscimento veterinario a ciascuno di essi. Gli Stati membri possono riconoscere atti alla macellazione e al sezionamento dei conigli e della selvaggina d'allevamento gli stabilimenti riconosciuti ai sensi delle direttive 71/118/CEE e 64/433/CEE, a condizione che detti stabilimenti siano attrezzati per trasformare le carni di coniglio e/o di selvaggina d'allevamento e che tali operazioni siano eseguite nel rispetto delle norme igieniche. Ogni Stato membro invia l'elenco suddetto agli altri Stati membri e alla Commissione.

2. Uno Stato membro non riconosce uno stabilimento se non ha accertato che esso soddisfa ai requisiti della presente direttiva. Lo Stato membro ritira il riconoscimento qualora detti requisiti non siano più soddisfatti.

3. Qualora venga effettuato un controllo ai sensi dell'articolo 16, lo Stato membro interessato deve tener conto delle conclusioni che ne risultano. Gli altri Stati membri e la Commissione vengono informati del ritiro del riconoscimento.

4. Le ispezioni e la sorveglianza degli stabilimenti riconosciuti sono effettuate sotto la responsabilità del veterinario ufficiale, il quale, fatte salve le funzioni attribuite agli ausiliari dalla direttiva 71/118/CEE, può essere assistito

nei compiti puramente materiali da personale appositamente addestrato. Il veterinario ufficiale deve avere libero accesso a tutti i reparti dello stabilimento per garantire l'osservanza delle disposizioni della presente direttiva.

La modalità di tale assistenza sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 20.

Articolo 15

Laddove sia necessario per l'applicazione uniforme della presente direttiva, esperti veterinari della Commissione

possono procedere, in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri, a controlli sul posto; in particolare essi possono verificare se gli stabilimenti riconosciuti rispettano effettivamente le disposizioni della presente direttiva. La Commissione informa gli Stati membri sui risultati dei controlli effettuati.

Lo Stato membro nel cui territorio è effettuato un controllo fornisce tutto l'aiuto necessario agli esperti nell'adempimento dei loro compiti.

Le disposizioni generali per l'applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 20.

Articolo 16

1. Le norme stabilite dalla direttiva 89/662/CEE in materia di controlli veterinari negli scambi intracomunitari nella prospettiva della realizzazione del mercato interno si applicano in particolare per quanto riguarda l'organizzazione dei controlli da parte del paese destinatario e i conseguenti provvedimenti nonché le misure di salvaguardia da applicare per i problemi sanitari in materia di produzione e distribuzione delle carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento nel territorio della Comunità.

La direttiva 89/662/CEE è modificata come segue:

a) nell'allegato A è aggiunto il trattino seguente:

«- Direttiva 91/495/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di produzione e di commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento (GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 41) (Escluse le carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento importate in provenienza da paesi terzi)»;

b)

nell'allegato B il trattino «carni di coniglio e di selvaggina» è sostituito dal trattino «carni di selvaggina in libertà».

Articolo 17

Fino all'applicazione delle disposizioni comunitarie relative alle importazioni di carni fresche di conigli e di selvaggina d'allevamento in provenienza dai paesi terzi, gli Stati membri applicano a tali importazioni disposizioni almeno equivalenti a quelle risultanti dalla presente direttiva.

Tuttavia, in attesa dell'applicazione di tali disposizioni, gli Stati membri provvedono affinché le importazioni in provenienza dai paesi terzi siano disciplinate dalle norme di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), terzo comma della direttiva 89/662/CEE e, inoltre, affinché:

ii) le carni fresche di coniglio e di selvaggina d'allevamento non possano in alcun caso essere munite del bollo sanitario previsto nell'allegato I, capitolo X della direttiva 71/118/CEE e, quando sezionate o disossate, siano trattate conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, punto B della suddetta direttiva;

ii) le carni ottenute da specie sensibili all'infestazione da trichine devono essere sottoposte ad un esame con il metodo della digestione conformemente alla direttiva 77/96/CEE.

CAPITOLO V Disposizioni finali

Articolo 18

La presente direttiva lascia impregiudicate le norme comunitarie adottate per la protezione della fauna.

Articolo 19

Gli allegati della presente direttiva vengono modificati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, in particolare allo scopo di adeguarli al progresso tecnologico.

Articolo 20

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato veterinario permanente istituito con la decisione 68/361/CEE (15), in appresso denominato «comitato», è immediatamente investito della questione dal proprio presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri viene attribuita la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

4. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere.

Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stato adito, la Commissione adotta le misure proposte e le mette immediatamente

in applicazione, tranne nel caso in cui il Consiglio si

sia pronunciato a maggioranza semplice contro queste misure.

Articolo 21

Fintanto che non saranno attuate le norme comunitarie sanitarie e di polizia sanitaria in materia di produzione e commercializzazione di carni di selvaggina cacciata, a tali carni atte al consumo umano si applicano le norme di cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, secondo trattino e all'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva 89/662/CEE.

Articolo 22

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1o gennaio 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 23

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

V. SACCOMANDI

(1) GU n. C 327 del 30. 12. 1989, pag. 40.(2) GU n. C 260 del 15. 10. 1990, pag. 154.(3) GU n. C 124 del 21. 5. 1990, pag. 7.(4) GU n. L 378 del 31. 12. 1982, pag. 58.(5) GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 48.(6) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.(7) GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.(8) GU n. L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23.(9) GU n. L 303 del 31. 10. 1990, pag. 6.(10) GU n. L 224 del 18. 9. 1990, pag. 29.(11) Vedi pagina 35 della presente Gazzetta ufficiale.(12) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.(13) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 67.(14) GU n. L 133 del 17. 5. 1989, pag. 33.(15) GU n. L 316 del 26. 11. 1974, pag. 10.(16) GU n. L 275 del 26. 9. 1986, pag. 36.(17) GU n. L 255 del 18. 10. 1968, pag. 23.

ALLEGATO I

CAPITOLO I Ispezione sanitaria ante mortem di conigli 1. Gli animali devono essere sottoposti all'ispezione ante mortem prima della loro macellazione. Tale ispezione deve essere, di norma, effettuata nell'azienda, prima della spedizione.

a) Se l'ispezione ante mortem è stata effettuata nell'azienda d'origine, l'ispezione ante mortem nel macello può limitarsi al rilevamento delle lesioni occorse durante il trasporto se nelle 24 ore precedenti i conigli sono stati sottoposti a ispezione nell'azienda d'origine e sono stati giudicati sani. Inoltre la loro identità deve essere dimostrata al momento dell'arrivo al macello.

Qualora l'ispezione ante mortem nell'azienda d'origine e nel macello non vengano eseguite dallo stesso veterinario ufficiale, gli animali devono essere accompagnati da un certificato sanitario contenente le indicazioni previste nell'allegato III.

b)

Se l'ispezione ante mortem non è stata effettuata nell'azienda d'origine, i conigli destinati alla macellazione devono essere sottoposti all'ispezione ante mortem entro 24 ore dall'arrivo al macello. Tale ispezione deve essere ripetuta immediatamente prima della macellazione se sono trascorse più di 24 ore dall'ispezione ante mortem.

Il responsabile del macello o il suo rappresentante è tenuto a facilitare le operazioni sanitarie ante mortem, in particolare ogni manipolazione giudicata necessaria.

Ogni animale o partita di animali da macellare deve recare un marchio d'identificazione che consenta all'autorità competente di determinarne l'origine.

2. L'ispezione ante mortem deve essere effettuata dal veterinario ufficiale, a regola d'arte, in condizioni di illuminazione adeguate.

3. L'ispezione deve permettere di accertare:

a) se gli animali sono affetti da malattia trasmissibile all'uomo o agli animali oppure se presentano sintomi o un quadro clinico che possano far temere l'insorgenza di tale malattia;

b) se presentano sintomi di malattie o turbe generali che possano rendere le carni inadatte al consumo umano.

4. Gli animali non possono essere macellati per il consumo umano qualora si accerti che rientrano nei casi contemplati al punto 3.

5. Gli animali di cui al punto 4 devono essere macellati separatamente o dopo la macellazione di tutti gli altri conigli; le loro carni devono essere rimosse in maniera igienica.

CAPITOLO II Ispezione sanitaria post mortem di conigli 6. I conigli macellati devono essere sottoposti ad ispezione subito dopo la macellazione.

7. L'ispezione post mortem deve essere eseguita in condizioni d'illuminazione adeguate.

8. L'ispezione post mortem deve comprendere:

a) l'esame visivo dell'animale macellato;

b)

la palpazione e, se del caso, l'incisione dei polmoni, del fegato, della milza, dei reni e delle parti del corpo che hanno subito un mutamento;

c)

la ricerca di alterazioni della consistenza, del colore, dell'odore ed eventualmente del sapore;

d)

se del caso, analisi di laboratorio.

