31991D0277

91/277/CEE: Decisione della Commissione, del 22 maggio 1991, concernente misure di protezione sanitaria relative alle importazioni da Israele di sperma surgelato di animali della specie bovina

Gazzetta ufficiale n. L 135 del 30/05/1991 pag. 0060 - 0060
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 37 pag. 0205
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 37 pag. 0205


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 maggio 1991 concernente misure di protezione sanitaria relative alle importazioni da Israele di sperma surgelato di animali della specie bovina (91/277/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (1), in particolare l'articolo 10,

vista la decisione 90/14/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1989, recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di sperma surgelato di animali della specie bovina (2), modificata da ultimo dalla decisione 91/276/CEE (3),

considerando che la situazione in Israele è in generale soddisfacente per quanto riguarda: la regolarità e la rapidità delle informazioni fornite; la normativa in merito alla profilassi e alla lotta contro le malattie degli animali; la struttura e i poteri dei servizi veterinari, nonché l'organizzazione e l'applicazione delle misure profilattich contro le malattie contagiose degli animali;

considerando che, con la decisione 91/276/CEE Israele è stato pertanto inserito nell'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di sperma surgelato di animali della specie bovina;

considerando che le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria debbono essere adottate tenendo conto della situazione zoosanitaria del paese interessato;

considerando che a causa dell'epizozia attualmente esistente in Israele l'importazione nella Comunità di sperma bovino surgelato deve essere vietata;

considerando che questa decisione verrà riesaminata alla luce dell'evolversi della situazione zoosanitaria in Israele;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1

Gli Stati membri non autorizzano l'importazione di sperma bovino surgelato da Israele. Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione (1) GU n. L 194 del 22. 7. 1988, pag. 10. (2) GU n. L 8 dell'11. 1. 1990, pag. 71. (3) Vedi pagina 58 della presente Gazzetta ufficiale.