31990R2890

REGOLAMENTO (CEE) N. 2890/90 DELLA COMMISSIONE del 5 ottobre 1990 recante fissazione di modalità complementari di applicazione del meccanismo complementare agli scambi nel settore degli ortofrutticoli per quanto riguarda i pomodori, le lattughe, le cicorie scarole, le carote, i carciofi, le uve da tavola e i meloni

Gazzetta ufficiale n. L 276 del 06/10/1990 pag. 0026 - 0028


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2890/90 DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 1990

recante fissazione di modalità complementari di applicazione del meccanismo complementare agli scambi nel settore degli ortofrutticoli per quanto riguarda i pomodori, le lattughe, le cicorie scarole, le carote, i carciofi, le uve da tavola e i meloni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3210/89 del Consiglio, del 23 ottobre 1989, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare agli scambi di ortofrutticoli freschi (1), in particolare l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 816/89 della Commissione (2) ha fissato l'elenco dei prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore degli ortofrutticoli a decorrere dal 1o gennaio 1990; che figurano tra detti prodotti i pomodori, le lattughe, le cicorie scarole, le carote, i carciofi, le uve da tavola e i meloni;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3944/89 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 245/90 (4), ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di ortofrutticoli freschi, in appresso denominato MCS;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2105/90 della Commissione (5) ha stabilito, per i prodotti succitati, un periodo I a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 per il periodo dal 3 settembre al 7 ottobre 1990; che le previsioni di spedizioni spagnole destinate al mercato comunitario, eccettuato il Portogallo, nonché la situazione del mercato inducono a stabilire un periodo I per le lattughe, le cicorie, le carote, i carciofi, le uve da tavola e i meloni per il periodo dall'8 ottobre al 2 dicembre 1990; che, in base alle stesse prospettive, è necessario fissare un periodo II dall'8 al 14 ottobre e dal 29 ottobre all'11 novembre e un periodo III dal 15 al 28 ottobre, nonché massimali indicativi e un periodo I dal 12 novembre al 2 dicembre per i pomodori; che, data l'estrema sensibilità di mercato di tale prodotto, è opportuno stabilire massimali indicativi per periodi molto brevi, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3210/89;

considerando che è opportuno rammentare che, per garantire il funzionamento dell'MCS, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3944/89 in materia di controllo statistico e di comunicazioni che gli Stati membri devono trasmettere;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 sono fissati in allegato per le lattughe a cappuccio di cui al codice NC 0705 11 10, le lattughe diverse da quelle di cui al codice NC 0705 19 00, le cicorie scarole di cui al codice NC ex 0705 29 00, le carote di cui al codice NC ex 0706 10 00, i carciofi di cui al codice NC 0709 10 00, le uve da tavola di cui ai codici NC 0806 10 11, 0806 10 15 e 0806 10 19 e i meloni di cui al codice NC 0807 10 90.

2. Per i pomodori di cui ai codici NC 0702 00 10 e 0702 00 90:

- i massimali indicativi di cui all'articolo 83, paragrafo 1 dell'atto di adesione e

- i periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89

sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

1. Per le spedizioni dei prodotti di cui all'articolo 1 effettuate dalla Spagna a destinazione del mercato comunitario, ad eccezione del Portogallo, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3944/89, esclusi gli articoli 5 e 7.

Tuttavia, la comunicazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del citato regolamento si effettua al più tardi ogni martedì relativamente ai quantitativi spediti nel corso della settimana precedente.

2. Le comunicazioni di cui all'articolo 9, primo comma del regolamento (CEE) n. 3944/89, relative ai prodotti soggetti ad un periodo II o ad un periodo III, devono essere trasmesse alla Commissione al più tardi il martedì di ogni settimana, con riferimento alla settimana precedente.

Durante l'applicazione di un periodo I, le comunicazioni devono essere trasmesse una volta al mese, al più tardi il 5 di ogni mese relativamente ai dati del mese precedente, inserendovi, se del caso, l'indicazione « nulla ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dall'8 ottobre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 312 del 27. 10. 1989, pag. 6.

(2) GU n. L 86 del 31. 3. 1989, pag. 35.

(3) GU n. L 379 del 28. 12. 1989, pag. 20.

(4) GU n. L 27 del 31. 1. 1990, pag. 14.

(5) GU n. L 191 del 24. 7. 1990, pag. 23.

ALLEGATO

Fissazione dei periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 e dei massimali di cui all'articolo 83 dell'atto di adesione

Periodo dall'8 ottobre al 2 dicembre 1990

1.2.3 // // // // Designazione delle merci // Codice NC // Periodo // // // // Lattuga a cappuccio // 0705 11 10 // I // Lattughe diverse dalle lattughe a cappuccio // 0705 19 00 // I // Cicorie scarole // ex 0705 29 00 // I // Carote // ex 0706 10 00 // I // Carciofi // 0709 10 00 // I // Uve da tavola // 0806 10 11, 0806 10 15 e // I // // 0806 10 19 // // Meloni // 0807 10 90 // I // // // 1.2.3.4 // // // // // Designazione delle merci // Codice NC // Massimali inidicativi (t) // Periodi // // // // 1.2.3.4.5 // Pomodori // 0702 00 10 e 0702 00 90 // dall'8 al 14. 10. 1990: dal 15 al 21. 10. 1990: dal 22 al 28. 10. 1990: dal 29. 10 al 4. 11. 1990: dal 5 all'11. 11. 1990: dal 12. 11. al 2. 12. 1990: // 8 000 t 10 000 t 10 500 t 10 500 t 10 500 t - // II III III II II I // // // // //