31990R3491

Regolamento (CEE) n. 3491/90 del Consiglio, del 26 novembre 1990, relativo alle importazioni di riso originario del Bangladesh

Gazzetta ufficiale n. L 337 del 04/12/1990 pag. 0001 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 35 pag. 0171
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 35 pag. 0171


REGOLAMENTO (CEE) N. 3491/90 DEL CONSIGLIO del 26 novembre 1990 relativo alle importazioni di riso originario del Bangladesh

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità si è impegnata, in occasione dell'esame intermedio nel quadro dell'Uruguay Round, a offrire un regime preferenziale per l'importazione di riso originario dei paesi meno progrediti, non compresi fra gli Stati ACP, i quali abbiano manifestato il loro interesse e figurino nell'allegato V del regolamento (CEE) n. 4258/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1989, a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo (1);

considerando che il regime preferenziale di importazione, oggetto dell'offerta rivolta ai paesi meno progrediti, consiste in una riduzione del prelievo all'importazione nella Comunità, entro i limiti dei quantitativi tradizionalmente importati dalla Comunità stessa, subordinata alla riscossione, da parte del paese esportatore, di un'imposta all'esportazione di importo corrispondente a tale riduzione;

considerando che, tra i paesi cui è stata rivolta l'offerta, il Bangladesh ha dichiarato il proprio interessamento allo sviluppo degli scambi commerciali nel settore del riso;

considerando che l'uso di un certificato di origine consente di limitare esclusivamente ai prodotti originari del Bangladesh i vantaggi derivanti dal presente regime,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per le importazioni originarie del Bangladesh e limitatamente ai quantitativi indicati all'articolo 2, il prelievo all'importazione di riso di cui ai codici NC 1006 10 (escluso il codice NC 1006 10 10), 1006 20 e 1006 30 è pari al prelievo applicabile all'importazione in provenienza dai paesi terzi, ridotto:

a) per il risone di cui al codice NC 1006 10, escluso il codice NC 1006 10 10:

- del 50 %

e

- di ecu 3,6;

b) per il riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20:

- del 50 %

e

- di ecu 3,6;

c) per il riso semilavorato o lavorato di cui al codice NC 1006 30:

- dell'importo di protezione dell'industria di cui all'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1418/76 (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 (3), convertito, nel caso del riso semilavorato, in funzione del tasso di conversione del riso lavorato in riso semilavorato di cui all'articolo 19, lettera a), terzo trattino dello stesso regolamento,

- del 50 %

e

- di ecu 5,4.

2. Il paragrafo 1 è applicabile esclusivamente:

- alle importazioni per cui l'importatore comprova che il paese esportatore ha riscosso un'imposta all'esportazione di importo corrispondente alla riduzione prevista allo stesso paragrafo 1;

- al prodotto per cui la competente autorità del paese esportatore ha rilasciato un certificato di origine.

Articolo 2

1. La riduzione del prelievo di cui all'articolo 1 è limitata, per anno civile, ad un quantitativo equivalente a 4 000 t di riso semigreggio.

La conversione dei quantitativi riferentisi a fasi di lavorazione del riso diverse dalla fase del riso semigreggio si attua applicando i tassi di conversione di cui all'articolo 1 del regolamento n. 467/67/CEE della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2325/88 (5).

2. La Commissione sospende l'applicazione dell'articolo 1 ove constati che, nell'anno in corso, le importazioni che hanno beneficiato delle disposizioni del suddetto articolo hanno raggiunto il volume indicato al paragrafo 1.

Articolo 3

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1418/76.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o novembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 novembre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. DONAT CATTIN

(1) GU n. L 375 del 31. 12. 1988, pag. 47.

(2) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(3) GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.

(4) GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 1.

(5) GU n. L 202 del 27. 7. 1988, pag. 41.