31991D0058

91/58/CEE: Decisione della Commissione del 25 gennaio 1991 che definisce le domande prioritarie di indennità per l'abbandono della produzione lattiera prevista dall'articolo 4, paragrafo 1 ter del regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio (I testi in lingua francese, inglese, italiana e spagnola sono i soli facenti fede)

Gazzetta ufficiale n. L 036 del 08/02/1991 pag. 0023 - 0024


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 25 gennaio 1991 che definisce le domande prioritarie di indennità per l'abbandono della produzione lattiera prevista dall'articolo 4, paragrafo 1 ter del regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio (I testi in lingua francese, inglese, italiana e spagnola sono i soli facenti fede) (91/58/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3642/90 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1 ter, lettera e),

visto il regolamento (CEE) n. 1546/88 della Commissione, del 3 giugno 1988, che fissa le modalità d'applicazione del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2333/90 (4), in particolare l'articolo 4 bis, paragrafo 3, primo comma,

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 ter del regolamento (CEE) n. 857/84, per l'abbandono definitivo della produzione lattiera è concessa un'indennità finanziata con fondi comunitari nei limiti di un quantitativo massimo di 500 000 t;

considerando che, a norma dell'articolo 4 bis, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1546/88, qualora la somma complessiva dei quantitativi di riferimento di cui è proposto il riscatto da parte dell'insieme degli Stati membri superi 500 000 t, la Commissione stabilisce, per ciascuno Stato membro, le domande prioritarie che possono beneficiare del finanziamento comunitario; che quest'eventualità si è verificata; che occorre stabilire la quota delle domande prioritarie sul totale delle domande presentate;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1

Le domande prioritarie di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1546/88, relative alla concessione dell'indennità prevista dall'articolo 4, paragrafo 1 ter del regolamento (CEE) n. 857/84, sono le seguenti:

1) per la Spagna, le domande presentate fino al 4 ottobre 1990, nell'ordine cronologico di registrazione e nei limiti di un quantitativo di riferimento pari a 87 700 t;

2) per la Francia, le domande presentate fino al 15 ottobre 1990, nell'ordine cronologico di registrazione e nei limiti di un quantitativo di riferimento pari a 247 650 t;

3) per l'Irlanda, le domande presentate fino al 25 ottobre 1990, nell'ordine cronologico di registrazione e nei limiti di un quantitativo di riferimento pari a 550 t;

4) per l'Italia, le domande presentate fino al 9 ottobre 1990, nell'ordine cronologico di registrazione e nei limiti di un quantitativo di riferimento pari a 164 100 t; Articolo 2

Il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda e la Repubblica italiana sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione (1) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13. (2)

GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 7. (3)

GU n. L 139 del 4. 6. 1988, pag. 12. (4)

GU n. L 211 del 9. 8. 1990, pag. 5.