31990R3314

Regolamento (CEE) n. 3314/90 della Commissione, del 16 novembre 1990, che adegua al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada

Gazzetta ufficiale n. L 318 del 17/11/1990 pag. 0020 - 0021
edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 3 pag. 0221
edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 3 pag. 0221


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 3314/90 DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 1990

che adegua al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (1), in particolare gli articoli 17 e 18;

considerando che è necessario eliminare ogni possibilità di frodi nell'uso di apparecchi di controllo elettronici nei trasporti su strada, in particolare quelle operate con l'interruzione dell'alimentazione o del sensore di distanza e velocità;

considerando che, alla luce dell'esperienza finora acquisita e in base allo stato attuale della tecnica, è possibile far risultare chiaramente tali interruzioni nei fogli di registrazione, al fine di facilitare l'applicazione del regolamento e prevenire tale forma di uso fraudolento;

considerando che è opportuno applicare questa nuova tecnologia alle norme comunitarie di costruzione e di montaggio per apparecchi di controllo elettronici;

considerando che, per assicurare un controllo efficace ed una registrazione corretta, in particolare dei tempi di guida, questi devono essere registrati automaticamente, mentre gli altri periodi di tempo, non passati alla guida del veicolo, devono essere registrati secondo il simbolo indicato sul dispositivo di commutazione;

considerando che l'attuale apparecchio di controllo già provvede a tale registrazione automatica dei tempi di guida e che pertanto, in base all'esperienza e allo stato della tecnologia del settore, converrebbe adattare in conformità le norme di costruzione dell'apparecchio di controllo;

Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'adattamento al progresso tecnico del regolamento (CEE) n. 3821/85,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I al regolamento (CEE) n. 3821/85 è modificato come segue:

1) Nel capitolo II è inserito il punto seguente:

« 7. Per gli apparecchi di controllo elettronici, vale a dire apparecchi che funzionano per mezzo di segnali trasmessi elettricamente dal sensore di distanza e velocità di marcia, qualsiasi interruzione, di durata superiore a 100 millisecondi, dell'alimentazione dell'apparecchio (ad eccezione dell'illuminazione) e dell'alimentazione del sensore di distanza e velocità di marcia, nonché le interruzioni del segnale inviato a detto sensore. »

2) Nel capitolo III, alla rubrica « a) Prescrizioni generali », il punto 1.3 è sostituito dal testo seguente:

« 1.3 Un dispositivo marcatore indicante sul foglio di registrazione, singolarmente:

- tutte le aperture della cassa contenenti tale foglio,

- per gli apparecchi di controllo elettronici, quali definiti al punto 7 del capitolo II, qualsiasi interruzione, di durata superiore a 100 millisecondi, dell'alimentazione dell'apparecchio (ad eccezione dell'illuminazione), non oltre il momento della rialimentazione,

- per gli apparecchi di controllo elettronici, quali definiti al punto 7 del capitolo II, qualsiasi interruzione, di durata superiore a 100 millisecondi, dell'alimentazione del sensore di distanza e velocità di marcia e qualsiasi interruzione del segnale inviato a detto sensore. »

3) Nel capitolo III, alla rubrica « c) Dispositivi registratori », il punto 4.1 è sostituito dal testo seguente:

« 4.1. L'apparecchio deve essere costruito per registrare i tempi di guida in modo completamente automatico e consentire di registrare separatamente, eventualmente mediante manovra di un dispositivo commutatore, gli altri gruppi di tempi quali indicati all'articolo 15, paragrafo 3, secondo trattino, lettere b), c) e d) del regolamento. »

Articolo 2

A decorrere dal 1o luglio 1991, gli Stati membri non rilasciano più l'omologazione CEE per apparecchi di controllo, di qualunque tipo, che non rispondano alle prescrizioni del regolamento (CEE) n. 3821/85, modificato dal presente regolamento.

Articolo 3

A decorrere dal 1o gennaio 1996, gli apparecchi di controllo installati sui nuovi veicoli messi in servizio per la prima volta devono essere conformi alle prescrizioni del regolamento (CEE) n. 3821/85, modificato dal presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 1990.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

(1) GU n. L 370 del 31. 12. 1985, pag. 8.