31991D0409

91/409/CEE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE, DEL 12 LUGLIO 1991, CHE AUTORIZZA GLI STATI MEMBRI AD AMMETTERE TEMPORANEAMENTE LA COMMERCIALIZZAZIONE DI MATERIALI FORESTALI DI MOLTIPLICAZIONE NON RISPONDENTI AI REQUISITI PRESCRITTI DALLA DIRETTIVA 66/404/CEE DEL CONSIGLIO

Gazzetta ufficiale n. L 228 del 17/08/1991 pag. 0061 - 0066


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 12 luglio 1991 che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione non rispondenti ai requisiti prescritti dalla direttiva 66/404/CEE del Consiglio (91/409/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/404/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (1), modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE (2), in particolare l'articolo 15,

viste le richieste presentate da alcuni Stati membri,

considerando che la produzione di materiali di moltiplicazione delle specie indicate in allegato è attualmente insufficiente in tutti gli Stati membri, i quali pertanto si trovano nell'impossibilità di coprire il loro fabbisogno di materiali forestali conformi ai requisiti fissati dalla direttiva 66/404/CEE;

considerando che neppure i paesi terzi sono in grado di fornire in quantità sufficiente materiali di moltiplicazione delle specie richieste che offrano le stesse garanzie dei materiali di moltiplicazione prodotti nella Comunità e che rispondano ai requisiti prescritti dalla suddetta direttiva;

considerando che occorre pertanto autorizzare gli Stati membri ad ammettere, per un periodo limitato, la commercializzazione di materiali di moltiplicazione delle specie in causa soggetti a requisiti meno rigorosi in materia d'origine, per soddisfare il fabbisogno in materiali di moltiplicazione conformi ai requisiti fissati dalla direttiva 66/404/CEE;

considerando che, per motivi di carattere genetico, tali materiali di moltiplicazione devono essere raccolti nei luoghi d'origine e nelle zone naturali di produzione delle specie in causa ; che si devono fornire le massime garanzie per quanto riguarda l'identità di tali materiali;

considerando che è inoltre opportuno autorizzare ogni Stato membro ad ammettere la commercializzazione nel proprio territorio di sementi soggette a requisiti meno rigorosi in materia di origine, nonché dei materiali di moltiplicazione da esse ottenuti, ove la loro commercializzazione sia stata ammessa negli altri Stati membri in virtù della presente decisione ; che probabilmente siffatta misura favorirebbe gli scambi intracomunitari dei materiali di moltiplicazione di cui trattasi e consentirebbe di coprire in modo più adeguato il fabbisogno degli Stati membri interessati;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri sono autorizzati ad ammettere la commercializzazione nel proprio territorio di sementi soggette a requisiti meno rigorosi in materia d'origine, conformemente all'allegato ed a condizione che venga fornita la prova prevista all'articolo 2 per quanto concerne il luogo di provenienza delle sementi e l'altitudine alla quale sono state raccolte.

2. Gli Stati membri sono pure autorizzati ad ammettere la commercializzazione nel proprio territorio delle sementi ammesse negli altri Stati membri in virtù della presente decisione. (1) GU n. 125 dell'11.7.1966, pag. 2326/66. (2) GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 48.

3. Gli Stati membri sono parimenti autorizzati ad ammettere la commercializzazione nel proprio territorio dei materiali di moltiplicazione ottenuti dalle sementi di cui sopra.

Articolo 2

1. La prova di cui all'articolo 1, paragrafo 1 può considerarsi fornita, ove si tratti di sementi appartenenti alla categoria «materiali di moltiplicazione identificati» del regime di controllo istituito dall'OCSE (Organizzazione di cooperazione e sviluppo economici) per la sorveglianza dei materiali forestali di moltiplicazione destinati al commercio internazionale, o appartenenti ad altra categoria definita in tale regime.

2. Qualora il regime OCSE di cui al paragrafo 1 non venga applicato nei luoghi di provenienza, sono ammessi altri documenti giustificativi ufficiali.

3. Qualora non sia possibile fornire giustificativi ufficiali per la specie Pinus strobus, gli Stati membri possono accettare altri documenti non ufficiali.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è autorizzata a permettere la commercializzazione, sul proprio territorio, delle seguenti piantine prodotte da sementi in possesso di requisiti meno rigorosi quanto all'origine e a condizione che sia fornita la prova di cui all'articolo 2 quanto al luogo di provenienza delle sementi: a) non oltre 1 000 000 di piantine di Quercus sessiliflora Sal. che devono provenire da popolazioni situate nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca;

b) non oltre 10 000 000 di piantine di Quercus pedunculata Ehrh. che devono provenire da popolazioni situate nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca;

c) non oltre 250 000 piantine di Fagus silvatica L. che devono provenire da popolazioni situate nel territorio della Cecoslovacchia;

d) non oltre 500 000 piantine di picea abies Karst. che devono provenire da popolazioni situate nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca o della Cecoslovacchia.

Articolo 4

Le autorizzazioni di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 e all'articolo 3, scadono il 30 novembre 1992 se riguardano la prima commercializzazione nel territorio degli Stati membri, e il 31 dicembre 1994 se non riguardano la prima commercializzazione.

Articolo 5

Ogni Stato membro comunica alla Commissione anteriormente al 1o gennaio 1993 i quantitativi di sementi o, se del caso, di materiali di moltiplicazione soggetti a requisiti meno rigorosi che sono stati ammessi alla prima commercializzazione nel proprio territorio in virtù della presente decisione. La Commissione provvede ad informarne gli altri Stati membri.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

LEGENDA

Gli Stati membri ed i paesi di provenienza sono indicati con le sigle internazionali usate per le targhe automobilistiche, elencate qui di seguito in ordine alfabetico.

1. Stati membri >PIC FILE= "T0049786">

2. Paesi di provenienza >PIC FILE= "T0049787">

3. Altre abbreviazioni >PIC FILE= "T0049788">

ALLEGATO

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