9. a) Il coniglio è dichiarato completamente inadatto al consumo umano se dall'ispezione post mortem risultano:

- malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;

- tumori maligni o multipli; ascessi multipli;

- un'infestazione estesa da parassiti nei tessuti sottocutanei o muscolari;

- la presenza di residui di sostanze, comprese le sostanze con effetto farmacologico, vietate o superiori ai livelli comunitari ammessi;

- un avvelenamento;

- ferite estese o una forte imbibizione di sangue o di siero;

- alterazioni di colore, odore o sapore;

- alterazioni di consistenza, in particolare edema o deperimento grave.

b)

Le parti di animali macellati che presentano contaminazioni o lesioni localizzate non pregiudizievoli alla salubrità del resto delle carni sono dichiarate inadatte al consumo umano.

c)

I risultati delle ispezioni sanitarie ante mortem e post mortem sono registrati dal veterinario ufficiale e qualora si constatino malattie di cui al punto 3 o si rilevi la presenza di residui ne viene data comunicazione alle autorità del servizio ufficiale cui incombe la sorveglianza dell'allevamento dal quale provengono gli animali nonché al responsabile di detto allevamento.

CAPITOLO III Bollatura sanitaria 10. La bollatura sanitaria deve essere effettuata sotto la responsabilità del veterinario ufficiale; a tal fine egli detiene:

a) gli strumenti per la bollatura sanitaria delle carni, che può consegnare al personale ausiliario soltanto al momento effettivo della bollatura e per il tempo necessario a tale operazione;

b) le etichette e il materiale per il confezionamento se vi è già stato apposto uno dei bolli o dei sigilli menzionati al punto 11. Le etichette, il materiale per il confezionamento ed i sigilli vengono consegnati al personale ausiliario al momento dell'utilizzazione in quantità corrispondente alle necessità.

11.1. Il bollo sanitario consiste in un bollo recante:

a) - nella parte superiore, l'iniziale o le iniziali del paese speditore, apposte in lettere maiuscole:

B, D, DK, F, EL, ESP, IRL, I, L, NL, P, UK;

- al centro, il numero di riconoscimento veterinario del macello o, se del caso, del laboratorio di sezionamento;

- nella parte inferiore, una delle seguenti sigle:

CEE, EEC, EEG, EOK, EWG o EOEF;

i caratteri sia delle lettere che delle cifre devono avere un'altezza di 0,2 cm, oppure

b) uno spazio ovale in cui figurino le indicazioni di cui alla lettera a); le lettere devono avere un'altezza di 0,8 cm e le cifre di 1,1 cm.

2. Il materiale per la bollatura deve rispondere a tutti i requisiti d'igiene e su di esso devono essere perfettamente leggibili le indicazioni di cui al punto 1.

3.

a) La bollatura sanitaria di cui al punto 1, lettera a), deve essere eseguita:

- sulle carcasse non confezionate per mezzo di un sigillo recante le indicazioni di cui al punto 1, lettera a);

- sopra oppure, in modo visibile, sotto gli involucri o altri imballaggi di carcasse confezionate;

- sopra oppure, in modo visibile, sotto gli involucri o altri imballaggi di parti di carcasse o frattaglie condizionate in piccole quantità.

b) La bollatura sanitaria di cui al punto 1, lettera b) deve essere eseguita sui grandi imballaggi.

4. Qualora la bollatura sanitaria sia eseguita su un involucro o un imballaggio, conformemente al punto 3:

- essa deve essere apposta in modo tale che venga distrutta al momento dell'apertura dell'involucro o dell'imballaggio, oppure

- l'involucro o l'imballaggio deve essere sigillato in modo tale da renderne impossibile il reimpiego, una volta aperto.

CAPITOLO IV Deposito 12. Dopo l'ispezione post mortem, le carni di coniglio devono essere refrigerate o congelate e mantenute ad una temperatura che non può mai superare + 4 oC per le carni refrigerate e -12 oC per quelle congelate.

CAPITOLO V Trasporto 13. Le carni di coniglio devono essere spedite in modo che siano protette durante il trasporto da qualsiasi elemento che possa contaminarle o alterarle, tenuto conto della durata e delle condizioni di trasporto nonché dei mezzi a tale scopo utilizzati. In particolare, i veicoli adibiti al trasporto di queste carni devono essere attrezzati in modo da garantire che le temperature di cui al punto 12 non vengano superate.

ALLEGATO II

MODELLO CERTIFICATO SANITARIO relativo a carni fresche di coniglio (¹), destinate ad uno Stato membro della CEE Paese speditore: .

N. (²): .

Ministero: .

Servizio competente: .

