31991D0396

91/396/CEE: Decisione del Consiglio, del 29 luglio 1991, sull'introduzione di un numero unico europeo per chiamate di emergenza

Gazzetta ufficiale n. L 217 del 06/08/1991 pag. 0031 - 0032
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 20 pag. 0232
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 20 pag. 0232


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 29 luglio 1991 sull'introduzione di un numero unico europeo per chiamate di emergenza (91/396/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il telefono costituisce il mezzo più importante per rivolgersi ai servizi di emergenza di ogni tipo e che attualmente i numeri per chiamate di emergenza sono diversi negli Stati membri;

considerando che tali differenze creano problemi ai cittadini che si trovino in situazioni di emergenza in altri Stati membri e vogliano contattare i servizi responsabili;

considerando che il forte incremento dei viaggi di affari o privati all'interno della Comunità ha creato l'esigenza di introdurre un numero unico europeo per chiamate di emergenza;

considerando che l'introduzione di nuove tecnologie nelle reti telefoniche pubbliche e l'introduzione coordinata di infrastrutture avanzate di telecomunicazioni presentano un'opportunità unica per introdurre un numero unico europeo per chiamate di emergenza, eventualmente in parallelo agli attuali numeri nazionali;

considerando che il Consiglio, nella sua risoluzione del 13 febbraio 1989, relativa ai nuovi sviluppi della cooperazione comunitaria in materia di protezione civile (4), ha sottolineato l'opportunità di un numero unico complementare di chiamata per tutta la Comunità che consenta ai cittadini di rivolgersi, in particolare in caso di emergenza o disastro, ai servizi di soccorso nazionali competenti;

considerando che il Parlamento europeo ha ripetutamente ribadito l'importanza dell'introduzione di questo numero, in particolare nelle sue risoluzioni del 12 dicembre 1988 sulle telecomunicazioni (5);

considerando che la Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), nella sua raccomandazione T/SF1 del 1976, ha raccomandato il numero 112 come numero unico europeo per chiamate di emergenza;

considerando che questa raccomandazione è stata seguita soltanto da pochi Stati membri;

considerando che per tutti gli Stati membri è possibile varare un piano per rendere disponibile il numero 112;

considerando che vari Stati membri potrebbero introdurre il numero 112 entro il 1992; che, tuttavia, per alcuni di essi ciò costituirebbe un onere in quanto essi dovrebbero realizzare cambiamenti non previsti o modificare programmi già esistenti;

considrando pertanto che occorre essere flessibili sui tempi d'introduzione del numero unico europeo per chiamate di emergenza in tali Stati membri;

considerando che l'introduzione del numero 112 sarà possibile entro il 1996 anche negli Stati membri dove esistono dei problemi;

considerando che, oltre alle implicazioni tecniche, finanziarie, operative e commerciali legate all'introduzione del numero scelto all'interno delle reti pubbliche di telecomunicazioni, gli Stati membri devono prendere le necessarie disposizioni organizzative, meglio rispondenti all'organizzazione nazionale dei sistemi di emergenza, per assicurare che le chiamate a questo numero siano gestite correttamente; che sarebbe pertanto opportuno fare il possibile per attenuare le eventuali difficoltà di comprensione risultanti dalla diversità delle capacità linguistiche, tenendo conto delle possibilità dei differenti sistemi nazionali; che il numero unico europeo per chiamate di emergenza potrà essere usato, ove opportuno, parallelamente agli altri sistemi nazionali esistenti;

considerando che il servizio di chiamate di emergenza è disciplinato in tutti gli Stati membri da leggi, regolamenti o disposizioni amministrative e che occorre evitare ulteriori sviluppi divergenti nel settore;

considerando che il trattato non prevede per l'adozione della presente decisione poteri diversi da quelli dell'articolo 235,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri assicurano l'introduzione del numero 112 nelle reti telefoniche pubbliche, nelle future reti digitali integrate nei servizi nonché nei servizi pubblici mobili come numero unico europeo per chiamate di emergenza.

2. Il numero unico europeo per chiamate di emergenza viene introdotto, ove opportuno, parallelamente a ogni altro numero nazionale esistente per tali chiamate.

Articolo 2

Fatto salvo l'articolo 3, il numero unico europeo per chiamate di emergenza è introdotto al più tardi il 31 dicembre 1992.

Articolo 3

1. Se in uno Stato membro, per particolari difficoltà tecniche, finanziarie, geografiche o organizzative, l'introduzione del numero unico europeo per chiamate di emergenza entro la data di cui all'articolo 2 risultasse impossibile o eccessivamente oneroso, lo Stato membro ne informa la Commissione.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1, lo Stato membro interessato comunica alla Commissione, con le debite precisazioni e motivazioni, una nuova data per la completa introduzione del numero unico europeo per chiamate di emergenza; tale data non deve comunque essere successiva al 31 dicembre 1996.

Articolo 4

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le chiamate al numero unico europeo per chiamate di emergenza siano gestite appropriatamente e nella maniera meglio rispondente all'organizzazione nazionale dei sistemi di emergenza, nell'ambito delle possibilità tecnologiche delle reti.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, addì 29 luglio 1991. Per il Consiglio

Il Presidente

H. VAN DEN BROEK

(1) GU n. C 275 dell'1. 11. 1990, pag. 4. (2) GU n. C 231 del 17. 9. 1990, pag. 83 e GU n. C 183 del 15. 7. 1991. (3) GU n. C 62 del 12. 3. 1990, pag. 1. (4) GU n. C 44 del 23. 2. 1989, pag. 1. (5) GU n. C 12 del 16. 1. 1989, pag. 66.