31991D0398

91/398/CEE: Decisione della Commissione, del 19 luglio 1991, relativa ad una rete informatizzata di collegamento tra autorità veterinarie (Animo)

Gazzetta ufficiale n. L 221 del 09/08/1991 pag. 0030 - 0030
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 38 pag. 0149
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 38 pag. 0149


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 19 luglio 1991 relativa ad una rete informatizzata di collegamento tra autorità veterinarie (ANIMO) (91/398/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), modificata da ultimo dalla direttiva 91/68/CEE (2), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

considerando che, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno per gli animali vivi e per taluni prodotti di origine animale, nonché della soppressione dei controlli veterinari alle frontiere interne, è d'uopo introdurre, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 20, paragrafo 1 della direttiva 90/425/CEE, una rete informatizzata di collegamento tra autorità veterinarie, comunemente denominato « Animo »;

considerando che è innanzi tutto opportuno definire i principi che saranno posti a fondamento della struttura generale della rete informatizzata; che le necessarie modalità d'applicazione saranno adottate in un momento successivo, tenendo conto dei citati principi, in conformità dell'articolo 20, paragrafo 3 della direttiva 90/425/CEE;

considerando che, alla luce dell'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 90/425/CEE, dell'articolo 4, paragrafo 5 della direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono da paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3), e degli obblighi che incomberanno al personale dei posti d'ispezione frontalieri incaricato del controllo degli animali vivi provenienti dai paesi terzi, è necessario istituire un collegamento, mediante la rete informatizzata, tra le autorità centrali degli Stati membri, le autorità locali designate e i posti d'ispezione frontalieri;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai sensi della presente decisione per « unità » si intende:

- qualsiasi autorità centrale competente di un Stato membro;

- qualsiasi autorità locale di uno Stato membro, così designata ai fini della realizzazione della rete informatizzata di collegamento;

- qualsiasi posto d'ispezione frontaliero, quale definito all'articolo 2, paragrafo 2, lettera g) della direttiva 90/675/CEE del Consiglio;

- qualsiasi posto d'ispezione frontaliero riconosciuto ai fini dell'esecuzione dei controlli veterinari sugli animali provenienti da paesi terzi e introdotti nella Comunità.

Articolo 2

1. Ogni unità è connessa ad una rete veterinaria informatizzata di collegamento.

2. Ogni unità è dotata di:

- un microcomputer con sistema operativo del tipo MS-DOS o UNIX;

- un dispositivo (MODEM) di modulazione e demodulazione delle informazioni che circolano sulle linee telefoniche o su qualsivoglia linea ad alta velocità;

- una stampante;

- un medesimo software per le comunicazioni e un medesimo software applicativo, che consentano la connessione di ciascuna unità alla rete veterinaria informatizzata di collegamento.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29. (2) GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 19. (3) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.