Riferimento (²): .

I. Identificazione delle carni

Carni di: .

(specie animale)

Natura dei pezzi: .

Natura dell'imballaggio: .

Numero degli imballaggi: .

Peso netto: .

III. Provenienza delle carni

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del (dei) macello (%): .

.

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del (dei) laboratorio(ri) di sezionamento riconosciuto(i) (%): .

.

III. Destinazione delle carni

Le carni sono spedite

da .

(luogo di spedizione)

a .

(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (³): .

Nome e indirizzo dello speditore: .

.

Nome e indirizzo del destinatario: .

.

(¹) Carni fresche di coniglio che non abbiano subito alcun trattamento atto ad assicurarne la conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate col freddo.

(²) Facoltativo.

(³) Per i carri ferroviari e gli autocarri, indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

(%) Cancellare la menzione inutile.

IV. Attestato sanitario

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica:

a) - che le carni di coniglio di cui sopra (%);

- che gli imballaggi delle carni di cui sopra (%);

recano un marchio comprovante

- che le carni provengono da animali macellati in macelli riconosciuti (%);

- che dette carni sono state sezionate in un laboratorio di sezionamento riconosciuto (%);

b)

che dette carni sono state riconosciute adatte al consumo umano in seguito a ispezione veterinaria effettuata conformemente alla direttiva 91/495/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di produzione e di commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento;

c)

che i veicoli o mezzi di trasporto e le condizioni di carico di questa spedizione sono conformi ai requisiti igienici definiti nella suddetta direttiva.

Fatto a . ,

il .

.

(firma del veterinario ufficiale)

(%) Cancellare la menzione inutile.

ALLEGATO III

MODELLO ATTESTATO SANITARIO per conigli o selvaggina d'allevamento (¹) trasportati dall'azienda al macello Servizio competente: .

n. (²): .

I. Identificazione degli animali

Specie animale: .

Numero di animali: .

Bollatura d'identificazione: .

III. Provenienza degli animali

Indirizzo dell'azienda d'origine: .

.

III. Destinazione degli animali

Questi animali sono trasportati al macello seguente: .

.

mediante i mezzi di trasporto seguenti: .

IV. Attestazione

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, attesta che gli animali sopra indicati sono stati sottoposti ad ispezione ante mortem nell'azienda sopra menzionata il .

. . . . . . . . . . . . . alle ore . . . . . . . . . . . e sono stati giudicati sani.

Fatto a .

il .

.

(firma del veterinario ufficiale)

(¹) Alle condizioni previste all'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 91/495/CEE.

(²) Facoltativo.

ALLEGATO IV

MODELLO CERTIFICATO SANITARIO relativo a carni fresche di selvaggina d'allevamento (¹) destinate ad uno Stato membro della CEE Paese speditore: .

N. (²): .

Ministero: .

Servizio competente: .

Riferimento (²): .

I. Identificazione delle carni

Carni di .

(specie animale)

Natura dei pezzi: .

Natura dell'imballaggio: .

Numero degli imballaggi: .

Peso netto: .

III. Provenienza delle carni

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del (dei) macello(i) (%): .

.

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del (dei) laboratorio(ri) di sezionamento riconosciuto(i) (%): .

.

III. Destinazione delle carni

Le carni sono spedite

da .

(luogo di spedizione)

a .

(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (³): .

Nome e indirizzo dello speditore: .

.

Nome e indirizzo del destinatario: .

.

(¹) Carni fresche di selvaggina d'allevamento di penna o di mammiferi selvaggi d'allevamento che non abbiano subito alcun trattamento atto ad assicurarne la conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni col freddo.

(²) Facoltativo.

(³) Per i carri ferroviari e gli autocarri, indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

(%) Cancellare la menzione inutile.

IV. Attestato sanitario

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica:

a) - che le carni delle specie di cui sopra (%),

- che gli imballaggi delle carni di cui sopra (%)

recano un marchio comprovante

- che le carni provengono da animali macellati in macelli riconosciuti (%);

- che dette carni sono state sezionate in un laboratorio di sezionamento riconosciuto (%);

b)

che dette carni sono state riconosciute adatte al consumo umano in seguito a ispezione veterinaria effettuata conformemente:

- alla direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile (%),

- alla direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (%);

c)

che i veicoli o mezzi di trasporto e le condizioni di carico di questa spedizione sono conformi ai requisiti igienici definiti nella suddetta direttiva.

Fatto a .

il .

.

(firma del veterinario ufficiale)

(%) Cancellare la menzione inutile.