31991D0408

91/408/CEE: Decisione del Consiglio, del 22 luglio 1991, relativa alla concessione di un'assistenza finanziaria a favore di Israele e delle popolazioni palestinesi dei territori occupati

Gazzetta ufficiale n. L 227 del 15/08/1991 pag. 0033 - 0035
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 17 pag. 0054
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 17 pag. 0054


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 22 luglio 1991 relativa alla concessione di un'assistenza finanziaria a favore di Israele e delle popolazioni palestinesi dei territori occupati (91/408/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che la Comunità desidera fornire un'assistenza finanziaria a favore di Israele e delle popolazioni palestinesi dei territori della Cisgiordania e della striscia di Gaza occupati da Israele, in appresso denominati « territori occupati », per contribuire ad attenuare le conseguenze negative del conflitto del Golfo;

considerando che la situazione economica e la capacità finanziaria di Israele e dei territori occupati sono tali che l'assistenza finanziaria a favore di Israele dovrà assumere la forma di un prestito agevolato a medio termine, mentre quella destinata alle popolazioni palestinesi dei territori occupati dovrebbe essere fornita a titolo di aiuto non rimborsabile;

considerando che la Comunità deve disporre dei mezzi necessari per realizzare detta assistenza finanziaria;

considerando che, per quanto riguarda i bonifici d'interesse e gli aiuti non rimborsabili, è opportuno prevedere le risorse finanziarie comunitarie necessarie alla realizzazione di quest'azione; che gli stanziamenti effettivamente disponibili verranno determinati nel quadro della procedura di bilancio, conformemente alle prospettive finanziarie allegate all'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio, del 29 giugno 1988 (3);

considerando che la ripartizione dei fondi tra Israele e le popolazioni palestinesi dei territori occupati si è basata su una valutazione delle rispettive esigenze, in funzione delle ripercussioni socioeconomiche del conflitto, delle popolazioni colpite e del confronto fra i rispettivi tenori di vita;

considerando che il prestito a favore di Israele dovrà essere finanziato mediante un prestito comunitario sui mercati dei capitali e dovrà essere gestito dalla Commissione;

considerando che l'azione proposta è tale da contribuire alla realizzazione degli obiettivi della Comunità;

considerando che il trattato non prevede per l'adozione della presente decisione poteri diversi da quelli dell'articolo 235,

DECIDE:

Articolo 1

La Comunità fornisce un'assistenza finanziaria a favore di Israele e delle popolazioni palestinesi dei territori occupati, così costituita:

- 160 milioni di ecu sotto forma di prestito, con abbuono d'interesse di 27,5 milioni di ecu e

- 60 milioni di ecu sotto forma di aiuto non rimborsabile.

Articolo 2

1. L'assistenza finanziaria a favore di Israele verrà erogata sotto forma di un prestito a medio termine, pari a 160 milioni di ecu in capitale, per una durata massima di 7 anni.

2. Il prestito beneficia di un abbuono d'interesse a carico del bilancio generale delle Comunità europee.

L'importo delle spese comunitarie necessarie per finanziare detto abbuono d'interessi è pari, per il 1991, a 27,5 milioni di ecu.

3. Il prestito e il relativo abbuono d'interessi sono concessi alle condizioni e secondo le disposizioni dell'articolo 3.

Articolo 3

1. Per realizzare l'operazione di prestito di cui all'articolo 2, la Commissione è autorizzata a prendere in prestito, a nome della Comunità economica europea, le risorse necessarie sui mercati dei capitali, previa consultazione del comitato monetario.

2. La Commissione, previa consultazione del comitato monetario, è abilitata a negoziare con le autorità israeliane le modalità del versamento del prestito nonché le relative condizioni per assicurare che l'utilizzazione del ricavo del prestito corrisponde agli obiettivi della presente azione, destinata a ridurre in Israele le conseguenze socioeconomiche negative della guerra del Golfo.

Il ricavo del prestito messo a disposizione di Israele verrà versato alla Banca nazionale di Israele, ai soli fini indicati nel primo comma.

3. La Commissione, in collegamento con le autorità israeliane e previa consultazione del Comitato monetario, definisce le modalità di erogazione dell'abbuono d'interessi di cui all'articolo 2, paragrafo 2 e prende le appropriate misure di esecuzione.

4. Le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti di cui al paragrafo 1 sono effettuate utilizzando la stessa data di valuta e non comportano per la Comunità né modificazioni di scadenza, né rischi di cambio o di tassi d'interesse, né altri rischi commerciali.

5. Qualora Israele lo desideri, la Commissione prende le disposizioni necessarie per includere nelle condizioni del prestito una clausola di rimborso anticipato e consentirne l'applicazione.

6. Su richiesta di Israele, e qualora le circostanze consentano di migliorare il tasso d'interesse dei prestiti, la Commissione può procedere ad un rifinanziamento o ad una revisione delle condizioni finanziarie della totalità o di parte dei prestiti inizialmente assunti. Le operazioni di rifinanziamento o di ristrutturazione vengono effettuate alle condizioni di cui al paragrafo 4 e non possono prolungare la durata media dei prestiti in questione né aumentare l'importo, espresso al tasso di cambio corrente, del capitale non ancora rimborsato alla data di dette operazioni.

7. Sono a carico di Israele tutte le spese sostenute dalla Comunità per la conclusione e l'esecuzione dell'operazione prevista dalla presente decisione.

8. Il comitato monetario è informato regolarmente dello svolgimento delle operazioni di cui ai paragrafi 5 e 6.

Articolo 4

1. L'assistenza finanziaria a favore delle popdazioni palestinesi dei territori occupati assumerà la forma di aiuti non rimborsabili. L'importo delle spese comunitarie necessario per finanziare tali aiuti ammonta, per il 1991, a 60 milioni di ecu.

Gli aiuti copriranno le spese necessarie per ovviare ai problemi socioeconomici (sanità, istruzione, edilizia) cui devono far fronte le popolazioni in seguito al conflitto del Golfo, compresa l'assistenza tecnica necessaria alla realizzazione di questo intervento.

Gli aiuti verranno erogati in base a orientamenti generali definiti secondo la procedura prevista all'articolo 5.

2. La Commissione vigila affinché i fondi erogati a titolo degli aiuti di cui al paragrafo 1 vengano utilizzati conformemente alle finalità della presente decisione dai beneficiari, che sono tenuti a presentare un programma di utilizzazione ed una relazione sull'effettivo impiego, elaborata a posteriori.

Articolo 5

1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di due mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 6

Al più tardi il 30 giugno 1992, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una prima relazione sull'esecuzione dell'assistenza finanziaria prevista dalla presente decisione. Una relazione finale sarà presentata ad operazione conclusa. Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 1991. Per il Consiglio

Il Presidente

P. DANKERT

(1) GU n. C 111 del 27. 4. 1991, pag. 3. (2) GU n. C 183 del 15. 7. 1991. (3) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 33.